DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 1999, n. 1252
Diritto allo studio. Indirizzi triennali e programma annuale 1999/2000 di attuazione della L.R. 10/99. Attuazione dell'art. 27, commi 1) e 2) della Legge 448/98 (proposta della Giunta regionale in data 7 settembre 1999, n. 1603) **** ALLEGATI FOTOGRAFATI, RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO ***
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n.1603 in
data 7 settembre 1999, avente ad oggetto "Diritto allo studio.
Indirizzi triennali e programma annuale 1999/2000 di attuazione della
L.R. 10/99. Attuazione art. 27, commi 1) e 2) della Legge 448/98";
preso atto delle modifiche apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Scuola, Cultura e Turismo", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
10819 del 15 settembre 1999, nonche' degli emendamenti presentati ed
accolti in sede di discussione consiliare;
visti:
- la L.R. 27 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato";
- in particolare gli artt. 9 - 10 - 12 che prevedono: le funzioni
della Regione, degli Enti locali e gli assegni di studio;
- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che all'art. 27 prevede la
fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni che adempiono
l'obbligo scolastico e gli studenti della scuola secondaria superiore
in possesso dei requisiti richiesti;
ritenuto opportuno provvedere a definire le modalita' ed i criteri
per il riparto delle risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna
per la fornitura gratuita dei libri di testo;
sentiti gli organi del protocollo di intesa 13/6/1997 nella seduta
del 7 luglio 1999;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) di approvare gli indirizzi triennali e il programma annuale degli
interventi 1999/2000, comprendente quelli di rilevanza regionale,
nonche' le modalita' per l'assegnazione degli assegni di studio e per
la fornitura gratuita dei libri di testo, di cui all'allegato parte
integrante della presente deliberazione;
b) di dare atto che, in applicazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995 la Direttrice generale alla
Formazione professionale e Lavoro provvedera' con propri atti formali
all'esatta quantificazione e assegnazione dei contributi sulla base
dei criteri e dei limiti di spesa contenuti nel presente atto e al
relativo impegno di spesa sui capitoli meglio indicati in premessa;
c) di dare atto inoltre che l'onere finanziario relativo al presente
programma trova copertura sui capitoli del Bilancio per l'esercizio
finanziario 1999 che presentano la necessaria disponibilita';
d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione garantendone la piu' ampia diffusione.
ALLEGATO
Sommario
I. INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL
TRIENNIO SCOLASTICO 1999-2000/2001-2002
1. Premessa
2. Le aree di intervento
3. Il ruolo delle Autonomie locali
II. PROGRAMMA ANNUALE E AZIONI REGIONALI PER IL 1999/2000
1. Obiettivi generali
2. Criteri e modalita' particolari
3. La programmazione provinciale
4. Le priorita'
5. Le procedure
6. Gli interventi di rilevanza regionale
III. ASSEGNI DI STUDIO
1. Premessa
2. Criteri e modalita'
IV. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
V. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
(Se non altrimenti specificato gli articoli e commi richiamati si
riferiscono alla L.R. 25/5/1999, n. 10)
I. INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL
TRIENNIO SCOLASTICO 1999-2000/2001-2002
1. Premessa
In considerazione dei contenuti fortemente innovativi della L.R.
10/99, si ritiene opportuno prevederne l'applicazione attraverso un
approccio graduale e sperimentale che da un lato indichi la filosofia
e le finalita' di intervento, i ruoli delle Autonomie locali
(maggiormente responsabilizzate nel processo di programmazione e di
gestione degli interventi in applicazione del principio di
valorizzazione delle risorse locali e dello sviluppo del territorio),
nonche' gli obiettivi previsti per il triennio di riferimento;
dall'altro individui criteri di priorita' sui quali verificare la
rispondenza degli interventi agli obiettivi attraverso azioni di
monitoraggio e valutazione che evidenzino gli eventuali aspetti di
criticita' rilevati e costituiscano la base di possibili revisioni
dei criteri adottati in prima istanza.
La scelta della gradualita' e sperimentalita' e' peraltro suggerita
anche dal fatto che la legge si inserisce in un quadro normativo
nazionale in profonda evoluzione sui temi della riforma del sistema
dell'istruzione e, piu' in generale, del sistema formativo nel suo
complesso, il che impone una attenzione particolare ai passaggi
procedurali previsti, al fine di rispettare il dettato del DLgs
112/98, nonche' l'insieme della legislazione vigente in materia.
Sono infatti in via di approvazione le norme relative all'autonomia
degli istituti scolastici, all'innalzamento dell'obbligo di
istruzione, alla riforma dei cicli, il disegno di legge per il
diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e
l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico
dell'istruzione e della formazione, oltre agli strumenti applicativi
afferenti alla legislazione in materia di integrazione fra i sistemi
dell'istruizione, della formazione e del lavoro (articoli 68 e 69
della Legge 144/99, regolamento dell'art. 17 della Legge 196/97, DPCM
per l'attuazione dell'art. 27 della Legge 448/98 sulla fornitura dei
libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola
secondaria superiore, riforma del Ministero della Pubblica Istruzione
e degli organismi ad esso collegati, ecc.).
Si intende quindi seguire con attenzione gli sviluppi del quadro
delineato, anche in conformita' all'ordine del giorno del Consiglio
regionale n. 5 del 15 gennaio 1999, utilizzando appieno le
opportunita' offerte dal protocollo di intesa sottoscritto nel giugno
1997 con il sistema delle autonomie locali e con i Ministeri della
Pubblica Istruzione e del Lavoro per sperimentare nuove forme di
governo delle politiche per la formazione e per l'occupazione a
livello locale, al fine di trarre il massimo vantaggio dalla
interazione con i soggetti istituzionali e funzionali dei sistemi
interessati e dalla concertazione con le parti sociali
nell'implementazione della legge sul diritto allo studio.
Questa impostazione si completa infine con la volonta' di ampliare il
coinvolgimento nelle fasi di applicazione della legge ad attori che,
finora meno toccati da tali processi, ne rappresentano di fatto
l'asse portante, quali gli studenti, le famiglie, gli insegnanti, che
ne sono, in via diretta o indiretta, i beneficiari.
Vanno a tal fine messe in campo nuove forme e modalita' di
informazione, ascolto e decisione che favoriscano la realizzazione
delle finalita' di legge di estendere gli interventi per il diritto
allo studio, riconoscendo il valore delle offerte formative
complessivamente intese, comprese quelle emananti da strutture
statali e non statali, e sottolineando che tutto l'impianto della
legge e' inteso come investimento in termini formativi sulle risorse
umane presenti e attivabili sul territorio regionale.
2. Le aree di intervento
Gli interventi previsti dalla legge sono riconducibili ai due grandi
ambiti della fornitura dei servizi per l'accesso e la frequenza alle
attivita' di istruzione e formazione e del miglioramento dei livelli
di qualita' dei sistemi formativi.
Per quanto attiene al primo ambito, si riconferma in particolare la
validita' dei servizi pubblici di mensa e trasporto, resi disponibili
dai Comuni e considerati infrastrutture portanti del collegamento tra
la quotidiana attivita' scolastica ed extrascolastica degli studenti.
La Regione, attraverso la legge, si pone dunque alcune finalita'
generali: aumentare il numero di giovani ed adulti che accedono a
percorsi formativi di ogni livello, di cui incrementare
l'attrattivita', monitorare puntualmente gli snodi di passaggio da un
ciclo formativo ad un altro, nell'intento prioritario di rilevare i
fattori di dispersione, i rischi di abbandono, nonche' le ragioni
degli eventuali insuccessi, offrire possibilita' di crescita
personale e collettiva all'interno dei contesti sociali, culturali ed
economici propri a ciascuno e con approccio di apertura verso
l'innovazione e la trasformazione, considerando gli interventi per il
diritto allo studio strumenti da curvare verso tali finalita'.
Andare in questa direzione significa affrontare una notevole
complessita', definita da due esigenze fondamentali: da un lato
ricercare ampio consenso nei confronti della visione strategica di
fondo da pare dei soggetti chiamati ad applicare la legge, dall'altro
individuare alcuni terreni sui quali declinare in specifico gli
interventi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda gli aspetti di coinvolgimento, la legge prevede
l'istituzione della Conferenza permanente per il diritto allo studio
(articolo 11) per la quale la Giunta regionale ha provveduto con
delibera n. 1162 del 6 luglio 1999 a stabilire composizione e
modalita' di funzionamento. Non si ritiene peraltro che tale
organismo, chiamato ad elaborare proposte per l'attuazione ed il
monitoraggio degli interventi, ricomprenda in se' ed esaurisca tutte
le necessarie attivita' di diffusione e di confronto sulle materie
oggetto della legge, sia per la sua natura regionale - che non
garantisce la rappresentazione puntuale di cio' che avviene in sede
locale - sia per le specifiche funzioni che e' tenuto a svolgere.
Appare dunque opportuno, con particolare riferimento alla fase di
prima sperimentazione della legge, invitare i soggetti direttamente
implicati nell'attuazione della stessa (autonomie locali,
Provveditori, parti sociali, associazioni di famiglie e genitori,
soggetti gestori di scuole non statali, associazioni di persone
disabili e altri) ad attivare, al livello piu' vicino agli interessi
dei cittadini, ogni forma di consultazione ritenuta adeguata allo
scopo di far conoscere le opportunita' offerte dalla legge e di
apportare contributi utili alla sua proficua implementazione.
In merito alle aree di intervento sulle quali impostare
l'applicazione della L.R. 10/99 per il triennio 1999-2001
(corrispondente agli anni scolastici 1999-2000/2000-2001/2001-2002)
si indicano di seguito quelle ritenute piu' significative e coerenti
con le finalita' descritte.In primo luogo, si ritiene fondamentale
impostare un'azione approfondita per diffondere la cultura europea
nel contesto scolastico-formativo (studenti, docenti, famiglie,
istituzioni, agenzie formative) ancora poco sensibile al profondo e
radicale mutamento che l'unione dei Paesi europei sta provocando e
sempre piu' comportera'. Diviene pertanto prioritario lavorare per la
formazione all'Europa a favore di tutti i cittadini, a cominciare
dagli studenti, che nell'Unione europea sono nati ed in essa si
trovano a studiare e a lavorare, senza disporre di sufficienti
occasioni per conoscere il resto dell'Unione e per praticare le
nascenti opportunita'. E' quindi imprescindibile aiutarli a crescere
nel nuovo contesto, per se stessi e per portarli a livello dei
coetanei del resto d'Europa - in gran parte piu' avanzati in termini
di conoscenze linguistiche, informatiche e tecnologiche - al fine di
recuperare il tempo perduto e di acquisire le migliori posizioni.
Tale linea di intervento va completata con azioni a favore di una
piu' stretta connessione fra le istituzioni formative regionali e
quelle di altre parti d'Italia che siano interessate a scambi e
approfondimenti, nella convinzione che essere cittadini europei
significhi prima di tutto avere una solida conoscenza delle realta'
che compongono il proprio Paese.
Un secondo ambito, in stretta relazione con quanto sopra, riguarda la
diffusione della conoscenza e della pratica delle tecnologie di
punta, non solo in termini di alfabetizzazione e di capacita' di
utilizzo, quindi in funzione servente, quanto soprattutto come
abilita' di creazione e di produzione autonoma, in funzione
proattiva, di dominio di una specifica competenza; per fare cio', si
rende necessario verificare la disponibilita' di tecnologie presso le
istituzioni formative pubbliche e private, colmare le lacune di
attrezzature e al tempo stesso incentivare progetti per la produzione
e la creazione di strumenti didattici multimediali, sostenendo da un
lato lo sviluppo di autonomi centri di produzione presso le reti di
scuole pubbliche e private, possibilmente collegate a loro volta con
agenzie formative ed Enti locali, dall'altro la formazione e
l'aggiornamento degli operatori, attraverso la progettazione di
specifici percorsi formativi, da predisporre in collaborazione con
gli organismi a cio' deputati.
Cruciale per l'affermazione della nozione di diritto allo studio come
fruizione del diritto ad un'offerta di qualita' e ad un sistema
organizzativo efficiente risulta inoltre l'area del supporto
all'autonomia delle scuole statali, delle quali va evidenziato il
patrimonio di conoscenze, esperienze e competenze loro proprie, da
mettere in valore collegandole con le risorse economiche, sociali,
culturali, ambientali presenti nel rispettivo ambito territoriale,
con particolare riferimento a quelle disponibili presso istituzioni
educative non statali, al fine di sostenere la costruzione del ruolo
di soggetti autonomi ed autorevoli dei processi di sviluppo locale.
Altrettanto importante e' sviluppare una strategia di avvicinamento
fra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, per far
diventare il lavoro, nella sua piu' attuale accezione di attivita'
lavorativa, e non di posto fisso, parte integrante dell'orizzonte
culturale e quindi delle aspettative delle persone: a tal fine si
propone di dare priorita' ai proggetti che si prefiggano da un lato
di diffondere la cultura di impresa nelle istituzioni formative,
dall'altro di contribuire a qualificare il livello culturale del
sistema delle imprese, attraverso la realizzazione di una fitta rete
di scambi reciproci fra scuole e imprese, pubbliche e private.
Infine, in un'elencazione che non ha carattere prioritario ed in un
contesto di grande attenzione alle strategie per l'apprendimento per
tutta la vita, si intende intervenire, in collaborazione con il
Ministero della Pubblica Istruzione ed in accordo con gli Enti locali
interessati, a sostegno di progetti per la formazione integrata degli
adulti, finalizzati ad ampliare la gamma degli interventi formativi
loro rivolti, superando l'orizzonte dell'acquisizione del titolo di
studio, verso il riconoscimento delle competenze acquisite da mettere
a frutto per percorsi formativi personalizzati, secondo una strategia
di supporto alla riconversione ed alla riqualificazione
professionale.
Dare concretezza all'apprendimento per tutta la vita significa in
particolare predisporre ed applicare un sistema di certificazione di
competenze, di unita' formative capitalizzabili e di crediti
formativi riconoscibili sul quale fare perno per consentire i
passaggi da un sistema all'altro.
3. Il ruolo delle autonomie locali
Particolare rilevanza rivestono le funzioni che le legge regionale
attribuisce al sistema delle autonomie locali.
I Comuni sono infatti chiamati a progettare in proprio, a stimolare
progettazioni locali, anche promananti da piu' soggetti in cordata,
soprattutto su tematiche trasversali o per gruppi di utenti omogenei,
ad impostare azioni in visione strategica e non di sola contingenza.
In virtu' delle competenze istituzionali loro proprie, essi rivestono
un ruolo chiave per incidere in tutti gli ambiti del diritto allo
studio, facendo perno sulle azioni di conoscenza delle realta' locali
e di rilevamento di esigenze ed aspettative, sulla valorizzazione
delle istituzioni formative statali e non statali come elementi di
qualificazione e di attrazione del territorio, sulla individuazione
delle potenzialita' scaturenti dall'integrazione fra i sistemi, ed
incrociando la valutazione sulle offerte di contenuti con il relativo
impatto sui cittadini.
Le Province hanno il compito di elaborare il programma provinciale
degli interventi che rappresenta lo strumento fondamentale per la
realizzazione delle iniziative previste dalla legge e per la
valutazione dei risultati delle progettazioni finanziate. Nel
rispetto degli indirizzi regionali, le Province garantiscono il ruolo
di raccordo e coordinamento fra le attivita' proprie e quelle dei
Comuni attraverso la predisposizione di strumenti di programmazione
condivisi, come stabilito dalla L.R. 3/99 e dall'art. 10 della L.R.
l0/99. La scelta di affidare alle Province tale funzione di
coordinamento risponde anche all'esigenza di colmare lo iato che
l'art. 139 del DLgs 112/98 prefigura assegnando loro competenze sulla
scuola secondaria superiore e ai Comuni sui gradi inferiori di
scuole, senza tenere conto dei problemi che una simile previsione
crea sia in relazione all'innalzamento dell'obbligo di istruzione -
che coinvolge anche il primo anno della scuola superiore - sia
soprattutto in rapporto alle esigenze, altrove espresse e sostenute,
di garantire continuita' educativa e didattica ai cicli
dell'istruzione e della formazione.
II. PROGRANMA ANNUALE E AZIONI REGIONALI PER IL 1999-2000
1. Obiettivi generali
In coerenza con quanto previsto negli indirizzi triennali si
stabiliscono per l'anno scolastico 1999-2000 i seguenti obiettivi
generali:
- consolidare e rafforzare il ruolo di coordinamento delle Province
nella programmazione dell'offerta formativa e della rete dei servizi
per l'accesso e la frequenza alle istituzioni scolastiche nei
rispettivi territori;
- incentivare il coinvolgimento e la collaborazione fra Enti locali,
istituzioni scolastiche statali e non statali, uffici periferici
dell'Amministrazione scolastica nella elaborazione di obiettivi
strategici e nella realizzazione di progetti specifici;
- stimolare progettazioni innovative per l'utilizzo delle tecnologie
didattiche avanzate e per la realizzazione di attivita' di raccordo
fra percorsi formativi e lavorativi;
- favorire la conoscenza delle opportunita' offerte a giovani e
adulti in ambito educativo e formativo dai programmi comunitari, per
diffonderne la fruizione nel senso piu' ampio.
2. Criteri e modalita' particolari
L'attribuzione delle risorse regionali alle Province per l'esercizio
delle funzioni in materia di diritto allo studio di cui al DPR 616/77
tiene conto:
- in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 4 del
numero dei Comuni, della loro tipologia in termini di popolazione e
di zona altimetrica, numero di alunni trasportati e del costo del
servizio, per uno stanziamento di Lire 4.000.000.000 (Euro
2.065.827,59);
- in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 5 - con
esclusione dei servizi di trasporto - e lettera b), della popolazione
scolastica, del numero degli alunni con deficit e dell'indicatore
sintetico di organizzazione territoriale (ISOT), per uno stanziamento
di Lire 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29);
- in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3 e 4 del
numero degli alunni con deficit e dell'indicatore sintetico di
organizzazione territoriale (ISOT), per uno stanziamento di Lire
3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) riservato alla sostituzione di
mezzi per il trasporto scolastico obsoleti, all'acquisto o
all'adattamento di mezzi per il trasporto di alunni con deficit
motorio e all'installazione di arredi e attrezzature fisse nelle
mense scolastiche.
I criteri e le modalita' per la concessione degli assegni di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 6 della legge
regionale sono descritti al successivo paragrafo III.
3. La programmazione provinciale
Il programma provinciale si compone di due parti, delle quali:
- la prima presenta gli interventi per il diritto allo studio e per
la qualificazione del sistema scolastico e formativo i cui progetti
sono a titolarita' dei Comuni singoli o associati del territorio e/o
dei soggetti formativi previsti all'art. 1, comma 3, lettere b), c) e
d), in quanto i soggetti di cui alla lettera a) sono ricompresi nel
"Programma degli interventi relativi alla qualificazione dei servizi
rivolti ai bambini 0-6 anni, nonche' alla realizzazione del sistema
integrato dei servizi pubblici e privati. Anno 1999 - Applicazione
della L.R. 10/99", approvato con delibera del Consiglio regionale del
27 luglio 1999, n. 1218.
Con particolare riferimento agli interventi per l'accesso e la
frequenza alle attivita' scolastiche e formative le Province
valuteranno, in base alle specifiche situazioni locali, quali
privilegiare al fine di adeguare i servizi di mensa e trasporto alle
esigenze organizzative della rete scolastica territoriale,
soprattutto a fronte di eventuali esigenze straordinarie conseguenti
al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, la seconda
contiene i progetti presentati direttamente alla Regione dalla
Provincia in applicazione dell'art. 10, comma 8.
Il programma provinciale sara' ispirato ai seguenti obiettivi
generali:
- prestare grande attenzione alle esigenze dei giovani e degli adulti
sotto il profilo della qualita' del percorso formativo che essi hanno
scelto o intendono scegliere, attraverso un approccio al diritto allo
studio flessibile e quanto piu' possibile personalizzato;
- assicurare coerenza fra le proposte di intervento al fine di
razionalizzare la spesa e rendere piu' incisive le azioni
specificandone obiettivi e risultati attesi;
- sostenere la partecipazione di tutti i Comuni, soprattutto di
quelli di minori dimensioni, promuovendone l'interazione secondo
logiche di equilibrio territoriale, di apertura alle esigenze
particolari, di progettazione integrata;
- favorire la collaborazione fra piu' istituzioni, enti e soggetti,
privilegiando i progetti sovracomunali e quelli che perseguono
l'integrazione fra i sistemi formativi anche attraverso la
partecipazione di piu' soggetti, pubblici e privati, per la messa in
comune di competenze ed esperienze diverse;
- incentivare una progettazione che, pur trattando degli aspetti
pedagogici, relazionali e comunicativi delle persone, sia
caratterizzata da forte concretezza e completata da validi indicatori
sui risultati attesi e sui cambiamenti indotti.
4. Le priorita'
Le tipologie di intervento previste dalla legge regionale vanno
ulteriormente specificate attraverso indicazioni di priorita' di
seguito descritte, da utilizzare in maniera trasversale agli
specifici progetti presentati.
1. Interventi rivolti all'integrazione di persone in situazione di
handicap, e piu' in generale di persone in condizione di disagio
psicosociale, a favore delle quali vanno individuati strategie e
strumenti per l'inserimento scolastico e sociale, a partire dalla
elaborazione di progetti complessi che prevedano la realizzazione di
piu' azioni fra loro coordinate e interconnesse; per questi
interventi sono ammesse a contributo le spese relative: a) al
personale educativo ed assistenziale, aggiuntivo rispetto
all'organico scolastico; b) agli strumenti ed ausili didattici
particolarmente onerosi come le strumentazioni didattiche speciali e
gli arredi per handicap particolarmente gravi; c) ai trasporti
individualizzati e speciali.
2. Realizzazione di misure per l'inserimento socioeducativo degli
immigrati extracomunitari, giovani ed adulti, con particolare
attenzione alle azioni che possono intervenire sugli elementi di
maggiore criticita' (alfabetizzazione, socializzazione, formazione ed
inserimento professionale, e cosi' via).
3. Introduzione di attivita' e strumenti per la promozione del
successo formativo, al fine di favorire il passaggio da una logica
negativa (prevenire la dispersione e l'insuccesso) ad uno stile di
intervento propositivo, mirato a stimolare gli interessi e le
potenzialita' dei ragazzi, con particolare riferimento agli incentivi
per la realizzazione di visite didattiche e di scambi internazionali,
a favore degli studenti nelle condizioni economiche definite al
paragrafo III del presente allegato, nonche' al ricorso a misure di
sostegno personalizzate.
4. Diffusione delle tecnologie dell'informatica e della telematica
come supporti di una didattica avanzata e come strumenti per
diffondere le competenze di elaborazione di dati e informazioni e di
comunicazione, da utilizzare anche nei progetti di partenariato
europeo.
5. Approfondimenti della promozione delle tematiche educative
inerenti il lavoro, la cittadinanza europea, le questioni ambientali,
la sicurezza stradale, le abitudini alimentari e sanitarie,
l'attenzione ai consumi.
5. Le procedure
Per quanto riguarda le richieste di contributo, il Comune raccoglie i
progetti dei soggetti formativi che hanno sede sul suo territorio e
sui quali ha competenza a norma del Decreto 112/98, relativamente
agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonche' quelli delle
scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate con i
Comuni relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b) e li trasmette, unitamente alle proprie richieste di
contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, punti 2, 3,
4 e 5, nonche' all'art. 2, comma 2, alla Provincia competente per
territorio entro il 15 ottobre 1999, mentre la Provincia entro la
stessa data raccoglie progetti dai soggetti formativi sui quali ha
competenza a norma del Decreto 112/98, nonche' progetti che comunque
coinvolgono scuole secondarie superiori con particolare riferimento
alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e
la continuita' tra i diversi gradi e ordini di scuola.
La Provincia provvede a verificare la pertinenza delle richieste di
contributo con le priorita' e gli obiettivi individuati, la qualita'
e la congruenza della spesa, determinando l'entita' dei contributi
che si propone di assegnare ai Comuni ed ai soggetti formativi
proponenti, nei limiti degli stanziamenti regionali assegnati, come
sopra specificati.
I programmi provinciali completi dei progetti sono approvati e
trasmessi alla Regione.
6. Gli interventi di rilevanza regionale
Ai sensi dell'art. 9 la Regione puo' realizzare interventi di
rilevanza regionale in maniera diretta e/o attraverso la concessione
di contributi agli Enti locali ed ai soggetti formativi, in
particolare nelle aree dell'integrazione fra sistema scolastico e
sistema formativo, del sostegno alla qualificazione scolastica ed
alla messa in rete dei sistemi e di sperimentazione di interventi
innovativi.
Le linee di progettazione sulle quali indirizzare gli interventi
regionali sono individuate nei seguenti ambiti:
- realizzazione delle azioni previste da protocolli, intese e
convenzioni, in coerenza con le aree previste dalla legge;
- iniziative di informazione e diffusione, tese ad assicurare il piu'
ampio grado di conoscenza e di coinvolgimento dei soggetti
interessati e a sostenere la qualita' dei progetti, comprese azioni
di monitoraggio e di valutazione dell'applicazione della legge, da
promuovere in accordo con la Conferenza permanente per il diritto
allo studio;
- completamento e sviluppo di progetti avviati in base alla L.R. 6/83
in quanto compatibili con le finalita' della nuova legge.
La quota disponibile sul Bilancio 1999 per questa categoria di
interventi e' di Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,89) cosi'
ripartita:
- Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76) per i progetti speciali di cui
all'art. 9 comma 5;
- Lire 600.000 000 (Euro 309.874,14) per la realizzazione di
interventi di dimensione interprovinciale o di valenza innovativa sia
per la natura del progetto sia per la tipologia dei soggetti
proponenti. Ciascuna Provincia potra' presentare non piu' di due
progetti - ai quali la Regione contribuira' per un importo non
superiore al 50% del costo complessivo - riferiti agli obiettivi e
alle esperienze realizzate o in corso di attuazione ritenuti piu'
significativi e coerenti con gli indirizzi regionali mirati a
sostenere e valorizzare le iniziative di qualificazione del sistema
scolastico sperimentando, in particolare:
- strumenti e metodi di organizzazione dell'attivita' scolastica
improntati al criterio guida del successo formativo,
- proposte metodologiche di valutazione
dell'insegnamento/apprendimento,
- metodi e strumenti informativi destinati a monitorare
sistematicamente le azioni innovative promosse in collaborazione con
le scuole del territorio, anche a sostegno del rafforzamento e di un
reale esercizio dell'autonomia.
III. ASSEGNI DI STUDIO
1. Premessa
I criteri e le modalita' per l'attribuzione degli assegni di studio
descritti in questo paragrafo intendono costituire una base per la
fase di prima applicazione sperimentale dell'art. 12 della legge, in
attesa dell'approvazione della legislazione nazionale in materia e
del conseguente necessario coordinamento delle norme regionali con le
scelte del Parlamento, ponendosi l'obiettivo prioritario di
intervenire a favore della prevenzione dell'abbandono scolastico e
del recupero dei ragazzi a rischio.
Il tema dell'incentivazione all'istruzione e alla formazione ha
infatti un ruolo strategico nelle agende nazionale e comunitaria,
come dimostra il rapporto fra le priorita' individuate per il FSE e
le strategie nazionali per lo sviluppo delle risorse umane che
focalizza l'attenzione su azioni efficaci ed innovative per il
diritto allo studio e per la riduzione del tasso di abbandono e di
dispersione scolastica.
Nella scuola secondaria superiore - in particolare nei passaggi dal
primo al secondo anno e dal secondo al terzo che rappresentano il
biennio di maggiore criticita' - si rilevano i seguenti valori del
tasso medio di abbandono:
media nazionale 9%, Centro-Nord 11%, Emilia-Romagna 6%
La concessione di assegni di studio agli studenti meritevoli e in
disagiate condizioni economiche rappresenta quindi per la Regione
Emilia-Romagna lo strumento principale per rendere effettivo un
diritto allo studio che consenta a tutti di raggiungere i piu' alti
livelli di istruzione e formazione.
Si tratta di un intervento centrato sulla persona, sui suoi diritti e
sulle sue necessita', e prioritariamente diretto a coloro che si
trovano nelle situazioni economicamente piu' difficili o
svantaggiate, siano essi allievi di scuole statali o non statali.
per questa ragione che si e' scelto di erogare l'assegno di studio a
tutti gli aventi diritto, rappresentati secondo la legge regionale
dai capaci e meritevoli nelle condizioni economiche (ICE) stabilite
dal DPCM del 30 aprile 1997, nonche' dagli allievi a rischio di
abbandono scolastico in conseguenza delle condizioni economiche
particolarmente svantaggiate della famiglia di appartenenza
rappresentate da un ICE non superiore a Lire 30.000.000 (Euro
15.493,71).
Inoltre, a conferma di tale impegno strategico e prioritario la
Regione, in coerenza con le indicazioni comunitarie, a partire dal
2000 finanziera' con le risorse del FSE specifici progetti mirati al
sostegno di percorsi formativi individualizzati per coloro che vivono
in condizioni di forte disagio economico e/o psicofisico, al fine di
valorizzarne potenzialita' e risorse con una piu' ampia
disponibilita' finanziaria.
2. Criteri e modalita'
1) Gli assegni di studio vengono attribuiti a tutti gli studenti di
scuole secondarie superiori statali e non statali di ogni ordine le
cui famiglie presentino un ICE (Indicatore di Condizione Economica)
non superiore a quello definito al paragrafo V e che nell'anno
precedente abbiano ottenuto la promozione cori la media del sette o
valutazione equivalente se diversamente espressa, oppure abbiano
sostenuto l'esame di licenza media con valutazione non inferiore a
buono o infine - per particolari situazioni di disagio - sui quali il
Consiglio di classe abbia espresso un giudizio attestante la forte
progressione nell'impegno scolastico.
2) Nei casi previsi all'art. 12, comma 3, e' possibile prescindere
dalla valutazione del merito indicata al punto precedente, mentre il
limite dell'ICE di cui al paragrafo V e' fissato in Lire 30.000.000
(Euro 15.493,71).
3) Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, gli assegni di
studio vengono destinati alla parziale copertura delle spese
effettivamente sostenute in relazione alle seguenti voci: a)
iscrizione b) frequenza, comprese le attivita' extrascolastiche
obbligatorie c) acquisto dei libri di testo, vocabolari e testi
aggiuntivi purche' richiesti dalla scuola d) trasporto con mezzi
pubblici e) sussidi didattici individuali compresi quelli informatici
f) attivita' riconosciute dalla scuola come crediti formativi.
4) La percentuale di copertura delle spese effettivamente sostenute
- corrispondente all'importo degli assegni di studio - e' stabilita
nel 50% per gli studenti le cui famiglie presentino un ICE fino a 45
milioni di Lire e nel 35% per gli studenti le cui famiglie presentino
un ICE superiore.
5) L'importo massimo dell'assegno di studio erogabile per l'anno
scolastico 1999-2000 agli studenti di cui al punto 1) viene stabilito
in Lire 2.000.000 (Euro 1.032,91).
6) Per l'anno scolastico 1999-2000 le risorse regionali per la
concessione degli assegni di studio vengono destinate alla totalita'
dei frequentanti le scuole secondarie superiori statali e non statali
di ogni ordine aventi diritto.
7) Le risorse regionali di cui al punto precedente saranno ripartite
fra le Province in base ai seguenti indicatori: - numero di iscritti
alle scuole superiori statali e non statali - reddito medio per
provincia - numero dei nuclei familiari per provincia - tasso di
dispersione per provincia - indicatori del disagio minorile.
L'assegnazione definitiva sara' effettuata in seguito a valutazione
delle attribuzioni degli assegni da parte delle Province, secondo un
meccanismo di compensazione finalizzato a coprire l'intero fabbisogno
regionale.
8) Al fine di permettere la concessione degli assegni di studio
entro il primo quadrimestre, con particolare riferimento alle
esigenze di coloro che sono a rischio di abbandono, i bandi
contenenti le condizioni di cui al presente atto saranno emanati
dalle Province: - entro il 5 ottobre 1999 per l'anno scolastico
1999-2000 - entro il mese di giugno per gli anni scolastici
successivi.
9) Le Province terranno aperti i bandi per un periodo di 25 giorni e
ne pubblicheranno gli esiti entro i 15 giorni successivi per poi
trasferire ai Comuni di residenza dei beneficiari le risorse
necessarie all'erogazione degli assegni.
10) La domanda per la concessione dell'assegno di studio, compilata
su apposito formulario predisposto dalla Regione e corredata di
autocertificazione della condizione economica, del merito e delle
spese sostenute, va consegnata alla segreteria della scuola
frequentata che provvedera' a trasmetterla alla Provincia di
residenza dell'alunno.
11) Nei casi previsti all'art. 12, comma 3, la famiglia, la scuola a
partire dal terzo anno della media inferiore o il Comune di residenza
avanzano, anche congiuntamente, la richiesta del beneficio motivando
le particolari condizioni familiari che mettono a rischio la
frequenza, la valutazione di ammissibilita' nonche' la determinazione
delle spese che concorrono all'attribuzione di un assegno di studio
pari a Lire 2.000.000 (Euro 1.032,91) vengono effettuate dagli organi
collegiali della scuola di concerto con il Comune, secondo la
funzione loro attribuita dal comma richiamato.
12) I Comuni eroganti possono richiedere a un campione di beneficiari
non superiore al 5% l'esibizione di ogni documentazione utile a
comprovare quanto autocertificato.
IV. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Le risorse finanziarie attribuite all'Emilia-Romagna con DPCM 5
agosto 1999, n. 320 per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo sono ripartite fra i Comuni sulla base degli
indicatori di degrado socio-economico di cui all'art. 37 del DLgs
504/92 e alla popolazione nelle fasce di eta' corrispondenti alla
scolarita' dell'obbligo e della secondaria superiore.
Le domande di concessione del contributo vanno presentate alle scuole
frequentate entro il 31 ottobre 1999 e inoltrate dalle scuole ai
Comuni di residenza degli alunni entro i 15 giorni successivi. I
Comuni provvederanno alla concessione e all'erogazione dei contributi
agli aventi diritto nei limiti delle disponibilita' loro assegnate.
Il contributo statale - per il quale non e' richiesta alcuna
documentazione di spesa - e' cumulabile con l'assegno di studio
regionale e/o con altri sussidi erogati dagli Enti locali con la
medesima finalita', fermo restando che la somma dei benefici non puo'
superare il costo complessivo dei testi adottati dalla classe
frequentata o comunque richiesti dalla scuola.
La ripartizione delle risorse fra i Comuni e' data dalla tabella di
seguito riportata. Eventuali somme residuanti da singole assegnazioni
comunali saranno riutilizzate con apposito provvedimento dalla
Regione al fine di garantire l'estensione del contributo al piu'
ampio numero possibile di aventi diritto.
(segue Allegato)
V. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di studio, le condizioni
economiche delle famiglie vengono determinate in base ai parametri di
seguito descritti.
Reddito complessivo dei membri del nucleo familiare al netto
dell'IRPEF + 20% dell'Indicatore di Condizione Patrimoniale (ICP) =
Indicatore della Condizione Economica (ICE)
In riferimento a un nucleo familiare convenzionale di 3 persone:
- l'ICE non puo' superare Lire 51.765.300 (Euro 26.734,55);
- l'ICP non puo' superare Lire 134.589.780 (Euro 69.509,82).
I limiti stabiliti per il nucleo convenzionale di tre persone vengono
adeguati a nuclei familiari con diverso numero di componenti secondo
la seguente scala di equivalenza (per ogni componente oltre i 7 si
aggiunge 0,15):
Lire Euro
1 componente 0,45 22.294.385 12.030,55
2 componenti 0,75 38.823.975 20.050,91
3 componenti 1,00 51.765.300 26.734,55
4 componenti 1,22 63.153.666 32.616,15
5 componenti 1,43 74.024.379 38.230,40
6 componenti 1,62 83.859.786 43.309,97
7 componenti 1,80 93.177.540 48.122,18
Dal computo dell'ICE e' esclusa la prima casa a condizione che in
essa risieda il nucleo familiare e ad eccezione degli immobili
appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9 per le quali si
tiene conto del 50% del valore imponibile ai fini ICI. Quando il
nucleo familiare non disponga di un'abitazione di proprieta' al
limite dell'ICP si applica una franchigia di Lire 100.000.000 (Euro
51.645,69).
Se ne fanno parte un solo genitore, portatori di handicap, persone
non autosufficienti o piu' studenti, il nucleo familiare si considera
aumentato di un'unita'.