COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE (BOLOGNA)

COMUNICATO

Statuto comunale - Modifiche statutarie ai sensi art. 4, Legge 142/90

Lo statuto comunale adottato con deliberazione di Consiglio comunale            
n. 42 del 10/6/1991 e con delibera di chiarimenti n. 62 del                     
12/9/1991, controllata dal CORECO il 2/10/1991, prot. n. 15874,                 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 85 del 30/11/1991.                       
Modificato con deliberazione consiliare n. 83 del 29/11/1994 e con              
delibera di chiarimenti n. 3 del 15/2/1995 controllata dal CORECO               
nella seduta del 13/3/1995, prot.  n.5766.                                      
Modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 10/9/1999                     
controllata dal CORECO nella seduta del 21/9/1999, prot.  n.7719.               
TITOLO II                                                                       
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE                                            
CAPO II                                                                         
La Giunta comunale                                                              
Art. 25                                                                         
Composizione                                                                    
1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la convoca e la              
presiede e da numero sei assessori.                                             
2. I componenti della Giunta, tra cui il vice-Sindaco, sono nominati            
con apposito atto del Sindaco il quale ne da' comunicazione al                  
Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la                   
convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi                
generali di governo.                                                            
3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli                    
indirizzi di amministrazione. Il Consiglio puo' modificare il                   
documento presentato.                                                           
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore           
non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato                   
assessore.                                                                      
5. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata               
comunicazione al Consiglio, la revoca decorre dalla data di tale                
comunicazione con la quale si provvede contestualmente alla nomina              
del sostituto.                                                                  
6. La nomina degli assessori da parte del Sindaco avverra' nel                  
rispetto del principio di pari opportunita' ai sensi della Legge                
10/4/1991, n. 125 e ribadito dal comma 6 dell'art. 3 del presente               
statuto.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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