DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1999, n. 1611
Approvazione della direttiva in applicazione degli artt. 2, 4 e 14 della L.R. 7/98 - Modalita' di funzionamento del Sistema informativo turistico regionale e modalita' di finanziamento dei Comuni inseriti nella rete integrata
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7,
la "Direttiva in applicazione degli artt. 2, 7 e 14 della L.R. n.
7/98 - Modalita' di funzionamento del Sistema informativo turistico
regionale e modalita' di finanziamento dei Comuni inseriti nella rete
integrata dei servizi di informazione turistica", che in allegato
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Turismo e Qualita'
delle aree turistiche provvedera' a definire gli standard di qualita'
dal punto di vista tecnico, li approvera' con proprio atto e potra'
successivamente aggiornarli con le medesime modalita';
3) di dare atto altresi' che con atti successivi si provvedera' ad
assegnare i contributi previsti nella allegata direttiva, di cui al
precedente punto 1).
ALLEGATO
Direttiva in applicazione degli artt. 2, 7 e 14 della L.R. n.7/98 -
Modalita' di funzionamento del Sistema informativo turistico
regionale e modalita' di finanziamento dei Comuni inseriti nella rete
integrata dei servizi di informazione turistica
A) Rete integrata per la acquisizione e la diffusione delle
informazioni per i turisti e gli operatori: finalita'
1. Ruolo della Regione
2. Gli standard di qualita'
3. Ruolo delle Province
4. Ruolo dei Comuni in rete
5. Ammissione ai contributi regionali
6. Tipologia di contributi e modalita' di finanziamento
7. Disposizioni particolari per i contributi per l'anno 1999
B) Statistiche del settore: finalita'
1. Attivita' di programmazione
2. Adempimenti previsti in materia di attivita' statistica dal
Sistema Statistico nazionale (SISTAN)
3. Ruolo della Regione
4. Ruolo delle Province
5. Ruolo dei Comuni.
A) Rete integrata per la acquisizione e la diffusione delle
informazioni per i turisti e gli operatori: finalita'
La rete integrata per l'acquisizione e la diffusione delle
informazioni a servizio dei turisti e degli operatori deve:
1) favorire la piena soddisfazione delle esigenze sempre piu'
puntuali e complesse dei turisti,
2) prevedere un livello di coordinamento regionale ed un livello
operativo costituito da redazioni decentrate,
3) garantire un livello di omogeneita' minimo tra le redazioni
attivate,
4) dare risalto alle specificita' delle diverse realta' locali,
5) rendere utilizzabile il Sistema informativo anche per gli
operatori privati,
6) utilizzare reti telematiche, e in particolare Internet come
strumento di comunicazione finalizzato ad assicurare la piu' ampia
accessibilita' e fruibilita' delle informazioni.
Il sistema, per assicurare coerenza e qualita' dell'informazione,
nonche' per garantire l'efficacia della spesa, richiede
l'individuazione di referenti consapevoli e responsabilizzati e la
strutturazione di una solida rete di relazione tra gli Enti
coinvolti.
Per le medesime ragioni, il sistema, nel medio-lungo periodo, potra'
essere sottoposto ad interventi di razionalizzazione e di
innalzamento del livello di qualita', dal punto di vista del servizio
di informazione, dell'assetto organizzativo, nonche' del modello
tecnologico.
1) Ruolo della Regione
Il ruolo della Regione e' essenzialmente di regolare il Sistema,
realizzare il coordinamento dei Comuni in rete, favorire e operare
per lo sviluppo del sistema complessivo.
La Regione garantisce la compatibilita' del Sistema con altri sistemi
di livello nazionale ed europeo e lo promuove verso tali livelli.
La Regione controlla e verifica l'integrazione tra i sistemi
informativi di ambito sub-regionale, al fine di mantenere elevata
l'efficacia della spesa.
A tal fine e' suo compito:
1.1) definire gli standard informativi di qualita', relativi alla
costituzione di basi dati e siti Internet locali,
1.2) effettuare controlli sulla rispondenza agli standard di
qualita',
1.3) stabilire rapporti convenzionali con gli enti o organismi
individuati. La Regione si riserva di attivare o meno il rapporto
convenzionale, nell'ottica di una razionalizzazione della
distribuzione sul territorio dei servizi in rete,
1.4) definire uno schema quadro di convenzione che dovra' prevedere:
a) durata poliennale o annualmente rinnovabile della convenzione,
salvo risoluzione consensuale alla scadenza del singolo anno di
convenzione, b) possibilita' per la Regione di recedere
anticipatamente dalla convenzione, in presenza di gravi difformita'
del risultato realizzato rispetto agli standard,
1.5) contribuire alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata.
Tale contributo non sara' previsto qualora i sistemi informativi
locali risultino gravemente difformi dagli standard regionali,
1.6) svolgere funzioni di coordinamento metodologico,
1.7) attivare e mantenere un "punto di accesso" di livello regionale
ai punti della rete,
1.8) promuovere l'aggregazione dei Comuni e degli Enti del territorio
al fine di garantire un'efficace copertura territoriale del Sistema e
la completezza dell'informazione,
1.9) diffondere, d'intesa con le Province e i Comuni, l'utilizzo del
Sistema presso gli operatori turistici. A tal fine la Regione potra'
predisporre elementi per la standardizzazione dell'intervento
formativo,
1.10) sviluppare uno stabile rapporto di informazione reciproca con
Unioni e Club di prodotto aderenti e altri soggetti pubblici e
privati interessati all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni
turisticamente rilevanti attraverso il Sistema, al fine di garantirne
l'ottimale utilizzo.
2) Gli standard di qualita'
Il sistema dovra' garantire un livello di omogeneita' nelle
prestazioni di servizio erogate all'utente dai soggetti che fanno
parte del Sistema, e contemporaneamente dare risalto alle
specificita' delle diverse realta' locali e alle possibili tematiche
di interesse del turista. Cio' richiede la partecipazione
responsabile ed autonoma degli Enti coinvolti e l'adesione a modelli
informativi predisposti dalla Regione.
Pertanto gli standard di qualita' predisposti dalla Regione dovranno
essere tali da:
2.1) definire il risultato della prestazione da fornire, lasciando
liberi gli Enti coinvolti di adottare a livello locale le soluzioni
organizzative e tecniche ritenute piu' opportune per realizzarlo,
2.2) garantire una dimensione organica e omogenea al Sistema che
permetta all'utente, turista ed operatore, di raggiungere con
facilita' l'informazione richiesta fornita da diverse realta' locali,
favorendo l'identificazione del sistema,
2.3) garantire che le informazioni siano qualificate e costantemente
aggiornate; va valorizzato l'obiettivo di fornire una informazione
utile, finalizzata alla fruibilita' delle risorse turistiche,
2.4) assicurare la presenza delle informazioni essenziali in ogni
punto del sistema.
Gli standard pertanto dovranno definire gli elementi di
obbligatorieta' per tutte le realta' locali, quali elementi minimi
sotto ai quali non vi e' appartenenza al sistema, e le indicazioni
per uno sviluppo omogeneo degli ulteriori elementi essenziali, per
garantire all'utente completezza e qualita' dell'informazione.
Una volta soddisfatti questi criteri e' lasciato ampio spazio alla
capacita' di autovalorizzazione e creativita' locali.
Il rispetto degli standard sara' contraddistinto dalla adozione del
logo del Sistema regionale nei siti locali che ne fanno parte, quale
segno di appartenenza ed identificazione del Sistema stesso.
Gli standard saranno definiti dal punto di vista tecnico dal
Responsabile del Servizio competente, sentiti i soggetti interessati,
e approvati con proprio atto, e potranno essere successivamente
aggiornati con le stesse modalita'.
Per rispondere all'evoluzione della domanda dell'utente, e'
necessario che gli standard si evolvano nel tempo ed abbiano
carattere dinamico, per elevarne progressivamente la qualita'.
La Regione potra' attivare iniziative sperimentali per giungere alla
definizione e messa a punto tecnica di standard via via piu' evoluti.
3) Ruolo delle Province
3.1) Contribuire alla distribuzione territoriale del Sistema
informativo favorendo l'aggregazione tra Comuni al fine di ottenere
una razionale copertura del territorio.
3.2) Favorire il coordinamento tra i Comuni in rete nel proprio
ambito di riferimento, in raccordo con la Regione.
3.3) Realizzare e promuovere, in raccordo con Regione e Comuni,
momenti di formazione finalizzati a favorire l'uso del Sistema presso
gli operatori turistici.
4) Ruolo dei Comuni in rete
Il Comune gestore di servizio di accoglienza turistica e' il titolare
del servizio in rete. Il servizio in rete rappresenta un servizio
aggiuntivo a quello di accoglienza a carattere locale svolto dal
Comune, finalizzato ad assicurare servizi di redazione e diffusione
delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli
standard di qualita' definiti dalla Regione. I compiti del servizio
in rete sono:
4.1) attivare la produzione, l'aggiornamento, la manutenzione e la
fruizione delle informazioni di interesse del turista attraverso
l'attivazione e gestione di una redazione locale. I servizi in rete
dovranno essere in grado di alimentare il sistema informativo
turistico regionale, con la creazione di: a) basi dati locali,
consultabili dall'utente in loco e specificatamente presso gli uffici
di informazione al pubblico b) siti Internet, consultabili da
qualunque postazione collegata. Dovranno inoltre promuovere
l'utilizzo del Sistema da parte dei diversi soggetti, pubblici e
privati, che operano nell'ambito territoriale di riferimento della
redazione locale. Dovranno provvedere all'attuazione degli
adempimenti previsti dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996 in materia
di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
4.2) Mantenere uno stretto rapporto con i servizi di front-office al
fine di sostenere il loro compito di diffusione delle informazioni
all'utente, ricevendo un feed-back sull'efficacia del Sistema.
4.3) Garantire il rispetto degli standard di qualita'.
4.4) Gestire i servizi di accoglienza turistica anche in forma
aggregata, ovvero in collaborazione con le Province. E' doveroso che
i servizi di accoglienza, ricompresi nell'ambito del servizio in
rete, rispettino almeno gli standard minimi gia' determinati
(delibera 19/99). E' opportuno inoltre che almeno uno di questi
servizi comunali di accoglienza garantisca un livello piu' elevato di
prestazioni di servizio, quali ad esempio l'apertura annuale.
4.5) Essere un punto di riferimento del proprio territorio anche
attraverso convenzioni o accordi formali con altri Enti locali, e con
altri soggetti pubblici e privati ivi operanti.
5) Ammissione ai contributi regionali
Il requisito per accedere al contributo regionale e' la
sottoscrizione di una convenzione con la Regione per la gestione e
sviluppo della redazione locale, con le caratteristiche richieste
dagli standard regionali.
Possono essere ammessi ai contributi:
5.1) Comuni singoli che sviluppano le attivita' dei servizi in rete,
se gestori, in maniera diretta o indiretta, dei servizi di
accoglienza;
5.2) Comuni capofila di un'aggregazione, purche' l'aggregazione
avvenga sulla base di un rapporto convenzionale, anche oneroso per
gli enti aggregati. L'aggregazione formalmente costituita dovra'
avere preferibilmente durata poliennale o essere annualmente
rinnovabile, e comunque avere scadenza non anteriore quella della
convenzione sottoscritta dal capofila con la Regione.Attraverso
l'aggregazione formale con i singoli Comuni, il Comune capofila
acquisira' mandato a porsi come referente unico per la Regione a
gestire l'attivita' redazionale; sara' responsabile anche della
qualita' e della completezza tecnica rispetto agli enti
rappresentati. A suo carico sara' inoltre la responsabilita'
contabile.Al fine di una completa valorizzazione del territorio
regionale, il Comune capofila puo' aggregare anche Comuni non
titolari di servizi di accoglienza o altri enti, relativamente alla
funzione redazionale.Nel territorio complessivo di riferimento
dell'aggregazione devono essere presenti servizi di accoglienza.
Il soggetto ammesso ai contributi regionali potra' avvalersi di
strutture tecnico-operative esterne, mantenendo comunque la
responsabilita' amministrativo-contabile; la struttura
tecnico-operativa potra' rapportarsi direttamente con la Regione per
gli aspetti di sua competenza.
6) Tipologia di contributi e modalita' di finanziamento
6.1) Quote una tantum come sostegno alla realizzazione di progetti.
Tali quote sono finalizzate: a) alla elevazione del livello di
qualita' dei servizi in rete; b) a completare il sistema dei servizi
in rete; c) a riorganizzare il sistema. Con tali finalita' la Regione
potra' attivare programmi ed iniziative specifici, definendo le voci
di costo ammesse a contributo e le modalita' di erogazione del
contributo. Tali programmi ed iniziative potranno essere attivati
anche per progetti sperimentali ritenuti significativi.
6.2) Quote per garantire la manutenzione del Sistema. Tali quote sono
finalizzate sia al consolidamento del Sistema sia a favorire processi
di miglioramento dei servizi in rete. Una volta terminata la fase
di prima attivazione delle redazioni locali e raggiunto il livello
minimo di obbligatorieta' degli standard di qualita'-regionali, e'
importante garantire la solidita' del Sistema al fine di non farne
scadere il livello qualitativo acquisito. Inoltre va attivato a
livello locale un processo continuo di miglioramento, finalizzato a
potenziare la capacita', e le funzionalita' di raccolta e di
distribuzione, e a sviluppare gli elementi essenziali ulteriori
rispetto al livello di obbligatorieta' minimo previsto dagli standard
regionali.Sul fronte dei costi, quindi, esisteranno costi
permanenti, costi aggiuntivi e costi auspicabili, relativi sia alla
attivita' di raccolta dati, sia alla loro diffusione su Internet e
agli sportelli di front-office.
In dettaglio:
- costi permanenti:
- aggiornamento dei dati raccolti in fase di attivazione e delle
relative traduzioni
- conseguente aggiornamento siti e creazione nuove pagine HTML
- canone spazio server per redazioni locali e abbonamenti Internet
per il front-office
- costi aggiuntivi:
- contratti per assistenza e manutenzione software
- utenza telefonica per la consultazione Internet del sistema
informativo
- costi auspicabili:
- potenziamento dotazione tecnologica della base dati locale e dei
siti, con nuovi moduli software al fine di migliorare le prestazioni
del sistema locale
- ampliamento informativo base dati locale a completa valorizzazione
del territorio, e relative traduzioni e trasposizione dei dati su
Internet, oltre il livello minimo obbligatorio definito dagli
standard
- potenziamento della rete distributiva locale, e in particolare
della dotazione degli uffici di informazione all'utente. Dovra'
essere massimo lo sforzo a rendere il sistema informativo regionale
complessivo utilizzabile da ogni punto di informazione locale
- potenziamento e approfondimento della formazione, legata ai nuovi
moduli software, alle metodologie di raccolta dei dati,
all'organizzazione e gestione degli uffici di informazione e della
redazione locale
- interventi di ottimizzazione costante delle risorse professionali,
organizzative e tecnologiche della redazione locale.
Tali attivita' potranno essere supportate sia ricorrendo a risorse
professionali esterne che interne.
La Giunta regionale determinera' annualmente l'importo dei contributi
con proprio atto, sulla base delle disponibilita' di bilancio,
definendo le modalita' di liquidazione delle quote.
Criteri per l'assegnazione delle quote:
la quota e' riservata agli Enti che:
a) abbiano sottoscritto una convenzione con la Regione per la
gestione e sviluppo della redazione locale, con le caratteristiche
richieste dagli standard regionali;
b) abbiano superato positivamente la fase di attivazione della
redazione locale.
L'effettiva liquidazione del contributo avverra' previa presentazione
di idonea documentazione e previa verifica che il sistema informativo
locale non risulti gravemente difforme dagli standard regionali.
6.3) Quote una tantum per favorire l'aggregazione dei Comuni Le quote
sono finalizzate alla realizzazione di una solida rete di relazioni a
livello locale tra gli Enti coinvolti e alla ottimizzazione
complessiva del sistema regionale, nella fase di avvio della messa a
regime. Tale prospettiva puo' richiedere un intervento di
razionalizzazione territoriale del sistema dei servizi in rete, e
necessariamente va inquadrata in un'ottica poliennale. Si puo'
comunque ipotizzare, stante l'attuale configurazione turistica
regionale, che si possa raggiungere un assetto ottimale complessivo
di 18 redazioni locali riconducibili a queste esigenze: - per le
Province della costa un numero di redazioni raccordato al maggiore
carico di prestazione di servizio richiesto dalla distribuzione dei
flussi turistici su quel territorio; - per le altre Province, avendo
come punto di riferimento la compresenza di rilevanti connotazioni
turistiche quali l'arte/cultura/affari, l'Appennino, le terme, non
superare il numero massimo di 2 redazioni per Provincia.
La Giunta regionale determinera' annualmente l'importo dei contributi
con proprio atto, sulla base delle disponibilita' di bilancio,
definendo le modalita' di liquidazione delle quote.
Criteri per l'assegnazione delle quote:
la quota e' riservata agli Enti che abbiano sottoscritto una
convenzione con la Regione per la gestione e sviluppo della redazione
locale, con le caratteristiche richieste dagli standard regionali.
L'effettiva liquidazione del contributo avverra' previa presentazione
di idonea documentazione.
7) Disposizioni particolari per i contributi per l'anno 1999
Nel merito delle quote di contributo previste ai precedenti punti
6.2) e 6.3) e nel rispetto dei criteri per l'assegnazione delle quote
ivi indicati, per l'anno 1999 si stabilisce quanto segue:
7.1) l'importo delle quote per garantire la manutenzione del Sistema
(punto 6.2), limitatamente al 1999 e' determinato in una misura
forfettaria, uguale per ciascuna redazione locale attiva, pari a Lire
30.000.000, corrispondente a circa il 35% dell'importo medio dei
progetti approvati in fase sperimentale con determinazioni del
Direttore generale Cultura e Turismo n. 10077 del 8/10/1998 e n.
13327 del 17/12/1998. Con successivo atto si provvedera'
all'assegnazione dei contributi ai soggetti assegnatari.
7.2 Le quote per favorire le aggregazioni dei Comuni (punto 6.3),
potranno essere assegnate su esplicita richiesta dei soggetti
interessati. L'aggregazione dovra' essere opportunamente documentata
con la presentazione di copia delle convenzioni sottoscritte con i
singoli Comuni aderenti, o con altri soggetti od organismi
rappresentanti altre forme di aggregazione tra Comuni. La richiesta
di ammissione al contributo dovra' essere corredata di documentazione
dell'avvenuta aggregazione, oppure accompagnata da una formale
dichiarazione del Comune capofila che l'aggregazione e' in corso di
perfezionamento, con impegno a presentare la documentazione formale
successivamente. La quota sara' determinata quale quota forfettaria
uguale per ciascun soggetto che ne avra' diritto. Il termine della
richiesta di ammissione al contributo sara' comunicato in sede di
trasmissione della direttiva. Con successivo atto, la Giunta
determinera' l'ammontare degli importi, i soggetti assegnatari, i
termini per l'eventuale presentazione successiva della documentazione
formale.
B) Statistiche del Settore: finalita'
L'attivita' di acquisizione, elaborazione delle statistiche del
Settore e' finalizzata a:
1) supportare l'attivita' di programmazione degli Enti a cio'
preposti
2) rispondere agli adempimenti previsti in materia dal DLgs 322/89,
che disciplina l'ordinamento del Sistema statistico nazionale
(SISTAN).
L'assetto organizzativo che deriva dalla L.R. 7/98 prevede:
- l'attivita' di acquisizione, elaborazione delle statistiche del
Settore e' collocata tra le competenze regionali (art. 2),
- e' delegato alle Province lo sviluppo, coordinamento e gestione di
un servizio di statistica provinciale, con la collaborazione dei
Comuni e nell'ambito del Sistema statistico regionale (art. 3),
- si attribuisce ai Comuni la funzione di collaborare allo
svolgimento delle funzioni delegate alle Province anche in materia di
servizi statistici del turismo (art. 4).
1) Attivita' di programmazione
Una programmazione e una pianificazione efficaci presuppongono anche
un'attivita' di impostazione e verifica degli orientamenti assunti e
delle azioni attivate per lo sviluppo del turismo.
A tal fine si predispongono strumenti statistici conoscitivi, di
raccolta ed elaborazione dati che possono far riferimento a diverse
origini:
- rilevazioni statistiche del Sistema statistico nazionale
- rilevazioni statistiche ripetitive appositamente attivate
- indagini quanti/qualitative ad hoc
- informazioni desunte da archivi amministrativi e gestionali.
In particolare, la L.R. 7/98 individua quali soggetti della
programmazione:
- la Regione (art. 5 - Programmazione regionale)
- le Province (art. 7 - Programmi turistici di promozione locale). In
particolare il Programma provinciale e' articolato su:
- i servizi turistici di base
- iniziative di promozione locale.
Inoltre la deliberazione di Giunta regionale 19/99 riconosce alle
Province compiti di razionalizzazione del sistema dei servizi di
accoglienza, di controllo del suo sviluppo e della sua razionale
distribuzione e di verifica del rispetto degli standard minimi per i
servizi di base a carattere locale.
Pertanto l'attivita' statistica per la programmazione dovra':
1) contribuire alla strutturazione del Piano poliennale di promozione
e pianificazione regionale, del programma turistico di promozione
locale, della razionalizzazione del sistema di accoglienza
2) contribuire all'analisi della domanda e dell'offerta di prodotti e
servizi turistici, nel rispetto delle norme sulla tutela della
privacy e del segreto statistico
3) monitorare l'intervento regionale e provinciale e valutarne
l'efficacia.
2) Adempimenti previsti in materia di attivita' statistica dal
Sistema statistico nazionale (SISTAN)
Rientrano in quest'ambito le rilevazioni statistiche previste nel
Programma statistico nazionale e nel Programma statistico regionale,
quali strumenti previsti dal DLgs 322/89.
Tale materia e' stata ampiamente normata dagli organi centrali, anche
in recepimento delle normative dell'Unione Europea. Si citano, quali
principali punti di referimento:
- programmi statistici nazionali triennali (approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri) Circolare ISTAT 45/96
"Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive.
Disposizioni per la nuova organizzazione della rilevazione per gli
anni 1997 e successivi"
- decreto Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del
Turismo, del 25 settembre 1998 "Recepimento della direttiva 95/57/CE
del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati
statistici nel settore turismo".
Tali atti normativi definiscono i compiti degli Enti e dei soggetti
interessati, nonche' gli standard di riferimento per la realizzazione
delle rilevazioni statistiche ivi previste.
Tale attivita' ed il rispetto degli standard va considerata quale
attivita' istituzionale delle Amministrazioni coinvolte.
Si sottolinea inoltre l'importanza e l'utilita' che le rilevazioni
ivi previste hanno a supporto della attivita' di programmazione di
cui al punto a), sia pure in integrazione con altri strumenti
statistici.
3) Ruolo della Regione
3.1) Promuovere ed operare per garantire la compatibilita' del
sistema delle statistiche del Settore con i livelli nazionali ed
europei, nonche' nel rapporto con altre Regioni italiane.
3.2) Coordinare la metodologia generale delle rilevazioni di
interesse nazionale e regionale, che coinvolgono i soggetti operanti
in ambito regionale.
3.3) Attivare rilevazioni statistiche di proprio interesse,
finalizzate al soddisfacimento di esigenze conoscitive e di
programmazione della Regione, in raccordo con gli Enti interessati.
3.4) Operare affinche' dalla attivita' statistica delle Province
finalizzata alla programmazione provinciale, sia possibile ottenere
informazioni utili per la programmazione regionale.
Il Servizio Turismo e QAT, in accordo con l'ufficio SISTAN della
Regione, coordinera' le rilevazioni che rientrano nel piano
statistico nazionale ed in quello regionale. Il Servizio Turismo e
QAT potra' altresi' attivare rilevazioni di proprio interesse,
fornendo gli standard tecnici di riferimento.
Rientra negli obiettivi prioritari del Servizio Turismo e QAT la
rilevazione statistica della consistenza alberghiera e del movimento
turistico.
Possono essere attivate diverse tipologie di indagine:
- a consuntivo
- congiunturali
- previsive.
La Regione potra' attivare proprie iniziative di spesa, in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, ovvero
compartecipare finanziariamente alla realizzazione di progetti e
programmi.
Tali iniziative di spesa saranno finalizzate:
- all'arricchimento del proprio patrimonio informativo-statistico del
settore
- al miglioramento della qualita' della produzione statistica sotto
gli aspetti della tempestivita', dell'utilizzo delle nuove
tecnologie, dello sviluppo di metodologie e tecniche avanzate di
raccolta dati
- a favorire l'utilizzo dei dati statistici e al miglioramento e
potenziamento della loro diffusione.
4) Ruolo delle Province
4.1 Sviluppare, coordinare e gestire un Servizio di statistica, con
la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del Sistema
statistico regionale.
4.2 Organizzare la attivita' statistica provinciale anche attivando
il coinvolgimento e la collaborazione dei Comuni, mantenendo un ruolo
di coordinamento e verificando comunque la completezza e la qualita'
dei dati.
4.3 Fornire alla Regione le informazioni statistiche finalizzate
alla programmazione regionale.
4.4 Attivare rilevazioni di proprio interesse finalizzate alla
programmazione provinciale.
5) Ruolo dei Comuni
5.1) Collaborare con le Province allo sviluppo del Servizio di
statistica.
5.2) Fornire i dati di competenza, qualora richiesti.
5.3) Svolgere azioni di controllo, sviluppando propri sistemi di
verifica delle azioni attivate e dei servizi turistici nel proprio
ambito di riferimento.