REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 4
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:
a) la predisposizione dei disciplinari di produzione delle piante
certificate distinte per specie o gruppi di specie;
b) la definizione dei requisiti che debbono possedere i centri di
conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione e vivai, nonche'
delle rispettive strutture produttive;
c) la verifica dell'idoneita' dei centri di conservazione,
premoltiplicazione e moltiplicazione;
d) l'attestazione della conformita' dei campi di piante madri,
secondo i criteri stabiliti nei disciplinari di produzione;
e) il controllo sul materiale presente nei centri di conservazione,
premoltiplicazione, moltiplicazione e vivai;
f) il controllo tecnico-amministrativo di tutte le fasi della
certificazione;
g) la predisposizione dell'elenco delle varieta' certificabili,
nell'ambito delle specie di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 19
gennaio 1998, n. 3, secondo le modalita' stabilite nei relativi
disciplinari.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura
fitosanitaria regionale puo' avvalersi della collaborazione di enti,
istituzioni ed organizzazioni di produttori operanti nel settore
agricolo e vivaistico.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 e'
riportato alla nota 1) al Titolo.