REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO II                                                                    
Forme di cooperazione                                                           
          Art. 4                                                                
Costituzione della forma di cooperazione                                        
1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure           
di istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di cui             
all'art. 3, le Province convocano, entro sessanta giorni dall'entrata           
in vigore della presente legge, una Conferenza dei Sindaci                      
dell'ambito. La conferenza sceglie la forma di cooperazione sulla               
base del pronunciamento di tanti Sindaci che rappresentino almeno i             
due terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo           
censimento. La conferenza approva, altresi', uno schema degli atti              
necessari ad istituire la forma di cooperazione, secondo quanto                 
richiesto dalla legislazione vigente.                                           
2. Qualora la decisione della Conferenza dei Sindaci non sia                    
intervenuta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge             
la forma di cooperazione dell'ambito e' quella prevista all'art. 3,             
comma 1, lett. b).                                                              
3. I Comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di                   
cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione                   
dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione             
alla Provincia.                                                                 
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta                  
regionale, su comunicazione della Provincia e previa diffida ad                 
adempiere entro trenta giorni, nomina il commissario ad acta che                
provvede ad adottare tutti gli atti di cui al comma 3.                          
5. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono posti a             
carico del bilancio dell'Agenzia.                                               
6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della           
Conferenza dei Sindaci di cui al comma 1 sia attivata la procedura              
per la modificazione degli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 2, sono           
sospesi per una sola volta e per la durata della procedura. La                  
proposta di modificazione deve pervenire al Consiglio regionale entro           
e non oltre novanta giorni dall'attivazione della procedura.                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina