REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 1061

Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio (art. 3, L.R. 25 ottobre 1997, n. 34) (proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 1998, n. 2027) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 2027              
del 16 novembre 1998, avente ad oggetto l'approvazione dei requisiti            
funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni           
per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di                   
controllo e vigilanza sul loro esercizio (art. 3 della L.R. 25                  
ottobre 1997, n. 34);                                                           
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente           
"Sicurezza sociale" di questo Consiglio, giusta nota prot. n. 15258             
in data 2 dicembre 1998;                                                        
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta             
regionale, progr. n. 2027 del 16 novembre 1998, sopra citata e qui              
allegata quale parte integrante e sostanziale.                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visto l'art. 3 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni              
delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per            
i minori" il quale dispone che i requisiti funzionali e prestazionali           
minimi delle strutture adibite a soggiorni di vacanza per minori,               
cosi' come i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e           
vigilanza sul loro esercizio, siano determinati con deliberazione del           
Consiglio regionale;                                                            
tenuto conto delle proposte elaborate in merito dal gruppo di lavoro            
interdisciplinare appositamente costituito con atto del Direttore               
generale alla Formazione professionale e Lavoro  n.2659 del 18                  
febbraio 1998;                                                                  
vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi            
di legge, con la quale sono state fissate le direttive per                      
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Formazione professionale e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni e dalla            
Responsabile del Servizio "Politiche familiari" per l'infanzia e                
l'adolescenza dott.ssa Orsola Patrizia Ghedini in merito                        
rispettivamente alla legittimita' e alla regolarita' tecnica della              
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.           
19 novembre 1992, n. 41, nonche' della deliberazione della Giunta               
regionale 2541/95 sopracitata;                                                  
udita la relazione dell'Assessore competente per materia;                       
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale:                                             
1) l'approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi               
delle strutture adibite a soggiorni di vacanza per minori e dei                 
criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza              
sul loro esercizio allegati al presente atto deliberativo quali parti           
integranti e sostanziali di esso (Allegato A);                                  
2) la pubblicazione di detti requisiti e criteri - cosi' come                   
definitivamente approvati dal Consiglio - nel Bollettino Ufficiale              
della Regione.                                                                  
ALLEGATO A                                                                      
Criteri per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sui             
soggiorni di vacanza per minori e requisiti funzionali-prestazionali            
minimi delle strutture                                                          
(deliberazione del Consiglio regionale 1061/98 ai sensi dell'art. 3.1           
della L.R. 34/97)                                                               
Art. 1                                                                          
Finalita' e tipologie dei servizi                                               
1. I soggiorni di vacanza per minori costituiscono una gamma di                 
servizi - curati da soggetti pubblici o privati - intesi a                      
organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze             
di vita comunitaria finalizzato:                                                
a) alla socializzazione e alla valorizzazione individuale;                      
b) alla prevenzione del disagio giovanile;                                      
c) a favorire l'inserimento di minori con deficit e disabilita';                
d) a promuovere l'integrazione fra culture diverse;                             
e) alla valorizzazione dei diversi linguaggi verbali e non verbali e            
della cultura del fare;                                                         
f) alla conoscenza ed esplorazione del territorio.                              
2. In particolare, i Comuni organizzano i soggiorni di vacanza - o ne           
promuovono l'organizzazione - nell'interesse delle comunita' locali,            
anche attivando strumenti di programmazione e gestione intercomunale            
e favorendo forme di collaborazione con il privato sociale.                     
3. Si definiscono le seguenti tipologie di servizi:                             
- soggiorni con pernottamento: case di vacanza estive o invernali,              
campeggi;                                                                       
- soggiorni diurni: centri estivi, parchi gioco.                                
4. Le strutture adibite a soggiorno di vacanza per minori devono                
possedere i requisiti funzionali-prestazionali minimi descritti nella           
tabella allegata.                                                               
Art. 2                                                                          
Caratteristiche e dotazione di personale                                        
dei soggiorni di vacanza con pernottamento                                      
(case di vacanza - campeggi)                                                    
1. Una casa di vacanza ospita normalmente una o piu' comunita' di               
minori fra i 3 e i 17 anni suddivise in grandi gruppi di 50-70                  
elementi, ciascuno dei quali articolato in piccoli gruppi di vita               
composti di 10-12 ragazzi affidati a un educatore.                              
2. Ogni casa di vacanza deve disporre:                                          
- di un coordinatore responsabile di tutte le attivita' educative,              
ricreative e gestionali in possesso dei seguenti requisiti:                     
a) maggiore eta';                                                               
b) diploma di scuola media superiore e/o titolo professionale a                 
specifico indirizzo socio educativo;                                            
c) almeno tre anni di esperienza come educatore in case di vacanza;             
- di un numero di educatori non inferiore a uno ogni dodici minori e            
non superiore a uno ogni sei, in possesso dei seguenti requisiti:               
a) maggiore eta';                                                               
b) diploma di scuola media superiore o titolo professionale a                   
specifico indirizzo socio educativo;                                            
- di un economo;                                                                
- di un dietista, anche con semplice rapporto di consulenza;                    
- di personale adibito alla preparazione, manipolazione e                       
somministrazione degli alimenti;                                                
- di personale di servizio - custodi, guardarobieri, autisti, bagnini           
e altri - adeguato per quantita' e professionalita' alle diverse                
esigenza della comunita';                                                       
- di personale sanitario comprendente:                                          
a) un medico in possesso di titolo di studio riconosciuto nell'ambito           
dell'Unione Europea;                                                            
b) un'unita' infermieristica ogni 250 minori o frazione superiore a             
50; nelle strutture ospitanti meno di 50 minori e' sufficiente la               
garanzia di pronta disponibilita'.                                              
3. Nelle case di vacanza ospitanti contemporaneamente piu' comunita'            
il coordinatore responsabile e' unico.                                          
4. Il personale destinato a operare nel soggiorno deve essere munito            
all'entrata in servizio della certificazione sanitaria di legge. In             
particolare, il personale addetto alla preparazione, manipolazione e            
somministrazione di cibi deve essere in possesso del libretto di                
idoneita' sanitaria ai sensi dell'art. 14 della Legge 283/62.                   
5. Il medico della casa di vacanza deve dichiarare con atto formale             
di assumere la responsabilita' dell'assistenza dei minori, degli                
educatori, del personale di servizio e delle condizioni                         
igienico-sanitarie della struttura, esplicando le funzioni di                   
direttore sanitario del soggiorno e garantendo la tempestivita' degli           
interventi.                                                                     
6. Il personale sanitario cura il registro dell'infermeria nonche' il           
controllo e la conservazione della documentazione sanitaria relativa            
ai minori e al personale operante nella casa di vacanza, assicurando            
altresi' il rispetto delle tabelle dietetiche allegate alla domanda             
di autorizzazione.                                                              
7. Al direttore sanitario e' fatto obbligo di segnalare                         
immediatamente ai Servizi dell'Azienda Unita' sanitaria locale                  
competente per territorio ogni caso di malattia infettiva-diffusiva e           
qualsiasi altro evento morboso di notevole e straordinaria                      
importanza, nonche' ogni inconveniente di natura igienico-sanitaria.            
8. I portatori di handicap possono essere accompagnati da un adulto,            
ammesso al soggiorno se munito di certificazione - rilasciata                   
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di residenza e gratuitamente dai           
Servizi di Igiene pubblica dell'Emilia-Romagna - attestante l'assenza           
di malattie infettive contagiose in atto e la non convivenza con                
persone affette da malattie trasmissibili. Per i cittadini di altri             
Paesi si fa riferimento alle disposizioni impartite dal Ministero               
della Sanita'.                                                                  
9. Si definiscono campeggi i soggiorni all'aria aperta, con                     
pernottamento in tende o altre strutture mobili o fisse, rispondenti            
ai seguenti requisiti minimi:                                                   
a) ubicazione in area morfologicamente sicura e igienicamente idonea;           
b) disponibilita' di acqua potabile;                                            
c) adeguata organizzazione dei servizi igienici;                                
d) attivazione di impianti o efficaci procedure di raccolta e                   
smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi.                                    
10. Le strutture fisse dei campeggi devono possedere i requisiti                
igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in                
funzione delle specifiche destinazioni d'uso.                                   
11. La dotazione di personale educativo dei campeggi e' quella                  
richiesta per le case di vacanza; la dotazione di personale sanitario           
e di servizio e' determinata in base alle concrete esigenze del                 
soggiorno, in accordo con il competente Servizio di Igiene pubblica.            
12. Le presenze dei minori e degli adulti nei soggiorni di cui al               
presente articolo sono quotidianamente annotate in apposito registro            
conservato a cura del coordinatore responsabile.                                
Art. 3                                                                          
Caratteristiche e dotazione di personale dei                                    
soggiorni diurni (Centri estivi - Parchi gioco)                                 
1. Il soggiorno diurno e' costituito da uno o piu' gruppi di minori             
di eta' compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarita'              
durante l'intera giornata o parte di essa per svolgere attivita'                
ludiche e formative nel periodo extra-scolastico estivo. Le presenze            
dei minori e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un             
apposito registro.                                                              
2. Ogni soggiorno deve essere dotato di un coordinatore responsabile,           
di almeno un educatore ogni 20 minori o frazione e del personale di             
servizio eventualmente necessario. Al coordinatore, agli educatori e            
al personale di servizio sono richiesti i requisiti indicati per le             
corrispondenti mansioni nei soggiorni con pernottamento.                        
3. L'ammissione dei minori ai centri estivi non richiede alcuna                 
certificazione sanitaria quando si tratti di prolungamento                      
dell'attivita' scolastica. Egualmente non necessita di ulteriori                
accertamenti il personale che operando abitualmente e                           
continuativamente nell'ambito di comunita' infantili e scolastiche e'           
periodicamente sottoposto ai controlli e alle valutazioni previsti              
dalla legge.                                                                    
4. La conformita' delle strutture non scolastiche ospitanti centri              
diurni alle vigenti normative in materia di igiene e sanita',                   
prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilita'            
e' documentata a cura del gestore con la denuncia di inizio                     
attivita'.                                                                      
5. Copia della denuncia di inizio attivita' e della documentazione              
allegata e' trasmessa dal Comune al competente Servizio di igiene               
pubblica.                                                                       
Art. 4                                                                          
Requisiti per l'ammissione dei minori                                           
1. La casa di vacanza si prefigura come una comunita' educativa in              
grado di rispondere adeguatamente - pur partendo da motivazioni di              
base omogenee - a esigenze e bisogni diversi e pertanto vanno                   
assicurate, anche all'interno dello stesso soggiorno, attivita',                
condizioni ricettive e strutture sanitarie specificamente                       
differenziate per fasce di eta' con particolare attenzione per quella           
da 3 a 6 anni.                                                                  
2. Per essere ammessi al soggiorno di vacanza i minori:                         
- devono essere muniti della scheda sanitaria individuale predisposta           
dalla Regione Emilia-Romagna e compilata in ogni sua parte;                     
- devono risultare sottoposti alla vaccinazioni obbligatorie.                   
3. Per i minori provenienti da altri Paesi si fa riferimento alle               
disposizioni impartite dal Ministero della Sanita'. In carenza di               
idonea documentazione sanitaria, essi devono comunque aderire ai                
calendari di vaccinazioni obbligatorie in Italia, per quanto                    
compatibile con la data di arrivo e con il periodo di soggiorno e               
secondo le indicazioni fornite in merito dall'Assessorato regionale             
alla Sanita'.                                                                   
Art. 5                                                                          
Concessione, sospensione e revoca delle autorizzazioni                          
1. I soggetti gestori inoltrano le domande di autorizzazione                    
all'apertura e all'esercizio dei soggiorni con pernottamento ai                 
sindaci dei Comuni competenti per territorio utilizzando il modulo              
unificato predisposto dalla Regione.                                            
2. I sindaci concedono le autorizzazioni subordinatamente                       
all'accertamento della conformita' delle strutture alle norme in                
materia di igiene e sanita', prevenzione incendi, sicurezza degli               
impianti e accessibilita', nonche' al rispetto dei requisiti minimi             
di cui alla tabella allegata, e al rilascio degli attestati di                  
idoneita' igienico-sanitaria da parte delle competenti Aziende Unita'           
sanitarie locali.                                                               
3. Quando siano accertati:                                                      
- il venir meno anche parziale della conformita' normativa, dei                 
requisiti o dell'idoneita' sanitaria di cui al precedente punto 2;              
- gravi irregolarita' nell'utilizzo delle strutture o nella                     
conduzione delle attivita';                                                     
- la presenza di minori o, in particolare, di adulti non autorizzati;           
- la mancata annotazione entro le ventiquattro ore delle presenze nel           
registro di cui all'art. 2.12;                                                  
il sindaco sospende le autorizzazioni per un periodo da uno a dieci             
giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie e gli ulteriori                      
provvedimenti di legge.                                                         
4. Il mancato ripristino entro il periodo di sospensione delle                  
condizioni richieste per la concessione dell'autorizzazione ne                  
comporta la revoca immediata.                                                   
5. I sindaci danno tempestiva comunicazione dei provvedimenti                   
adottati al competente Servizio regionale.                                      
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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