REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 1999, n. 1252

Diritto allo studio. Indirizzi triennali e programma annuale 1999/2000 di attuazione della L.R. 10/99. Attuazione dell'art. 27, commi 1) e 2) della Legge 448/98 (proposta della Giunta regionale in data 7 settembre 1999, n. 1603) **** ALLEGATI FOTOGRAFATI, RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO ***

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr.  n.1603 in            
data 7 settembre 1999, avente ad oggetto "Diritto allo studio.                  
Indirizzi triennali e programma annuale 1999/2000 di attuazione della           
L.R. 10/99. Attuazione art. 27, commi 1) e 2) della Legge 448/98";              
preso atto delle modifiche apportate sulla predetta proposta dalla              
Commissione consiliare "Scuola, Cultura e Turismo", in sede                     
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
10819 del 15 settembre 1999, nonche' degli emendamenti presentati ed            
accolti in sede di discussione consiliare;                                      
visti:                                                                          
- la L.R. 27 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo studio e                          
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema                
formativo integrato";                                                           
- in particolare gli artt. 9 - 10 - 12 che prevedono: le funzioni               
della Regione, degli Enti locali e gli assegni di studio;                       
- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che all'art. 27 prevede la                  
fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni che adempiono              
l'obbligo scolastico e gli studenti della scuola secondaria superiore           
in possesso dei requisiti richiesti;                                            
ritenuto opportuno provvedere a definire le modalita' ed i criteri              
per il riparto delle risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna             
per la fornitura gratuita dei libri di testo;                                   
sentiti gli organi del protocollo di intesa 13/6/1997 nella seduta              
del 7 luglio 1999;                                                              
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
a) di approvare gli indirizzi triennali e il programma annuale degli            
interventi 1999/2000, comprendente quelli di rilevanza regionale,               
nonche' le modalita' per l'assegnazione degli assegni di studio e per           
la fornitura gratuita dei libri di testo, di cui all'allegato parte             
integrante della presente deliberazione;                                        
b) di dare atto che, in applicazione della deliberazione della Giunta           
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995 la Direttrice generale alla                 
Formazione professionale e Lavoro provvedera' con propri atti formali           
all'esatta quantificazione e assegnazione dei contributi sulla base             
dei criteri e dei limiti di spesa contenuti nel presente atto e al              
relativo impegno di spesa sui capitoli meglio indicati in premessa;             
c) di dare atto inoltre che l'onere finanziario relativo al presente            
programma trova copertura sui capitoli del Bilancio per l'esercizio             
finanziario 1999 che presentano la necessaria disponibilita';                   
d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione garantendone la piu' ampia diffusione.                            
ALLEGATO                                                                        
Sommario                                                                        
I. INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL                   
TRIENNIO SCOLASTICO 1999-2000/2001-2002                                         
1. Premessa                                                                     
2. Le aree di intervento                                                        
3. Il ruolo delle Autonomie locali                                              
II. PROGRAMMA ANNUALE E AZIONI REGIONALI PER IL 1999/2000                       
1. Obiettivi generali                                                           
2. Criteri e modalita' particolari                                              
3. La programmazione provinciale                                                
4. Le priorita'                                                                 
5. Le procedure                                                                 
6. Gli interventi di rilevanza regionale                                        
III. ASSEGNI DI STUDIO                                                          
1. Premessa                                                                     
2. Criteri e modalita'                                                          
IV. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO                                       
V. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE                    
(Se non altrimenti specificato gli articoli e commi richiamati si               
riferiscono alla L.R. 25/5/1999, n. 10)                                         
I. INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL                   
TRIENNIO SCOLASTICO 1999-2000/2001-2002                                         
1. Premessa                                                                     
In considerazione dei contenuti fortemente innovativi della L.R.                
10/99, si ritiene opportuno prevederne l'applicazione attraverso un             
approccio graduale e sperimentale che da un lato indichi la filosofia           
e le finalita' di intervento, i ruoli delle Autonomie locali                    
(maggiormente responsabilizzate nel processo di programmazione e di             
gestione degli interventi in applicazione del principio di                      
valorizzazione delle risorse locali e dello sviluppo del territorio),           
nonche' gli obiettivi previsti per il triennio di riferimento;                  
dall'altro individui criteri di priorita' sui quali verificare la               
rispondenza degli interventi agli obiettivi attraverso azioni di                
monitoraggio e valutazione che evidenzino gli eventuali aspetti di              
criticita' rilevati e costituiscano la base di possibili revisioni              
dei criteri adottati in prima istanza.                                          
La scelta della gradualita' e sperimentalita' e' peraltro suggerita             
anche dal fatto che la legge si inserisce in un quadro normativo                
nazionale in profonda evoluzione sui temi della riforma del sistema             
dell'istruzione e, piu' in generale, del sistema formativo nel suo              
complesso, il che impone una attenzione particolare ai passaggi                 
procedurali previsti, al fine di rispettare il dettato del DLgs                 
112/98, nonche' l'insieme della legislazione vigente in materia.                
Sono infatti in via di approvazione le norme relative all'autonomia             
degli istituti scolastici, all'innalzamento dell'obbligo di                     
istruzione, alla riforma dei cicli, il disegno di legge per il                  
diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e                   
l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico                      
dell'istruzione e della formazione, oltre agli strumenti applicativi            
afferenti alla legislazione in materia di integrazione fra i sistemi            
dell'istruizione, della formazione e del lavoro (articoli 68 e 69               
della Legge 144/99, regolamento dell'art. 17 della Legge 196/97, DPCM           
per l'attuazione dell'art. 27 della Legge 448/98 sulla fornitura dei            
libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola           
secondaria superiore, riforma del Ministero della Pubblica Istruzione           
e degli organismi ad esso collegati, ecc.).                                     
Si intende quindi seguire con attenzione gli sviluppi del quadro                
delineato, anche in conformita' all'ordine del giorno del Consiglio             
regionale n. 5 del 15 gennaio 1999, utilizzando appieno le                      
opportunita' offerte dal protocollo di intesa sottoscritto nel giugno           
1997 con il sistema delle autonomie locali e con i Ministeri della              
Pubblica Istruzione e del Lavoro per sperimentare nuove forme di                
governo delle politiche per la formazione e per l'occupazione a                 
livello locale, al fine di trarre il massimo vantaggio dalla                    
interazione con i soggetti istituzionali e funzionali dei sistemi               
interessati e dalla concertazione con le parti sociali                          
nell'implementazione della legge sul diritto allo studio.                       
Questa impostazione si completa infine con la volonta' di ampliare il           
coinvolgimento nelle fasi di applicazione della legge ad attori che,            
finora meno toccati da tali processi, ne rappresentano di fatto                 
l'asse portante, quali gli studenti, le famiglie, gli insegnanti, che           
ne sono, in via diretta o indiretta, i beneficiari.                             
Vanno a tal fine messe in campo nuove forme e modalita' di                      
informazione, ascolto e decisione che favoriscano la realizzazione              
delle finalita' di legge di estendere gli interventi per il diritto             
allo studio, riconoscendo il valore delle offerte formative                     
complessivamente intese, comprese quelle emananti da strutture                  
statali e non statali, e sottolineando che tutto l'impianto della               
legge e' inteso come investimento in termini formativi sulle risorse            
umane presenti e attivabili sul territorio regionale.                           
2. Le aree di intervento                                                        
Gli interventi previsti dalla legge sono riconducibili ai due grandi            
ambiti della fornitura dei servizi per l'accesso e la frequenza alle            
attivita' di istruzione e formazione e del miglioramento dei livelli            
di qualita' dei sistemi formativi.                                              
Per quanto attiene al primo ambito, si riconferma in particolare la             
validita' dei servizi pubblici di mensa e trasporto, resi disponibili           
dai Comuni e considerati infrastrutture portanti del collegamento tra           
la quotidiana attivita' scolastica ed extrascolastica degli studenti.           
La Regione, attraverso la legge, si pone dunque alcune finalita'                
generali: aumentare il numero di giovani ed adulti che accedono a               
percorsi formativi di ogni livello, di cui incrementare                         
l'attrattivita', monitorare puntualmente gli snodi di passaggio da un           
ciclo formativo ad un altro, nell'intento prioritario di rilevare i             
fattori di dispersione, i rischi di abbandono, nonche' le ragioni               
degli eventuali insuccessi, offrire possibilita' di crescita                    
personale e collettiva all'interno dei contesti sociali, culturali ed           
economici propri a ciascuno e con approccio di apertura verso                   
l'innovazione e la trasformazione, considerando gli interventi per il           
diritto allo studio strumenti da curvare verso tali finalita'.                  
Andare in questa direzione significa affrontare una notevole                    
complessita', definita da due esigenze fondamentali: da un lato                 
ricercare ampio consenso nei confronti della visione strategica di              
fondo da pare dei soggetti chiamati ad applicare la legge, dall'altro           
individuare alcuni terreni sui quali declinare in specifico gli                 
interventi previsti dalla legge.                                                
Per quanto riguarda gli aspetti di coinvolgimento, la legge prevede             
l'istituzione della Conferenza permanente per il diritto allo studio            
(articolo 11) per la quale la Giunta regionale ha provveduto con                
delibera n. 1162 del 6 luglio 1999 a stabilire composizione e                   
modalita' di funzionamento. Non si ritiene peraltro che tale                    
organismo, chiamato ad elaborare proposte per l'attuazione ed il                
monitoraggio degli interventi, ricomprenda in se' ed esaurisca tutte            
le necessarie attivita' di diffusione e di confronto sulle materie              
oggetto della legge, sia per la sua natura regionale - che non                  
garantisce la rappresentazione puntuale di cio' che avviene in sede             
locale - sia per le specifiche funzioni che e' tenuto a svolgere.               
Appare dunque opportuno, con particolare riferimento alla fase di               
prima sperimentazione della legge, invitare i soggetti direttamente             
implicati nell'attuazione della stessa (autonomie locali,                       
Provveditori, parti sociali, associazioni di famiglie e genitori,               
soggetti gestori di scuole non statali, associazioni di persone                 
disabili e altri) ad attivare, al livello piu' vicino agli interessi            
dei cittadini, ogni forma di consultazione ritenuta adeguata allo               
scopo di far conoscere le opportunita' offerte dalla legge e di                 
apportare contributi utili alla sua proficua implementazione.                   
In merito alle aree di intervento sulle quali impostare                         
l'applicazione della L.R. 10/99 per il triennio 1999-2001                       
(corrispondente agli anni scolastici 1999-2000/2000-2001/2001-2002)             
si indicano di seguito quelle ritenute piu' significative e coerenti            
con le finalita' descritte.In primo luogo, si ritiene fondamentale              
impostare un'azione approfondita per diffondere la cultura europea              
nel contesto scolastico-formativo (studenti, docenti, famiglie,                 
istituzioni, agenzie formative) ancora poco sensibile al profondo e             
radicale mutamento che l'unione dei Paesi europei sta provocando e              
sempre piu' comportera'. Diviene pertanto prioritario lavorare per la           
formazione all'Europa a favore di tutti i cittadini, a cominciare               
dagli studenti, che nell'Unione europea sono nati ed in essa si                 
trovano a studiare e a lavorare, senza disporre di sufficienti                  
occasioni per conoscere il resto dell'Unione e per praticare le                 
nascenti opportunita'. E' quindi imprescindibile aiutarli a crescere            
nel nuovo contesto, per se stessi e per portarli a livello dei                  
coetanei del resto d'Europa - in gran parte piu' avanzati in termini            
di conoscenze linguistiche, informatiche e tecnologiche - al fine di            
recuperare il tempo perduto e di acquisire le migliori posizioni.               
Tale linea di intervento va completata con azioni a favore di una               
piu' stretta connessione fra le istituzioni formative regionali e               
quelle di altre parti d'Italia che siano interessate a scambi e                 
approfondimenti, nella convinzione che essere cittadini europei                 
significhi prima di tutto avere una solida conoscenza delle realta'             
che compongono il proprio Paese.                                                
Un secondo ambito, in stretta relazione con quanto sopra, riguarda la           
diffusione della conoscenza e della pratica delle tecnologie di                 
punta, non solo in termini di alfabetizzazione e di capacita' di                
utilizzo, quindi in funzione servente, quanto soprattutto come                  
abilita' di creazione e di produzione autonoma, in funzione                     
proattiva, di dominio di una specifica competenza; per fare cio', si            
rende necessario verificare la disponibilita' di tecnologie presso le           
istituzioni formative pubbliche e private, colmare le lacune di                 
attrezzature e al tempo stesso incentivare progetti per la produzione           
e la creazione di strumenti didattici multimediali, sostenendo da un            
lato lo sviluppo di autonomi centri di produzione presso le reti di             
scuole pubbliche e private, possibilmente collegate a loro volta con            
agenzie formative ed Enti locali, dall'altro la formazione e                    
l'aggiornamento degli operatori, attraverso la progettazione di                 
specifici percorsi formativi, da predisporre in collaborazione con              
gli organismi a cio' deputati.                                                  
Cruciale per l'affermazione della nozione di diritto allo studio come           
fruizione del diritto ad un'offerta di qualita' e ad un sistema                 
organizzativo efficiente risulta inoltre l'area del supporto                    
all'autonomia delle scuole statali, delle quali va evidenziato il               
patrimonio di conoscenze, esperienze e competenze loro proprie, da              
mettere in valore collegandole con le risorse economiche, sociali,              
culturali, ambientali presenti nel rispettivo ambito territoriale,              
con particolare riferimento a quelle disponibili presso istituzioni             
educative non statali, al fine di sostenere la costruzione del ruolo            
di soggetti autonomi ed autorevoli dei processi di sviluppo locale.             
Altrettanto importante e' sviluppare una strategia di avvicinamento             
fra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, per far           
diventare il lavoro, nella sua piu' attuale accezione di attivita'              
lavorativa, e non di posto fisso, parte integrante dell'orizzonte               
culturale e quindi delle aspettative delle persone: a tal fine si               
propone di dare priorita' ai proggetti che si prefiggano da un lato             
di diffondere la cultura di impresa nelle istituzioni formative,                
dall'altro di contribuire a qualificare il livello culturale del                
sistema delle imprese, attraverso la realizzazione di una fitta rete            
di scambi reciproci fra scuole e imprese, pubbliche e private.                  
Infine, in un'elencazione che non ha carattere prioritario ed in un             
contesto di grande attenzione alle strategie per l'apprendimento per            
tutta la vita, si intende intervenire, in collaborazione con il                 
Ministero della Pubblica Istruzione ed in accordo con gli Enti locali           
interessati, a sostegno di progetti per la formazione integrata degli           
adulti, finalizzati ad ampliare la gamma degli interventi formativi             
loro rivolti, superando l'orizzonte dell'acquisizione del titolo di             
studio, verso il riconoscimento delle competenze acquisite da mettere           
a frutto per percorsi formativi personalizzati, secondo una strategia           
di supporto alla riconversione ed alla riqualificazione                         
professionale.                                                                  
Dare concretezza all'apprendimento per tutta la vita significa in               
particolare predisporre ed applicare un sistema di certificazione di            
competenze, di unita' formative capitalizzabili e di crediti                    
formativi riconoscibili sul quale fare perno per consentire i                   
passaggi da un sistema all'altro.                                               
3. Il ruolo delle autonomie locali                                              
Particolare rilevanza rivestono le funzioni che le legge regionale              
attribuisce al sistema delle autonomie locali.                                  
I Comuni sono infatti chiamati a progettare in proprio, a stimolare             
progettazioni locali, anche promananti da piu' soggetti in cordata,             
soprattutto su tematiche trasversali o per gruppi di utenti omogenei,           
ad impostare azioni in visione strategica e non di sola contingenza.            
In virtu' delle competenze istituzionali loro proprie, essi rivestono           
un ruolo chiave per incidere in tutti gli ambiti del diritto allo               
studio, facendo perno sulle azioni di conoscenza delle realta' locali           
e di rilevamento di esigenze ed aspettative, sulla valorizzazione               
delle istituzioni formative statali e non statali come elementi di              
qualificazione e di attrazione del territorio, sulla individuazione             
delle potenzialita' scaturenti dall'integrazione fra i sistemi, ed              
incrociando la valutazione sulle offerte di contenuti con il relativo           
impatto sui cittadini.                                                          
Le Province hanno il compito di elaborare il programma provinciale              
degli interventi che rappresenta lo strumento fondamentale per la               
realizzazione delle iniziative previste dalla legge e per la                    
valutazione dei risultati delle progettazioni finanziate. Nel                   
rispetto degli indirizzi regionali, le Province garantiscono il ruolo           
di raccordo e coordinamento fra le attivita' proprie e quelle dei               
Comuni attraverso la predisposizione di strumenti di programmazione             
condivisi, come stabilito dalla L.R. 3/99 e dall'art. 10 della L.R.             
l0/99. La scelta di affidare alle Province tale funzione di                     
coordinamento risponde anche all'esigenza di colmare lo iato che                
l'art. 139 del DLgs 112/98 prefigura assegnando loro competenze sulla           
scuola secondaria superiore e ai Comuni sui gradi inferiori di                  
scuole, senza tenere conto dei problemi che una simile previsione               
crea sia in relazione all'innalzamento dell'obbligo di istruzione -             
che coinvolge anche il primo anno della scuola superiore - sia                  
soprattutto in rapporto alle esigenze, altrove espresse e sostenute,            
di garantire continuita' educativa e didattica ai cicli                         
dell'istruzione e della formazione.                                             
II. PROGRANMA ANNUALE E AZIONI REGIONALI PER IL 1999-2000                       
1. Obiettivi generali                                                           
In coerenza con quanto previsto negli indirizzi triennali si                    
stabiliscono per l'anno scolastico 1999-2000 i seguenti obiettivi               
generali:                                                                       
- consolidare e rafforzare il ruolo di coordinamento delle Province             
nella programmazione dell'offerta formativa e della rete dei servizi            
per l'accesso e la frequenza alle istituzioni scolastiche nei                   
rispettivi territori;                                                           
- incentivare il coinvolgimento e la collaborazione fra Enti locali,            
istituzioni scolastiche statali e non statali, uffici periferici                
dell'Amministrazione scolastica nella elaborazione di obiettivi                 
strategici e nella realizzazione di progetti specifici;                         
- stimolare progettazioni innovative per l'utilizzo delle tecnologie            
didattiche avanzate e per la realizzazione di attivita' di raccordo             
fra percorsi formativi e lavorativi;                                            
- favorire la conoscenza delle opportunita' offerte a giovani e                 
adulti in ambito educativo e formativo dai programmi comunitari, per            
diffonderne la fruizione nel senso piu' ampio.                                  
2. Criteri e modalita' particolari                                              
L'attribuzione delle risorse regionali alle Province per l'esercizio            
delle funzioni in materia di diritto allo studio di cui al DPR 616/77           
tiene conto:                                                                    
- in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 4 del            
numero dei Comuni, della loro tipologia in termini di popolazione e             
di zona altimetrica, numero di alunni trasportati e del costo del               
servizio, per uno stanziamento di Lire 4.000.000.000 (Euro                      
2.065.827,59);                                                                  
- in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 5 - con                 
esclusione dei servizi di trasporto - e lettera b), della popolazione           
scolastica, del numero degli alunni con deficit e dell'indicatore               
sintetico di organizzazione territoriale (ISOT), per uno stanziamento           
di Lire 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29);                                      
- in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3 e 4 del              
numero degli alunni con deficit e dell'indicatore sintetico di                  
organizzazione territoriale (ISOT), per uno stanziamento di Lire                
3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) riservato alla sostituzione di                
mezzi per il trasporto scolastico obsoleti, all'acquisto o                      
all'adattamento di mezzi per il trasporto di alunni con deficit                 
motorio e all'installazione di arredi e attrezzature fisse nelle                
mense scolastiche.                                                              
I criteri e le modalita' per la concessione degli assegni di studio             
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 6 della legge                  
regionale sono descritti al successivo paragrafo III.                           
3. La programmazione provinciale                                                
Il programma provinciale si compone di due parti, delle quali:                  
- la prima presenta gli interventi per il diritto allo studio e per             
la qualificazione del sistema scolastico e formativo i cui progetti             
sono a titolarita' dei Comuni singoli o associati del territorio e/o            
dei soggetti formativi previsti all'art. 1, comma 3, lettere b), c) e           
d), in quanto i soggetti di cui alla lettera a) sono ricompresi nel             
"Programma degli interventi relativi alla qualificazione dei servizi            
rivolti ai bambini 0-6 anni, nonche' alla realizzazione del sistema             
integrato dei servizi pubblici e privati. Anno 1999 - Applicazione              
della L.R. 10/99", approvato con delibera del Consiglio regionale del           
27 luglio 1999, n. 1218.                                                        
Con particolare riferimento agli interventi per l'accesso e la                  
frequenza alle attivita' scolastiche e formative le Province                    
valuteranno, in base alle specifiche situazioni locali, quali                   
privilegiare al fine di adeguare i servizi di mensa e trasporto alle            
esigenze organizzative della rete scolastica territoriale,                      
soprattutto a fronte di eventuali esigenze straordinarie conseguenti            
al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, la seconda           
contiene i progetti presentati direttamente alla Regione dalla                  
Provincia in applicazione dell'art. 10, comma 8.                                
Il programma provinciale sara' ispirato ai seguenti obiettivi                   
generali:                                                                       
- prestare grande attenzione alle esigenze dei giovani e degli adulti           
sotto il profilo della qualita' del percorso formativo che essi hanno           
scelto o intendono scegliere, attraverso un approccio al diritto allo           
studio flessibile e quanto piu' possibile personalizzato;                       
- assicurare coerenza fra le proposte di intervento al fine di                  
razionalizzare la spesa e rendere piu' incisive le azioni                       
specificandone obiettivi e risultati attesi;                                    
- sostenere la partecipazione di tutti i Comuni, soprattutto di                 
quelli di minori dimensioni, promuovendone l'interazione secondo                
logiche di equilibrio territoriale, di apertura alle esigenze                   
particolari, di progettazione integrata;                                        
- favorire la collaborazione fra piu' istituzioni, enti e soggetti,             
privilegiando i progetti sovracomunali e quelli che perseguono                  
l'integrazione fra i sistemi formativi anche attraverso la                      
partecipazione di piu' soggetti, pubblici e privati, per la messa in            
comune di competenze ed esperienze diverse;                                     
- incentivare una progettazione che, pur trattando degli aspetti                
pedagogici, relazionali e comunicativi delle persone, sia                       
caratterizzata da forte concretezza e completata da validi indicatori           
sui risultati attesi e sui cambiamenti indotti.                                 
4. Le priorita'                                                                 
Le tipologie di intervento previste dalla legge regionale vanno                 
ulteriormente specificate attraverso indicazioni di priorita' di                
seguito descritte, da utilizzare in maniera trasversale agli                    
specifici progetti presentati.                                                  
1. Interventi rivolti all'integrazione di persone in situazione di              
handicap, e piu' in generale di persone in condizione di disagio                
psicosociale, a favore delle quali vanno individuati strategie e                
strumenti per l'inserimento scolastico e sociale, a partire dalla               
elaborazione di progetti complessi che prevedano la realizzazione di            
piu' azioni fra loro coordinate e interconnesse; per questi                     
interventi sono ammesse a contributo le spese relative: a) al                   
personale educativo ed assistenziale, aggiuntivo rispetto                       
all'organico scolastico; b) agli strumenti ed ausili didattici                  
particolarmente onerosi come le strumentazioni didattiche speciali e            
gli arredi per handicap particolarmente gravi; c) ai trasporti                  
individualizzati e speciali.                                                    
2. Realizzazione di misure per l'inserimento socioeducativo degli               
immigrati extracomunitari, giovani ed adulti, con particolare                   
attenzione alle azioni che possono intervenire sugli elementi di                
maggiore criticita' (alfabetizzazione, socializzazione, formazione ed           
inserimento professionale, e cosi' via).                                        
3. Introduzione di attivita' e strumenti per la promozione del                  
successo formativo, al fine di favorire il passaggio da una logica              
negativa (prevenire la dispersione e l'insuccesso) ad uno stile di              
intervento propositivo, mirato a stimolare gli interessi e le                   
potenzialita' dei ragazzi, con particolare riferimento agli incentivi           
per la realizzazione di visite didattiche e di scambi internazionali,           
a favore degli studenti nelle condizioni economiche definite al                 
paragrafo III del presente allegato, nonche' al ricorso a misure di             
sostegno personalizzate.                                                        
4. Diffusione delle tecnologie dell'informatica e della telematica              
come supporti di una didattica avanzata e come strumenti per                    
diffondere le competenze di elaborazione di dati e informazioni e di            
comunicazione, da utilizzare anche nei progetti di partenariato                 
europeo.                                                                        
5. Approfondimenti della promozione delle tematiche educative                   
inerenti il lavoro, la cittadinanza europea, le questioni ambientali,           
la sicurezza stradale, le abitudini alimentari e sanitarie,                     
l'attenzione ai consumi.                                                        
5. Le procedure                                                                 
Per quanto riguarda le richieste di contributo, il Comune raccoglie i           
progetti dei soggetti formativi che hanno sede sul suo territorio e             
sui quali ha competenza a norma del Decreto 112/98, relativamente               
agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonche' quelli delle                
scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate con i                
Comuni relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2,                
lettere a) e b) e li trasmette, unitamente alle proprie richieste di            
contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, punti 2, 3,           
4 e 5, nonche' all'art. 2, comma 2, alla Provincia competente per               
territorio entro il 15 ottobre 1999, mentre la Provincia entro la               
stessa data raccoglie progetti dai soggetti formativi sui quali ha              
competenza a norma del Decreto 112/98, nonche' progetti che comunque            
coinvolgono scuole secondarie superiori con particolare riferimento             
alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e             
la continuita' tra i diversi gradi e ordini di scuola.                          
La Provincia provvede a verificare la pertinenza delle richieste di             
contributo con le priorita' e gli obiettivi individuati, la qualita'            
e la congruenza della spesa, determinando l'entita' dei contributi              
che si propone di assegnare ai Comuni ed ai soggetti formativi                  
proponenti, nei limiti degli stanziamenti regionali assegnati, come             
sopra specificati.                                                              
I programmi provinciali completi dei progetti sono approvati e                  
trasmessi alla Regione.                                                         
6. Gli interventi di rilevanza regionale                                        
Ai sensi dell'art. 9 la Regione puo' realizzare interventi di                   
rilevanza regionale in maniera diretta e/o attraverso la concessione            
di contributi agli Enti locali ed ai soggetti formativi, in                     
particolare nelle aree dell'integrazione fra sistema scolastico e               
sistema formativo, del sostegno alla qualificazione scolastica ed               
alla messa in rete dei sistemi e di sperimentazione di interventi               
innovativi.                                                                     
Le linee di progettazione sulle quali indirizzare gli interventi                
regionali sono individuate nei seguenti ambiti:                                 
- realizzazione delle azioni previste da protocolli, intese e                   
convenzioni, in coerenza con le aree previste dalla legge;                      
- iniziative di informazione e diffusione, tese ad assicurare il piu'           
ampio grado di conoscenza e di coinvolgimento dei soggetti                      
interessati e a sostenere la qualita' dei progetti, comprese azioni             
di monitoraggio e di valutazione dell'applicazione della legge, da              
promuovere in accordo con la Conferenza permanente per il diritto               
allo studio;                                                                    
- completamento e sviluppo di progetti avviati in base alla L.R. 6/83           
in quanto compatibili con le finalita' della nuova legge.                       
La quota disponibile sul Bilancio 1999 per questa categoria di                  
interventi e' di Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,89) cosi'                     
ripartita:                                                                      
- Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76) per i progetti speciali di cui             
all'art. 9 comma 5;                                                             
- Lire 600.000 000 (Euro 309.874,14) per la realizzazione di                    
interventi di dimensione interprovinciale o di valenza innovativa sia           
per la natura del progetto sia per la tipologia dei soggetti                    
proponenti. Ciascuna Provincia potra' presentare non piu' di due                
progetti - ai quali la Regione contribuira' per un importo non                  
superiore al 50% del costo complessivo - riferiti agli obiettivi e              
alle esperienze realizzate o in corso di attuazione ritenuti piu'               
significativi e coerenti con gli indirizzi regionali mirati a                   
sostenere e valorizzare le iniziative di qualificazione del sistema             
scolastico sperimentando, in particolare:                                       
- strumenti e metodi di organizzazione dell'attivita' scolastica                
improntati al criterio guida del successo formativo,                            
- proposte metodologiche di valutazione                                         
dell'insegnamento/apprendimento,                                                
- metodi e strumenti informativi destinati a monitorare                         
sistematicamente le azioni innovative promosse in collaborazione con            
le scuole del territorio, anche a sostegno del rafforzamento e di un            
reale esercizio dell'autonomia.                                                 
III. ASSEGNI DI STUDIO                                                          
1. Premessa                                                                     
I criteri e le modalita' per l'attribuzione degli assegni di studio             
descritti in questo paragrafo intendono costituire una base per la              
fase di prima applicazione sperimentale dell'art. 12 della legge, in            
attesa dell'approvazione della legislazione nazionale in materia e              
del conseguente necessario coordinamento delle norme regionali con le           
scelte del Parlamento, ponendosi l'obiettivo prioritario di                     
intervenire a favore della prevenzione dell'abbandono scolastico e              
del recupero dei ragazzi a rischio.                                             
Il tema dell'incentivazione all'istruzione e alla formazione ha                 
infatti un ruolo strategico nelle agende nazionale e comunitaria,               
come dimostra il rapporto fra le priorita' individuate per il FSE e             
le strategie nazionali per lo sviluppo delle risorse umane che                  
focalizza l'attenzione su azioni efficaci ed innovative per il                  
diritto allo studio e per la riduzione del tasso di abbandono e di              
dispersione scolastica.                                                         
Nella scuola secondaria superiore - in particolare nei passaggi dal             
primo al secondo anno e dal secondo al terzo che rappresentano il               
biennio di maggiore criticita' - si rilevano i seguenti valori del              
tasso medio di abbandono:                                                       
media nazionale 9%, Centro-Nord 11%, Emilia-Romagna 6%                          
La concessione di assegni di studio agli studenti meritevoli e in               
disagiate condizioni economiche rappresenta quindi per la Regione               
Emilia-Romagna lo strumento principale per rendere effettivo un                 
diritto allo studio che consenta a tutti di raggiungere i piu' alti             
livelli di istruzione e formazione.                                             
Si tratta di un intervento centrato sulla persona, sui suoi diritti e           
sulle sue necessita', e prioritariamente diretto a coloro che si                
trovano nelle situazioni economicamente piu' difficili o                        
svantaggiate, siano essi allievi di scuole statali o non statali.               
per questa ragione che si e' scelto di erogare l'assegno di studio a            
tutti gli aventi diritto, rappresentati secondo la legge regionale              
dai capaci e meritevoli nelle condizioni economiche (ICE) stabilite             
dal DPCM del 30 aprile 1997, nonche' dagli allievi a rischio di                 
abbandono scolastico in conseguenza delle condizioni economiche                 
particolarmente svantaggiate della famiglia di appartenenza                     
rappresentate da un ICE non superiore a Lire 30.000.000 (Euro                   
15.493,71).                                                                     
Inoltre, a conferma di tale impegno strategico e prioritario la                 
Regione, in coerenza con le indicazioni comunitarie, a partire dal              
2000 finanziera' con le risorse del FSE specifici progetti mirati al            
sostegno di percorsi formativi individualizzati per coloro che vivono           
in condizioni di forte disagio economico e/o psicofisico, al fine di            
valorizzarne potenzialita' e risorse con una piu' ampia                         
disponibilita' finanziaria.                                                     
2. Criteri e modalita'                                                          
 1) Gli assegni di studio vengono attribuiti a tutti gli studenti di            
scuole secondarie superiori statali e non statali di ogni ordine le             
cui famiglie presentino un ICE (Indicatore di Condizione Economica)             
non superiore a quello definito al paragrafo V e che nell'anno                  
precedente abbiano ottenuto la promozione cori la media del sette o             
valutazione equivalente se diversamente espressa, oppure abbiano                
sostenuto l'esame di licenza media con valutazione non inferiore a              
buono o infine - per particolari situazioni di disagio - sui quali il           
Consiglio di classe abbia espresso un giudizio attestante la forte              
progressione nell'impegno scolastico.                                           
 2) Nei casi previsi all'art. 12, comma 3, e' possibile prescindere             
dalla valutazione del merito indicata al punto precedente, mentre il            
limite dell'ICE di cui al paragrafo V e' fissato in Lire 30.000.000             
(Euro 15.493,71).                                                               
 3) Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, gli assegni di               
studio vengono destinati alla parziale copertura delle spese                    
effettivamente sostenute in relazione alle seguenti voci: a)                    
iscrizione b) frequenza, comprese le attivita' extrascolastiche                 
obbligatorie c) acquisto dei libri di testo, vocabolari e testi                 
aggiuntivi purche' richiesti dalla scuola d) trasporto con mezzi                
pubblici e) sussidi didattici individuali compresi quelli informatici           
f) attivita' riconosciute dalla scuola come crediti formativi.                  
 4) La percentuale di copertura delle spese effettivamente sostenute            
- corrispondente all'importo degli assegni di studio - e' stabilita             
nel 50% per gli studenti le cui famiglie presentino un ICE fino a 45            
milioni di Lire e nel 35% per gli studenti le cui famiglie presentino           
un ICE superiore.                                                               
 5) L'importo massimo dell'assegno di studio erogabile per l'anno               
scolastico 1999-2000 agli studenti di cui al punto 1) viene stabilito           
in Lire 2.000.000 (Euro 1.032,91).                                              
 6) Per l'anno scolastico 1999-2000 le risorse regionali per la                 
concessione degli assegni di studio vengono destinate alla totalita'            
dei frequentanti le scuole secondarie superiori statali e non statali           
di ogni ordine aventi diritto.                                                  
 7) Le risorse regionali di cui al punto precedente saranno ripartite           
fra le Province in base ai seguenti indicatori: - numero di iscritti            
alle scuole superiori statali e non statali - reddito medio per                 
provincia - numero dei nuclei familiari per provincia - tasso di                
dispersione per provincia - indicatori del disagio minorile.                    
L'assegnazione definitiva sara' effettuata in seguito a valutazione             
delle attribuzioni degli assegni da parte delle Province, secondo un            
meccanismo di compensazione finalizzato a coprire l'intero fabbisogno           
regionale.                                                                      
 8) Al fine di permettere la concessione degli assegni di studio                
entro il primo quadrimestre, con particolare riferimento alle                   
esigenze di coloro che sono a rischio di abbandono, i bandi                     
contenenti le condizioni di cui al presente atto saranno emanati                
dalle Province: - entro il 5 ottobre 1999 per l'anno scolastico                 
1999-2000 - entro il mese di giugno per gli anni scolastici                     
successivi.                                                                     
 9) Le Province terranno aperti i bandi per un periodo di 25 giorni e           
ne pubblicheranno gli esiti entro i 15 giorni successivi per poi                
trasferire ai Comuni di residenza dei beneficiari le risorse                    
necessarie all'erogazione degli assegni.                                        
10) La domanda per la concessione dell'assegno di studio, compilata             
su apposito formulario predisposto dalla Regione e corredata di                 
autocertificazione della condizione economica, del merito e delle               
spese sostenute, va consegnata alla segreteria della scuola                     
frequentata che provvedera' a trasmetterla alla Provincia di                    
residenza dell'alunno.                                                          
11) Nei casi previsti all'art. 12, comma 3, la famiglia, la scuola a            
partire dal terzo anno della media inferiore o il Comune di residenza           
avanzano, anche congiuntamente, la richiesta del beneficio motivando            
le particolari condizioni familiari che mettono a rischio la                    
frequenza, la valutazione di ammissibilita' nonche' la determinazione           
delle spese che concorrono all'attribuzione di un assegno di studio             
pari a Lire 2.000.000 (Euro 1.032,91) vengono effettuate dagli organi           
collegiali della scuola di concerto con il Comune, secondo la                   
funzione loro attribuita dal comma richiamato.                                  
12) I Comuni eroganti possono richiedere a un campione di beneficiari           
non superiore al 5% l'esibizione di ogni documentazione utile a                 
comprovare quanto autocertificato.                                              
IV. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO                                       
Le risorse finanziarie attribuite all'Emilia-Romagna con DPCM 5                 
agosto 1999, n. 320 per la fornitura gratuita o semigratuita dei                
libri di testo sono ripartite fra i Comuni sulla base degli                     
indicatori di degrado socio-economico di cui all'art. 37 del DLgs               
504/92 e alla popolazione nelle fasce di eta' corrispondenti alla               
scolarita' dell'obbligo e della secondaria superiore.                           
Le domande di concessione del contributo vanno presentate alle scuole           
frequentate entro il 31 ottobre 1999 e inoltrate dalle scuole ai                
Comuni di residenza degli alunni entro i 15 giorni successivi. I                
Comuni provvederanno alla concessione e all'erogazione dei contributi           
agli aventi diritto nei limiti delle disponibilita' loro assegnate.             
Il contributo statale - per il quale non e' richiesta alcuna                    
documentazione di spesa - e' cumulabile con l'assegno di studio                 
regionale e/o con altri sussidi erogati dagli Enti locali con la                
medesima finalita', fermo restando che la somma dei benefici non puo'           
superare il costo complessivo dei testi adottati dalla classe                   
frequentata o comunque richiesti dalla scuola.                                  
La ripartizione delle risorse fra i Comuni e' data dalla tabella di             
seguito riportata. Eventuali somme residuanti da singole assegnazioni           
comunali saranno riutilizzate con apposito provvedimento dalla                  
Regione al fine di garantire l'estensione del contributo al piu'                
ampio numero possibile di aventi diritto.                                       
(segue Allegato)                                                                
V. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE                    
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di studio, le condizioni                 
economiche delle famiglie vengono determinate in base ai parametri di           
seguito descritti.                                                              
Reddito complessivo dei membri del nucleo familiare al netto                    
dell'IRPEF + 20% dell'Indicatore di Condizione Patrimoniale (ICP) =             
Indicatore della Condizione Economica (ICE)                                     
In riferimento a un nucleo familiare convenzionale di 3 persone:                
- l'ICE non puo' superare Lire 51.765.300 (Euro 26.734,55);                     
- l'ICP non puo' superare Lire 134.589.780 (Euro 69.509,82).                    
I limiti stabiliti per il nucleo convenzionale di tre persone vengono           
adeguati a nuclei familiari con diverso numero di componenti secondo            
la seguente scala di equivalenza (per ogni componente oltre i 7 si              
aggiunge 0,15):                                                                 
  Lire  Euro                                                                    
1 componente 0,45  22.294.385  12.030,55                                        
2 componenti 0,75  38.823.975  20.050,91                                        
3 componenti 1,00  51.765.300  26.734,55                                        
4 componenti 1,22  63.153.666  32.616,15                                        
5 componenti 1,43  74.024.379  38.230,40                                        
6 componenti 1,62  83.859.786  43.309,97                                        
7 componenti 1,80  93.177.540  48.122,18                                        
Dal computo dell'ICE e' esclusa la prima casa a condizione che in               
essa risieda il nucleo familiare e ad eccezione degli immobili                  
appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9 per le quali si              
tiene conto del 50% del valore imponibile ai fini ICI. Quando il                
nucleo familiare non disponga di un'abitazione di proprieta' al                 
limite dell'ICP si applica una franchigia di Lire 100.000.000 (Euro             
51.645,69).                                                                     
Se ne fanno parte un solo genitore, portatori di handicap, persone              
non autosufficienti o piu' studenti, il nucleo familiare si considera           
aumentato di un'unita'.                                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina