COMUNICATO
Statuto comunale - Modifiche statutarie ai sensi art. 4, Legge 142/90
Lo statuto comunale adottato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 42 del 10/6/1991 e con delibera di chiarimenti n. 62 del
12/9/1991, controllata dal CORECO il 2/10/1991, prot. n. 15874,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 85 del 30/11/1991.
Modificato con deliberazione consiliare n. 83 del 29/11/1994 e con
delibera di chiarimenti n. 3 del 15/2/1995 controllata dal CORECO
nella seduta del 13/3/1995, prot. n.5766.
Modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 10/9/1999
controllata dal CORECO nella seduta del 21/9/1999, prot. n.7719.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO II
La Giunta comunale
Art. 25
Composizione
1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la convoca e la
presiede e da numero sei assessori.
2. I componenti della Giunta, tra cui il vice-Sindaco, sono nominati
con apposito atto del Sindaco il quale ne da' comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la
convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi
generali di governo.
3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli
indirizzi di amministrazione. Il Consiglio puo' modificare il
documento presentato.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore
non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato
assessore.
5. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio, la revoca decorre dalla data di tale
comunicazione con la quale si provvede contestualmente alla nomina
del sostituto.
6. La nomina degli assessori da parte del Sindaco avverra' nel
rispetto del principio di pari opportunita' ai sensi della Legge
10/4/1991, n. 125 e ribadito dal comma 6 dell'art. 3 del presente
statuto.