REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1379

Adeguamento degli strumenti previsti dalla L.R. 5/94 in attuazione del Piano sanitario regionale con particolare riferimento alla semplificazione degli accessi ed al rapporto con i cittadini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle                  
persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti";           
- la propria deliberazione n. 124 dell'8/2/1999 "Criteri per la                 
riorganizzazione delle cure domiciliari";                                       
- la propria deliberazione n. 1455 del 28/7/1997 "Direttiva per i               
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di                     
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della           
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle aziende sanitarie               
della regione Emilia-Romagna";                                                  
- il Piano sanitario nazionale 1998/2000 approvato con DPR 23 luglio            
1998 che identifica gli interventi necessari per la qualificazione              
dell'assistenza per la popolazione anziana, in particolare di quella            
non autosufficiente;                                                            
- la propria deliberazione n. 54 del 25/1/1999 di proposta al                   
Consiglio regionale del Piano sanitario regionale 1999/2001;                    
considerato che:                                                                
- le esperienze di diffusione degli strumenti previsti dalla L.R.               
5/94 (Accordo di programma, Servizio Assistenza anziani, Unita' di              
valutazione geriatrica territoriale, Responsabile del caso),                    
evidenziano la necessita' di indicazioni regionali per assicurare il            
perseguimento degli obiettivi fondamentali della legge in tutto il              
territorio regionale;                                                           
- il nuovo contesto socio-demografico, le modificazioni intervenute             
negli assetti istituzionali, il nuovo assetto organizzativo del                 
sistema sanitario regionale e le linee di rimodulazione ospedaliera             
richiedono la costruzione di reti integrate di servizi sociali e                
sanitari su base distrettuale;                                                  
- l'esperienza condotta in questi anni nel settore dei servizi per              
anziani non autosufficienti rappresenta un utile patrimonio di                  
esperienze, da aggiornare ed adeguare al nuovo contesto;                        
- e' opportuno fornire criteri di indirizzo regionali per consentire            
ai Comuni ed ai distretti delle Aziende sanitarie locali di                     
migliorare l'attuazione della L.R. 5/94 nel nuovo contesto regionale;           
ritenuto necessario approvare, anche quale strumento di attuazione              
del Piano sanitario regionale, la direttiva allegata avente per                 
oggetto "Adeguamento degli strumenti previsti dalla Legge 5/94 in               
attuazione del Piano sanitario regionale con particolare riferimento            
alla semplificazione degli accessi ed al rapporto con i cittadini",             
al fine di promuovere una piu' omogenea attuazione degli obiettivi              
della L.R. 5/94 alla luce del mutato contesto organizzativo del                 
Sistema sanitario regionale, garantendo maggiore equita' di accesso             
alla rete dei servizi ai cittadini anziani;                                     
dopo ampio confronto e discussione in merito alla direttiva oggetto             
della presente deliberazione, con le istituzioni, le organizzazioni             
sindacali, i rappresentanti degli enti gestori di servizi per anziani           
non autosufficienti;                                                            
acquisito il parere della competente Commissione consiliare Sicurezza           
sociale espresso nella seduta del 22/7/1999;                                    
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi e dal                       
Responsabile del Servizio Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato           
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, per            
quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,             
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta           
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                            
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino e dal Direttore generale             
Sanita' dr. Tiziano Carradori in merito alla legittimita' della                 
presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi           
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                 
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali educative           
e familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali e              
dell'Assessore alla Sanita',                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare per le ragioni espresse in narrativa la direttiva               
concernente "Adeguamento degli strumenti previsti dalla Legge 5/94 in           
attuazione del Piano sanitario regionale con particolare riferimento            
alla semplificazione degli accessi ed al rapporto con i cittadini",             
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;              
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
DIRETTIVA                                                                       
Adeguamento degli strumenti previsti dalla Legge 5/94 in attuazione             
del Piano sanitario regionale con particolare riferimento alla                  
semplificazione degli accessi ed al rapporto con i cittadini                    
Dall'approvazione della Legge 5/94 ad oggi si sono sviluppate nel               
territorio regionale esperienze ricche e molteplici. Gli strumenti              
fondamentali proposti dalla legge sono ormai diffusi in modo                    
generalizzato. Le diverse modalita' di attuazione nei distretti per             
un verso rappresentano un elemento positivo, in quanto espressione              
delle specificita' dei territori. Possono pero' rappresentare anche             
un limite da superare quando mettono di fatto in discussione il                 
perseguimento di obiettivi fondamentali della L.R. 5/94. Nel nuovo              
contesto istituzionale e socio-demografico, anche alla luce degli               
obiettivi indicati nella proposta di Piano sanitario regionale, i               
principali obiettivi innovativi proposti dalla Legge 5/94 mantengono            
la loro importanza strategica:                                                  
- costruzione di un sistema integrato dei servizi socio-sanitari per            
anziani con assunzione comune di responsabilita' tra i diversi enti             
competenti;                                                                     
- personalizzazione della "cura", sulla base della valutazione                  
globale dei bisogni della persona anziana e del suo nucleo familiare;           
- separazione della gestione della "domanda" dalla gestione dei                 
"servizi";                                                                      
- costruzione di percorsi che assicurino la continuita' assistenziale           
da parte del sistema integrato, fornendo all'anziano e alla sua                 
famiglia un riferimento chiaro e omogeneo.                                      
Le principali criticita' emerse nell'attuazione della L.R. 5/94 sono            
relative a:                                                                     
- procedure eccessivamente complesse per l'attivazione della                    
valutazione e l'accesso ai servizi;                                             
- percorsi assistenziali e modelli di comunicazione con l'anziano e             
la sua famiglia in contrasto con gli obiettivi fondamentali ed il               
modello assistenziale della Legge 5/94;                                         
- lentezza in alcuni territori nel processo di costruzione della rete           
dei servizi e persistenza di logiche e modelli organizzativi e                  
decisionali non orientati all'integrazione, istituzionale e                     
organizzativa.                                                                  
Per completare il processo di attuazione della L.R. 5/94 nel nuovo              
contesto organizzativo del Sistema sanitario regionale al fine di:              
- garantire omogeneita' dei fini ed eguaglianza di opportunita' ai              
cittadini residenti nella regione;                                              
- ridare vigore al progressivo raggiungimento degli obiettivi della             
L.R. 5/94, fornendo (tenendo conto delle esperienze condotte sino ad            
oggi) indicazioni per il miglior utilizzo degli strumenti previsti              
nella legge alla luce del nuovo contesto:                                       
- socio-demografico (aumento quarta eta' maggiore rispetto a quanto             
previsto nel 1993/1994, modifica di medio periodo dei modelli                   
familiari e degli stili di vita)                                                
- istituzionale (legge Bassanini, nuovo ruolo Enti locali,                      
decentramento)                                                                  
- dei servizi sanitari (in particolare la ridefinizione del sistema             
ospedaliero e la diffusione di un modello unitario di cure                      
domiciliari)                                                                    
- delle politiche di welfare (proposta riforma legge nazionale                  
assistenza, adeguamento legislazione regionale, introduzione nuovi              
strumenti di intervento) nella prospettiva della sussidiarieta';                
- semplificare le procedure e migliorare l'accesso alla rete dei                
servizi.                                                                        
Si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative.                 
INDICAZIONI OPERATIVE                                                           
1. Accordo di programma                                                         
L'Accordo di programma ex art. 14, L.R. 5/94 puo' essere parte di un            
piu' generale Accordo di programma per la gestione di altre                     
problematiche socio-sanitarie, come indicato dall'art. 183 della L.R.           
21 aprile 1999, n. 3. Nella quasi totalita' del territorio regionale            
sono stati siglati gli Accordi di programma previsti dall'art.14                
della L.R. 5/94. In molti distretti si e' gia' pervenuti alla sigla             
dei rinnovo degli stessi Accordi. Si rileva una certa eterogeneita'             
non soltanto nelle scelte organizzative, ma anche sui livelli di                
effettivo perseguimento degli obiettivi di integrazione.                        
La Regione ha orientato la propria azione per valorizzare il ruolo              
decisivo dell'Accordo di programma anche come interlocutore                     
privilegiato per la costruzione della rete, in particolare per quanto           
riguarda i finanziamenti in conto capitale (Piano RSA ex art. 20,               
Legge 67/88, II e III triennio e Piano riparto ex art. 42, L.R. 2/85            
Bando 1998) ha chiesto, come condizione preliminare, la valutazione             
della congruita' delle proposte con la programmazione territoriale da           
parte dell'Organismo di governo dell'Accordo di programma. Anche                
sulla base dei pareri espressi nel corso delle istruttorie dei                  
programmi di investimento citati in precedenza, si rileva la                    
necessita' di una riflessione sul pieno e convinto utilizzo                     
dell'Accordo di programma previsto dalla L.R. 5/94 e su un deciso               
maggiore impegno da parte di Comuni ed Aziende Unita' sanitarie                 
locali.                                                                         
In molte esperienze si rilevano elementi di criticita':                         
- accordo formale su generici obiettivi;                                        
- assenza di organismi di gestione dell'Accordo;                                
- confusione tra il ruolo della Conferenza dei Sindaci o del Comitato           
di Distretto e l'organismo di gestione dell'Accordo di programma;               
- scarsa chiarezza sulle finalita' proprie dell'Accordo non sempre              
visto come strumento/opportunita' per assicurare migliori risposte              
(integrate) ai cittadini quanto come nuovo vincolo posto dalla                  
legislazione regionale.                                                         
Occorre pertanto ribadire le finalita' proprie dell'Accordo di                  
programma quale strumento specifico per assicurare, sul piano                   
programmatico, di allocazione delle risorse e di gestione degli                 
accessi, la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a             
favore delle persone anziane, ed in tale contesto sottolineare la               
piena responsabilita' degli Enti locali e delle Aziende Unita'                  
sanitarie locali nella gestione dell'Accordo e nel raggiungimento               
degli obiettivi territoriali di integrazione.                                   
Dalle esperienze si rilevano le seguenti come condizioni minime di              
efficacia che si propongono ai Comuni ed alle Aziende Unita'                    
sanitarie locali, quale terreno di impegno per arricchire le                    
esperienze gia' in atto.                                                        
1.1. Accordi di merito che definiscano:                                         
- obiettivi, programmi di medio periodo, tempi e strumenti di                   
verifica per realizzare la progressiva estensione nel proprio                   
territorio di un sistema integrato di gestione della valutazione                
della domanda e dell'accesso alla rete dei Servizi socio-sanitari               
integrati;                                                                      
- definizione del modello organizzativo ed adeguato dimensionamento             
del Servizio Assistenza anziani;                                                
- programmi annuali di attivita';                                               
- organizzazione ed adeguato dimensionamento della/e UVGT;                      
- definizione delle risorse da destinare all'attivita' del SAA e                
criteri di ripartizione delle stesse;                                           
- verifica almeno semestrale del grado di raggiungimento degli                  
obiettivi, con approfondimento dei motivi dell'eventuale mancato                
raggiungimento degli stessi;                                                    
- definizione di strumenti di verifica degli obiettivi annuali.                 
1.2. Individuazione di precise responsabilita' istituzionali e                  
gestionali dell'Accordo (previsione di un organismo snello di                   
gestione e verifica dell'Accordo).                                              
1.3. Individuazione di precise responsabilita' professionali per la             
realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di programma.                        
1.4. Destinazione annuale di specifiche risorse (professionali,                 
finanziarie) per l'attivita' del SAA.                                           
Negli ultimi anni si sono sviluppate esperienze che hanno affrontato            
con nuovi strumenti il tema dell'integrazione, non soltanto della               
valutazione della domanda e dell'accesso alla rete, ma anche della              
gestione dei servizi stessi. In linea di massima tali nuovi strumenti           
si propongono la gestione integrata di particolari servizi e quindi             
possono coesistere e/o derivare dall'Accordo di programma. Qualora              
invece tali strumenti vedano coinvolti tutti i soggetti                         
sottoscrittori dell'Accordo di programma previsti dalla L.R. 5/94 e             
si propongano obiettivi che includono quelli previsti dagli artt. 15            
e 16 della L.R. 5/94 possono di fatto sostituire gli strumenti                  
previsti dalla L.R. 5/94 (Accordo di programma, Servizio Assistenza             
anziani) a condizione che cio' venga evidenziato negli atti                     
costitutivi. In tal caso detti strumenti assicurano anche i necessari           
flussi informativi.                                                             
Nella prossima discussione sulla proposta di legge di riforma della             
L.R. 2/85 si valuteranno le forme di gestione capaci di apportare una           
risposta piu' avanzata alla necessita' di integrazione, anche alla              
luce delle esperienze condotte mediante gli Accordi di programma per            
l'assistenza agli anziani.                                                      
2. Servizio Assistenza anziani (SAA)                                            
La Regione ha orientato la propria azione per valorizzare il ruolo              
decisivo del SAA. In particolare per quanto riguarda i finanziamenti            
regionali ex art. 41 per la spesa di gestione:                                  
- parte significativa dei finanziamenti concessi nel 1995 e nel 1996            
sono stati destinati ad iniziative finalizzate a rafforzare il SAA e            
suoi strumenti di intervento (Responsabile del caso);                           
- il progetto di iniziativa regionale del 1997 e' stato finalizzato             
esclusivamente al potenziamento del SAA ed anche il progetto di                 
iniziativa regionale 1998 ha sottolineato come lo sviluppo delle                
attivita' proposte (ADI e/o demenze) dovesse avvenire nella                     
prospettiva del rafforzamento del SAA.                                          
E' opportuno richiamare le principali finalita' del SAA, sviluppando            
quanto gia' indicato sinteticamente nella Legge 5/94:                           
a) garantire la valutazione del bisogno della popolazione anziana non           
autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, al fine di                  
massimizzare la coerenza tra domanda ed offerta di servizi;                     
b) garantire il coordinato utilizzo della rete, attraverso la                   
gestione degli accessi tenuto conto delle disponibilita' esistenti e            
delle opzioni del cittadino. A tal fine occorre garantire in tutti i            
distretti un sistema di accesso alla rete dei servizi per anziani               
unificato. Il punto unico di accesso, analogamente a quanto previsto            
nella deliberazione della Giunta regionale  n.124 dell'8/2/1999                 
sull'organizzazione delle cure domiciliari, non rappresenta un unico            
luogo fisico, ma la strutturazione integrata tra tutti i punti di               
contatto e di accesso dei cittadini. E' la effettiva costruzione di             
un sistema a rete, articolato nel territorio, che realizza l'unicita'           
dell'accesso;                                                                   
c) ottimizzare la qualita' degli interventi;                                    
d) realizzare congiuntamente con il distretto il collegamento                   
operativo e le sinergie professionali fra i Servizi socio-sanitari              
integrati, i servizi sanitari del distretto e del/i presidio/i                  
ospedaliero/i di riferimento, al fine di assicurare continuita'                 
assistenziale e di cura e appropriatezza tra servizi attivati e                 
bisogni valutati;                                                               
e) monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione                 
anziana residente per offrire indicazioni alla programmazione                   
territoriale ed alla corretta allocazione delle risorse;                        
f) raccogliere ed elaborare i dati informativi in modo approfondito             
sulla domanda, sulla attivita' delle UVGT e dei servizi della rete,             
ed in generale sui servizi per gli anziani presenti nel territorio di           
riferimento;                                                                    
g) realizzare programmi di controllo sul funzionamento della rete e             
di verifica della qualita' delle prestazioni, anche assicurando la              
consulenza ai servizi della rete;                                               
h) svolgere attivita' di informazione sui servizi esistenti sul                 
territorio, sulle modalita' e sui criteri di accesso;                           
i) promuovere ed organizzare in collaborazione con gli enti                     
istituzionalmente preposti, le attivita' di aggiornamento e                     
formazione del personale della rete dei servizi e dei "caregivers"              
non professionali;                                                              
j) promuovere ed organizzare, in accordo con il distretto, le                   
campagne di informazione ed educazione alla salute rivolte alla                 
popolazione anziana;                                                            
k) coordinarsi con i SAA degli altri distretti attivi nell'ambito del           
territorio provinciale, al fine di scambiare informazioni e di                  
sviluppare forme di collaborazioni sovradistrettuali.                           
L'attivita' dei SAA in questi anni si e' sviluppata progressivamente            
raggiungendo, generalmente, soltanto alcune delle finalita'                     
soprarichiamate.                                                                
Le aree di maggiore criticita' rilevate sono state le seguenti:                 
- scarso ruolo, identita' e collocazione del SAA;                               
- rapporti con i cittadini;                                                     
- carenza di risorse e specifiche competenze professionali;                     
- rapporti con i servizi della rete;                                            
- coinvolgimento strutturato dei medici di medicina generale;                   
- relativo perseguimento degli obiettivi di monitoraggio della                  
domanda, di informazione e sostegno delle famiglie, della diffusione            
della corretta pratica assistenziale, di promozione della formazione            
e dell'aggiornamento.                                                           
E' pertanto urgente dare nuovo impulso all'attivita' dei SAA anche per          
dare soluzione ad un problema che e' stato da piu' parti sollevato:             
semplificare le procedure d'accesso e di presa in carico e rendere              
piu' trasparente e chiara la comunicazione con il cittadino.                    
E' necessario ribadire che il cittadino, a seguito dell'attivazione del         
SAA, ha diritto ad una comunicazione. La proposta del SAA, a seguito            
della valutazione globale, puo' senz'altro differire dalle richieste            
dell'anziano e/o dei suoi familiari, fermo restando l'obbligo di una            
corretta comunicazione:                                                         
- scritta, tempestiva e chiara;                                                 
- che prospetti le soluzioni compatibili con le risorse attivabili              
nel territorio;                                                                 
- che, in caso di "presa in carico", identifichi chiaramente il                 
Responsabile del caso e le modalita' per contattarlo.                           
Assicurare un percorso di continuita' assistenziale nell'accesso ai             
servizi della rete e' compito del SAA, dei servizi della rete e dei             
servizi sanitari, compito che non puo' essere fatto ricadere                    
sull'anziano e/o sui suoi familiari.                                            
Le comunicazioni con anziani e familiari, le scelte organizzative, le           
prassi operative, la modulistica debbono essere improntate a quanto             
sopra, evitando comunque comunicazioni meramente burocratiche. Cio'             
anche in considerazione della necessita' anzitutto di rispettare le             
opzioni dell'anziano e di valorizzare le disponibilita', le risorse e           
gli impegni assistenziali dei familiari. Non va sottovalutata                   
l'influenza del tipo di comunicazione nella complessa relazione che             
si stabilisce tra anziani/famiglia/servizi, relazione che e' anche              
compito del SAA far evolvere come "alleanza" terapeutica, prestando             
ascolto ed attenzione alle opzioni ed al gradimento dell'anziano e              
dei familiari.                                                                  
Si ribadisce la necessita' di semplificare i percorsi e di evitare              
ogni duplicazione (Dipartimenti, Unita' operative, ecc.) che                    
contraddicono gli obiettivi della L.R. 5/94 e rendono piu' complesso            
il percorso assistenziale ed il rapporto con i cittadini.                       
Dalle esperienze si rilevano le seguenti come condizioni minime di              
efficacia che si propongono quale terreno di impegno per arricchire             
le esperienze gia' in atto:                                                     
- identita', chiarezza di funzione ed autonomia organizzativa e                 
professionale del SAA, alla luce della nuova organizzazione                     
distrettuale contenuta nella proposta di Piano sanitario regionale;             
- dotazione di un organico proprio impegnato nell'attivita' del SAA,            
in relazione alle dimensioni territoriali ed ai programmi di                    
attivita' approvati dall'Accordo di programma;                                  
- imparzialita' ed equita' nella gestione dei rapporti con i servizi;           
- definizione di strutturate relazioni con Responsabile di distretto            
e Responsabile presidi ospedalieri di riferimento della popolazione             
anziana residente;                                                              
- effettiva disponibilita' delle risorse relative alla gestione della           
"domanda";                                                                      
- individuazione di precise responsabilita' professionali (prevedere            
un Responsabile del SAA, professionalmente competente e                         
funzionalmente impegnato - a tempo pieno o parziale in relazione alla           
dimensione dell'attivita' - a perseguire i compiti propri definiti              
dell'Accordo di programma);                                                     
- consolidamento del ruolo e di adeguate risorse per la funzione di             
Responsabile del caso.                                                          
A prescindere dalla collocazione fisica (che comunque deve garantire            
facilita' di accesso per gli utenti, essere articolata sul territorio           
e favorire l'integrazione tra servizi e tra operatori), e' necessario           
ribadire che il SAA e' strumento sia dei Comuni che del distretto               
dell'Azienda Unita' sanitaria locale. Il SAA ha funzioni proprie                
(attuazione tecnica degli obiettivi dell'Accordo di programma per il            
governo integrato dell'accesso ai servizi della rete), ma puo' anche            
svolgere funzioni delegate o dai Comuni o dal distretto. In                     
quest'ultimo caso il Responsabile del SAA agisce su esplicito mandato           
e risponde al soggetto delegante. In ogni caso il responsabile del              
SAA coadiuva il Responsabile del distretto nel garantire                        
l'integrazione fra i servizi sociali e quelli sanitari per la                   
popolazione anziana e pertanto partecipa ai momenti di coordinamento            
e direzione strategica del distretto. Scelte organizzative che di               
fatto ripropongano modelli separati di intervento e attivita' del SAA           
non integrate contraddicono uno degli obiettivi di fondo della L.R.             
5/94: la costruzione di un servizio unico per il coordinamento e                
l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle                
persone anziane. Il carattere non aziendale del Servizio Assistenza             
anziani evidenzia l'incongruenza di forme di coordinamento aziendale            
degli strumenti tecnici del SAA (UVGT e Responsabili del caso) e                
l'opportunita' di promuovere momenti formalizzati di confronto dei              
SAA nell'ambito provinciale di riferimento.                                     
Obiettivo strategico per i SAA e' la semplificazione delle procedure            
di valutazione e di accesso alla rete dei Servizi socio-sanitari. A             
tal fine e' necessario:                                                         
1) definire in modo condiviso percorsi semplici e tempi massimi per             
valutazione e per la presa in carico;                                           
2) definire protocolli per condizioni di emergenze (dimissioni                  
ospedaliere, improvvise modifiche equilibri familiari, etc.) e                  
tempestivita' per valutazione e presa in carico con tempi ridotti,              
con relativi criteri di individuazione;                                         
3) monitorare i tempi di attesa tra attivazione del SAA, valutazione            
ed accesso alle diverse tipologie dei servizi della rete;                       
4) adottare procedure condivise per assicurare la continuita'                   
assistenziale;                                                                  
5) adottare strumenti di comunicazione condivisi tra i diversi attori           
del sistema (UVGT, medico di medicina generale, singoli punti della             
rete e presidi ospedalieri) e con l'anziano e/o familiari.                      
Si ritiene opportuno inoltre che gli Enti sottoscrittori degli                  
Accordi di programma valutino la necessita' di impegnare maggiormente           
i SAA nelle seguenti aree di attivita':                                         
- attivita' di sostegno alle famiglie mediante l'attivazione di                 
consulenze psicologiche, assistenziali, giuridico-legali, promozione            
e sostegno gruppi auto-aiuto, corsi di formazione per familiari che             
assistono anziani, come gia' suggerito dal Programma di iniziativa              
regionale Area anziani (art. 41, L.R. 2/85, anno 1998) per l'area               
demenze. Questa attivita' di sostegno alle famiglie e' ritenuta                 
strategica e come tale deve diventare uno dei terreni di maggiore               
novita' nell'attivita' dei SAA. In questo settore e' fondamentale il            
supporto dell'UVGT cosi' come il coinvolgimento di alcuni servizi               
della rete (sia per estendere le forme di assistenza di "sollievo" a            
ciclo diurno e residenziale, sia per attivare incontri di                       
formazione/sostegno/verifica dopo il ritorno a domicilio). E'                   
opportuno assicurare il coinvolgimento e la valorizzazione delle                
associazioni attive nel territorio, evitando pero' duplicazioni di              
percorsi, collegando ogni iniziativa con l'impianto a rete previsto             
dalla L.R. 5/94. E' opportuno evidenziare la necessita' di attivare             
anche forme specifiche di consulenza/ascolto/sostegno dei familiari             
che assistono direttamente anziani non autosufficienti, senza la                
presa in carico da parte di una dei servizi della rete;                         
- informazione sui servizi e sulle opportunita' esistenti nel                   
territorio, sviluppando i necessari collegamenti con gli Uffici                 
Relazioni con il pubblico dei Comuni e dell'Azienda Unita' sanitaria            
locale;                                                                         
- promozione di attivita' di educazione/informazione rivolte a target           
specifici di popolazione;                                                       
- promozione attivita' di formazione e aggiornamento;                           
- adozione programma specifico per incrementare il coinvolgimento dei           
medici di medicina generale;                                                    
- attivazione programmi di controllo sul funzionamento della rete e             
di verifica della qualita' delle prestazioni, anche assicurando la              
consulenza necessaria ai servizi della rete, al fine di:                        
- sviluppare una adeguata cultura assistenziale e incrementare il               
grado di qualificazione delle prestazioni;                                      
- omogeneizzare progressivamente gli approcci assistenziali e i                 
sistemi professionali e diffondere la miglior pratica su specifiche             
problematiche assistenziali, anche proponendo l'adozione comune di              
specifici protocolli assistenziali;                                             
- sistema informativo, elaborazione dei dati sulla domanda, sulla               
attivita' delle UVGT e dei servizi della rete e predisposizione                 
rapporto annuale sull'attivita' del SAA. Con successiva circolare               
saranno indicati i dati di funzionamento e di attivita' che, per una            
prima fase, costituiscono a cadenza annuale il debito informativo nei           
confronti della Regione, tenendo conto comunque dell'esigenza di                
assicurare l'integrazione tra i diversi sistemi informativi ai                  
diversi livelli.                                                                
Il Responsabile del SAA e' tenuto nel corso dell'anno a segnalare               
all'organismo di gestione e verifica dell'Accordo di programma                  
eventuali non applicazioni di azioni previste nel programma annuale,            
evidenziando le specifiche motivazioni e responsabilita'.                       
3. Unita' di valutazione geriatrica territoriale                                
Le Unita' di valutazione geriatrica territoriale sono state attivate            
in tutto il territorio regionale. La diffusione del metodo di                   
valutazione globale del bisogno dell'anziano e' stato senz'altro uno            
dei risultati realizzati con la L.R. 5/94. Da una recente indagine              
sull'attivita' delle UVGT e' emerso l'utilizzo di un elevato numero             
di scale e strumenti di valutazione in ambito regionale. L'esigenza             
di maggiore omogeneita' sara' oggetto di approfondimento da parte di            
un gruppo di lavoro regionale come previsto dalla delibera della                
Giunta regionale n. 124 dell'8/2/1999, con particolare riferimento              
alla promozione di un modello omogeneo di valutazione per le cure               
domiciliari. Con maggior forza e' stato segnalato il rischio di un              
inopportuno dilatarsi del tempo che intercorre tra la segnalazione              
del bisogno dell'anziano, la valutazione globale e l'attuazione del             
programma personalizzato di assistenza. Da alcuni e' stato anche                
paventato il rischio che l'arricchimento derivante da una piu'                  
attenta valutazione del bisogno comporti un ritardo se non un                   
ostacolo all'accesso ai servizi. E' questo un tema di assoluta                  
rilevanza in quanto incide direttamente sulla effettiva fruizione dei           
servizi e sui diritti dei cittadini. Occorre pertanto ribadire che la           
finalita' principale della valutazione globale e' quella di                     
avvicinare la "cura" ai bisogni del singolo anziano ed e' pertanto              
orientata non ad una classificazione ma alla predisposizione ed                 
attuazione di un programma di assistenza personalizzato. La                     
valutazione globale non puo' ridursi ad esercizio virtuale ed                   
accademico, deve essere finalizzata a massimizzare la coerenza tra              
"domanda" e risposta assistenziale. E' in relazione alla complessita'           
dei soggetti anziani da assistere ed alla concreta possibilita' di              
accesso ai servizi della rete che va articolato il livello di                   
approfondimento della valutazione. E' pertanto opportuno e necessario           
che si avvii un processo di semplificazione anche mediante il                   
maggiore coinvolgimento del medico di medicina generale e del                   
Responsabile del caso nel livello di base della valutazione e                   
dell'accesso alla rete dei servizi. L'UVGT deve governare questo                
processo definendo, in accordo con i medici di medicina generale:               
- percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze in              
materia di valutazione globale;                                                 
- protocolli operativi per la definizione di situazioni che prevedano           
un ruolo piu' attivo del medico di base, in collaborazione con il               
Responsabile del caso;                                                          
- programmazione delle attivita' comuni, orientando a tal fine la               
definizione dei propri orari di attivita'.                                      
Questo percorso di semplificazione e coinvolgimento dovra' essere               
graduale e progressivo e potra' iniziare a realizzarsi inizialmente             
in almeno tre ambiti di intervento:                                             
- l'ADI, con riferimento a quanto gia' previsto nella direttiva                 
regionale sulla riorganizzazione delle cure domiciliari;                        
- l'assegno di cura, nella valutazione e nella proposta concessione             
dell'assegno di cura, per le situazioni a minar carico assistenziale            
(livello B e C) e nella rivalutazione dei casi;                                 
- le demenze, per quanto riguarda la necessita' di affidare ai medici           
di medicina generale un ruolo importante nella segnalazione del                 
dubbio diagnostico di demenza e nella gestione del soggetto demente             
assistito a domicilio, secondo le linee che verranno definite nel               
Programma regionale per le demenze. In ogni caso debbono essere                 
assicurate idonee procedure di comunicazione dei dati relativi agli             
accessi semplificati al Servizio Assistenza anziani.                            
Dalle esperienze in atto si evidenziano i seguenti rischi da evitare:           
- trasformazione dell'UVGT in soggetto esperto solo nella valutazione           
che ordina ad altri (servizi della rete) cosa fare, senza                       
responsabilita' in merito alla gestione dell'accesso ai servizi ed              
all'utilizzo delle risorse;                                                     
- separazione tra UVGT e rete dei servizi;                                      
- distorsione del ruolo professionale dell'UVGT e connotazione                  
burocratica-certificatoria della sua attivita';                                 
- senso di abbandono da parte del cittadino utente che vede                     
"certificata" la sua condizione di bisogno da un organismo tecnico e            
rischia di non ricevere alcun servizio per mancanza di disponibilita'           
di risorse.                                                                     
L'attivita' dell'UVGT deve essere incardinata nel SAA e la conoscenza           
delle condizioni professionali ed organizzative dei servizi della               
rete, delle contingenti possibilita' dei servizi e' condizione                  
indispensabile per la formulazione di piani di assistenza                       
individualizzati "realistici", individuando e negoziando la soluzione           
migliore possibile in quel momento per il singolo anziano. Proprio              
per permettere alle UVGT di svolgere appieno il proprio ruolo occorre           
procedere gradualmente alla diffusione della cultura e degli                    
strumenti di valutazione geriatrici capaci di semplificare l'accesso            
e la valutazione per le situazioni meno complesse. In tal modo le               
UVGT potranno focalizzare la propria attivita' sui casi piu'                    
complessi e svolgere funzioni di supporto e qualificazione dei                  
servizi della rete (diffusione corretto approccio geriatrico e                  
gerontologico, favorire l'adozione di protocolli assistenziali ad               
iniziare dalle problematiche assistenziali piu' rilevanti),                     
sviluppando cosi' un profondo radicamento nel territorio e nella rete           
dei servizi ed un senso di appartenenza comune, qualificandosi come             
soggetto esperto-consulente della rete dei servizi e delle famiglie.            
A partire dal 1999 a livello di SAA, in accordo con le UVGT vengono             
definiti:                                                                       
a) un programma per il progressivo coinvolgimento dei medici di                 
medicina generale, previa adeguata formazione e condivisione di                 
protocolli operativi, nella fase di valutazione dell'anziano, a                 
partire dalle procedure di accesso all'ADI secondo quanto indicato              
nella delibera della Giunta regionale n. 124 dell'8/2/1999                      
sull'organizzazione delle cure domiciliari;                                     
b) un programma di semplificazione delle valutazioni secondo le                 
indicazioni e gli orientamenti in precedenza riportati, che                     
garantisca: - tempi brevi tra la richiesta di attivazione e la                  
valutazione/accesso; - continuita' nell'attivita' delle UVGT senza              
sospensioni nei periodi estivi e/o festivi; - l'identificazione di              
criteri selettivi per l'emergenza e percorsi di attivazione rapidi;             
c) un programma di attivita' dell'UVGT quale esperto-consulente dei             
servizi della rete e delle famiglie che assistono anziani non                   
autosufficienti;                                                                
d) un programma condiviso con i presidi ospedalieri di piu' frequente           
riferimento per la popolazione anziana del distretto in attuazione              
dell'art. 19 della L.R. 5/94.                                                   
Si sottolinea l'assoluta necessita' che il SAA e le UVGT siano messi            
nelle condizioni di partecipare attivamente alla definizione delle              
linee e dei protocolli aziendali per la dimissione dai reparti di               
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva, da definirsi in            
base alla direttiva regionale approvata con deliberazione della                 
Giunta regionale n. 1455 del 28/7/1997.                                         
Si suggerisce l'opportunita' che il Servizio Assistenza anziani                 
adotti un regolamento organizzativo dell'UVGT ed assicuri il                    
necessario supporto amministrativo all'attivita' della stessa.                  
4. Responsabile del caso                                                        
La funzione prevista dall'art. 18 della L.R. 5/94 e' una delle                  
novita' piu' rilevanti della legge stessa. Il Responsabile del caso             
e' chiamato ad accompagnare l'anziano e la famiglia lungo l'intero              
percorso assistenziale, attivando i ruoli, gli organismi e i servizi            
necessari per la valutazione e la gestione della domanda. Con la                
propria attivita' il Responsabile del caso concorre al perseguimento            
delle finalita' proprie del SAA ed in particolare per:                          
- monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione                  
anziana residente per offrire indicazioni alla programmazione                   
territoriale ed alla corretta allocazione delle risorse;                        
- segnalare le priorita' dei programmi di controllo sul funzionamento           
della rete e di verifica della qualita' delle prestazioni;                      
- garantire l'informazione sui servizi esistenti sul territorio,                
sulle modalita' e sui criteri di accesso;                                       
- segnalare i bisogni di aggiornamento che indirettamente emergono              
come prioritari dal costante rapporto con i servizi della rete, con             
un'attenzione particolare ai bisogni dell'anziano e delle famiglie.             
Il Responsabile del caso, inoltre, ha un ruolo specifico per:                   
- garantire la massima coerenza possibile fra la domanda e l'offerta            
di servizi all'anziano e alla famiglia, attraverso l'attivazione                
della relazione con l'anziano e la famiglia, la valutazione di primo            
livello congiuntamente al medico di medicina generale, la                       
partecipazione alla predisposizione del programma di assistenza,                
l'accesso ai servizi (nel caso di bisogni non complessi) o                      
l'attivazione degli organismi di valutazione di livello piu'                    
complesso, la verifica dell'attuazione degli interventi previsti dai            
programmi assistenziali personalizzati, la proposta di rivalutazione            
da parte dell'UVGT e l'adeguamento dei piani di assistenza                      
personalizzati in relazione ai mutati bisogni dell'anziano;                     
- garantire una forte integrazione con i ruoli sanitari, in                     
particolare con il medico di medicina generale;                                 
- mantenere e sviluppare relazioni professionali e operative con i              
servizi della rete integrata socio-sanitari e con i servizi sanitari            
(distretto, presidi ospedalieri) al fine di incrementare la                     
continuita' nell'azione di assistenza agli anziani e alle loro                  
famiglie. Nel processo di semplificazione in precedenza richiamato,             
il Responsabile del caso (Assistente sociale) assieme al medico di              
medicina generale (Responsabile sanitario del caso) e' chiamato ad              
assumere progressivamente un rilevante ruolo nella prima valutazione            
della domanda e di indirizzo successivo. Il Responsabile del caso               
inoltre sempre piu' deve essere messo nelle condizioni di assumere il           
ruolo di controllo sull'attuazione degli interventi previsti nel                
programma assistenziale personalizzato, garante del rispetto dei                
diritti dell'anziano e della sua famiglia e loro costante                       
riferimento.                                                                    
In questa prospettiva si richiama:                                              
- l'opportunita' di evitare possibili commistioni di ruolo derivanti            
dalla coincidenza della funzione di Responsabile del caso e di                  
Responsabile di uno dei servizi della rete;                                     
- la necessita' di un costante e strutturato rapporto tra                       
Responsabile del caso e UVGT, prevedendo ove possibile il                       
Responsabile del caso membro effettivo dell'UVGT quale Assistente               
sociale della stessa, salvaguardando comunque eventuali esperienze              
che pur strutturate diversamente assicurino il raggiungimento degli             
obiettivi di integrazione e continuita' assistenziale.                          
Dalle esperienze in atto si rilevano le seguenti come condizioni                
minime di efficacia che si propongono quale terreno di impegno per              
consolidare e qualificare la funzione del Responsabile del caso:                
- riconoscimento e copertura del ruolo da parte dei Comuni;                     
- stretta interconnesione operativa con il SAA, che valorizza e                 
difende il ruolo del Responsabile del caso;                                     
- elevato livello professionale e ottima conoscenza dei casi seguiti;           
- assegnazione delle responsabilita' necessarie alla tutela dei                 
diritti e dei bisogni degli anziani e attribuzione del relativo                 
potere decisionale;                                                             
- separazione della responsabilita' del servizio da quella del caso;            
- indicazione del numero dei casi da assegnare ad ogni Responsabile             
del caso, tenendo conto dell'intensita' degli stessi e delle                    
peculiarita' del territorio e dell'articolazione della rete dei                 
servizi.                                                                        
I Comuni sono invitati ad impegnarsi per rafforzare la funzione del             
Responsabile del caso garantendo a partire dal 1999 un potenziamento            
delle risorse professionali destinate a questa funzione. Anche                  
mediante forme di coordinamento in ambito provinciale, i SAA                    
promuovono iniziative di aggiornamento e qualificazione destinate ai            
Responsabili del caso secondo indicazioni omogenee che saranno                  
oggetto di specifica circolare regionale.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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