REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 1003

L.R. 3/93 Capo V: modifica dei criteri per il finanziamento a consorzi-fidi e cooperative di garanzia (deliberazione consiliare 758/97)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica              
della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli              
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38." e                     
successive modifiche;                                                           
- la deliberazione del Consiglio regionale del 19 novembre 1997, n.             
758, esecutiva ai sensi di legge "L.R. 3/93 (Disciplina dell'offerta            
turistica della Regione Emilia-Romagna) Capo V - Criteri per il                 
finanziamento a consorzi-fidi e cooperative di garanzia";                       
considerato opportuno per una effettiva operativita' di consorzi-fidi           
e cooperative stabilire alcune semplificazioni procedurali, volte a             
ridurre alcuni vincoli normativi, che consentano di dare risposte               
piu' efficaci e tempestive agli operatori venendo nel contempo                  
incontro a specifiche richieste avanzate dalle rappresentanze di                
categoria;                                                                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Turismo e           
Qualita' aree turistiche dr. Stefano Vannini, in merito alla                    
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, comma 6, della L.R. 41/92 e della deliberazione di Giunta                    
regionale 2541/95;                                                              
- del parere favorevole espresso in ordine alla legittimita' della              
medesima deliberazione reso dal Direttore generale Cultura e Turismo            
dr. Alessandro Chili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della succitata            
L.R. 41/92 e della succitata delibera;                                          
assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma           
2, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica, per consentire un                  
intervento tempestivo, fin dall'esercizio finanziario in corso,                 
fondamentale per dare impulso alla effettiva operativita' dei                   
consorzi-fidi e delle cooperative di garanzia;                                  
su proposta del Presidente incaricato in materia di Turismo;                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di apportare, per i motivi indicati in premessa, le seguenti                 
modifiche alla deliberazione consiliare del 19 novembre 1997, n. 758            
"L.R. 3/93 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione                     
Emilia-Romagna) Capo V - Criteri per il finanziamento a consorzi-fidi           
e cooperative di garanzia":                                                     
- Paragrafo 7: "Aree di intervento e tipologia degli investimenti               
ammissibili" - E' abrogata la lettera d).                                       
- Paragrafo 9: "Modalita' per il finanziamento delle domande degli              
operatori" - Il paragrafo 9 e' sostituito come segue:                           
"Le domande degli operatori saranno finanziate in base all'ordine               
della loro presentazione, fino ad esaurimento dei fondi                         
disponibili.";                                                                  
2) di stabilire, inoltre, che le raccolte trimestrali di domande di             
finanziamento, in corso alla data di esecutivita' della presente                
deliberazione, dovranno essere portate a termine secondo le                     
precedenti modalita';                                                           
3) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del                    
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera i) dello            
Statuto.                                                                        
Ratificata con atto del Consiglio regionale n. 1225 del 29 luglio               
1999.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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