AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

COMUNICATO

Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po con deliberazione n. 1/99 in data 11 maggio 1999

Comunicazione ai Comuni relativa alla fase di attuazione                        
1. Il piano di bacino                                                           
La Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed                       
integrazioni ha lo "scopo di assicurare la difesa del suolo, il                 
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio              
idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la                
tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi" (art. 1, comma 1).            
L'articolo 14 della Legge n. 183 individua il bacino idrografico del            
fiume Po quale "bacino di rilievo nazionale".                                   
Ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge, nel bacino del Po e'              
stata costituita l'Autorita' di bacino, quale istituzione paritetica            
dello Stato (con i Ministeri dei Lavori pubblici, dell'Ambiente,                
dell'Agricoltura e Foreste ora delle Politiche agricole e forestali,            
per i Beni culturali e ambientali ora per i Beni e le attivita'                 
culturali e per la Protezione civile) e delle Regioni del bacino                
idrografico.                                                                    
Ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 183 il bacino del Po                   
interessa i territori delle seguenti regioni: Piemonte, Valle                   
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e                  
Trentino-Alto Adige.                                                            
1.1 Finalita' e contenuti del piano di bacino                                   
L'articolo 17, comma 1, della Legge n. 183 stabilisce che il piano di           
bacino e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo               
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme           
d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla                        
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque.             
Ai sensi del successivo comma 6 ter, i piani di bacino possono essere           
redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a             
settori funzionari.                                                             
L'obbligo del piano di bacino e' ribadito dalla Legge 3 agosto 1998,            
n. 267, approvata a seguito degli eventi di Sarno e Quindici,                   
recentemente modificata dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, che ne              
prescrive l'adozione entro il termine perentorio del 30 giugno 2001.            
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge n. 183, il piano di             
bacino contiene, in particolare:                                                
- il quadro conoscitivo del sistema fisico, delle utilizzazioni del             
territorio previste dagli strumenti urbanistici e dei vincoli                   
idrogeologici, storico-artistici, ambientali e paesistici;                      
- l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado             
del sistema fisico;                                                             
- le direttive per la difesa del suolo e la sistemazione                        
idrogeologica ed idraulica;                                                     
- la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie,           
forestali ed estrattive;                                                        
- l'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere                
necessarie in funzione delle condizioni di dissesto;                            
- la valutazione del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale           
e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;               
- la normativa e gli interventi volti a regolare l'estrazione di                
materiali litoidi dal demanio e le relative fasce di rispetto;                  
- l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e le              
prescrizioni ai fini della conservazione del suolo e della tutela               
dell'ambiente;                                                                  
- le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo;                              
- il rilievo delle derivazioni e delle utilizzazioni delle risorse              
idriche e il piano delle possibili utilizzazioni future;                        
- le priorita' degli interventi, in relazione alla gravita' del                 
dissesto.                                                                       
1.2 Approvazione ed effetti del piano di bacino                                 
L'articolo 18 della Legge n. 183 disciplina il procedimento di                  
approvazione del piano di bacino:                                               
- il progetto di piano di bacino e' adottato dal Comitato                       
istituzionale dell'Autorita' di bacino e della sua adozione e' data             
notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle               
Regioni;                                                                        
- il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati             
presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente                  
interessate e sono disponibili per la consultazione per 45 giorni               
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avvenuta adozione nella             
Gazzetta Ufficiale;                                                             
- osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla              
Regione entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del periodo di              
consultazione;                                                                  
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine anzidetto, le Regioni si           
esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di              
piano;                                                                          
- il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino, tenuto conto              
delle osservazioni e dei pareri espressi anche dalle Regioni, adotta            
il piano di bacino;                                                             
- il piano di bacino e' approvato con decreto del Presidente del                
Consiglio dei Ministri ed entra in vigore con la pubblicazione nella            
Gazzetta Ufficiale.                                                             
L'articolo 17, comma 1, della Legge n. 183 attribuisce al piano di              
bacino il valore di piano territoriale di settore.                              
Il piano di bacino e' coordinato con i programmi nazionali, regionali           
e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e le                   
autorita' competenti provvedono ad adeguare, in particolare, i piani            
territoriali e paesistici, nonche' diversi piani e programmi. Si                
rinvia all'articolo 17, comma 4, della Legge  n.183.                            
Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno valore                      
programmatico e di indirizzo ma possono assumere carattere                      
immediatamente vincolante, per le Amministrazioni, Enti pubblici,               
nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni                    
dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino (art. 17,             
comma 5).                                                                       
Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella              
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei                 
Ministri di approvazione del piano di bacino, possono emanare le                
disposizioni per l'attuazione del piano stesso nel settore                      
urbanistico. Decorso tale termine, gli enti interessati dal piano di            
bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore           
urbanistico (art. 17, comma 6).                                                 
1.3 Le misure cautelari e di salvaguardia                                       
Ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis, della Legge n. 183, le                  
Autorita' di bacino possono adottare, con deliberazione del Comitato            
istituzionale, misure di salvaguardia con particolare riferimento ai            
bacini montani, ai torrenti di alta valle ad ai corsi d'acqua di                
fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m)             
del comma 3 dello stesso articolo 17.                                           
Le anzidette misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e            
restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e                   
comunque per un periodo non superiore a tre anni. Poiche' i piani di            
bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o              
per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi del comma 6 ter             
dello stesso articolo 17, il Comitato istituzionale dell'Autorita' di           
bacino adotta opportune misure inibitorie e cautelari in relazione              
agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.                             
Pertanto, possono essere adottate misure di salvaguardia sia in                 
funzione di studi ancora da svolgere o in relazione ad aspetti da               
approfondire, sia al fine di favorire la successiva attuazione di un            
progetto di piano di bacino adottato, inibendo - con misure cautelari           
e di salvaguardia vincolanti sin dall'adozione dello stesso - quelle            
azioni ed interventi che qualora fossero realizzati prima                       
dell'approvazione e dell'entrata in vigore del piano potrebbero                 
comprometterne o renderne piu' onerosa la sua attuazione.                       
2. Il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)              
2.1 Il processo di formazione del Piano stralcio                                
Il primo stralcio del Piano di bacino del fiume Po e' il Piano                  
stralcio delle fasce fluviali (PSFF), relativo all'ambito                       
territoriale del sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi                
principali affluenti, approvato con decreto del Presidente del                  
Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, entrato in vigore con            
la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale n. 262 in data           
9 novembre 1998.                                                                
Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) ha condotto,                
relativamente alla difesa del suolo dal rischio idraulico e                     
idrogeologico, l'analisi delle criticita' del bacino e contiene                 
indicazioni di merito relativamente a:                                          
- il completamento del quadro degli interventi strutturali a                    
carattere intensivo sui versanti e sui corsi d'acqua;                           
- l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a                    
carattere estensivo;                                                            
- gli indirizzi e le limitazioni d'uso del suolo nelle fasce                    
fluviali, per la parte del reticolo idrografico principale non                  
considerato nel PSFF e per le aree a rischio idrogeologico, anche con           
riferimento a quanto previsto dal testo del DL 11 giugno 1998, n.               
180, coordinato con la Legge del 3 agosto 1998, n. 267 modificata con           
Legge 13 luglio 1999,  n.226.                                                   
L'elaborazione del Progetto di PAI e' stata condotta, sulla base                
delle indicazioni assunte dal Comitato istituzionale ed espresse                
nelle deliberazioni n. 19 del 9 novembre 1995 e n. 11 del 14 ottobre            
1998, utilizzando il patrimonio conoscitivo disponibile nelle banche            
dati geologiche, territoriali ed ambientali delle Regioni del bacino            
Po, rielaborato, nell'ambito degli studi generali e settoriali del              
progetto Po dell'Autorita' di bacino, alla scala di riferimento                 
assunta dal PAI.                                                                
I contenuti del Progetto di PAI sono stati definiti nell'ambito della           
Segreteria tecnica con i rappresentanti delle Regioni operanti nelle            
Sottocommissioni in cui si articola l'attivita' della stessa                    
Segreteria.                                                                     
2.2 Adozione del progetto di piano e relativa consultazione                     
Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po, con            
deliberazione n. 1/99 in data 11 maggio 1999, ha adottato il progetto           
di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), che si configura           
quale stralcio del Piano di bacino del Po.                                      
Dell'adozione del Progetto di PAI e' stata data notizia nel                     
Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28              
luglio 1999 e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni:                           
Emilia-Romagna BUR n. 96 del 28/7/1999;                                         
Liguria BUR n. 12 del 18/8/1999;                                                
Lombardia BUR n. 34 del 23/8/1999;                                              
Piemonte BUR n. 31 del 4/8/1999;                                                
Valle d'Aosta BUR n. 36 del 17/8/1999;                                          
Veneto BUR n. 72 del 20/8/1999;                                                 
Provincia Autonoma Trento BUR Trentino-Alto Adige n. 33 del                     
13/8/1999;                                                                      
e sulla rete Internet all'indirizzo dell'Autorita' di bacino:                   
www.adbpo.it.                                                                   
Ai sensi del gia' richiamato articolo 18 della Legge n. 183,                    
attualmente il piano e' depositato e disponibile per la consultazione           
presso le sedi delle Province e delle Regioni territorialmente                  
interessate per un periodo di 45 giorni. Nei successivi 45 giorni               
potranno essere presentate osservazioni presso le sedi regionali                
(cfr. cap. 1.2).                                                                
Le strutture regionali competenti provvederanno, ove non lo abbiano             
gia' fatto, a comunicare gli indirizzi degli uffici presso cui                  
presentare le osservazioni ed ogni altra comunicazione relativa alla            
fase di consultazione.                                                          
(Per quanto attiene la Regione Emilia-Romagna, si comunica che la               
sede presso cui presentare le osservazioni e altre comunicazioni e'             
la seguente: Regione Emilia-Romagna - Assessorato Territorio,                   
Pianificazione e Ambiente - Servizio Difesa del suolo, Via dei Mille            
n. 21 - 40121 Bologna).                                                         
2.3 I contenuti del Progetto di PAI                                             
Il PAI, secondo il suo progetto, si configura quale piano-processo              
che sollecita la verifica del "quadro dei dissesti", rappresentato              
nel Progetto di PAI su tavole in scala 1:25.000, e avvia                        
l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed                 
urbanistica alle effettive situazioni di dissesto e di rischio                  
idraulico ed idrogeologico.                                                     
In particolare, il Progetto di PAI disciplina le azioni riguardanti             
la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del             
bacino del Po, attraverso l'individuazione delle linee generali                 
d'assetto idraulico ed idrogeologico, ed estende la delimitazione e             
la disciplina delle fasce fluviali ai corsi d'acqua della restante              
parte del bacino, assumendo, in tal modo, i caratteri di secondo                
Piano stralcio delle fasce fluviali.                                            
I corsi d'acqua interessati dalla delimitazione di nuove fasce                  
fluviali (fasce A, B e C), nell'ambito del bacino Po sono i seguenti:           
Po (solo fascia C), Scrivia, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Ongina,            
Taro, Stirone, Parma, Baganza, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro,                 
Tiepido, Agogna, Terdoppio, Banna, Sangone, Chisola, Ticino, Toce,              
Arno, Rile, Tenore, Olona, Lambro, Adda Sopralacuale, Adda                      
Sottolacuale, Mera, Brembo, Serio, Oglio, Chiese, Mella, Mincio.                
Il Progetto di PAI prevede, altresi', alcune limitate modifiche alla            
delimitazione delle fasce gia' individuate dal primo PSFF e alcune              
modifiche alle relative norme di attuazione. Fatte salve le anzidette           
modifiche, alle fasce A e B delimitate dal Progetto di PAI si                   
applicano le stesse norme di attuazione gia' approvate con il primo             
PSFF.                                                                           
Si rinvia al Titolo II delle Norme di attuazione del Progetto di PAI.           
Il Progetto di PAI individua e delimita, altresi', le aree                      
interessate da dissesti sui versanti, distinti per tipologia - frane,           
valanghe e conoidi - e da dissesti morfologici di carattere                     
torrentizio lungo i corsi d'acqua minori e stabilisce le relative               
limitazioni alle attivita' di trasformazione e d'uso del suolo.                 
Si rinvia all'articolo 9 delle Norme di attuazione del Progetto di              
PAI e si precisa che detto articolo sara' efficace dall'entrata in              
vigore del PAI e (da quel momento) sara' immediatamente vincolante,             
in quanto tale articolo e' tra quelli dichiarati immediatamente                 
vincolanti dall'articolo 5, comma 1, delle stesse Norme di                      
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge n. 183              
(cfr. precedente cap. 1.2).                                                     
2.4 Effetti del PAI approvato e vigente                                         
In considerazione dell'art. 17, comma 4, della Legge  n.183, il piano           
di bacino e' coordinato con i programmi nazionali, regionali e                  
sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo; di                      
conseguenza le autorita' competenti, in particolare, provvedono entro           
dodici mesi dalla definitiva approvazione del PAI con decreto del               
Presidente del Consiglio dei Ministri ad adeguare i piani                       
territoriali ed i programmi regionali (cfr. punto 1.2).                         
Per quanto riguarda il processo di adeguamento degli strumenti di               
pianificazione territoriale, occorre tenere conto che:                          
- i piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP)                      
definiscono, ai sensi dell'art. 15 della Legge 8 giugno 1990,  n.142,           
indirizzi generali di assetto del territorio ed indicano "le linee di           
intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed                         
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la           
regimazione delle acque";                                                       
- l'art. 57, comma 6, del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recita "la                
Regione, con legge regionale, prevede che il Piano territoriale di              
coordinamento provinciale ... assuma il valore e gli effetti dei                
piani di tutela nei settori della protezione della natura, della                
tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della              
tutela delle bellezze naturali, sempre che la definizione delle                 
relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia            
e le Amministrazioni, anche statali, competenti ...".                           
Rispetto al ruolo degli strumenti territoriali occorre ricordare,               
anche, che, ai sensi dell'art. 43 delle Norme di piano, le Regioni e            
le Province, mediante i loro rispettivi piani territoriali, possono             
proporre all'Autorita' varianti alla delimitazione delle fasce                  
fluviali individuate dal presente piano, a seguito di approfondimenti           
di natura idraulica, geomorfologica ed ambientale.                              
Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, della data di                
entrata in vigore del PAI (cfr. precedente punto 1.2), ove fossero              
approvate le stesse Norme di attuazione ora adottate nell'ambito del            
Progetto di PAI, si applicheranno le seguenti prescrizioni:                     
- le limitazioni alle attivita' di trasformazione e d'uso del suolo             
prescritte per le suddette aree interessate dai dissesti saranno                
vincolanti; vincolanti saranno anche le norme prescritte per le fasce           
A e B: si rinvia, rispettivamente, agli articoli 5 e 27, comma 1,               
delle Norme di attuazione del Progetto di PAI e alle prescrizioni ivi           
dichiarate di "carattere immediatamente vincolante";                            
- i Comuni sono tenuti ad adeguare le previsioni urbanistiche alle              
prescrizioni del PAI: si rinvia, rispettivamente, agli articoli 18 e            
27, commi 2, delle Norme di attuazione del Progetto di PAI;                     
- le Regioni indicheranno i Comuni esonerati dall'adeguamento degli             
strumenti urbanistici, in quanto gia' dotati di strumenti compatibili           
con le condizioni di dissesto individuate dal PAI: si rinvia                    
all'articolo 18, comma 1, delle Norme di attuazione del Progetto di             
PAI.                                                                            
In ogni caso, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici,               
tutti i Comuni potranno individuare e disciplinare in modo adeguato             
le aree soggette a dissesto e a rischio idraulico ed idrogeologico.             
Infatti, gli strumenti urbanistici, a seguito di una verifica di                
compatibilita' idraulica ed idrogeologica, possono delimitare e                 
definire le norme d'uso del suolo, che sostituiscono quelle                     
prescritte dal PAI (si rinvia all'articolo 18, commi 2, 3, 4, 5 e 6             
delle Norme di attuazione del Progetto di PAI).                                 
2.5 Misure cautelari e di salvaguardia                                          
Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po, con            
la delibera di adozione del Progetto di PAI, ha ritenuto di dover               
adottare misure cautelari e di salvaguardia, da applicarsi fino                 
all'entrata in vigore del PAI e comunque non oltre un periodo di tre            
anni (cfr. precedente punto 1.3).                                               
Al fine di assicurare l'efficacia della predetta deliberazione,                 
l'art. 6 della stessa dispone che i Comuni devono provvedere alla sua           
pubblicazione all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi,                     
unitamente alle Norme di attuazione e alle cartografie relative alla            
delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali                     
interessanti il territorio di competenza.                                       
Per gli ambiti interessati dalle fasce fluviali A e B dei corsi                 
d'acqua oggetto del Progetto di PAI sono state adottate misure                  
temporanee di salvaguardia, immediatamente vincolanti ai sensi                  
dell'articolo 17, comma 6-bis, della Legge n. 183: si tratta delle              
prescrizioni richiamate dall'articolo 3 della delibera 1/99, al quale           
si rinvia. Dette prescrizioni sono immediatamente cogenti.                      
In particolare tra le prescrizioni vigenti si menziona l'art. 1,                
comma 6, delle Norme di attuazione del Progetto di PAI che riconosce            
in fascia A il divieto all'impianto e reimpianto delle coltivazioni a           
pioppeto nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della           
vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, cosi' come              
individuati nel corrispondente elaborato di piano (Allegato 3 al                
Titolo I delle Norme di attuazione del Progetto di PAI).                        
Per le aree interessate dai dissesti e dalle situazioni di                      
pericolosita' sui versanti e sul reticolo idrografico minore, le                
misure cautelari sono quelle dettate dall'articolo 2 della delibera             
di adozione del Progetto di PAI e precisamente:                                 
1. i "Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla               
delimitazione delle aree in dissesto, prendono atto del quadro dei              
dissesti" rappresentato negli elaborati del Progetto di PAI (cfr.               
art. 2 della delibera, paragrafo I);                                            
2. a seguito della predetta presa d'atto, i Comuni, qualora                     
"riscontrino che gli strumenti urbanistici vigenti non tengono conto,           
in tutto o in parte, dello stato di dissesto presente, anche sulla              
base di quello rappresentato nella cartografia ... adottano ogni                
provvedimento di competenza atto ad assicurare la compatibilita'                
degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo alle aree di              
espansione, con le effettive condizioni di dissesto";                           
3. ai fini della presa d'atto di cui al punto 1 e degli accertamenti            
di cui al punto 2, i Comuni fanno riferimento, oltre che ai contenuti           
degli elaborati del Progetto di PAI, alle informazioni e alle analisi           
di maggior dettaglio eventualmente contenute nella relazione                    
geologica dello strumento urbanistico ed a quelle disponibili presso            
la Regione, la Provincia e la Comunita' Montana di appartenenza (cfr.           
art. 2 della delibera, paragrafo 3);                                            
4. nel caso in cui le informazioni di maggior dettaglio disponibili             
(cfr. precedente punto 3) documentino una situazione di dissesto                
locale diversa da quella presentata negli elaborati del Progetto di             
PAI, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e/o alla realizzazione            
di interventi di mitigazione del rischio, il Comune ne puo' dare                
comunicazione alla Regione presentando un'osservazione, ai sensi                
dell'articolo 18, comma 8, della Legge n. 183 (cfr. art. 2 della                
delibera, paragrafo 4);                                                         
5. in ogni caso, deve essere garantita la sicurezza dei singoli                 
interventi edilizi e infrastrutturali e deve essere evitato che gli             
stessi comportano un aggravio del dissesto idrogeologico presente; a            
tal fine, in sede di rilascio di concessioni, autorizzazioni e                  
nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del                    
territorio, si tiene conto anche delle risultanze della presa d'atto            
di cui al precedente punto 1 e delle eventuali, conseguenti                     
determinazioni dell'organo comunale competente (cfr. art. 2 della               
delibera, paragrafo 5);                                                         
6. i Comuni devono, altresi', attuare tutti gli adempimenti previsti            
dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla protezione civile, ai fini           
della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della           
pubblica incolumita' (cfr. art. 2 della delibera, ultimo paragrafo).            
Ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo 2 della delibera di            
adozione del Progetto di PAI, sulle aree interessate dai dissesti e             
dalle situazioni di pericolosita' sui versanti e sul reticolo                   
idrografico minore non sussistono specifiche limitazioni alle                   
attivita' di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dallo stesso            
Progetto di PAI; infatti, tali aree non sono state sottoposte a                 
misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma                 
6-bis, della Legge n. 183, con la conseguente immediata applicazione            
dell'articolo 9 delle Norme di attuazione. Cio' che e' stato deciso,            
invece, per le fasce fluviali A e B, ai sensi dell'articolo 3 della             
deliberazione di adozione del Progetto di PAI (cfr. sopra).                     
I Comuni, tuttavia, anche al fine di ottemperare alle disposizioni              
del suddetto articolo 2 della deliberazione di adozione del Progetto            
di PAI, possono presentare alla Regione delle osservazioni ai fini              
della messa a punto del PAI e possono sin d'ora avviare la fase di              
verifica delle effettive situazioni di dissesto e l'eventuale                   
conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.                            
In tal caso, a seguito dell'entrata in vigore del PAI, non dovranno             
effettuare ulteriori verifiche, ove le situazioni di dissesto non               
siano mutate. Infatti, la Regione indichera' i Comuni esonerati                 
dall'adeguamento degli strumenti urbanistici, in quanto gia' dotati             
di strumenti compatibili con le condizioni di dissesto individuate              
dal PAI (si rinvia all'articolo 18, comma 1, delle Norme di                     
attuazione del Progetto di PAI).                                                
Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino ha ritenuto che ai           
territori dei Comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7                  
dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico           
per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce",                    
integrato con DPCM in data 27 marzo 1998, nonche' ai territori dei              
Comuni assoggettati alle disposizioni del DPR 9 ottobre 1997                    
"Approvazione dello stralcio di schema previsionale e programmatico             
del bacino del Po, concernenti i vincoli di inedificabilita' in                 
Valtellina" e di successivi provvedimenti della Regione Lombardia,              
non si applichino le misure cautelari e di salvaguardia prescritte              
dagli articoli 2 e 3 della deliberazione di adozione del Progetto di            
PAI.                                                                            
I predetti decreti mantengono la loro efficacia fino all'entrata in             
vigore del PAI, cosi' come dettato dall'articolo 4 della                        
deliberazione di adozione del Progetto di PAI, sulla base delle                 
motivazioni indicate nelle premesse della stessa deliberazione.                 
Tuttavia, la fase di consultazione e di presentazione di                        
osservazioni, attualmente in corso, riguarda anche tali territori.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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