DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 ottobre 1999, n. 1268
Istituzione della riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" in comune di Canossa, provincia di Reggio Emilia (proposta della Giunta regionale in data 21 settembre 1999, n. 1678) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 1678 del 21 settembre 1999, con
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'istituzione
della riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera", in comune di
Canossa, provincia di Reggio Emilia;
preso atto:
- della modifica apportata sulla predetta proposta dalla Commissione
consiliare "Territorio e Ambiente", in sede preparatoria e referente
al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.11505 in data 30
settembre 1999;
- ed, inoltre, della modifica introdotta da un emendamento presentato
ed accolto nel corso della discussione di Consiglio;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 1998,
n. 2206, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del
24 marzo 1999, con la quale e' stata proposta, a norma degli articoli
22 e seguenti della L.R. 2 aprile 1988, n.11, l'istituzione della
riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" sita in provincia di
Reggio Emilia, comune di Canossa;
richiamati i motivi di ordine paesaggistico, geologico e
geomorfologico, mineralogico, floristico, vegetazionale e faunistico
che documentano l'importanza regionale dell'area comprendente la Rupe
di Campotrera, di seguito elencati:
1) l'affioramento fa parte di una decina di grandi corpi rocciosi
situati in sponda destra del torrente Enza, nella zona limitrofa al
Castello di Rossena, che emergono in maniera selettiva rispetto alle
zone circostanti determinando una singolare morfologia rupestre che
connota fortemente il paesaggio locale;
2) la rupe e' costituita da rocce basaltiche di colore rossastro (da
cui il nome Rossena), caratterizzate dalle classiche forme di
raffreddamento in "pillow" o "a cuscini"; si tratta di un'autentica
rarita' geologica poiche' le unita' liguridi piu' esterne della
catena appenninica contengono ofioliti serpentiniche, quasi mai
basaltiche;
3) durante i processi di trasformazione subiti dai basalti in pillow
giurassici si sono formati minerali di genesi secondaria tra cui
spicca la datolite, uno splendido minerale assai raro, che sulla Rupe
di Campotrera si presenta in bellissimi cristalli ialini;
4) grazie alla particolare collocazione geografica, alla varieta'
degli ambienti e alla selettivita' dei nutrienti presenti nel
terreno, la diversita' floristica dell'area e' particolarmente
elevata e costituita anche da specie protette e rare come:
Camphorosma monspeliaca, Barlia robertiana, Orchis coriophora, O.
provincialis, Ophrys bertolonii, O. fusca, O. sphegodes, Dictamnus
albus, Stipa pennata, Scilla autumnalis, Allium sphaerocephalon;
5) dal punto di vista vegetazionale l'area presenta un notevole
interesse comprendendo habitat di importanza conservazionistica che
possiedono un buon livello di naturalita' e rappresentativita'; tra
questi, secondo la denominazione Corine Biotopes, si ricordano i
seguenti: formazioni a Juniperus communis, brometi a diverso grado di
xericita', vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi, prati
pionieri su rupi;
6) lo stato di generale rinaturalizzazione che caratterizza l'area,
unitamente alla presenza di numerosi recessi naturali e di alte
pareti verticali, rende l'ofiolite di Campotrera rilevante anche dal
punto di vista faunistico: essa infatti comprende uno dei piu'
importanti luoghi di rifugio e riproduzione per gli uccelli rapaci
del territorio pedecollinare; sono presenti anche quattro specie di
uccelli elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409 CEE.
dato atto:
- che sono state esperite regolarmente le modalita' di pubblicazione
del suddetto atto deliberativo come previsto dall'art. 22 della L.R.
11/88;
- che, come risulta dalla nota inviata dal Comune di Canossa, e'
stata presentata nei termini previsti un'osservazione alla
soprarichiamata deliberazione da parte di Cristofori Rachele,
proprietaria di terreni, concernente la possibilita' di consentire,
nella zona 2 della Riserva, la pratica del taglio della legna da
ardere per uso familiare;
ritenuto di non dover accogliere l'osservazione in quanto non
pertinente; infatti l'attivita' richiesta non e' esclusa dalle norme
proposte e l'individuazione precisa delle modalita' di utilizzazione
del patrimonio boschivo e' demandata al Programma di gestione;
considerato che il Piano territoriale paesistico regionale, approvato
con deliberazioni del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1388 e
14 luglio 1993, n. 1551, individua l'area nella Tavola 1 - 25 come
"Zona di tutela naturalistica" sottoponendola alla disciplina di cui
all'art. 25 delle Norme di attuazione;
visto l'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 come modificato
dall'art. 18 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
A. di istituire in via definitiva la riserva naturale orientata "Rupe
di Campotrera" con il seguente atto.
1. Perimetrazione
istituita la riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" in
provincia di Reggio Emilia, ricompresa nel comune di Canossa, secondo
il perimetro di cui all'allegata planimetria CTR, in scala 1:5000,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2. Finalita'
Con l'istituzione della suddetta riserva naturale orientata si
perseguono le seguenti finalita':
a) tutelare le emergenze geologiche e geomorfologiche tra le quali in
particolare gli affioramenti mineralogici di datolite;
b) assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di
diversita' biologica, ecologica e ambientale dell'area;
c) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne
la riqualificazione e il restauro;
d) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro
habitat specifici;
e) promuovere le attivita' di ricerca scientifica e culturale, la
sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
f) favorire nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di
coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino
della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale,
l'agricoltura biologica;
g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di
garantire la conservazione della diversita' ambientale e un
equilibrato funzionamento degli ecosistemi;
h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi tali
da non arrecare danno all'ambiente naturale e ai suoi beni, allo
scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e
storico-culturali e i principi della loro conservazione.
3. Norme di attuazione e tutela
ZONA 1
Nella zona 1, corrispondente alle aree centrali della riserva dove
sono presenti gli affioramenti mineralogici di datolite e i querceti
a maggiore grado di xericita', sono vietati:
a) qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e
ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le
attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non
adibiti all'agricoltura;
b) l'asportazione di materiale litologico e mineralogico, nonche'
l'effettuazione di scavi di qualsiasi entita' sulle superfici
denudate e su quelle ricoperte da suolo, fatte salve le esigenze di
manutenzione dei percorsi esistenti;
c) sono inoltre vietati: - l'esercizio dell'attivita' venatoria in
qualsiasi forma; - la raccolta, la distruzione e il danneggiamento di
nidi, uova, nidiate, cucciolate e tane; - il prelievo, la cattura,
l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica; -
l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi
esistenti; - l'accensione di fuochi; - la raccolta, il danneggiamento
e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo
e della lettiera nonche' il taglio del sottobosco; - la raccolta dei
funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco; -
l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla
flora spontanea tipica dei luoghi;
d) sono ancora vietati: - l'attivita' del pascolo; - l'accesso con
mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di servizio;
e) l'utilizzo del bosco e' consentito secondo le modalita' previste
dal Programma di gestione di cui al successivo punto 5 e fatte salve
le altre normative vigenti in materia. Fino all'approvazione del
Programma di gestione, l'utilizzo del bosco e' consentito secondo le
modalita' stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia
forestale, previa autorizzazione dell'Ente delegato (ex art. 2 della
delibera Consiglio regionale 2354/95) e sentito l'Ente di gestione
della riserva;
f) l'accesso pedonale e' consentito esclusivamente lungo i sentieri
esistenti. Il Programma di gestione provvedera' a regolamentarne
forme, modi e tempi.
ZONA 2
Nella zona 2, comprendente la residua superficie della Riserva,
valgono i divieti di cui alle lettere b), c), e f) dettati per la
zona 1 e le seguenti norme:
a) l'utilizzo del bosco e il pascolamento sono consentiti secondo le
modalita' previste dal Programma di gestione e fatte salve le altre
normative in materia; nelle more dell'approvazione di detto
strumento, l'utilizzo del bosco e' consentito secondo le modalita'
stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale,
previa autorizzazione dell'Ente delegato e sentito l'Ente di gestione
della riserva;
b) e' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione
morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e
le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente
non adibiti all'agricoltura, ad eccezione delle attivita' edilizie
volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento
conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti,
nonche' ristrutturazione senza aumento di volume ne' di superficie;
c) l'accesso all'area con mezzi motorizzati e' consentito
esclusivamente: - lungo le strade vicinali e interpoderali secondo le
norme vigenti e fatti salvi eventuali provvedimenti piu' restrittivi
emanati dall'Ente di gestione della riserva; - al di fuori dei luoghi
precedenti, per lo svolgimento delle normali attivita' agricole, per
esigenze di servizio e per eventuali interventi autorizzati dall'Ente
di gestione.
4. Modalita' di gestione
a) la gestione della riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera"
e' affidata al Comune di Canossa, il quale si avvarra' per tale
attivita' di personale del proprio organico o appositamente
incaricato, in possesso di specifiche qualifiche professionali nei
settori della conservazione della natura e della gestione
naturalistica del territorio o con una comprovata esperienza nei
settori di cui sopra;
b) il Comune si avvale nell'opera di gestione di un Comitato
consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline
individuate all'art. 15, comma 1, della L.R. 11/88, la cui
composizione dovra' essere preventivamente comunicata agli uffici
regionali competenti per il necessario assenso;
c) il suddetto Comitato, nominato dal Comune previo parere della
Regione, dovra' esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti
del Programma di gestione di cui al successivo punto 5 e del relativo
regolamento e sulla sua concreta attuazione;
d) il Comitato esprime altresi' parere su qualsiasi altra azione o
intervento che possa influire direttamente o indirettamente
sull'assetto geomorfologico e sugli equilibri ambientali della
riserva;
e) il Comune, dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del presente atto deliberativo, e' tenuto a predisporre
opportune misure di vigilanza e di controllo sull'area della riserva;
in attesa dell'approvazione del Programma di gestione, per le
violazioni ai divieti e ai vincoli di cui al presente atto si
applicano le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 11/88.
5. Programma di gestione e termini di approvazione
Entro un anno dalla istituzione della riserva naturale dovra' essere
approvato il Programma di gestione, elaborato dal Comune e redatto
secondo i criteri stabiliti all'art. 25 bis, L.R. 11/88, introdotto
dall'art. 21 della L.R. 40/92, e dalle Direttive regionali per la
redazione dei programmi di gestione delle Riserve naturali emanate
con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 1996, n. 364.
Il Programma di gestione in particolare:
- individua le aree che per la loro particolare rilevanza sono da
acquisire in proprieta' o in disponibilita' pubblica;
- individua gli interventi di manutenzione, restauro e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio naturale necessari ad
assicurare il perseguimento delle finalita' istitutive, nonche' gli
interventi per l'eliminazione dei fattori di impatto paesistico;
- individua gli interventi e le azioni per la specifica tutela e
conservazione del materiale litologico e mineralogico;
- individua gli interventi per la cura, la manutenzione e la
eventuale conversione dei boschi e per mantenere la diversita' e la
complessita' delle comunita' vegetali;
- indica i criteri e gli interventi per una corretta gestione
faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversita';
- regola le modalita' e stabilisce l'intensita' ed il carico
compatibili dell'utilizzo tradizionale della produzione legnosa e del
pascolamento nelle aree in cui tali attivita' sono consentite;
- programma le attivita' di studio, di controllo e di monitoraggio,
la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;
- individua i criteri di compatibilita' per le attivita' di fruizione
e detta le relative norme regolamentari;
- stabilisce i tempi e le modalita' per la cessazione delle attivita'
incompatibili con le finalita' della riserva, fissando altresi' i
criteri e i parametri per i relativi indennizzi;
- fissa, in conformita' al disposto dell'art. 32 della L.R. 11/88, i
criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle
norme contenute nel presente atto e nello stesso Programma di
gestione.
Le disposizioni del Programma di gestione con contenuto urbanistico
ed edilizio, dettate in attuazione di quanto sopraddetto e difformi
dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in
vigore, sono adottate dal Comune come variante specifica al PRG con
le procedure previste dalla L.R. 2 dicembre 1978, n. 47 e successive
modifiche;
B) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
(segue Allegato)