REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1377

Direttiva sui criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 30 della Legge 27/12/1983, n. 730 che pone a carico del                
Fondo sanitario gli oneri per attivita' di rilievo sanitario connesse           
con quelle socio assistenziali;                                                 
- il DPCM dell'8 agosto 1985 che individua tali attivita' di rilievo            
sanitario definendole come attivita' che "richiedono personale e                
tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali,                 
purche' siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela            
della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a                   
sostegno dell'attivita' sanitaria di prevenzione, cura e/o                      
riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali             
l'attivita' sanitaria non puo' svolgersi o produrre effetti";                   
- l'art. 21 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione           
delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non                      
autosufficienti" che al comma 3 stabilisce che a favore delle                   
famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel              
proprio contesto, la Regione prevede idonea contribuzione; inoltre              
che l'articolo della Legge 5/94 soprarichiamato stabilisce di fissare           
attraverso apposita direttiva criteri, modalita' e procedure del                
concorso finanziario alle famiglie in una logica di graduale                    
applicazione;                                                                   
- la propria deliberazione del 12/10/1994, n. 5105 "Direttiva su                
criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie               
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio               
domicilio";                                                                     
considerato che:                                                                
- il contributo alle famiglie deve essere erogato qualora la stessa             
mantenga l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto;                    
- la condizione di non autosufficienza dell'anziano deve essere                 
valutata e certificata dall'Unita' di valutazione geriatrica (UVG) in           
relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari considerati in              
modo globale e che, in ogni caso, deve riferirsi a situazioni di                
disabilita' o decadimento psico-fisico derivanti da patologie                   
pregresse stabilizzate, da avanzata senilita' o da problematiche                
sociali e relazionali tra loro interrelate, anche utilizzando allo              
scopo la scheda di valutazione dell'autosufficienza predisposta e               
gia' adottata dalla Regione Emilia-Romagna (BINA);                              
- il contributo di cui trattasi deve essere erogato nell'ambito                 
dell'intervento piu' complessivo di assistenza domiciliare integrata            
per le attivita' socio-assistenziali domiciliari di rilievo                     
sanitario, previste dal programma assistenziale personalizzato e                
direttamente garantite all'anziano non autosufficiente dalla sua                
stessa famiglia;                                                                
- a norma dell'art. 18 della Legge 5/94 spetta al Responsabile del              
caso il compito e la responsabilita' del controllo dell'attuazione              
degli interventi previsti nel programma assistenziale personalizzato;           
considerata la positiva esperienza condotta a seguito                           
dell'applicazione della citata propria deliberazione 5105/94 e                  
l'opportunita' di aggiornare i contenuti della stessa in particolare            
per quel che riguarda:                                                          
a) la possibilita' di riconoscere il lavoro di cura anche di non                
familiari legati da rapporti con l'anziano consolidati e                        
verificabili;                                                                   
b) il maggior coinvolgimento dei Comuni nella definizione della                 
disponibilita' delle risorse finanziarie, dei criteri di priorita' e            
di utilizzo delle risorse, delle modalita' di verifica e controllo;             
c) la previsione di un livello di contribuzione piu' elevato per                
situazioni con maggior impegno assistenziale da parte dei familiari;            
sentito il parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale                
espresso in data 22/7/1999;                                                     
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi e dal                       
Responsabile del Servizio Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato           
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, per            
quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,             
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta           
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                            
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino e dal Direttore generale             
Sanita' dr. Tiziano Carradori in merito alla legittimita' della                 
presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi           
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                 
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali educative           
e familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali e              
dell'Assessore alla Sanita',                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di emanare alle Aziende-Unita' sanitarie locali la direttiva                 
allegata, parte integrante e sostanziale della presente                         
deliberazione, che sostituisce la precedente approvata con propria              
deliberazione n. 5105 del 12/10/1994;                                           
2) di pubblicare la presente deliberazione e l'allegata direttiva nel           
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Direttiva su criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle           
famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel              
proprio contesto (assegno di cura)                                              
Le Aziende Unita' sanitarie locali a norma dell'art. 21 della L.R.              
5/94 erogano a favore delle famiglie disponibili a mantenere                    
l'anziano in condizione di non autosufficienza nel proprio contesto,            
contributi economici per le attivita' socio-assistenziali di rilievo            
sanitario e sanitarie domiciliari garantite dalla famiglia stessa,              
secondo i criteri, le modalita' e le procedure di seguito richiamate            
ed entro i limiti degli stanziamenti vincolati ed appositamente                 
destinati dal Fondo sanitario regionale integrati come indicato al              
successivo punto 3).                                                            
1) Finalita' dell'intervento                                                    
Finalita' dell'intervento di contribuzione e' quello di sostenere le            
famiglie che mantegono nel proprio contesto l'anziano non                       
autosufficiente, evitando o posticipando in tal modo il ricovero                
dello stesso anziano nei servizi socio-sanitari residenziali.                   
L'intervento di contribuzione e' erogato, riconoscendo il lavoro di             
cura della famiglia nei confronti dell'anziano non autosufficiente,             
per attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario garantite dalla           
stessa famiglia.                                                                
L'assegno di cura rappresenta una delle opportunita' della rete dei             
servizi prevista dalla L.R. 5/94 ed e' concesso, in alternativa                 
all'ingresso in strutture residenziali, sulla base della valutazione            
dell'Unita' di valutazione geriatrica o del Responsabile del caso e             
della disponibilita' della famiglia ad assicurare in parte o in toto            
il programma di assistenza personalizzato.                                      
2) Destinatari dell'intervento di contribuzione                                 
Sono destinatari dell'intervento di contribuzione le famiglie che nel           
territorio regionale mantengono l'anziano certificato non                       
autosufficiente nel proprio contesto e che ad esso garantiscono                 
direttamente, o avvalendosi per alcune attivita' dell'intervento di             
altre persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni                 
socio-assistenziali di rilievo sanitario, nell'ambito di un                     
complessivo programma di assistenza domiciliare integrata definito              
dall'Unita' di valutazione geriatrica.                                          
Progressivamente vanno sperimentate procedure che prevedano per i               
livelli B e C di cui al successivo punto 9) la valutazione e la                 
decisione in capo al responsabile del caso, previa valutazione degli            
aspetti sanitari da parte del medico di medicina generale. Il                   
Servizio Assistenza anziani assicura la definizione di procedure                
chiare e il necessario sostegno anche formativo da parte dell'Unita'            
di valutazione geriatrica per rendere operativa ed efficace la                  
valorizzazione del ruolo del Responsabile del caso e del medico di              
medicina generale. Alle stesse condizioni, sono altresi' destinatari            
del contributo economico:                                                       
a) le famiglie che, in attuazione delle finalita' indicate dal primo            
comma dell'art. 13 della L.R. 5/94 anche in attesa della direttiva              
regionale, accolgono nel proprio ambito l'anziano solo;                         
b) altri soggetti che con l'anziano intrattengono consolidati e                 
verificabili rapporti di "cura", anche se non legati da vincoli                 
familiari.                                                                      
Per essere destinataria del contributo economico la famiglia e/o gli            
altri soggetti di cui in precedenza devono essere in rapporto di                
effettiva convivenza con l'anziano, ovvero garantire una presenza a             
casa dell'anziano in relazione alle sue necessita', previste nel                
programma assistenziale personalizzato. La famiglia e/o gli altri               
soggetti di cui in precedenza devono inoltre essere percettori di               
redditi di entita' inferiore ai limiti indicati al punto 10).                   
3) Compiti dei soggetti istituzionali coinvolti                                 
L'Azienda Unita' sanitaria locale ed i Comuni sottoscrittori                    
dell'Accordo di programma, istituito a norma dell'art. 14 della L.R.            
5/94, o gli organismi di governo di altre forme di gestione associata           
dei Servizi sociali attivate dai medesimi soggetti e che inglobano le           
funzioni del Servizio Assistenza anziani, definiscono annualmente               
negli organismi di gestione dell'Accordo di programma le risorse                
finanziarie da finalizzare alla concessione di assegni di cura.                 
Al fondo annuale per l'assegno di cura concorrono gli stanziamenti              
vincolati ed appositamente destinati dal Fondo sanitario regionale ad           
ogni Azienda Unita' sanitaria locale e risorse proprie dei Comuni.              
Le Aziende Unita' sanitarie locali ed i Comuni nell'ambito                      
dell'Accordo di programma determinano:                                          
- il budget annuale ed i criteri di riparto del finanziamento;                  
- i criteri di priorita' e di utilizzo delle risorse finalizzate                
all'assegno di cura;                                                            
- le modalita' di verifica e controllo.                                         
Non possono essere fissati criteri di esclusione aggiuntivi rispetto            
a quelli indicati dalla normativa regionale.                                    
L'Azienda Unita' sanitaria locale, previo parere favorevole                     
dell'organismo di gestione dell'Accordo di programma, adotta                    
specifico regolamento per l'erogazione dei contributi di cui alla               
presente direttiva. L'Azienda Unita' sanitaria locale, attraverso il            
Servizio Assistenza anziani, istituito a norma dell'art. 14 della               
L.R. 5/94, o analogo strumento integrato in caso di altra forma di              
gestione di cui al primo comma, concede il contributo economico alle            
famiglie che mantengono nel proprio contesto l'anziano non                      
autosufficiente, sulla base delle proposte delle Unita' di                      
valutazione geriatrica e/o del Responsabile del caso attivati ai                
sensi della citata legge, nel rispetto delle determinazioni                     
dell'Accordo di programma.                                                      
4) Procedure                                                                    
Il Servizio Assistenza anziani attiva l'Unita' di valutazione                   
geriatrica che valuta le condizioni di bisogno dell'anziano e sulla             
base della valutazione multidimensionale in accordo con il medico di            
medicina generale elabora il programma assistenziale personalizzato.            
Nel caso in cui il programma assistenziale personalizzato puo' essere           
assicurato a domicilio, l'Unita' di valutazione geriatrica o il                 
Responsabile del caso verificano:                                               
- la possibilita' di assicurare il programma assistenziale                      
personalizzato nel contesto abitativo dell'anziano;                             
- l'eventuale disponibilita' della famiglia e/o dei soggetti indicati           
al precedente punto 2) ad assicurare le attivita' socio-assistenziali           
di rilievo sanitario, previste nel programma assistenziale                      
personalizzato.                                                                 
Sulla base di tale disponibilita' della famiglia da sancirsi mediante           
un "contratto" o accordo che definisce gli impegni assistenziali a              
carico della famiglia, in relazione alla gravosita' degli stessi,               
l'UVG o il Responsabile del caso propongono il contributo economico             
alla famiglia.                                                                  
Il Servizio Assistenza anziani adotta procedure che garantiscano la             
verifica dei requisiti per la concessione dell'assegno di cura                  
(limiti reddito, etc.) preventivamente rispetto alla proposta di                
contratto da parte dell'UVG o del Responsabile del caso.                        
5) Rapporti con le famiglie                                                     
Il Servizio Assistenza anziani e l'UVG orientano la propria attivita'           
al fine di valorizzare e sostenere la "collaborazione" assistenziale            
con la famiglia e/o con soggetti indicati al precedente punto 2).               
I Servizi Assistenza anziani si organizzano al fine di assicurare               
alla famiglia e/o ai soggetti indicati al precedente punto 2):                  
- un supporto tecnico-consulenziale in particolare per quanto attiene           
alle problematiche assistenziali, psicologiche, giuridiche. A tal               
fine i SAA si attivano per garantire su base distrettuale dette                 
consulenze a partire dalle gestione dei problemi assistenziali dei              
soggetti colpiti da sindromi demenziali;                                        
- una specifica attivita' informativa sull'accesso ai servizi, sulla            
disponibilita' di ausili e sugli adattamenti del domicilio alle                 
esigenze funzionali dell'anziano;                                               
- una specifica attivita' formativa e di aggiornamento.                         
A tal fine i Servizi Assistenza anziani, in collaborazione con le               
UVG, realizzano programmi annuali che prevedano almeno due incontri             
in piccoli gruppi con i familiari e con i soggetti indicati al                  
precedente punto 2), collaborando con le famiglie per garantire la              
partecipazione di chi garantisce il lavoro di "cura" all'anziano                
anche attivando la collaborazione delle associazioni di volontariato            
operanti nel territorio;                                                        
- un adeguato sviluppo di opportunita' di inserimento temporaneo in             
tutti i servizi della rete per ricoveri di sollievo.                            
Il programma assistenziale personalizzato puo' prevedere che la                 
famiglia, ad integrazione del proprio impegno, possa anche avvalersi            
dell'aiuto dei servizi non residenziali della rete in relazione alla            
gravita' della condizione di non autosufficienza dell'anziano e delle           
capacita' di cura della famiglia stessa. In tal caso l'"accordo"                
evidenzia tale condizione. Gli oneri per queste prestazioni saranno a           
carico della famiglia secondo i criteri previsti dalla normativa                
locale per la partecipazione al costo dei servizi. Il responsabile              
del caso e' il costante riferimento per la famiglia nella gestione              
complessiva dell'anziano non autosufficiente. Il responsabile del               
caso, nell'ambito delle sue funzioni, controlla l'attuazione del                
programma personalizzato di assistenza e verifica l'espletamento                
degli impegni assunti dalla famiglia.                                           
Il medico di medicina generale, cui compete la responsabilita' ed il            
controllo sanitario dell'anziano, attiva gli interventi e le                    
consulenze di tipo sanitario necessari al puntuale espletamento del             
programma assistenziale, il responsabile del caso si coordina con il            
medico di medicina generale.                                                    
Il Responsabile del caso svolge le verifiche periodiche definite                
nell'ambito del programma assistenziale e riferisce all'UVG che in              
caso di gravi inadempienze da parte della famiglia rispetto agli                
impegni assunti, puo' proporre la revoca del contributo.                        
6) Contenuto e durata degli accordi                                             
Di norma l'accordo ha validita' non superiore a mesi sei. L'UVG puo'            
prevedere durate diverse sulla base di situazioni che si prevede                
tendenzialmente stabilizzate.                                                   
Nell'accordo debbano essere indicati:                                           
- il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da                  
perseguire;                                                                     
- le attivita' assistenziali che la famiglia e/o i soggetti indicati            
al precedente punto 2) si impegnano ad assicurare;                              
- la durata del contratto/accordo;                                              
- le modalita', gli strumenti ed i tempi della verifica;                        
- l'entita' del contributo.                                                     
L'eventuale rinnovo dell'accordo puo' essere disposto esclusivamente            
previa valutazione dei risultati ottenuti e aggiornamento della                 
valutazione multidimensionale, con eventuale adeguamento del                    
programma di assistenza personalizzato.                                         
Il Servizio Assistenza anziani adotta procedure per eventuali rinnovi           
che assicurino:                                                                 
- la corretta informazione dei cittadini sulle finalita' proprie                
dell'assegno di cura;                                                           
- il coinvolgimento dell'UVG anche nella rivalutazione dei casi.                
7) Attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario                           
Ai fini della presente direttiva sono da ritenersi attivita'                    
socio-assistenziali di rilievo sanitario che la famiglia puo'                   
garantire all'anziario, le seguenti attivita':                                  
- cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana,                      
- cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona,           
- aiuto nell'alzata/messa a letto,                                              
- aiuto o controllo nella preparazione od assunzione dei pasti,                 
- somministrazione dei pasti,                                                   
- assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione            
e nella gestione delle altre attivita' quotidiane, anche avvalendosi            
degli ausili ritenuti opportuni,                                                
- espletamento di attivita' significative per l'anziano, in rapporto            
con l'esterno,                                                                  
- controllo e sorveglianza per il riposo notturno,                              
- controllo e sorveglianza dell'anziano, anche avvalendosi di idonee            
strumentazioni telematiche,                                                     
- attivita' per il mantenimento di idonee condizioni                            
igienico-sanitarie dell'ambiente di vita dell'anziano,                          
- prevenzione delle piaghe da decubito, anche avvalendosi degli                 
ausilii ritenuti opportuni,                                                     
- aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attivita'                   
quotidiane sia all'interno dell'abitazione che in rapporto con                  
l'esterno,                                                                      
- attivita' di stimolo per il mantenimento di possibili relazioni               
sociali,                                                                        
- attivita' per la prevenzione ed il mantenimento delle residue                 
capacita' psico-fisiche dell'anziano.                                           
8) Compiti del Responsabile del caso                                            
Il Responsabile del caso, anche attraverso una apposita scheda di               
valutazione, controlla tra l'altro:                                             
a) che l'anziano sia adeguatamente assistito e si trovi in buone                
condizioni;                                                                     
b) che siano rispettati il programma personalizzato predisposto                 
dall'UVG o dal Responsabile del caso stesso in accordo con il medico            
di medicina generale e gli impegni assunti dalla famiglia in                    
particolare relativamente a: - igiene e cura della persona, - igiene            
e mantenimento dell'ambiente di vita, - condizione                              
dell'alimentazione, - vita di relazione e socializzazione;                      
c) che la famiglia utilizzi tutti gli ausili ritenuti opportuni per             
la gestione delle attivita' quotidiane per la prevenzione e il                  
mantenimento delle condizioni di salute dell'anziano;                           
d) che siano assolte le necessita' dell'anziano in rapporto con                 
l'ambiente esterno e sul piano relazionale.                                     
9) Entita' del contributo economico                                             
L'entita' del contributo economico da prevedersi a favore delle                 
famiglie e' in relazione alla gravita' della condizione di non                  
autosufficienza dell'anziano, alle sue necessita' assistenziali ed              
alle attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario che la                  
famiglia e/o i soggetti indicati al precedente punto 2) si impegnano            
a garantire.                                                                    
Il contributo giornaliero e' fissato in Lire 30.000 (15,49 Euro),               
Lire 20.000 (10,33 Euro), Lire 14.000 (7,23 Euro) in relazione                  
all'intensita' assistenziale come definita dai seguenti criteri                 
generali:                                                                       
- livello A: Lire 30.000 per programmi assistenziali rivolti a                  
soggetti con gravi disturbi comportamentali e cognitivi e/o soggetti            
con elevato grado di dipendenza ed elevato bisogno sanitario che                
necessitano di una presenza continua nell'arco della giornata e di              
elevata assistenza diretta in alternativa al ricovero in struttura              
residenziale;                                                                   
- livello B: Lire 20.000 per programmi assistenziali rivolti a                  
soggetti con medio grado di dipendenza e medio bisogno sanitario che            
necessitano di una presenza continua nell'arco della giornata e di              
media assistenza diretta;                                                       
- livello C: Lire 14.000 per programmi assistenziali rivolti a                  
soggetti con grado di dipendenza non severo e che necessitano di                
assistenza diretta.                                                             
In sede di Accordo di programma i criteri generali possono essere               
specificati in relazione all'articolazione della rete dei servizi in            
ciascun ambito territoriale. In via sperimentale le risorse annue               
destinate per assegni del livello A non possono di norma superare il            
30% su base distrettuale.                                                       
L'organismo di gestione dell'Accordo di programma, sulla base del               
bisogno rilevato dal Servizio Assistenza anziani e dell'offerta della           
rete puo' determinare un diverso limite percentuale anche in                    
relazione al contributo assicurato dai Comuni.                                  
La definizione dei criteri di cui ai commi precedenti e di quanto               
previsto al precedente punto 3) e' condizione indispensabile per la             
corresponsione del contributo giornaliero del livello A.                        
Il contributo economico non potra' comunque superare i limiti di                
reddito piu' avanti indicati. Se l'anziano non autosufficiente e'               
titolare di assegno di accompagnamento o indennita' analoga, erogato            
dall'INPS, dall'INAIL o da altri, il contributo economico alla                  
famiglia e' ridotto per un importo pari del 50% del contributo                  
stesso.                                                                         
I Servizi Assistenza anziani adottano le procedure atte admonitorare            
la concessione dei predetti assegni ed indennita' al fine di adeguare           
tempestivamente la concessione dell'assegno di cura.                            
10) Limiti di reddito del nucleo familiare per il diritto al                    
contributo economico                                                            
Sino alla adozione dei decreti che consentono l'applicazione delle              
norme previste dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 si applicano le                   
seguenti norme.                                                                 
a) Composizione del nucleo familiare                                            
Il nucleo familiare di riferimento, ai fini della determinazione del            
reddito complessivo, e' costituito da tutti i soggetti conviventi,              
compreso l'anziano senza eccezione alcuna. Qualora l'anziano abiti in           
un alloggio autonomo, il nucleo familiare di riferimento ai fini                
della determinazione del reddito complessivo e' il nucleo familiare             
(compreso l'anziano) che garantisce le prestazioni                              
socio-assistenziali a rilievo sanitario, ovvero, nel caso di piu'               
nuclei familiari che garantiscano le prestazioni, del nucleo                    
familiare che si assume la responsabilita' dell'"accordo".                      
b) Formazione del reddito                                                       
Alla formazione del reddito concorrono tutti i redditi assoggettabili           
ad IRPEF percepiti dai componenti il nucleo familiare, considerati al           
netto delle ritenute fiscali. Nel caso l'anziano per il quale viene             
concesso il contributo sia titolare di assegno di accompagnamento o             
indennita' analoga, l'importo di tale prestazione non si considera ai           
fini della determinazione del reddito familiare. Il reddito da                  
calcolare e' quello percepito nell'anno solare precedente. Qualora              
sia documentabile un sostanziale mutamento tra il reddito dell'anno             
in corso e quello dell'anno precedente, e' possibile fare riferimento           
(mediante autocertificazione) al reddito presunto dell'anno in corso,           
previo impegno al rimborso del contributo qualora il reddito                    
effettivo risultasse maggiore dei limiti indicati alla successiva               
lettera C).                                                                     
La verifica periodica sul rispetto dei limiti massimi di reddito                
coincide di norma con l'ultimo termine per la dichiarazione dei                 
redditi delle persone fisiche.                                                  
c) Limiti di reddito per la concessione del contributo economico in             
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:                         
numero componenti il nucleo    limiti di reddito     in Lire    in              
Euro                                                                            
2 persone  56.000.000  28.921,59                                                
3 persone  68.500.000  35.377,30                                                
4 persone  79.500.000  41.058,32                                                
5 e piu' persone  89.500.000  46.222,89                                         
I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente, al 31/12, in                 
misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al               
consumo calcolato dall'ISTAT, con determinazione del Responsabile del           
Servizio competente.                                                            
11) Flussi informativi                                                          
Le Aziende Unita' sanitarie locali trasmettono semestralmente alla              
Regione Emilia-Romagna i dati riassuntivi relativi ai contributi                
economici concessi secondo modalita' definite con specifica                     
circolare.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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