DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 1407
Approvazione Disciplinare di concessione relativo agli alloggi di servizio - Case di guardia per sorveglianti idraulici
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di modificare la propria precedente deliberazione 2618/97 laddove
la stessa prevede, come sopra ricordato, che i tronchi di vigilanza
costituiscano "sede di lavoro", qualificazione, quest'ultima, che
risulta pertinente ove riferita alla casa di guardia "strictu sensu",
atteso che ai sensi della Direttiva citata in premessa, ed approvata
con deliberazione 2096/97, i tronchi di vigilanza costituiscono la
"zona" di cui all'art. 5, comma 5, lett. c) della L.R. 7/89;
2) di dare atto che da quanto previsto al punto precedente discende
che all'interno dei tronchi di vigilanza ai collaboratori assegnatari
non sara' riconosciuta l'indennita' di trasferta ai sensi del gia'
ricordato art. 5, comma 5, lett. c), L.R. 7/89;
3) di approvare l'apposito Disciplinare di concessione relativo agli
alloggi di servizio in oggetto (case di guardia) nella formulazione
di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato 1), dando atto che all'assegnazione degli alloggi stessi
provvedera', con successivo atto, il Responsabile del Servizio
provinciale Difesa del suolo territorialmente competente, d'intesa
col Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato;
4) di fissare in un triennio, decorrente dalla data di esecutivita'
del presente provvedimento, l'arco di tempo per ottimizzare le
risorse umane da destinare ai compiti di vigilanza idraulica in
oggetto, provvedendo, nel contempo, e per le motivazioni di cui in
premessa, ad adibire ad altre mansioni il personale, non in possesso
dei requisiti per svolgere l'attivita' stessa, e tuttora adibito a
tali compiti e/o tuttora assegnatario di case di guardia;
5) di integrare la propria deliberazione 2096/97 con la quale veniva
approvata la "Direttiva regionale per la regolamentazione del
servizio di piena e delle attivita' di polizia e vigilanza
idraulica", prevedendo la possibilita' che il collaboratore preposto
allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza effettui, ove
necessario, gli interventi di minuta e semplice manutenzione degli
impianti e dei pilastrini arginali di riferimento, sostituendo,
pertanto, l'art. 4, comma 3, lett. a) della Direttiva medesima, come
segue: "esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi
d'acqua, delle opere arginali, delle zone di rispetto, dei sostegni,
delle chiaviche e degli altri manufatti, provvedendo
all'effettuazione, ove necessario, degli interventi di minuta e
semplice manutenzione degli impianti stessi e dei pilastrini arginali
di riferimento";
6) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale.
ALLEGATO 1
Disciplinare relativo agli alloggi di servizio (case di guardia) per
collaboratori professionali addetti a compiti di vigilanza,
sorveglianza e guardiania idraulica
Art. 1
Assegnazione
Al collaboratore cui sono affidate le funzioni di vigilanza
idraulica, cosi' come definite nell'art. 4 della Direttiva regionale
per la regolamentazione del servizio di piena approvata con
deliberazione di Giunta regionale 2096/97, viene assegnata, per
ragioni di servizio, una casa di guardia ubicata nel tronco di
vigilanza al quale il collaboratore stesso risulta preposto.
L'assegnazione avverra' con provvedimento del Responsabile SPDS
territorialmente competente, d'intesa col Responsabile del Servizio
Patrimonio e Provveditorato.
All'atto della consegna della casa di guardia, e delle relative
pertinenze, verra' redatto apposito verbale, da sottoscriversi a cura
delle parti, nel quale saranno evidenziati la consistenza e lo stato
d'uso degli immobili.
Art. 2
Modalita' di utilizzo
L'assegnazione implica l'utilizzo gratuito della casa di guardia per
il collaboratore ed il proprio nucleo familiare.
Nell'utilizzo della casa di guardia il collaboratore e' tenuto a
usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Sono a carico del concessionario della casa di guardia le spese di
manutenzione ordinaria, connesse all'uso dell'immobile, e le spese
delle utenze.
Il collaboratore verra' dotato di apposito apparecchio telefonico
portatile i cui oneri sono a carico dell'Amministrazione, secondo la
disciplina e le procedure ordinarie come definite e previste dal
Servizio Patrimonio e Provveditorato.
Per quanto concerne i consumi di energia elettrica, in tutti i casi
in cui risulti possibile verranno installati strumenti di misurazione
atti a separare i consumi legati all'uso abitativo, da porsi a carico
del collaboratore assegnatario, da quelli relativi all'espletamento
delle funzioni affidate al collaboratore medesimo, da porsi a carico
dell'Amministrazione.
Ove detta installazione non risulti possibile, attesa la particolare
connessione tra servizio da espletare ed immobile concesso al
collaboratore, e' a carico dell'Amministrazione la quota parte degli
oneri relativi all'energia elettrica, come determinata a cura del
Responsabile del Servizio sulla base di rendicontazione annuale quale
emerge dalla fatturazione inviata al concessionario della casa
dall'Ente erogatore dell'energia elettrica.
Art. 3
Modalita' di effettuazione di funzioni e compiti
L'orario di lavoro del collaboratore si articola, di norma, su cinque
giorni alla settimana, da lunedi' a venerdi', secondo modalita'
definite dal Responsabile di Servizio in relazione alle esigenze
operative.
Il collaboratore assegnatario ha l'obbligo della reperibilita'
continua e permanente, fatti salvi i periodi di congedo ordinario,
senza che allo stesso spetti, a tal fine, indennita' alcuna.
Ove, nelle giornate di sabato e/o domenica, il collaboratore debba
assentarsi, ne dara' comunicazione al Responsabile di Servizio il
quale provvedera', se necessario, ad indicare un sostituto.
In condizioni di preallarme e di allarme, la reperibilita' non puo'
essere interrotta.
Qualora, per esigenze inderogabili e necessita' di servizio, il
collaboratore debba svolgere prestazioni lavorative che superino il
normale orario di lavoro, allo stesso compete il compenso per lavoro
straordinario, previa apposita attestazione da parte del Responsabile
di Servizio. In caso di assenza o impedimento del collaboratore deve
essere previsto, di norma, da parte del Responsabile di Servizio, un
sostituto per tutta la durata di assenza od impedimento.
Il collaboratore assegnatario, per lo svolgimento delle funzioni di
cui al precedente art. 1 all'interno del tronco di pertinenza, non ha
diritto all'indennita' di trasferta; laddove lo stesso, per ragioni
di servizio, debba recarsi in localita' distante piu' di Km. 10 dalla
sede di lavoro, in un tronco diverso da quello di appartenenza, o in
altra localita' che, distante piu' di Km. 10 dalla sede stessa, si
trovi ubicata al di fuori dei tronchi di vigilanza, fruira' del
trattamento previsto dalla legislazione vigente per gli altri
dipendenti regionali.
Spetta al collaboratore, per l'espletamento delle funzioni di cui
all'art. 1, alla luce dell'unicita' e specificita' del servizio da
svolgere, un automezzo dell'Amministrazione. Ove non sia possibile
detta assegnazione, spetta al collaboratore il rimborso delle spese
per l'utilizzo, previa apposita autorizzazione da parte del
Responsabile di Servizio, dell'automezzo proprio, secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente.Il collaboratore ha
diritto alla corresponsione dei buoni pasto alle condizioni e secondo
le modalita' previste dalla normativa vigente.
Il collaboratore assegnatario della casa di guardia e' tenuto,
altresi', alla conduzione dell'eventuale magazzino, ed altre
pertinenze, per la custodia di arredi, beni strumentali, attrezzi e
materiali di consumo necessari per la vigilanza ed il servizio di
piena.
Art. 4
Revoca dell'assegnazione
La concessione della casa non costituisce in nessun caso un diritto
acquisito, e non comportera' altre rivendicazioni di carattere
giuridico, ne' dara' luogo a risarcimento di sorta nel caso in cui
venga revocata.
Qualora il dipendente sia assegnato ad altro servizio, o venga a
cessare, per qualunque causa, il suo rapporto di lavoro con la
Regione Emilia-Romagna, la concessione gratuita dell'alloggio
cessera' di diritto al verificarsi di detti eventi.
Nelle ipotesi di cui sopra la casa dovra' essere riconsegnata,
libera da persone e cose, all'Amministrazione, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione della
concessione, fatti salvi casi eccezionali, da valutarsi a discrezione
dell'Amministrazione, nei quali potra' essere concesso, per il
rilascio e la riconsegna degli immobili, un termine superiore.
Nel caso di utilizzo della casa di guardia non conforme a quanto
previsto al precedente art. 2, comma 2, il collaboratore medesimo
decadra' dalla concessione e perdera' ogni diritto all'utilizzo
dell'immobile che dovra' essere riconsegnato, libero da persone e
cose, all'Amministrazione, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione a firma del Dirigente
competente in materia di Gestione del patrimonio, fatte salve le
eventuali sanzioni disciplinari del caso.
Art. 5
Indennita' di prima assegnazione
All'atto della concessione verra' attribuita al collaboratore una
indennita' di prima assegnazione, pari a due mensilita' dello
stipendio in godimento, con atto del Responsabile del Servizio
competente in materia di trattamento economico del personale.
Art. 6
Rinuncia all'assegnazione della casa di guardia
Nel caso in cui il collaboratore cui sono affidate le funzioni di
vigilanza idraulica, ancorche' assegnatario di una casa di guardia
messa a disposizione dall'Amministrazione, rinunci, per motivi di
carattere personale, all'assegnazione medesima, e richieda di poter
continuare a risiedere nella propria abitazione, il medesimo sara'
previamente autorizzato, fermo restando:
a) l'assolvimento, da parte del collaboratore stesso, degli obblighi
connessi all'espletamento delle funzioni di vigilanza, ivi compreso
quello relativo alla conduzione dell'eventuale magazzino sito sul
tronco di pertinenza;
b) l'abitazione in cui il collaboratore risiede, senza oneri per
l'Amministrazione, dovra' essere ubicata in prossimita' del tronco di
vigilanza assegnato al collaboratore stesso.
Nessuna indennita' verra' corrisposta al dipendente per il
raggiungimento del tronco allo stesso assegnato dalla propria
abitazione.
Nell'ipotesi di cui al presente articolo si applica quanto previsto
al precedente articolo 3.
Il collaboratore verra' dotato di apposito apparecchio telefonico
portatile i cui oneri sono a carico dell'Amministrazione, secondo la
disciplina e le procedure ordinarie come definite e previste dal
Servizio Patrimonio e Provveditorato.