COMUNE DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 16 giugno 1998, n. 521

Lavori di costruzione delle opere relative alla regolamentazione dello scolo delle acque pluviali del sottopasso ferroviario di Via Cavalieri di Vittorio Veneto e delle aree limitrofe. Determinazione indennita' provvisoria di esproprio e di servitu' permanente

LA GIUNTA COMUNALE                                                              
(omissis)  delibera:                                                            
1) di quantificare, secondo le risultanze della perizia estimativa in           
data 4/6/1997 n. 112395/A (Allegato A) redatta dal Servizio                     
Patrimonio, in Lire 82.320/mq. l'indennita' provvisoria d'esproprio             
dovuta in ordine alle aree occorrenti alla realizzazione delle opere            
inerenti la regolamentazione dello scolo delle acque pluviali del               
sottopasso ferroviario di Via Cavalieri di Vittorio Veneto ed aree              
limitrofe, significando che ai sensi dell'art. 5 bis della Legge                
359/92, la stessa, ove intervenga accordo bonario con la proprieta',            
ammonta a Lire 137.200/mq.;                                                     
2) di quantificare, per contro, in Lire 32.928/mq e Lire 8.232/mq.              
l'indennita' provvisoria di servitu' permanente riferita                        
rispettivamente alla fascia centrale a servizio della tubazione                 
interrata (32.928/mq.) ed alla fascia laterale di rispetto con                  
divieto di edificabilita' (8.232/mq), da considerarsi, ove intervenga           
accordo bonario ai sensi del precitato art. 5 bis, Legge 359/92,                
rispettivamente quantificate in Lire 54.880/mq. e Lire 13.720/mq.;              
3) di stabilire ancora che le indennita' provvisorie di esproprio e             
di servitu' permanente come quantificate, vengano notificate agli               
interessati nelle forme previste per la notificazione degli atti                
processuali civili, e, ove accettate, liquidate ai medesimi con                 
mandato diretto da richiedersi a cura dell'Ufficio Espropri                     
significando peraltro che essendo le stesse determinate ai sensi                
dell'art. 5 bis, Legge 359/92 non sono soggette a maggiorazioni di              
sorta;                                                                          
(omissis)                                                                       
5) di operare su tutte le indennita' espropriative e di occupazione             
temporanea in trattazione, la ritenuta del 20% a favore dell'Erario             
ai sensi dell'art. 11, Legge 413/91, in quanto i beni cui dette                 
indennita' ineriscono sono ubicati in zona omogenea territoriale "B",           
come certificato dal Servizio di Pianificazione e Gestione                      
urbanistica in data 24/6/1997 nonche' di rendere operativo quanto               
disposto dall'art. 16, DL 504/92;                                               
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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