REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1999, n. 1611

Approvazione della direttiva in applicazione degli artt. 2, 4 e 14 della L.R. 7/98 - Modalita' di funzionamento del Sistema informativo turistico regionale e modalita' di finanziamento dei Comuni inseriti nella rete integrata

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7,           
la "Direttiva in applicazione degli artt. 2, 7 e 14 della L.R. n.               
7/98 - Modalita' di funzionamento del Sistema informativo turistico             
regionale e modalita' di finanziamento dei Comuni inseriti nella rete           
integrata dei servizi di informazione turistica", che in allegato               
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;              
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Turismo e Qualita'             
delle aree turistiche provvedera' a definire gli standard di qualita'           
dal punto di vista tecnico, li approvera' con proprio atto e potra'             
successivamente aggiornarli con le medesime modalita';                          
3) di dare atto altresi' che con atti successivi si provvedera' ad              
assegnare i contributi previsti nella allegata direttiva, di cui al             
precedente punto 1).                                                            
ALLEGATO                                                                        
Direttiva in applicazione degli artt. 2, 7 e 14 della L.R.  n.7/98 -            
Modalita' di funzionamento del Sistema informativo turistico                    
regionale e modalita' di finanziamento dei Comuni inseriti nella rete           
integrata dei servizi di informazione turistica                                 
A) Rete integrata per la acquisizione e la diffusione delle                     
informazioni per i turisti e gli operatori: finalita'                           
1. Ruolo della Regione                                                          
2. Gli standard di qualita'                                                     
3. Ruolo delle Province                                                         
4. Ruolo dei Comuni in rete                                                     
5. Ammissione ai contributi regionali                                           
6. Tipologia di contributi e modalita' di finanziamento                         
7. Disposizioni particolari per i contributi per l'anno 1999                    
B) Statistiche del settore: finalita'                                           
1. Attivita' di programmazione                                                  
2. Adempimenti previsti in materia di attivita' statistica dal                  
Sistema Statistico nazionale (SISTAN)                                           
3. Ruolo della Regione                                                          
4. Ruolo delle Province                                                         
5. Ruolo dei Comuni.                                                            
A) Rete integrata per la acquisizione e la diffusione delle                     
informazioni per i turisti e gli operatori: finalita'                           
La rete integrata per l'acquisizione e la diffusione delle                      
informazioni a servizio dei turisti e degli operatori deve:                     
1) favorire la piena soddisfazione delle esigenze sempre piu'                   
puntuali e complesse dei turisti,                                               
2) prevedere un livello di coordinamento regionale ed un livello                
operativo costituito da redazioni decentrate,                                   
3) garantire un livello di omogeneita' minimo tra le redazioni                  
attivate,                                                                       
4) dare risalto alle specificita' delle diverse realta' locali,                 
5) rendere utilizzabile il Sistema informativo anche per gli                    
operatori privati,                                                              
6) utilizzare reti telematiche, e in particolare Internet come                  
strumento di comunicazione finalizzato ad assicurare la piu' ampia              
accessibilita' e fruibilita' delle informazioni.                                
Il sistema, per assicurare coerenza e qualita' dell'informazione,               
nonche' per garantire l'efficacia della spesa, richiede                         
l'individuazione di referenti consapevoli e responsabilizzati e la              
strutturazione di una solida rete di relazione tra gli Enti                     
coinvolti.                                                                      
Per le medesime ragioni, il sistema, nel medio-lungo periodo, potra'            
essere sottoposto ad interventi di razionalizzazione e di                       
innalzamento del livello di qualita', dal punto di vista del servizio           
di informazione, dell'assetto organizzativo, nonche' del modello                
tecnologico.                                                                    
1) Ruolo della Regione                                                          
Il ruolo della Regione e' essenzialmente di regolare il Sistema,                
realizzare il coordinamento dei Comuni in rete, favorire e operare              
per lo sviluppo del sistema complessivo.                                        
La Regione garantisce la compatibilita' del Sistema con altri sistemi           
di livello nazionale ed europeo e lo promuove verso tali livelli.               
La Regione controlla e verifica l'integrazione tra i sistemi                    
informativi di ambito sub-regionale, al fine di mantenere elevata               
l'efficacia della spesa.                                                        
A tal fine e' suo compito:                                                      
1.1) definire gli standard informativi di qualita', relativi alla               
costituzione di basi dati e siti Internet locali,                               
1.2) effettuare controlli sulla rispondenza agli standard di                    
qualita',                                                                       
1.3) stabilire rapporti convenzionali con gli enti o organismi                  
individuati. La Regione si riserva di attivare o meno il rapporto               
convenzionale, nell'ottica di una razionalizzazione della                       
distribuzione sul territorio dei servizi in rete,                               
1.4) definire uno schema quadro di convenzione che dovra' prevedere:            
a) durata poliennale o annualmente rinnovabile della convenzione,               
salvo risoluzione consensuale alla scadenza del singolo anno di                 
convenzione, b) possibilita' per la Regione di recedere                         
anticipatamente dalla convenzione, in presenza di gravi difformita'             
del risultato realizzato rispetto agli standard,                                
1.5) contribuire alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata.           
Tale contributo non sara' previsto qualora i sistemi informativi                
locali risultino gravemente difformi dagli standard regionali,                  
1.6) svolgere funzioni di coordinamento metodologico,                           
1.7) attivare e mantenere un "punto di accesso" di livello regionale            
ai punti della rete,                                                            
1.8) promuovere l'aggregazione dei Comuni e degli Enti del territorio           
al fine di garantire un'efficace copertura territoriale del Sistema e           
la completezza dell'informazione,                                               
1.9) diffondere, d'intesa con le Province e i Comuni, l'utilizzo del            
Sistema presso gli operatori turistici. A tal fine la Regione potra'            
predisporre elementi per la standardizzazione dell'intervento                   
formativo,                                                                      
1.10) sviluppare uno stabile rapporto di informazione reciproca con             
Unioni e Club di prodotto aderenti e altri soggetti pubblici e                  
privati interessati all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni           
turisticamente rilevanti attraverso il Sistema, al fine di garantirne           
l'ottimale utilizzo.                                                            
2) Gli standard di qualita'                                                     
Il sistema dovra' garantire un livello di omogeneita' nelle                     
prestazioni di servizio erogate all'utente dai soggetti che fanno               
parte del Sistema, e contemporaneamente dare risalto alle                       
specificita' delle diverse realta' locali e alle possibili tematiche            
di interesse del turista. Cio' richiede la partecipazione                       
responsabile ed autonoma degli Enti coinvolti e l'adesione a modelli            
informativi predisposti dalla Regione.                                          
Pertanto gli standard di qualita' predisposti dalla Regione dovranno            
essere tali da:                                                                 
2.1) definire il risultato della prestazione da fornire, lasciando              
liberi gli Enti coinvolti di adottare a livello locale le soluzioni             
organizzative e tecniche ritenute piu' opportune per realizzarlo,               
2.2) garantire una dimensione organica e omogenea al Sistema che                
permetta all'utente, turista ed operatore, di raggiungere con                   
facilita' l'informazione richiesta fornita da diverse realta' locali,           
favorendo l'identificazione del sistema,                                        
2.3) garantire che le informazioni siano qualificate e costantemente            
aggiornate; va valorizzato l'obiettivo di fornire una informazione              
utile, finalizzata alla fruibilita' delle risorse turistiche,                   
2.4) assicurare la presenza delle informazioni essenziali in ogni               
punto del sistema.                                                              
Gli standard pertanto dovranno definire gli elementi di                         
obbligatorieta' per tutte le realta' locali, quali elementi minimi              
sotto ai quali non vi e' appartenenza al sistema, e le indicazioni              
per uno sviluppo omogeneo degli ulteriori elementi essenziali, per              
garantire all'utente completezza e qualita' dell'informazione.                  
Una volta soddisfatti questi criteri e' lasciato ampio spazio alla              
capacita' di autovalorizzazione e creativita' locali.                           
Il rispetto degli standard sara' contraddistinto dalla adozione del             
logo del Sistema regionale nei siti locali che ne fanno parte, quale            
segno di appartenenza ed identificazione del Sistema stesso.                    
Gli standard saranno definiti dal punto di vista tecnico dal                    
Responsabile del Servizio competente, sentiti i soggetti interessati,           
e approvati con proprio atto, e potranno essere successivamente                 
aggiornati con le stesse modalita'.                                             
Per rispondere all'evoluzione della domanda dell'utente, e'                     
necessario che gli standard si evolvano nel tempo ed abbiano                    
carattere dinamico, per elevarne progressivamente la qualita'.                  
La Regione potra' attivare iniziative sperimentali per giungere alla            
definizione e messa a punto tecnica di standard via via piu' evoluti.           
3) Ruolo delle Province                                                         
3.1) Contribuire alla distribuzione territoriale del Sistema                    
informativo favorendo l'aggregazione tra Comuni al fine di ottenere             
una razionale copertura del territorio.                                         
3.2) Favorire il coordinamento tra i Comuni in rete nel proprio                 
ambito di riferimento, in raccordo con la Regione.                              
3.3) Realizzare e promuovere, in raccordo con Regione e Comuni,                 
momenti di formazione finalizzati a favorire l'uso del Sistema presso           
gli operatori turistici.                                                        
4) Ruolo dei Comuni in rete                                                     
Il Comune gestore di servizio di accoglienza turistica e' il titolare           
del servizio in rete. Il servizio in rete rappresenta un servizio               
aggiuntivo a quello di accoglienza a carattere locale svolto dal                
Comune, finalizzato ad assicurare servizi di redazione e diffusione             
delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli                   
standard di qualita' definiti dalla Regione. I compiti del servizio             
in rete sono:                                                                   
4.1) attivare la produzione, l'aggiornamento, la manutenzione e la              
fruizione delle informazioni di interesse del turista attraverso                
l'attivazione e gestione di una redazione locale. I servizi in rete             
dovranno essere in grado di alimentare il sistema informativo                   
turistico regionale, con la creazione di: a) basi dati locali,                  
consultabili dall'utente in loco e specificatamente presso gli uffici           
di informazione al pubblico b) siti Internet, consultabili da                   
qualunque postazione collegata. Dovranno inoltre promuovere                     
l'utilizzo del Sistema da parte dei diversi soggetti, pubblici e                
privati, che operano nell'ambito territoriale di riferimento della              
redazione locale. Dovranno provvedere all'attuazione degli                      
adempimenti previsti dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996 in materia            
di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento            
dei dati personali".                                                            
4.2) Mantenere uno stretto rapporto con i servizi  di front-office al           
fine di sostenere il loro compito  di diffusione delle informazioni             
all'utente, ricevendo  un feed-back sull'efficacia del Sistema.                 
4.3) Garantire il rispetto degli standard di qualita'.                          
4.4) Gestire i servizi di accoglienza turistica anche in forma                  
aggregata, ovvero in collaborazione con le Province. E' doveroso che            
i servizi di accoglienza, ricompresi nell'ambito del servizio in                
rete, rispettino almeno gli standard minimi gia' determinati                    
(delibera 19/99). E' opportuno inoltre che almeno uno di questi                 
servizi comunali di accoglienza garantisca un livello piu' elevato di           
prestazioni di servizio, quali ad esempio l'apertura annuale.                   
4.5) Essere un punto di riferimento del proprio territorio anche                
attraverso convenzioni o accordi formali con altri Enti locali, e con           
altri soggetti pubblici e privati ivi operanti.                                 
5) Ammissione ai contributi regionali                                           
Il requisito per accedere al contributo regionale e' la                         
sottoscrizione di una convenzione con la Regione per la gestione e              
sviluppo della redazione locale, con le caratteristiche richieste               
dagli standard regionali.                                                       
Possono essere ammessi ai contributi:                                           
5.1) Comuni singoli che sviluppano le attivita' dei servizi in rete,            
se gestori, in maniera diretta o indiretta, dei servizi di                      
accoglienza;                                                                    
5.2) Comuni capofila di un'aggregazione, purche' l'aggregazione                 
avvenga sulla base di un rapporto convenzionale, anche oneroso per              
gli enti aggregati.   L'aggregazione formalmente costituita dovra'              
avere preferibilmente durata poliennale o essere annualmente                    
rinnovabile, e comunque avere scadenza non anteriore quella della               
convenzione sottoscritta dal capofila con la Regione.Attraverso              
l'aggregazione formale con i singoli Comuni, il Comune capofila                 
acquisira' mandato a porsi come referente unico per la Regione a                
gestire l'attivita' redazionale; sara' responsabile anche della                 
qualita' e della completezza tecnica rispetto agli enti                         
rappresentati. A suo carico sara' inoltre la responsabilita'                    
contabile.Al fine di una completa valorizzazione del territorio              
regionale, il Comune capofila puo' aggregare anche Comuni non                   
titolari di servizi di accoglienza o altri enti, relativamente alla             
funzione redazionale.Nel territorio complessivo di riferimento               
dell'aggregazione devono essere presenti servizi di accoglienza.                
Il soggetto ammesso ai contributi regionali potra' avvalersi di                 
strutture tecnico-operative esterne, mantenendo comunque la                     
responsabilita' amministrativo-contabile; la struttura                          
tecnico-operativa potra' rapportarsi direttamente con la Regione per            
gli aspetti di sua competenza.                                                  
6) Tipologia di contributi e modalita' di finanziamento                         
6.1) Quote una tantum come sostegno alla realizzazione di progetti.             
Tali quote sono finalizzate: a) alla elevazione del livello di                  
qualita' dei servizi in rete; b) a completare il sistema dei servizi            
in rete; c) a riorganizzare il sistema. Con tali finalita' la Regione           
potra' attivare programmi ed iniziative specifici, definendo le voci            
di costo ammesse a contributo e le modalita' di erogazione del                  
contributo. Tali programmi ed iniziative potranno essere attivati               
anche per progetti sperimentali ritenuti significativi.                         
6.2) Quote per garantire la manutenzione del Sistema. Tali quote sono           
finalizzate sia al consolidamento del Sistema sia a favorire processi           
di miglioramento dei servizi in rete.   Una volta terminata la fase             
di prima attivazione delle redazioni locali e raggiunto il livello              
minimo di obbligatorieta' degli standard di qualita'-regionali, e'              
importante garantire la solidita' del Sistema al fine di non farne              
scadere il livello qualitativo acquisito. Inoltre va attivato a                 
livello locale un processo continuo di miglioramento, finalizzato a             
potenziare la capacita', e le funzionalita' di raccolta e di                    
distribuzione, e a sviluppare gli elementi essenziali ulteriori                 
rispetto al livello di obbligatorieta' minimo previsto dagli standard           
regionali.Sul fronte dei costi, quindi, esisteranno costi                    
permanenti, costi aggiuntivi e costi auspicabili, relativi sia alla             
attivita' di raccolta dati, sia alla loro diffusione su Internet e              
agli sportelli di front-office.                                                 
In dettaglio:                                                                   
- costi permanenti:                                                             
- aggiornamento dei dati raccolti in fase di attivazione e delle                
relative traduzioni                                                             
- conseguente aggiornamento siti e creazione nuove pagine HTML                  
- canone spazio server per redazioni locali e abbonamenti Internet              
per il front-office                                                             
- costi aggiuntivi:                                                             
- contratti per assistenza e manutenzione software                              
- utenza telefonica per la consultazione Internet del sistema                   
informativo                                                                     
- costi auspicabili:                                                            
- potenziamento dotazione tecnologica della base dati locale e dei              
siti, con nuovi moduli software al fine di migliorare le prestazioni            
del sistema locale                                                              
- ampliamento informativo base dati locale a completa valorizzazione            
del territorio, e relative traduzioni e trasposizione dei dati su               
Internet, oltre il livello minimo obbligatorio definito dagli                   
standard                                                                        
- potenziamento della rete distributiva locale, e in particolare                
della dotazione degli uffici di informazione all'utente. Dovra'                 
essere massimo lo sforzo a rendere il sistema informativo regionale             
complessivo utilizzabile da ogni punto di informazione locale                   
- potenziamento e approfondimento della formazione, legata ai nuovi             
moduli software, alle metodologie di raccolta dei dati,                         
all'organizzazione e gestione degli uffici di informazione e della              
redazione locale                                                                
- interventi di ottimizzazione costante delle risorse professionali,            
organizzative e tecnologiche della redazione locale.                            
Tali attivita' potranno essere supportate sia ricorrendo a risorse              
professionali esterne che interne.                                              
La Giunta regionale determinera' annualmente l'importo dei contributi           
con proprio atto, sulla base delle disponibilita' di bilancio,                  
definendo le modalita' di liquidazione delle quote.                             
Criteri per l'assegnazione delle quote:                                         
la quota e' riservata agli Enti che:                                            
a) abbiano sottoscritto una convenzione con la Regione per la                   
gestione e sviluppo della redazione locale, con le caratteristiche              
richieste dagli standard regionali;                                             
b) abbiano superato positivamente la fase di attivazione della                  
redazione locale.                                                               
L'effettiva liquidazione del contributo avverra' previa presentazione           
di idonea documentazione e previa verifica che il sistema informativo           
locale non risulti gravemente difforme dagli standard regionali.                
6.3) Quote una tantum per favorire l'aggregazione dei Comuni Le quote           
sono finalizzate alla realizzazione di una solida rete di relazioni a           
livello locale tra gli Enti coinvolti e alla ottimizzazione                     
complessiva del sistema regionale, nella fase di avvio della messa a            
regime. Tale prospettiva puo' richiedere un intervento di                       
razionalizzazione territoriale del sistema dei servizi in rete, e               
necessariamente va inquadrata in un'ottica poliennale. Si puo'                  
comunque ipotizzare, stante l'attuale configurazione turistica                  
regionale, che si possa raggiungere un assetto ottimale complessivo             
di 18 redazioni locali riconducibili a queste esigenze: - per le                
Province della costa un numero di redazioni raccordato al maggiore              
carico di prestazione di servizio richiesto dalla distribuzione dei             
flussi turistici su quel territorio; - per le altre Province, avendo            
come punto di riferimento la compresenza di rilevanti connotazioni              
turistiche quali l'arte/cultura/affari, l'Appennino, le terme, non              
superare il numero massimo di 2 redazioni per Provincia.                        
La Giunta regionale determinera' annualmente l'importo dei contributi           
con proprio atto, sulla base delle disponibilita' di bilancio,                  
definendo le modalita' di liquidazione delle quote.                             
Criteri per l'assegnazione delle quote:                                         
la quota e' riservata agli Enti che abbiano sottoscritto una                    
convenzione con la Regione per la gestione e sviluppo della redazione           
locale, con le caratteristiche richieste dagli standard regionali.              
L'effettiva liquidazione del contributo avverra' previa presentazione           
di idonea documentazione.                                                       
7) Disposizioni particolari per i contributi per l'anno 1999                    
Nel merito delle quote di contributo previste ai precedenti punti               
6.2) e 6.3) e nel rispetto dei criteri per l'assegnazione delle quote           
ivi indicati, per l'anno 1999 si stabilisce quanto segue:                       
7.1) l'importo delle quote per garantire la manutenzione del Sistema            
(punto 6.2), limitatamente al 1999 e' determinato in una misura                 
forfettaria, uguale per ciascuna redazione locale attiva, pari a Lire           
30.000.000, corrispondente a circa il 35% dell'importo medio dei                
progetti approvati in fase sperimentale con determinazioni del                  
Direttore generale Cultura e Turismo n. 10077 del 8/10/1998 e n.                
13327 del 17/12/1998. Con successivo atto si provvedera'                        
all'assegnazione dei contributi ai soggetti assegnatari.                        
7.2 Le quote per favorire le aggregazioni dei Comuni (punto 6.3),               
potranno essere assegnate su esplicita richiesta dei soggetti                   
interessati. L'aggregazione dovra' essere opportunamente documentata            
con la presentazione di copia delle convenzioni sottoscritte con i              
singoli Comuni aderenti, o con altri soggetti od organismi                      
rappresentanti altre forme di aggregazione tra Comuni. La richiesta             
di ammissione al contributo dovra' essere corredata di documentazione           
dell'avvenuta aggregazione, oppure accompagnata da una formale                  
dichiarazione del Comune capofila che l'aggregazione e' in corso di             
perfezionamento, con impegno a presentare la documentazione formale             
successivamente. La quota sara' determinata quale quota forfettaria             
uguale per ciascun soggetto che ne avra' diritto. Il termine della              
richiesta di ammissione al contributo sara' comunicato in sede di               
trasmissione della direttiva. Con successivo atto, la Giunta                    
determinera' l'ammontare degli importi, i soggetti assegnatari, i               
termini per l'eventuale presentazione successiva della documentazione           
formale.                                                                        
B) Statistiche del Settore: finalita'                                           
L'attivita' di acquisizione, elaborazione delle statistiche del                 
Settore e' finalizzata a:                                                       
1) supportare l'attivita' di programmazione degli Enti a cio'                   
preposti                                                                        
2) rispondere agli adempimenti previsti in materia dal DLgs 322/89,             
che disciplina l'ordinamento del Sistema statistico nazionale                   
(SISTAN).                                                                       
L'assetto organizzativo che deriva dalla L.R. 7/98 prevede:                     
- l'attivita' di acquisizione, elaborazione delle statistiche del               
Settore e' collocata tra le competenze regionali (art. 2),                      
- e' delegato alle Province lo sviluppo, coordinamento e gestione di            
un servizio di statistica provinciale, con la collaborazione dei                
Comuni e nell'ambito del Sistema statistico regionale (art. 3),                 
- si attribuisce ai Comuni la funzione di collaborare allo                      
svolgimento delle funzioni delegate alle Province anche in materia di           
servizi statistici del turismo (art. 4).                                        
1) Attivita' di programmazione                                                  
Una programmazione e una pianificazione efficaci presuppongono anche            
un'attivita' di impostazione e verifica degli orientamenti assunti e            
delle azioni attivate per lo sviluppo del turismo.                              
A tal fine si predispongono strumenti statistici conoscitivi, di                
raccolta ed elaborazione dati che possono far riferimento a diverse             
origini:                                                                        
- rilevazioni statistiche del Sistema statistico nazionale                      
- rilevazioni statistiche ripetitive  appositamente attivate                    
- indagini quanti/qualitative ad hoc                                            
- informazioni desunte da archivi amministrativi e gestionali.                  
In particolare, la L.R. 7/98 individua quali soggetti della                     
programmazione:                                                                 
- la Regione (art. 5 - Programmazione regionale)                                
- le Province (art. 7 - Programmi turistici di promozione locale). In           
particolare il Programma provinciale e' articolato su:                          
- i servizi turistici di base                                                   
- iniziative di promozione locale.                                              
Inoltre la deliberazione di Giunta regionale 19/99 riconosce alle               
Province compiti di razionalizzazione del sistema dei servizi di                
accoglienza, di controllo del suo sviluppo e della sua razionale                
distribuzione e di verifica del rispetto degli standard minimi per i            
servizi di base a carattere locale.                                             
Pertanto l'attivita' statistica per la programmazione dovra':                   
1) contribuire alla strutturazione del Piano poliennale di promozione           
e pianificazione regionale, del programma turistico di promozione               
locale, della razionalizzazione del sistema di accoglienza                      
2) contribuire all'analisi della domanda e dell'offerta di prodotti e           
servizi turistici, nel rispetto delle norme sulla tutela della                  
privacy e del segreto statistico                                                
3) monitorare l'intervento regionale e provinciale e valutarne                  
l'efficacia.                                                                    
2) Adempimenti previsti in materia di attivita' statistica dal                  
Sistema statistico nazionale (SISTAN)                                           
Rientrano in quest'ambito le rilevazioni statistiche previste nel               
Programma statistico nazionale e nel Programma statistico regionale,            
quali strumenti previsti dal DLgs 322/89.                                       
Tale materia e' stata ampiamente normata dagli organi centrali, anche           
in recepimento delle normative dell'Unione Europea. Si citano, quali            
principali punti di referimento:                                                
- programmi statistici nazionali triennali (approvati con decreto del           
Presidente del Consiglio dei ministri) Circolare ISTAT 45/96                    
"Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive.               
Disposizioni per la nuova organizzazione della rilevazione per gli              
anni 1997 e successivi"                                                         
- decreto Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del              
Turismo, del 25 settembre 1998 "Recepimento della direttiva 95/57/CE            
del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati               
statistici nel settore turismo".                                                
Tali atti normativi definiscono i compiti degli Enti e dei soggetti             
interessati, nonche' gli standard di riferimento per la realizzazione           
delle rilevazioni statistiche ivi previste.                                     
Tale attivita' ed il rispetto degli standard va considerata quale               
attivita' istituzionale delle Amministrazioni coinvolte.                        
Si sottolinea inoltre l'importanza e l'utilita' che le rilevazioni              
ivi previste hanno a supporto della attivita' di programmazione di              
cui al punto a), sia pure in integrazione con altri strumenti                   
statistici.                                                                     
3) Ruolo della Regione                                                          
3.1) Promuovere ed operare per garantire la compatibilita' del                  
sistema delle statistiche del Settore con i livelli nazionali ed                
europei, nonche' nel rapporto con altre Regioni italiane.                       
3.2) Coordinare la metodologia generale delle rilevazioni di                    
interesse nazionale e regionale, che coinvolgono i soggetti operanti            
in ambito regionale.                                                            
3.3) Attivare rilevazioni statistiche di proprio interesse,                     
finalizzate al soddisfacimento di esigenze conoscitive e di                     
programmazione della Regione, in raccordo con gli Enti interessati.             
3.4) Operare affinche' dalla attivita' statistica delle Province                
finalizzata alla programmazione provinciale, sia possibile ottenere             
informazioni utili per la programmazione regionale.                             
Il Servizio Turismo e QAT, in accordo con l'ufficio SISTAN della                
Regione, coordinera' le rilevazioni che rientrano nel piano                     
statistico nazionale ed in quello regionale. Il Servizio Turismo e              
QAT potra' altresi' attivare rilevazioni di proprio interesse,                  
fornendo gli standard tecnici di riferimento.                                   
Rientra negli obiettivi prioritari del Servizio Turismo e QAT la                
rilevazione statistica della consistenza alberghiera e del movimento            
turistico.                                                                      
Possono essere attivate diverse tipologie di indagine:                          
- a consuntivo                                                                  
- congiunturali                                                                 
- previsive.                                                                    
La Regione potra' attivare proprie iniziative di spesa, in                      
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, ovvero                    
compartecipare finanziariamente alla realizzazione  di progetti e               
programmi.                                                                      
Tali iniziative di spesa saranno finalizzate:                                   
- all'arricchimento del proprio patrimonio informativo-statistico del           
settore                                                                         
- al miglioramento della qualita' della produzione statistica sotto             
gli aspetti della tempestivita', dell'utilizzo delle nuove                      
tecnologie, dello sviluppo di metodologie e tecniche avanzate di                
raccolta dati                                                                   
- a favorire l'utilizzo dei dati statistici e al miglioramento e                
potenziamento della loro diffusione.                                            
4) Ruolo delle Province                                                         
4.1 Sviluppare, coordinare e gestire un Servizio di statistica, con             
la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del Sistema               
statistico regionale.                                                           
4.2 Organizzare la attivita' statistica provinciale anche attivando             
il coinvolgimento e la collaborazione dei Comuni, mantenendo un ruolo           
di coordinamento e verificando comunque la completezza e la qualita'            
dei dati.                                                                       
4.3 Fornire alla Regione le informazioni  statistiche finalizzate               
alla programmazione regionale.                                                  
4.4 Attivare rilevazioni di proprio interesse finalizzate alla                  
programmazione provinciale.                                                     
5) Ruolo dei Comuni                                                             
5.1) Collaborare con le Province allo sviluppo del Servizio di                  
statistica.                                                                     
5.2) Fornire i dati di competenza, qualora richiesti.                           
5.3) Svolgere azioni di controllo, sviluppando propri sistemi di                
verifica delle azioni attivate e dei servizi turistici nel proprio              
ambito di riferimento.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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