REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1999, n. 1868

Definizione dei criteri per la ripartizione dei proventi derivanti dall'indennizzo d'usura dei mezzi d'opera (art. 34 DLgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della strada)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la Legge 8 novembre 1991, n. 376 ha disciplinato la                       
circolazione dei mezzi d'opera, introducendo un articolo al                     
previgente Codice della strada dedicato a tali mezzi ed istituendo              
un'"indennizzo d'usura" a carico degli stessi, in misura pari                   
all'importo della tassa di possesso del veicolo;                                
- che con successivo decreto del 23 marzo 1992 del Ministero dei                
Lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei Trasporti e il                 
Ministro del Tesoro, sono state individuate le modalita' per il                 
pagamento dell'indennizzo citato prevedendone il versamento alla                
Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo con imputazione ad un              
capitolo dell'entrata del bilancio statale;                                     
premesso inoltre:                                                               
- che il Nuovo Codice della strada (DLgs 30 aprile 1992, n. 285)                
all'art. 34 ha mantenuto, quale onere supplementare a carico dei                
mezzi d'opera, il citato indennizzo, i cui proventi affluiscono                 
tutt'oggi in apposito capitolo di previsione della spesa del Bilancio           
dello Stato, finalizzandola all'adeguamento delle infrastrutture                
stradali;                                                                       
- che lo stesso art. 34 rinvia al Regolamento di esecuzione del Nuovo           
Codice della strada la determinazione della modalita' per                       
l'assegnazione dei proventi derivanti dagli indennizzi agli Enti                
proprietari delle strade che dovranno utilizzarli esclusivamente a              
copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,                        
all'adeguamento ed all'usura delle infrastrutture;                              
- che in attuazione dell'art. 72, comma 3, del Regolamento di                   
attuazione del Nuovo Codice della strada, il Ministero del Tesoro               
destina annualmente (a partire dall'esercizio finanziario 1994),                
nella misura di 7/10 e 3/10 rispettivamente alle Amministrazioni                
regionali ed all'ANAS competenti per territorio, le somme acquisite             
ai sensi del citato art. 34 del Nuovo Codice della strada;                      
- che la quota di 7/10 attribuita alle Amministrazioni regionali e'             
ripartita tra le singole Regioni seguendo il criterio della                     
estensione chilometrica delle strade presenti nel territorio di                 
ciascuna Regione;                                                               
evidenziato:                                                                    
- che le somme assegnate dal Ministero del Tesoro alla Regione                  
Emilia-Romagna devono essere ripartite ai sensi dell'art. 34 del                
Nuovo Codice della strada a Province e Comuni in quanto Enti                    
proprietari delle strade;                                                       
- che a tal fine devono essere determinati i criteri per la                     
ripartizione delle somme assegnate derivanti dall'indennizzo di usura           
versato dai mezzi d'opera, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto           
1990, n. 241;                                                                   
premesso inoltre:                                                               
- che con L.R. 3/99 ed in particolare gli artt. dal 172 al 175 questa           
Regione ha mantenuto la delega, gia' attribuita con l'abrogata L.R.             
17/86, all'esercizio delle attivita' relative al rilascio delle                 
autorizzazioni ai trasporti eccezionali alle Province;                          
- che tali autorizzazioni devono essere rilasciate anche ai mezzi               
d'opera qualora superino i limiti di massa previsti dall'art. 61 del            
Nuovo Codice della strada;                                                      
considerato:                                                                    
- che con propria delibera n. 1173 del 20 luglio 1998 sono stati                
definiti i criteri per il riparto di cui sopra, relativamente alle              
annualita' 1994/1995 e 1996;                                                    
- che per la definizione dei suddetti criteri si e' tenuto conto:               
- del diverso utilizzo della rete delle strade provinciali, che                 
costituisce la viabilita' prevalentemente percorsa dai mezzi d'opera,           
rispetto a quella delle strade comunali, utilizzata saltuariamente;             
- della impossibilita' di stabilire con esattezza gli itinerari e i             
Km effettivamente percorsi dai mezzi d'opera;                                   
- della mancata realizzazione del catasto delle strade provinciali e            
comunali previsto dalla L.R. 17/86 e confermato dall'art. 174 della             
L.R. 3/99;                                                                      
ritenuto che i criteri in precedenza definiti ed applicati essendosi            
rivelati idonei ed equilibrati, possano essere mantenuti anche alla             
luce delle novita' normative contenute nella L.R. 3/99 ed approvati             
col presente atto;                                                              
considerato:                                                                    
- che la ripartizione delle somme destinate annualmente dal Ministero           
del Tesoro alla Regione Emilia-Romagna mediante l'applicazione dei              
criteri da approvarsi col presente atto non richiede un'ulteriore               
attivita' di valutazione e programmazione, esaurendosi tale attivita'           
nell'approvazione dei criteri stessi;                                           
- che pertanto risulta opportuno, ai fini di una semplificazione                
procedurale, attribuire al Direttore generale ai Trasporti e Sistemi            
di mobilita' la conseguente attivita' di automatica ripartizione dei            
fondi mediante l'applicazione dei piu' volte richiamati criteri;                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai Trasporti            
e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito alla                 
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria                 
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                                        
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per quanto                  
riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai                
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                          
visti:                                                                          
- art. 34, DLgs n. 285 del 30 aprile 1992;                                      
- art. 74 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della                  
strada;                                                                         
- art. 13, Legge 7 agosto 1990, n. 241;                                         
- la L.R. 26 aprile 1999, n. 3;                                                 
su proposta dell'Assessore alla Mobilita';                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare i seguenti criteri per la ripartizione tra gli Enti             
proprietari delle strade degli importi accreditati a questa Regione             
derivanti dai proventi versati dai mezzi d'opera quale indennizzo               
d'usura delle strade:                                                           
1) distinzione degli Enti proprietari delle strade in tre categorie:            
Province, Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e Comuni           
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti per il diverso utilizzo             
del reticolo viario di competenza;                                              
2) individuazione, per ogni categoria, di una "Amninistrazione tipo"            
espressione dei valori medi della categoria di appartenenza relativi            
ai seguenti due parametri: - estesa chilometrica (riferita al totale            
delle strade provinciali, alle comunali urbane per i Comuni superiori           
a 50.000 abitanti e alle comunali extraurbane per i Comuni inferiori            
ai 50.000 abitanti); - numero di autorizzazioni rilasciate                      
annualmente (quale parametro indicatore dei flussi di traffico);                
3) assegnazione di un peso ad ogni "Amministrazione tipo" calcolato             
utilizzando, per ogni categoria, i valori medi dei parametri citati             
al punto 2);                                                                    
4) introduzione nel calcolo finale del riparto di un correttivo sulla           
base dell'estesa chilometrica effettiva di ogni Amministrazione                 
all'interno delle prime due categorie (Province e Comuni superiori a            
50.000 abitanti) al fine di considerare le piu' rilevanti differenze            
chilometriche reali mantenendo inalterato il peso complessivo della             
categoria;                                                                      
b) di dare atto che alla ripartizione dei proventi provvedera' il               
Direttore generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita' per le                   
motivazioni indicate in premessa;                                               
c) di disporre che gli importi derivanti dai proventi versati dai               
mezzi d'opera vengano utilizzati dagli Enti proprietari delle strade            
esclusivamente a fini della copertura delle spese per le opere                  
connesse al rinforzo, all'adeguamento ed all'usura delle                        
infrastrutture, ai sensi dell'art. 34 del Nuovo Codice della strada;            
d) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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