COMUNICATO
Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po con deliberazione n. 1/99 in data 11 maggio 1999
Comunicazione ai Comuni relativa alla fase di attuazione
1. Il piano di bacino
La Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed
integrazioni ha lo "scopo di assicurare la difesa del suolo, il
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio
idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la
tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi" (art. 1, comma 1).
L'articolo 14 della Legge n. 183 individua il bacino idrografico del
fiume Po quale "bacino di rilievo nazionale".
Ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge, nel bacino del Po e'
stata costituita l'Autorita' di bacino, quale istituzione paritetica
dello Stato (con i Ministeri dei Lavori pubblici, dell'Ambiente,
dell'Agricoltura e Foreste ora delle Politiche agricole e forestali,
per i Beni culturali e ambientali ora per i Beni e le attivita'
culturali e per la Protezione civile) e delle Regioni del bacino
idrografico.
Ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 183 il bacino del Po
interessa i territori delle seguenti regioni: Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e
Trentino-Alto Adige.
1.1 Finalita' e contenuti del piano di bacino
L'articolo 17, comma 1, della Legge n. 183 stabilisce che il piano di
bacino e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme
d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque.
Ai sensi del successivo comma 6 ter, i piani di bacino possono essere
redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionari.
L'obbligo del piano di bacino e' ribadito dalla Legge 3 agosto 1998,
n. 267, approvata a seguito degli eventi di Sarno e Quindici,
recentemente modificata dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, che ne
prescrive l'adozione entro il termine perentorio del 30 giugno 2001.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge n. 183, il piano di
bacino contiene, in particolare:
- il quadro conoscitivo del sistema fisico, delle utilizzazioni del
territorio previste dagli strumenti urbanistici e dei vincoli
idrogeologici, storico-artistici, ambientali e paesistici;
- l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado
del sistema fisico;
- le direttive per la difesa del suolo e la sistemazione
idrogeologica ed idraulica;
- la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie,
forestali ed estrattive;
- l'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere
necessarie in funzione delle condizioni di dissesto;
- la valutazione del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale
e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- la normativa e gli interventi volti a regolare l'estrazione di
materiali litoidi dal demanio e le relative fasce di rispetto;
- l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e le
prescrizioni ai fini della conservazione del suolo e della tutela
dell'ambiente;
- le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo;
- il rilievo delle derivazioni e delle utilizzazioni delle risorse
idriche e il piano delle possibili utilizzazioni future;
- le priorita' degli interventi, in relazione alla gravita' del
dissesto.
1.2 Approvazione ed effetti del piano di bacino
L'articolo 18 della Legge n. 183 disciplina il procedimento di
approvazione del piano di bacino:
- il progetto di piano di bacino e' adottato dal Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino e della sua adozione e' data
notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
Regioni;
- il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati
presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente
interessate e sono disponibili per la consultazione per 45 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avvenuta adozione nella
Gazzetta Ufficiale;
- osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla
Regione entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del periodo di
consultazione;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine anzidetto, le Regioni si
esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di
piano;
- il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino, tenuto conto
delle osservazioni e dei pareri espressi anche dalle Regioni, adotta
il piano di bacino;
- il piano di bacino e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed entra in vigore con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 17, comma 1, della Legge n. 183 attribuisce al piano di
bacino il valore di piano territoriale di settore.
Il piano di bacino e' coordinato con i programmi nazionali, regionali
e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e le
autorita' competenti provvedono ad adeguare, in particolare, i piani
territoriali e paesistici, nonche' diversi piani e programmi. Si
rinvia all'articolo 17, comma 4, della Legge n.183.
Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno valore
programmatico e di indirizzo ma possono assumere carattere
immediatamente vincolante, per le Amministrazioni, Enti pubblici,
nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni
dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino (art. 17,
comma 5).
Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di approvazione del piano di bacino, possono emanare le
disposizioni per l'attuazione del piano stesso nel settore
urbanistico. Decorso tale termine, gli enti interessati dal piano di
bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore
urbanistico (art. 17, comma 6).
1.3 Le misure cautelari e di salvaguardia
Ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis, della Legge n. 183, le
Autorita' di bacino possono adottare, con deliberazione del Comitato
istituzionale, misure di salvaguardia con particolare riferimento ai
bacini montani, ai torrenti di alta valle ad ai corsi d'acqua di
fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m)
del comma 3 dello stesso articolo 17.
Le anzidette misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e
restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e
comunque per un periodo non superiore a tre anni. Poiche' i piani di
bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o
per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi del comma 6 ter
dello stesso articolo 17, il Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino adotta opportune misure inibitorie e cautelari in relazione
agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
Pertanto, possono essere adottate misure di salvaguardia sia in
funzione di studi ancora da svolgere o in relazione ad aspetti da
approfondire, sia al fine di favorire la successiva attuazione di un
progetto di piano di bacino adottato, inibendo - con misure cautelari
e di salvaguardia vincolanti sin dall'adozione dello stesso - quelle
azioni ed interventi che qualora fossero realizzati prima
dell'approvazione e dell'entrata in vigore del piano potrebbero
comprometterne o renderne piu' onerosa la sua attuazione.
2. Il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)
2.1 Il processo di formazione del Piano stralcio
Il primo stralcio del Piano di bacino del fiume Po e' il Piano
stralcio delle fasce fluviali (PSFF), relativo all'ambito
territoriale del sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi
principali affluenti, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, entrato in vigore con
la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale n. 262 in data
9 novembre 1998.
Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) ha condotto,
relativamente alla difesa del suolo dal rischio idraulico e
idrogeologico, l'analisi delle criticita' del bacino e contiene
indicazioni di merito relativamente a:
- il completamento del quadro degli interventi strutturali a
carattere intensivo sui versanti e sui corsi d'acqua;
- l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a
carattere estensivo;
- gli indirizzi e le limitazioni d'uso del suolo nelle fasce
fluviali, per la parte del reticolo idrografico principale non
considerato nel PSFF e per le aree a rischio idrogeologico, anche con
riferimento a quanto previsto dal testo del DL 11 giugno 1998, n.
180, coordinato con la Legge del 3 agosto 1998, n. 267 modificata con
Legge 13 luglio 1999, n.226.
L'elaborazione del Progetto di PAI e' stata condotta, sulla base
delle indicazioni assunte dal Comitato istituzionale ed espresse
nelle deliberazioni n. 19 del 9 novembre 1995 e n. 11 del 14 ottobre
1998, utilizzando il patrimonio conoscitivo disponibile nelle banche
dati geologiche, territoriali ed ambientali delle Regioni del bacino
Po, rielaborato, nell'ambito degli studi generali e settoriali del
progetto Po dell'Autorita' di bacino, alla scala di riferimento
assunta dal PAI.
I contenuti del Progetto di PAI sono stati definiti nell'ambito della
Segreteria tecnica con i rappresentanti delle Regioni operanti nelle
Sottocommissioni in cui si articola l'attivita' della stessa
Segreteria.
2.2 Adozione del progetto di piano e relativa consultazione
Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po, con
deliberazione n. 1/99 in data 11 maggio 1999, ha adottato il progetto
di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), che si configura
quale stralcio del Piano di bacino del Po.
Dell'adozione del Progetto di PAI e' stata data notizia nel
Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 1999 e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni:
Emilia-Romagna BUR n. 96 del 28/7/1999;
Liguria BUR n. 12 del 18/8/1999;
Lombardia BUR n. 34 del 23/8/1999;
Piemonte BUR n. 31 del 4/8/1999;
Valle d'Aosta BUR n. 36 del 17/8/1999;
Veneto BUR n. 72 del 20/8/1999;
Provincia Autonoma Trento BUR Trentino-Alto Adige n. 33 del
13/8/1999;
e sulla rete Internet all'indirizzo dell'Autorita' di bacino:
www.adbpo.it.
Ai sensi del gia' richiamato articolo 18 della Legge n. 183,
attualmente il piano e' depositato e disponibile per la consultazione
presso le sedi delle Province e delle Regioni territorialmente
interessate per un periodo di 45 giorni. Nei successivi 45 giorni
potranno essere presentate osservazioni presso le sedi regionali
(cfr. cap. 1.2).
Le strutture regionali competenti provvederanno, ove non lo abbiano
gia' fatto, a comunicare gli indirizzi degli uffici presso cui
presentare le osservazioni ed ogni altra comunicazione relativa alla
fase di consultazione.
(Per quanto attiene la Regione Emilia-Romagna, si comunica che la
sede presso cui presentare le osservazioni e altre comunicazioni e'
la seguente: Regione Emilia-Romagna - Assessorato Territorio,
Pianificazione e Ambiente - Servizio Difesa del suolo, Via dei Mille
n. 21 - 40121 Bologna).
2.3 I contenuti del Progetto di PAI
Il PAI, secondo il suo progetto, si configura quale piano-processo
che sollecita la verifica del "quadro dei dissesti", rappresentato
nel Progetto di PAI su tavole in scala 1:25.000, e avvia
l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica alle effettive situazioni di dissesto e di rischio
idraulico ed idrogeologico.
In particolare, il Progetto di PAI disciplina le azioni riguardanti
la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del
bacino del Po, attraverso l'individuazione delle linee generali
d'assetto idraulico ed idrogeologico, ed estende la delimitazione e
la disciplina delle fasce fluviali ai corsi d'acqua della restante
parte del bacino, assumendo, in tal modo, i caratteri di secondo
Piano stralcio delle fasce fluviali.
I corsi d'acqua interessati dalla delimitazione di nuove fasce
fluviali (fasce A, B e C), nell'ambito del bacino Po sono i seguenti:
Po (solo fascia C), Scrivia, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Ongina,
Taro, Stirone, Parma, Baganza, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro,
Tiepido, Agogna, Terdoppio, Banna, Sangone, Chisola, Ticino, Toce,
Arno, Rile, Tenore, Olona, Lambro, Adda Sopralacuale, Adda
Sottolacuale, Mera, Brembo, Serio, Oglio, Chiese, Mella, Mincio.
Il Progetto di PAI prevede, altresi', alcune limitate modifiche alla
delimitazione delle fasce gia' individuate dal primo PSFF e alcune
modifiche alle relative norme di attuazione. Fatte salve le anzidette
modifiche, alle fasce A e B delimitate dal Progetto di PAI si
applicano le stesse norme di attuazione gia' approvate con il primo
PSFF.
Si rinvia al Titolo II delle Norme di attuazione del Progetto di PAI.
Il Progetto di PAI individua e delimita, altresi', le aree
interessate da dissesti sui versanti, distinti per tipologia - frane,
valanghe e conoidi - e da dissesti morfologici di carattere
torrentizio lungo i corsi d'acqua minori e stabilisce le relative
limitazioni alle attivita' di trasformazione e d'uso del suolo.
Si rinvia all'articolo 9 delle Norme di attuazione del Progetto di
PAI e si precisa che detto articolo sara' efficace dall'entrata in
vigore del PAI e (da quel momento) sara' immediatamente vincolante,
in quanto tale articolo e' tra quelli dichiarati immediatamente
vincolanti dall'articolo 5, comma 1, delle stesse Norme di
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge n. 183
(cfr. precedente cap. 1.2).
2.4 Effetti del PAI approvato e vigente
In considerazione dell'art. 17, comma 4, della Legge n.183, il piano
di bacino e' coordinato con i programmi nazionali, regionali e
sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo; di
conseguenza le autorita' competenti, in particolare, provvedono entro
dodici mesi dalla definitiva approvazione del PAI con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ad adeguare i piani
territoriali ed i programmi regionali (cfr. punto 1.2).
Per quanto riguarda il processo di adeguamento degli strumenti di
pianificazione territoriale, occorre tenere conto che:
- i piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP)
definiscono, ai sensi dell'art. 15 della Legge 8 giugno 1990, n.142,
indirizzi generali di assetto del territorio ed indicano "le linee di
intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque";
- l'art. 57, comma 6, del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recita "la
Regione, con legge regionale, prevede che il Piano territoriale di
coordinamento provinciale ... assuma il valore e gli effetti dei
piani di tutela nei settori della protezione della natura, della
tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della
tutela delle bellezze naturali, sempre che la definizione delle
relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia
e le Amministrazioni, anche statali, competenti ...".
Rispetto al ruolo degli strumenti territoriali occorre ricordare,
anche, che, ai sensi dell'art. 43 delle Norme di piano, le Regioni e
le Province, mediante i loro rispettivi piani territoriali, possono
proporre all'Autorita' varianti alla delimitazione delle fasce
fluviali individuate dal presente piano, a seguito di approfondimenti
di natura idraulica, geomorfologica ed ambientale.
Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, della data di
entrata in vigore del PAI (cfr. precedente punto 1.2), ove fossero
approvate le stesse Norme di attuazione ora adottate nell'ambito del
Progetto di PAI, si applicheranno le seguenti prescrizioni:
- le limitazioni alle attivita' di trasformazione e d'uso del suolo
prescritte per le suddette aree interessate dai dissesti saranno
vincolanti; vincolanti saranno anche le norme prescritte per le fasce
A e B: si rinvia, rispettivamente, agli articoli 5 e 27, comma 1,
delle Norme di attuazione del Progetto di PAI e alle prescrizioni ivi
dichiarate di "carattere immediatamente vincolante";
- i Comuni sono tenuti ad adeguare le previsioni urbanistiche alle
prescrizioni del PAI: si rinvia, rispettivamente, agli articoli 18 e
27, commi 2, delle Norme di attuazione del Progetto di PAI;
- le Regioni indicheranno i Comuni esonerati dall'adeguamento degli
strumenti urbanistici, in quanto gia' dotati di strumenti compatibili
con le condizioni di dissesto individuate dal PAI: si rinvia
all'articolo 18, comma 1, delle Norme di attuazione del Progetto di
PAI.
In ogni caso, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici,
tutti i Comuni potranno individuare e disciplinare in modo adeguato
le aree soggette a dissesto e a rischio idraulico ed idrogeologico.
Infatti, gli strumenti urbanistici, a seguito di una verifica di
compatibilita' idraulica ed idrogeologica, possono delimitare e
definire le norme d'uso del suolo, che sostituiscono quelle
prescritte dal PAI (si rinvia all'articolo 18, commi 2, 3, 4, 5 e 6
delle Norme di attuazione del Progetto di PAI).
2.5 Misure cautelari e di salvaguardia
Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po, con
la delibera di adozione del Progetto di PAI, ha ritenuto di dover
adottare misure cautelari e di salvaguardia, da applicarsi fino
all'entrata in vigore del PAI e comunque non oltre un periodo di tre
anni (cfr. precedente punto 1.3).
Al fine di assicurare l'efficacia della predetta deliberazione,
l'art. 6 della stessa dispone che i Comuni devono provvedere alla sua
pubblicazione all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi,
unitamente alle Norme di attuazione e alle cartografie relative alla
delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali
interessanti il territorio di competenza.
Per gli ambiti interessati dalle fasce fluviali A e B dei corsi
d'acqua oggetto del Progetto di PAI sono state adottate misure
temporanee di salvaguardia, immediatamente vincolanti ai sensi
dell'articolo 17, comma 6-bis, della Legge n. 183: si tratta delle
prescrizioni richiamate dall'articolo 3 della delibera 1/99, al quale
si rinvia. Dette prescrizioni sono immediatamente cogenti.
In particolare tra le prescrizioni vigenti si menziona l'art. 1,
comma 6, delle Norme di attuazione del Progetto di PAI che riconosce
in fascia A il divieto all'impianto e reimpianto delle coltivazioni a
pioppeto nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della
vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, cosi' come
individuati nel corrispondente elaborato di piano (Allegato 3 al
Titolo I delle Norme di attuazione del Progetto di PAI).
Per le aree interessate dai dissesti e dalle situazioni di
pericolosita' sui versanti e sul reticolo idrografico minore, le
misure cautelari sono quelle dettate dall'articolo 2 della delibera
di adozione del Progetto di PAI e precisamente:
1. i "Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla
delimitazione delle aree in dissesto, prendono atto del quadro dei
dissesti" rappresentato negli elaborati del Progetto di PAI (cfr.
art. 2 della delibera, paragrafo I);
2. a seguito della predetta presa d'atto, i Comuni, qualora
"riscontrino che gli strumenti urbanistici vigenti non tengono conto,
in tutto o in parte, dello stato di dissesto presente, anche sulla
base di quello rappresentato nella cartografia ... adottano ogni
provvedimento di competenza atto ad assicurare la compatibilita'
degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo alle aree di
espansione, con le effettive condizioni di dissesto";
3. ai fini della presa d'atto di cui al punto 1 e degli accertamenti
di cui al punto 2, i Comuni fanno riferimento, oltre che ai contenuti
degli elaborati del Progetto di PAI, alle informazioni e alle analisi
di maggior dettaglio eventualmente contenute nella relazione
geologica dello strumento urbanistico ed a quelle disponibili presso
la Regione, la Provincia e la Comunita' Montana di appartenenza (cfr.
art. 2 della delibera, paragrafo 3);
4. nel caso in cui le informazioni di maggior dettaglio disponibili
(cfr. precedente punto 3) documentino una situazione di dissesto
locale diversa da quella presentata negli elaborati del Progetto di
PAI, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e/o alla realizzazione
di interventi di mitigazione del rischio, il Comune ne puo' dare
comunicazione alla Regione presentando un'osservazione, ai sensi
dell'articolo 18, comma 8, della Legge n. 183 (cfr. art. 2 della
delibera, paragrafo 4);
5. in ogni caso, deve essere garantita la sicurezza dei singoli
interventi edilizi e infrastrutturali e deve essere evitato che gli
stessi comportano un aggravio del dissesto idrogeologico presente; a
tal fine, in sede di rilascio di concessioni, autorizzazioni e
nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del
territorio, si tiene conto anche delle risultanze della presa d'atto
di cui al precedente punto 1 e delle eventuali, conseguenti
determinazioni dell'organo comunale competente (cfr. art. 2 della
delibera, paragrafo 5);
6. i Comuni devono, altresi', attuare tutti gli adempimenti previsti
dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla protezione civile, ai fini
della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della
pubblica incolumita' (cfr. art. 2 della delibera, ultimo paragrafo).
Ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo 2 della delibera di
adozione del Progetto di PAI, sulle aree interessate dai dissesti e
dalle situazioni di pericolosita' sui versanti e sul reticolo
idrografico minore non sussistono specifiche limitazioni alle
attivita' di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dallo stesso
Progetto di PAI; infatti, tali aree non sono state sottoposte a
misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma
6-bis, della Legge n. 183, con la conseguente immediata applicazione
dell'articolo 9 delle Norme di attuazione. Cio' che e' stato deciso,
invece, per le fasce fluviali A e B, ai sensi dell'articolo 3 della
deliberazione di adozione del Progetto di PAI (cfr. sopra).
I Comuni, tuttavia, anche al fine di ottemperare alle disposizioni
del suddetto articolo 2 della deliberazione di adozione del Progetto
di PAI, possono presentare alla Regione delle osservazioni ai fini
della messa a punto del PAI e possono sin d'ora avviare la fase di
verifica delle effettive situazioni di dissesto e l'eventuale
conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.
In tal caso, a seguito dell'entrata in vigore del PAI, non dovranno
effettuare ulteriori verifiche, ove le situazioni di dissesto non
siano mutate. Infatti, la Regione indichera' i Comuni esonerati
dall'adeguamento degli strumenti urbanistici, in quanto gia' dotati
di strumenti compatibili con le condizioni di dissesto individuate
dal PAI (si rinvia all'articolo 18, comma 1, delle Norme di
attuazione del Progetto di PAI).
Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino ha ritenuto che ai
territori dei Comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7
dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico
per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce",
integrato con DPCM in data 27 marzo 1998, nonche' ai territori dei
Comuni assoggettati alle disposizioni del DPR 9 ottobre 1997
"Approvazione dello stralcio di schema previsionale e programmatico
del bacino del Po, concernenti i vincoli di inedificabilita' in
Valtellina" e di successivi provvedimenti della Regione Lombardia,
non si applichino le misure cautelari e di salvaguardia prescritte
dagli articoli 2 e 3 della deliberazione di adozione del Progetto di
PAI.
I predetti decreti mantengono la loro efficacia fino all'entrata in
vigore del PAI, cosi' come dettato dall'articolo 4 della
deliberazione di adozione del Progetto di PAI, sulla base delle
motivazioni indicate nelle premesse della stessa deliberazione.
Tuttavia, la fase di consultazione e di presentazione di
osservazioni, attualmente in corso, riguarda anche tali territori.