REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 1407

Approvazione Disciplinare di concessione relativo agli alloggi di servizio - Case di guardia per sorveglianti idraulici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di modificare la propria precedente deliberazione 2618/97 laddove            
la stessa prevede, come sopra ricordato, che i tronchi di vigilanza             
costituiscano "sede di lavoro", qualificazione, quest'ultima, che               
risulta pertinente ove riferita alla casa di guardia "strictu sensu",           
atteso che ai sensi della Direttiva citata in premessa, ed approvata            
con deliberazione 2096/97, i tronchi di vigilanza costituiscono la              
"zona" di cui all'art. 5, comma 5, lett. c) della L.R. 7/89;                    
2) di dare atto che da quanto previsto al punto precedente discende             
che all'interno dei tronchi di vigilanza ai collaboratori assegnatari           
non sara' riconosciuta l'indennita' di trasferta ai sensi del gia'              
ricordato art. 5, comma 5, lett. c), L.R. 7/89;                                 
3) di approvare l'apposito Disciplinare di concessione relativo agli            
alloggi di servizio in oggetto (case di guardia) nella formulazione             
di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto           
(Allegato 1), dando atto che all'assegnazione degli alloggi stessi              
provvedera', con successivo atto, il Responsabile del Servizio                  
provinciale Difesa del suolo territorialmente competente, d'intesa              
col Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato;                      
4) di fissare in un triennio, decorrente dalla data di esecutivita'             
del presente provvedimento, l'arco di tempo per ottimizzare le                  
risorse umane da destinare ai compiti di vigilanza idraulica in                 
oggetto, provvedendo, nel contempo, e per le motivazioni di cui in              
premessa, ad adibire ad altre mansioni il personale, non in possesso            
dei requisiti per svolgere l'attivita' stessa, e tuttora adibito a              
tali compiti e/o tuttora assegnatario di case di guardia;                       
5) di integrare la propria deliberazione 2096/97 con la quale veniva            
approvata la "Direttiva regionale per la regolamentazione del                   
servizio di piena e delle attivita' di polizia e vigilanza                      
idraulica", prevedendo la possibilita' che il collaboratore preposto            
allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza effettui, ove                      
necessario, gli interventi di minuta e semplice manutenzione degli              
impianti e dei pilastrini arginali di riferimento, sostituendo,                 
pertanto, l'art. 4, comma 3, lett. a) della Direttiva medesima, come            
segue: "esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi               
d'acqua, delle opere arginali, delle zone di rispetto, dei sostegni,            
delle chiaviche e degli altri manufatti, provvedendo                            
all'effettuazione, ove necessario, degli interventi di minuta e                 
semplice manutenzione degli impianti stessi e dei pilastrini arginali           
di riferimento";                                                                
6) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale.                                                           
ALLEGATO 1                                                                      
Disciplinare relativo agli alloggi di servizio (case di guardia) per            
collaboratori professionali addetti a compiti di vigilanza,                     
sorveglianza e guardiania idraulica                                             
Art. 1                                                                          
Assegnazione                                                                    
Al collaboratore cui sono affidate le funzioni di vigilanza                     
idraulica, cosi' come definite nell'art. 4 della Direttiva regionale            
per la regolamentazione del servizio di piena approvata con                     
deliberazione di Giunta regionale 2096/97, viene assegnata, per                 
ragioni di servizio, una casa di guardia ubicata nel tronco di                  
vigilanza al quale il collaboratore stesso risulta preposto.                    
L'assegnazione avverra' con provvedimento del Responsabile SPDS                 
territorialmente competente, d'intesa col Responsabile del Servizio             
Patrimonio e Provveditorato.                                                    
All'atto della consegna della casa di guardia, e delle relative                 
pertinenze, verra' redatto apposito verbale, da sottoscriversi a cura           
delle parti, nel quale saranno evidenziati la consistenza e lo stato            
d'uso degli immobili.                                                           
Art. 2                                                                          
Modalita' di utilizzo                                                           
L'assegnazione implica l'utilizzo gratuito della casa di guardia per            
il collaboratore ed il proprio nucleo familiare.                                
Nell'utilizzo della casa di guardia il collaboratore e' tenuto a                
usare la diligenza del buon padre di famiglia.                                  
Sono a carico del concessionario della casa di guardia le spese di              
manutenzione ordinaria, connesse all'uso dell'immobile, e le spese              
delle utenze.                                                                   
Il collaboratore verra' dotato di apposito apparecchio telefonico               
portatile i cui oneri sono a carico dell'Amministrazione, secondo la            
disciplina e le procedure ordinarie come definite e previste dal                
Servizio Patrimonio e Provveditorato.                                           
Per quanto concerne i consumi di energia elettrica, in tutti i casi             
in cui risulti possibile verranno installati strumenti di misurazione           
atti a separare i consumi legati all'uso abitativo, da porsi a carico           
del collaboratore assegnatario, da quelli relativi all'espletamento             
delle funzioni affidate al collaboratore medesimo, da porsi a carico            
dell'Amministrazione.                                                           
Ove detta installazione non risulti possibile, attesa la particolare            
connessione tra servizio da espletare ed immobile concesso al                   
collaboratore, e' a carico dell'Amministrazione la quota parte degli            
oneri relativi all'energia elettrica, come determinata a cura del               
Responsabile del Servizio sulla base di rendicontazione annuale quale           
emerge dalla fatturazione inviata al concessionario della casa                  
dall'Ente erogatore dell'energia elettrica.                                     
Art. 3                                                                          
Modalita' di effettuazione di funzioni e compiti                                
L'orario di lavoro del collaboratore si articola, di norma, su cinque           
giorni alla settimana, da lunedi' a venerdi', secondo modalita'                 
definite dal Responsabile di Servizio in relazione alle esigenze                
operative.                                                                      
Il collaboratore assegnatario ha l'obbligo della reperibilita'                  
continua e permanente, fatti salvi i periodi di congedo ordinario,              
senza che allo stesso spetti, a tal fine, indennita' alcuna.                    
Ove, nelle giornate di sabato e/o domenica, il collaboratore debba              
assentarsi, ne dara' comunicazione al Responsabile di Servizio il               
quale provvedera', se necessario, ad indicare un sostituto.                     
In condizioni di preallarme e di allarme, la reperibilita'  non puo'            
essere interrotta.                                                              
Qualora, per esigenze inderogabili e necessita' di servizio, il                 
collaboratore debba svolgere prestazioni lavorative che superino il             
normale orario di lavoro, allo stesso compete il compenso per lavoro            
straordinario, previa apposita attestazione da parte del Responsabile           
di Servizio. In caso di assenza o impedimento del collaboratore deve            
essere previsto, di norma, da parte del Responsabile di Servizio, un            
sostituto per tutta la durata di assenza od impedimento.                        
Il collaboratore assegnatario, per lo svolgimento delle funzioni di             
cui al precedente art. 1 all'interno del tronco di pertinenza, non ha           
diritto all'indennita' di trasferta; laddove lo stesso, per ragioni             
di servizio, debba recarsi in localita' distante piu' di Km. 10 dalla           
sede di lavoro, in un tronco diverso da quello di appartenenza, o in            
altra localita' che, distante piu' di Km. 10 dalla sede stessa, si              
trovi ubicata al di fuori dei tronchi di vigilanza, fruira' del                 
trattamento previsto dalla legislazione vigente per gli altri                   
dipendenti regionali.                                                           
Spetta al collaboratore, per l'espletamento delle funzioni di cui               
all'art. 1, alla luce dell'unicita' e specificita'  del servizio da             
svolgere, un automezzo dell'Amministrazione. Ove non sia possibile              
detta assegnazione, spetta al collaboratore il rimborso delle spese             
per l'utilizzo, previa apposita autorizzazione da parte del                     
Responsabile di Servizio, dell'automezzo proprio, secondo le                    
modalita' previste dalla normativa vigente.Il collaboratore ha                  
diritto alla corresponsione dei buoni pasto alle condizioni e secondo           
le modalita' previste dalla normativa vigente.                                  
Il collaboratore assegnatario della casa di guardia e' tenuto,                  
altresi', alla conduzione dell'eventuale magazzino, ed altre                    
pertinenze, per la custodia di arredi, beni strumentali,  attrezzi e            
materiali di consumo necessari per la vigilanza ed il servizio di               
piena.                                                                          
Art. 4                                                                          
Revoca dell'assegnazione                                                        
La concessione della casa non costituisce in nessun caso un diritto             
acquisito, e non comportera' altre rivendicazioni  di carattere                 
giuridico, ne' dara' luogo a risarcimento di sorta nel caso in cui              
venga revocata.                                                                 
Qualora il dipendente sia assegnato ad altro servizio, o venga a                
cessare, per qualunque causa, il suo rapporto di lavoro con la                  
Regione Emilia-Romagna, la concessione gratuita  dell'alloggio                  
cessera' di diritto al verificarsi di detti eventi.                             
Nelle ipotesi di cui sopra la casa dovra' essere riconsegnata,                  
libera da persone e cose, all'Amministrazione, entro il termine                 
perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione della                     
concessione, fatti salvi casi eccezionali, da valutarsi a discrezione           
dell'Amministrazione, nei quali potra' essere concesso, per il                  
rilascio e la riconsegna degli immobili, un termine superiore.                  
Nel caso di utilizzo della casa di guardia non conforme a quanto                
previsto al precedente art. 2, comma 2, il collaboratore  medesimo              
decadra' dalla concessione e perdera' ogni diritto all'utilizzo                 
dell'immobile che dovra' essere riconsegnato,  libero da persone e              
cose, all'Amministrazione, entro il termine perentorio di trenta                
giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione a firma del Dirigente            
competente in materia di Gestione del patrimonio, fatte salve le                
eventuali sanzioni disciplinari del caso.                                       
Art. 5                                                                          
Indennita' di prima assegnazione                                                
All'atto della concessione verra' attribuita al collaboratore una               
indennita' di prima assegnazione, pari a due mensilita' dello                   
stipendio in godimento, con atto del Responsabile  del Servizio                 
competente in materia di trattamento economico del personale.                   
Art. 6                                                                          
Rinuncia all'assegnazione della casa di guardia                                 
Nel caso in cui il collaboratore cui sono affidate le funzioni di               
vigilanza idraulica, ancorche' assegnatario di una casa di guardia              
messa a disposizione dall'Amministrazione,  rinunci, per motivi di              
carattere personale, all'assegnazione  medesima, e richieda di poter            
continuare a risiedere nella propria abitazione, il medesimo sara'              
previamente  autorizzato, fermo restando:                                       
a) l'assolvimento, da parte del collaboratore stesso, degli obblighi            
connessi all'espletamento delle funzioni di vigilanza, ivi compreso             
quello relativo alla conduzione  dell'eventuale magazzino sito sul              
tronco di pertinenza;                                                           
b) l'abitazione in cui il collaboratore risiede, senza oneri per                
l'Amministrazione, dovra' essere ubicata in prossimita' del tronco di           
vigilanza assegnato al collaboratore  stesso.                                   
Nessuna indennita' verra' corrisposta al dipendente per il                      
raggiungimento del tronco allo stesso assegnato dalla propria                   
abitazione.                                                                     
Nell'ipotesi di cui al presente articolo si applica quanto previsto             
al precedente articolo 3.                                                       
Il collaboratore verra' dotato di apposito apparecchio telefonico               
portatile i cui oneri sono a carico dell'Amministrazione, secondo la            
disciplina e le procedure ordinarie come definite e previste dal                
Servizio Patrimonio e Provveditorato.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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