REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 ottobre 1999, n. 1268

Istituzione della riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" in comune di Canossa, provincia di Reggio Emilia (proposta della Giunta regionale in data 21 settembre 1999, n. 1678) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 1678 del 21 settembre 1999, con           
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'istituzione               
della riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera", in comune di             
Canossa, provincia di Reggio Emilia;                                            
preso atto:                                                                     
- della modifica apportata sulla predetta proposta dalla Commissione            
consiliare "Territorio e Ambiente", in sede preparatoria e referente            
al Consiglio regionale, giusta nota prot.  n.11505 in data 30                   
settembre 1999;                                                                 
- ed, inoltre, della modifica introdotta da un emendamento presentato           
ed accolto nel corso della discussione di Consiglio;                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 1998,            
n. 2206, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del            
24 marzo 1999, con la quale e' stata proposta, a norma degli articoli           
22 e seguenti della L.R. 2 aprile 1988,  n.11, l'istituzione della              
riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" sita in provincia di            
Reggio Emilia, comune di Canossa;                                               
richiamati i motivi di ordine paesaggistico, geologico e                        
geomorfologico, mineralogico, floristico, vegetazionale e faunistico            
che documentano l'importanza regionale dell'area comprendente la Rupe           
di Campotrera, di seguito elencati:                                             
1) l'affioramento fa parte di una decina di grandi corpi rocciosi               
situati in sponda destra del torrente Enza, nella zona limitrofa al             
Castello di Rossena, che emergono in maniera selettiva rispetto alle            
zone circostanti determinando una singolare morfologia rupestre che             
connota fortemente il paesaggio locale;                                         
2) la rupe e' costituita da rocce basaltiche di colore rossastro (da            
cui il nome Rossena), caratterizzate dalle classiche forme di                   
raffreddamento in "pillow" o "a cuscini"; si tratta di un'autentica             
rarita' geologica poiche' le unita' liguridi piu' esterne della                 
catena appenninica contengono ofioliti serpentiniche, quasi mai                 
basaltiche;                                                                     
3) durante i processi di trasformazione subiti dai basalti in pillow            
giurassici si sono formati minerali di genesi secondaria tra cui                
spicca la datolite, uno splendido minerale assai raro, che sulla Rupe           
di Campotrera si presenta in bellissimi cristalli ialini;                       
4) grazie alla particolare collocazione geografica, alla varieta'               
degli ambienti e alla selettivita' dei nutrienti presenti nel                   
terreno, la diversita' floristica dell'area e' particolarmente                  
elevata e costituita anche da specie protette e rare come:                      
Camphorosma monspeliaca, Barlia robertiana, Orchis coriophora, O.               
provincialis, Ophrys bertolonii, O. fusca, O. sphegodes, Dictamnus              
albus, Stipa pennata, Scilla autumnalis, Allium sphaerocephalon;                
5) dal punto di vista vegetazionale l'area presenta un notevole                 
interesse comprendendo habitat di importanza conservazionistica che             
possiedono un buon livello di naturalita' e rappresentativita'; tra             
questi, secondo la denominazione Corine Biotopes, si ricordano i                
seguenti: formazioni a Juniperus communis, brometi a diverso grado di           
xericita', vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi, prati                   
pionieri su rupi;                                                               
6) lo stato di generale rinaturalizzazione che caratterizza l'area,             
unitamente alla presenza di numerosi recessi naturali e di alte                 
pareti verticali, rende l'ofiolite di Campotrera rilevante anche dal            
punto di vista faunistico: essa infatti comprende uno dei piu'                  
importanti luoghi di rifugio e riproduzione per gli uccelli rapaci              
del territorio pedecollinare; sono presenti anche quattro specie di             
uccelli elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409 CEE.                    
dato atto:                                                                      
- che sono state esperite regolarmente le modalita' di pubblicazione            
del suddetto atto deliberativo come previsto dall'art. 22 della L.R.            
11/88;                                                                          
- che, come risulta dalla nota inviata dal Comune di Canossa, e'                
stata presentata nei termini previsti un'osservazione alla                      
soprarichiamata deliberazione da parte di Cristofori Rachele,                   
proprietaria di terreni, concernente la possibilita' di consentire,             
nella zona 2 della Riserva, la pratica del taglio della legna da                
ardere per uso familiare;                                                       
ritenuto di non dover accogliere l'osservazione in quanto non                   
pertinente; infatti l'attivita' richiesta non e' esclusa dalle norme            
proposte e l'individuazione precisa delle modalita' di utilizzazione            
del patrimonio boschivo e' demandata al Programma di gestione;                  
considerato che il Piano territoriale paesistico regionale, approvato           
con deliberazioni del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1388 e            
14 luglio 1993, n. 1551, individua l'area nella Tavola 1 - 25 come              
"Zona di tutela naturalistica" sottoponendola alla disciplina di cui            
all'art. 25 delle Norme di attuazione;                                          
visto l'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 come modificato                 
dall'art. 18 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40;                                
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
A. di istituire in via definitiva la riserva naturale orientata "Rupe           
di Campotrera" con il seguente atto.                                            
1. Perimetrazione                                                               
istituita la riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" in                 
provincia di Reggio Emilia, ricompresa nel comune di Canossa, secondo           
il perimetro di cui all'allegata planimetria CTR, in scala 1:5000,              
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente                   
deliberazione.                                                                  
2. Finalita'                                                                    
Con l'istituzione della suddetta riserva naturale orientata si                  
perseguono le seguenti finalita':                                               
a) tutelare le emergenze geologiche e geomorfologiche tra le quali in           
particolare gli affioramenti mineralogici di datolite;                          
b) assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di                
diversita' biologica, ecologica e ambientale dell'area;                         
c) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne           
la riqualificazione e il restauro;                                              
d) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro               
habitat specifici;                                                              
e) promuovere le attivita' di ricerca scientifica e culturale, la               
sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;                        
f) favorire nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di            
coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino             
della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale,               
l'agricoltura biologica;                                                        
g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di              
garantire la conservazione della diversita' ambientale e un                     
equilibrato funzionamento degli ecosistemi;                                     
h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi tali           
da non arrecare danno all'ambiente naturale e ai suoi beni, allo                
scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e                       
storico-culturali e i principi della  loro conservazione.                       
3. Norme di attuazione e tutela                                                 
ZONA 1                                                                          
Nella zona 1, corrispondente alle aree centrali della riserva dove              
sono presenti gli affioramenti mineralogici di datolite e i querceti            
a maggiore grado di xericita', sono vietati:                                    
a) qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e            
ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le                      
attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non           
adibiti all'agricoltura;                                                        
b) l'asportazione di materiale litologico e mineralogico, nonche'               
l'effettuazione di scavi di qualsiasi entita' sulle superfici                   
denudate e su quelle ricoperte da suolo, fatte salve le esigenze di             
manutenzione dei percorsi esistenti;                                            
c) sono inoltre vietati: - l'esercizio dell'attivita' venatoria in              
qualsiasi forma; - la raccolta, la distruzione e il danneggiamento di           
nidi, uova, nidiate, cucciolate e tane; - il prelievo, la cattura,              
l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica; -                 
l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi           
esistenti; - l'accensione di fuochi; - la raccolta, il danneggiamento           
e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo            
e della lettiera nonche' il taglio del sottobosco; - la raccolta dei            
funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco; -                
l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla              
flora spontanea tipica dei luoghi;                                              
d) sono ancora vietati: - l'attivita' del pascolo; - l'accesso con              
mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di servizio;                         
e) l'utilizzo del bosco e' consentito secondo le modalita' previste             
dal Programma di gestione di cui al successivo punto 5 e fatte salve            
le altre normative vigenti in materia. Fino all'approvazione del                
Programma di gestione, l'utilizzo del bosco e' consentito secondo le            
modalita' stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia                  
forestale, previa autorizzazione dell'Ente delegato (ex art. 2 della            
delibera Consiglio regionale 2354/95) e sentito l'Ente di gestione              
della riserva;                                                                  
f) l'accesso pedonale e' consentito esclusivamente lungo i sentieri             
esistenti. Il Programma di gestione provvedera' a regolamentarne                
forme, modi e tempi.                                                            
ZONA 2                                                                          
Nella zona 2, comprendente la residua superficie della Riserva,                 
valgono i divieti di cui alle lettere b), c), e f) dettati per la               
zona 1 e le seguenti norme:                                                     
a) l'utilizzo del bosco e il pascolamento sono consentiti secondo le            
modalita' previste dal Programma di gestione e fatte salve le altre             
normative in materia; nelle more dell'approvazione di detto                     
strumento, l'utilizzo del bosco e' consentito secondo le modalita'              
stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale,                 
previa autorizzazione dell'Ente delegato e sentito l'Ente di gestione           
della riserva;                                                                  
b) e' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione               
morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e           
le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente            
non adibiti all'agricoltura, ad eccezione delle attivita' edilizie              
volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento               
conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti,             
nonche' ristrutturazione senza aumento di volume ne' di superficie;             
c) l'accesso all'area con mezzi motorizzati e' consentito                       
esclusivamente: - lungo le strade vicinali e interpoderali secondo le           
norme vigenti e fatti salvi eventuali provvedimenti piu' restrittivi            
emanati dall'Ente di gestione della riserva; - al di fuori dei luoghi           
precedenti, per lo svolgimento delle normali attivita' agricole, per            
esigenze di servizio e per eventuali interventi autorizzati dall'Ente           
di gestione.                                                                    
4. Modalita' di gestione                                                        
a) la gestione della riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera"            
e' affidata al Comune di Canossa, il quale si avvarra' per tale                 
attivita' di personale del proprio organico o appositamente                     
incaricato, in possesso di specifiche qualifiche professionali nei              
settori della conservazione della natura e della gestione                       
naturalistica del territorio o con una comprovata esperienza nei                
settori di cui sopra;                                                           
b) il Comune si avvale nell'opera di gestione di un Comitato                    
consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline              
individuate all'art. 15, comma 1, della L.R. 11/88, la cui                      
composizione dovra' essere preventivamente comunicata agli uffici               
regionali competenti per il necessario assenso;                                 
c) il suddetto Comitato, nominato dal Comune previo parere della                
Regione, dovra' esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti            
del Programma di gestione di cui al successivo punto 5 e del relativo           
regolamento e sulla sua concreta attuazione;                                    
d) il Comitato esprime altresi' parere su qualsiasi altra azione o              
intervento che possa influire direttamente o indirettamente                     
sull'assetto geomorfologico e sugli equilibri ambientali della                  
riserva;                                                                        
e) il Comune, dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale              
della Regione del presente atto deliberativo, e' tenuto a predisporre           
opportune misure di vigilanza e di controllo sull'area della riserva;           
in attesa dell'approvazione del Programma di gestione, per le                   
violazioni ai divieti e ai vincoli di cui al presente atto si                   
applicano le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 11/88.                      
5. Programma di gestione e termini di approvazione                              
Entro un anno dalla istituzione della riserva naturale dovra' essere            
approvato il Programma di gestione, elaborato dal Comune e redatto              
secondo i criteri stabiliti all'art. 25 bis, L.R. 11/88, introdotto             
dall'art. 21 della L.R. 40/92, e dalle Direttive regionali per la               
redazione dei programmi di gestione delle Riserve naturali emanate              
con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 1996, n. 364.                  
Il Programma di gestione in particolare:                                        
- individua le aree che per la loro particolare rilevanza sono da               
acquisire in proprieta' o in disponibilita' pubblica;                           
- individua gli interventi di manutenzione, restauro e                          
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio naturale necessari ad            
assicurare il perseguimento delle finalita' istitutive,  nonche' gli            
interventi per l'eliminazione dei fattori di impatto paesistico;                
- individua gli interventi e le azioni per la specifica tutela e                
conservazione del materiale litologico e mineralogico;                          
- individua gli interventi per la cura, la manutenzione e la                    
eventuale conversione dei boschi e per mantenere la diversita' e la             
complessita' delle comunita' vegetali;                                          
- indica i criteri e gli interventi per una corretta gestione                   
faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversita';                
- regola le modalita' e stabilisce l'intensita' ed il carico                    
compatibili dell'utilizzo tradizionale della produzione legnosa e del           
pascolamento nelle aree in cui tali attivita' sono consentite;                  
- programma le attivita' di studio, di controllo e di monitoraggio,             
la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;                      
- individua i criteri di compatibilita' per le attivita' di fruizione           
e detta le relative norme regolamentari;                                        
- stabilisce i tempi e le modalita' per la cessazione delle attivita'           
incompatibili con le finalita' della riserva, fissando altresi' i               
criteri e i parametri per i relativi indennizzi;                                
- fissa, in conformita' al disposto dell'art. 32 della L.R. 11/88, i            
criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle             
norme contenute nel presente atto e nello stesso Programma di                   
gestione.                                                                       
Le disposizioni del Programma di gestione con contenuto urbanistico             
ed edilizio, dettate in attuazione di quanto sopraddetto e difformi             
dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in           
vigore, sono adottate dal Comune come variante specifica al PRG con             
le procedure previste dalla L.R. 2 dicembre 1978, n. 47 e successive            
modifiche;                                                                      
B) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione.                                                                        
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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