DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 1061
Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio (art. 3, L.R. 25 ottobre 1997, n. 34) (proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 1998, n. 2027) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 2027
del 16 novembre 1998, avente ad oggetto l'approvazione dei requisiti
funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni
per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di
controllo e vigilanza sul loro esercizio (art. 3 della L.R. 25
ottobre 1997, n. 34);
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente
"Sicurezza sociale" di questo Consiglio, giusta nota prot. n. 15258
in data 2 dicembre 1998;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta
regionale, progr. n. 2027 del 16 novembre 1998, sopra citata e qui
allegata quale parte integrante e sostanziale.
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 3 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni
delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per
i minori" il quale dispone che i requisiti funzionali e prestazionali
minimi delle strutture adibite a soggiorni di vacanza per minori,
cosi' come i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e
vigilanza sul loro esercizio, siano determinati con deliberazione del
Consiglio regionale;
tenuto conto delle proposte elaborate in merito dal gruppo di lavoro
interdisciplinare appositamente costituito con atto del Direttore
generale alla Formazione professionale e Lavoro n.2659 del 18
febbraio 1998;
vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono state fissate le direttive per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Formazione professionale e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni e dalla
Responsabile del Servizio "Politiche familiari" per l'infanzia e
l'adolescenza dott.ssa Orsola Patrizia Ghedini in merito
rispettivamente alla legittimita' e alla regolarita' tecnica della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
19 novembre 1992, n. 41, nonche' della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95 sopracitata;
udita la relazione dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale:
1) l'approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi
delle strutture adibite a soggiorni di vacanza per minori e dei
criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza
sul loro esercizio allegati al presente atto deliberativo quali parti
integranti e sostanziali di esso (Allegato A);
2) la pubblicazione di detti requisiti e criteri - cosi' come
definitivamente approvati dal Consiglio - nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
ALLEGATO A
Criteri per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sui
soggiorni di vacanza per minori e requisiti funzionali-prestazionali
minimi delle strutture
(deliberazione del Consiglio regionale 1061/98 ai sensi dell'art. 3.1
della L.R. 34/97)
Art. 1
Finalita' e tipologie dei servizi
1. I soggiorni di vacanza per minori costituiscono una gamma di
servizi - curati da soggetti pubblici o privati - intesi a
organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze
di vita comunitaria finalizzato:
a) alla socializzazione e alla valorizzazione individuale;
b) alla prevenzione del disagio giovanile;
c) a favorire l'inserimento di minori con deficit e disabilita';
d) a promuovere l'integrazione fra culture diverse;
e) alla valorizzazione dei diversi linguaggi verbali e non verbali e
della cultura del fare;
f) alla conoscenza ed esplorazione del territorio.
2. In particolare, i Comuni organizzano i soggiorni di vacanza - o ne
promuovono l'organizzazione - nell'interesse delle comunita' locali,
anche attivando strumenti di programmazione e gestione intercomunale
e favorendo forme di collaborazione con il privato sociale.
3. Si definiscono le seguenti tipologie di servizi:
- soggiorni con pernottamento: case di vacanza estive o invernali,
campeggi;
- soggiorni diurni: centri estivi, parchi gioco.
4. Le strutture adibite a soggiorno di vacanza per minori devono
possedere i requisiti funzionali-prestazionali minimi descritti nella
tabella allegata.
Art. 2
Caratteristiche e dotazione di personale
dei soggiorni di vacanza con pernottamento
(case di vacanza - campeggi)
1. Una casa di vacanza ospita normalmente una o piu' comunita' di
minori fra i 3 e i 17 anni suddivise in grandi gruppi di 50-70
elementi, ciascuno dei quali articolato in piccoli gruppi di vita
composti di 10-12 ragazzi affidati a un educatore.
2. Ogni casa di vacanza deve disporre:
- di un coordinatore responsabile di tutte le attivita' educative,
ricreative e gestionali in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) diploma di scuola media superiore e/o titolo professionale a
specifico indirizzo socio educativo;
c) almeno tre anni di esperienza come educatore in case di vacanza;
- di un numero di educatori non inferiore a uno ogni dodici minori e
non superiore a uno ogni sei, in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) diploma di scuola media superiore o titolo professionale a
specifico indirizzo socio educativo;
- di un economo;
- di un dietista, anche con semplice rapporto di consulenza;
- di personale adibito alla preparazione, manipolazione e
somministrazione degli alimenti;
- di personale di servizio - custodi, guardarobieri, autisti, bagnini
e altri - adeguato per quantita' e professionalita' alle diverse
esigenza della comunita';
- di personale sanitario comprendente:
a) un medico in possesso di titolo di studio riconosciuto nell'ambito
dell'Unione Europea;
b) un'unita' infermieristica ogni 250 minori o frazione superiore a
50; nelle strutture ospitanti meno di 50 minori e' sufficiente la
garanzia di pronta disponibilita'.
3. Nelle case di vacanza ospitanti contemporaneamente piu' comunita'
il coordinatore responsabile e' unico.
4. Il personale destinato a operare nel soggiorno deve essere munito
all'entrata in servizio della certificazione sanitaria di legge. In
particolare, il personale addetto alla preparazione, manipolazione e
somministrazione di cibi deve essere in possesso del libretto di
idoneita' sanitaria ai sensi dell'art. 14 della Legge 283/62.
5. Il medico della casa di vacanza deve dichiarare con atto formale
di assumere la responsabilita' dell'assistenza dei minori, degli
educatori, del personale di servizio e delle condizioni
igienico-sanitarie della struttura, esplicando le funzioni di
direttore sanitario del soggiorno e garantendo la tempestivita' degli
interventi.
6. Il personale sanitario cura il registro dell'infermeria nonche' il
controllo e la conservazione della documentazione sanitaria relativa
ai minori e al personale operante nella casa di vacanza, assicurando
altresi' il rispetto delle tabelle dietetiche allegate alla domanda
di autorizzazione.
7. Al direttore sanitario e' fatto obbligo di segnalare
immediatamente ai Servizi dell'Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio ogni caso di malattia infettiva-diffusiva e
qualsiasi altro evento morboso di notevole e straordinaria
importanza, nonche' ogni inconveniente di natura igienico-sanitaria.
8. I portatori di handicap possono essere accompagnati da un adulto,
ammesso al soggiorno se munito di certificazione - rilasciata
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di residenza e gratuitamente dai
Servizi di Igiene pubblica dell'Emilia-Romagna - attestante l'assenza
di malattie infettive contagiose in atto e la non convivenza con
persone affette da malattie trasmissibili. Per i cittadini di altri
Paesi si fa riferimento alle disposizioni impartite dal Ministero
della Sanita'.
9. Si definiscono campeggi i soggiorni all'aria aperta, con
pernottamento in tende o altre strutture mobili o fisse, rispondenti
ai seguenti requisiti minimi:
a) ubicazione in area morfologicamente sicura e igienicamente idonea;
b) disponibilita' di acqua potabile;
c) adeguata organizzazione dei servizi igienici;
d) attivazione di impianti o efficaci procedure di raccolta e
smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi.
10. Le strutture fisse dei campeggi devono possedere i requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in
funzione delle specifiche destinazioni d'uso.
11. La dotazione di personale educativo dei campeggi e' quella
richiesta per le case di vacanza; la dotazione di personale sanitario
e di servizio e' determinata in base alle concrete esigenze del
soggiorno, in accordo con il competente Servizio di Igiene pubblica.
12. Le presenze dei minori e degli adulti nei soggiorni di cui al
presente articolo sono quotidianamente annotate in apposito registro
conservato a cura del coordinatore responsabile.
Art. 3
Caratteristiche e dotazione di personale dei
soggiorni diurni (Centri estivi - Parchi gioco)
1. Il soggiorno diurno e' costituito da uno o piu' gruppi di minori
di eta' compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarita'
durante l'intera giornata o parte di essa per svolgere attivita'
ludiche e formative nel periodo extra-scolastico estivo. Le presenze
dei minori e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un
apposito registro.
2. Ogni soggiorno deve essere dotato di un coordinatore responsabile,
di almeno un educatore ogni 20 minori o frazione e del personale di
servizio eventualmente necessario. Al coordinatore, agli educatori e
al personale di servizio sono richiesti i requisiti indicati per le
corrispondenti mansioni nei soggiorni con pernottamento.
3. L'ammissione dei minori ai centri estivi non richiede alcuna
certificazione sanitaria quando si tratti di prolungamento
dell'attivita' scolastica. Egualmente non necessita di ulteriori
accertamenti il personale che operando abitualmente e
continuativamente nell'ambito di comunita' infantili e scolastiche e'
periodicamente sottoposto ai controlli e alle valutazioni previsti
dalla legge.
4. La conformita' delle strutture non scolastiche ospitanti centri
diurni alle vigenti normative in materia di igiene e sanita',
prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilita'
e' documentata a cura del gestore con la denuncia di inizio
attivita'.
5. Copia della denuncia di inizio attivita' e della documentazione
allegata e' trasmessa dal Comune al competente Servizio di igiene
pubblica.
Art. 4
Requisiti per l'ammissione dei minori
1. La casa di vacanza si prefigura come una comunita' educativa in
grado di rispondere adeguatamente - pur partendo da motivazioni di
base omogenee - a esigenze e bisogni diversi e pertanto vanno
assicurate, anche all'interno dello stesso soggiorno, attivita',
condizioni ricettive e strutture sanitarie specificamente
differenziate per fasce di eta' con particolare attenzione per quella
da 3 a 6 anni.
2. Per essere ammessi al soggiorno di vacanza i minori:
- devono essere muniti della scheda sanitaria individuale predisposta
dalla Regione Emilia-Romagna e compilata in ogni sua parte;
- devono risultare sottoposti alla vaccinazioni obbligatorie.
3. Per i minori provenienti da altri Paesi si fa riferimento alle
disposizioni impartite dal Ministero della Sanita'. In carenza di
idonea documentazione sanitaria, essi devono comunque aderire ai
calendari di vaccinazioni obbligatorie in Italia, per quanto
compatibile con la data di arrivo e con il periodo di soggiorno e
secondo le indicazioni fornite in merito dall'Assessorato regionale
alla Sanita'.
Art. 5
Concessione, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. I soggetti gestori inoltrano le domande di autorizzazione
all'apertura e all'esercizio dei soggiorni con pernottamento ai
sindaci dei Comuni competenti per territorio utilizzando il modulo
unificato predisposto dalla Regione.
2. I sindaci concedono le autorizzazioni subordinatamente
all'accertamento della conformita' delle strutture alle norme in
materia di igiene e sanita', prevenzione incendi, sicurezza degli
impianti e accessibilita', nonche' al rispetto dei requisiti minimi
di cui alla tabella allegata, e al rilascio degli attestati di
idoneita' igienico-sanitaria da parte delle competenti Aziende Unita'
sanitarie locali.
3. Quando siano accertati:
- il venir meno anche parziale della conformita' normativa, dei
requisiti o dell'idoneita' sanitaria di cui al precedente punto 2;
- gravi irregolarita' nell'utilizzo delle strutture o nella
conduzione delle attivita';
- la presenza di minori o, in particolare, di adulti non autorizzati;
- la mancata annotazione entro le ventiquattro ore delle presenze nel
registro di cui all'art. 2.12;
il sindaco sospende le autorizzazioni per un periodo da uno a dieci
giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie e gli ulteriori
provvedimenti di legge.
4. Il mancato ripristino entro il periodo di sospensione delle
condizioni richieste per la concessione dell'autorizzazione ne
comporta la revoca immediata.
5. I sindaci danno tempestiva comunicazione dei provvedimenti
adottati al competente Servizio regionale.
(segue Allegato)