DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1377
Direttiva sui criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 30 della Legge 27/12/1983, n. 730 che pone a carico del
Fondo sanitario gli oneri per attivita' di rilievo sanitario connesse
con quelle socio assistenziali;
- il DPCM dell'8 agosto 1985 che individua tali attivita' di rilievo
sanitario definendole come attivita' che "richiedono personale e
tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali,
purche' siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela
della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a
sostegno dell'attivita' sanitaria di prevenzione, cura e/o
riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali
l'attivita' sanitaria non puo' svolgersi o produrre effetti";
- l'art. 21 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione
delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non
autosufficienti" che al comma 3 stabilisce che a favore delle
famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel
proprio contesto, la Regione prevede idonea contribuzione; inoltre
che l'articolo della Legge 5/94 soprarichiamato stabilisce di fissare
attraverso apposita direttiva criteri, modalita' e procedure del
concorso finanziario alle famiglie in una logica di graduale
applicazione;
- la propria deliberazione del 12/10/1994, n. 5105 "Direttiva su
criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio
domicilio";
considerato che:
- il contributo alle famiglie deve essere erogato qualora la stessa
mantenga l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto;
- la condizione di non autosufficienza dell'anziano deve essere
valutata e certificata dall'Unita' di valutazione geriatrica (UVG) in
relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari considerati in
modo globale e che, in ogni caso, deve riferirsi a situazioni di
disabilita' o decadimento psico-fisico derivanti da patologie
pregresse stabilizzate, da avanzata senilita' o da problematiche
sociali e relazionali tra loro interrelate, anche utilizzando allo
scopo la scheda di valutazione dell'autosufficienza predisposta e
gia' adottata dalla Regione Emilia-Romagna (BINA);
- il contributo di cui trattasi deve essere erogato nell'ambito
dell'intervento piu' complessivo di assistenza domiciliare integrata
per le attivita' socio-assistenziali domiciliari di rilievo
sanitario, previste dal programma assistenziale personalizzato e
direttamente garantite all'anziano non autosufficiente dalla sua
stessa famiglia;
- a norma dell'art. 18 della Legge 5/94 spetta al Responsabile del
caso il compito e la responsabilita' del controllo dell'attuazione
degli interventi previsti nel programma assistenziale personalizzato;
considerata la positiva esperienza condotta a seguito
dell'applicazione della citata propria deliberazione 5105/94 e
l'opportunita' di aggiornare i contenuti della stessa in particolare
per quel che riguarda:
a) la possibilita' di riconoscere il lavoro di cura anche di non
familiari legati da rapporti con l'anziano consolidati e
verificabili;
b) il maggior coinvolgimento dei Comuni nella definizione della
disponibilita' delle risorse finanziarie, dei criteri di priorita' e
di utilizzo delle risorse, delle modalita' di verifica e controllo;
c) la previsione di un livello di contribuzione piu' elevato per
situazioni con maggior impegno assistenziale da parte dei familiari;
sentito il parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale
espresso in data 22/7/1999;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi e dal
Responsabile del Servizio Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, per
quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino e dal Direttore generale
Sanita' dr. Tiziano Carradori in merito alla legittimita' della
presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali educative
e familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali e
dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di emanare alle Aziende-Unita' sanitarie locali la direttiva
allegata, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, che sostituisce la precedente approvata con propria
deliberazione n. 5105 del 12/10/1994;
2) di pubblicare la presente deliberazione e l'allegata direttiva nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva su criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle
famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel
proprio contesto (assegno di cura)
Le Aziende Unita' sanitarie locali a norma dell'art. 21 della L.R.
5/94 erogano a favore delle famiglie disponibili a mantenere
l'anziano in condizione di non autosufficienza nel proprio contesto,
contributi economici per le attivita' socio-assistenziali di rilievo
sanitario e sanitarie domiciliari garantite dalla famiglia stessa,
secondo i criteri, le modalita' e le procedure di seguito richiamate
ed entro i limiti degli stanziamenti vincolati ed appositamente
destinati dal Fondo sanitario regionale integrati come indicato al
successivo punto 3).
1) Finalita' dell'intervento
Finalita' dell'intervento di contribuzione e' quello di sostenere le
famiglie che mantegono nel proprio contesto l'anziano non
autosufficiente, evitando o posticipando in tal modo il ricovero
dello stesso anziano nei servizi socio-sanitari residenziali.
L'intervento di contribuzione e' erogato, riconoscendo il lavoro di
cura della famiglia nei confronti dell'anziano non autosufficiente,
per attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario garantite dalla
stessa famiglia.
L'assegno di cura rappresenta una delle opportunita' della rete dei
servizi prevista dalla L.R. 5/94 ed e' concesso, in alternativa
all'ingresso in strutture residenziali, sulla base della valutazione
dell'Unita' di valutazione geriatrica o del Responsabile del caso e
della disponibilita' della famiglia ad assicurare in parte o in toto
il programma di assistenza personalizzato.
2) Destinatari dell'intervento di contribuzione
Sono destinatari dell'intervento di contribuzione le famiglie che nel
territorio regionale mantengono l'anziano certificato non
autosufficiente nel proprio contesto e che ad esso garantiscono
direttamente, o avvalendosi per alcune attivita' dell'intervento di
altre persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni
socio-assistenziali di rilievo sanitario, nell'ambito di un
complessivo programma di assistenza domiciliare integrata definito
dall'Unita' di valutazione geriatrica.
Progressivamente vanno sperimentate procedure che prevedano per i
livelli B e C di cui al successivo punto 9) la valutazione e la
decisione in capo al responsabile del caso, previa valutazione degli
aspetti sanitari da parte del medico di medicina generale. Il
Servizio Assistenza anziani assicura la definizione di procedure
chiare e il necessario sostegno anche formativo da parte dell'Unita'
di valutazione geriatrica per rendere operativa ed efficace la
valorizzazione del ruolo del Responsabile del caso e del medico di
medicina generale. Alle stesse condizioni, sono altresi' destinatari
del contributo economico:
a) le famiglie che, in attuazione delle finalita' indicate dal primo
comma dell'art. 13 della L.R. 5/94 anche in attesa della direttiva
regionale, accolgono nel proprio ambito l'anziano solo;
b) altri soggetti che con l'anziano intrattengono consolidati e
verificabili rapporti di "cura", anche se non legati da vincoli
familiari.
Per essere destinataria del contributo economico la famiglia e/o gli
altri soggetti di cui in precedenza devono essere in rapporto di
effettiva convivenza con l'anziano, ovvero garantire una presenza a
casa dell'anziano in relazione alle sue necessita', previste nel
programma assistenziale personalizzato. La famiglia e/o gli altri
soggetti di cui in precedenza devono inoltre essere percettori di
redditi di entita' inferiore ai limiti indicati al punto 10).
3) Compiti dei soggetti istituzionali coinvolti
L'Azienda Unita' sanitaria locale ed i Comuni sottoscrittori
dell'Accordo di programma, istituito a norma dell'art. 14 della L.R.
5/94, o gli organismi di governo di altre forme di gestione associata
dei Servizi sociali attivate dai medesimi soggetti e che inglobano le
funzioni del Servizio Assistenza anziani, definiscono annualmente
negli organismi di gestione dell'Accordo di programma le risorse
finanziarie da finalizzare alla concessione di assegni di cura.
Al fondo annuale per l'assegno di cura concorrono gli stanziamenti
vincolati ed appositamente destinati dal Fondo sanitario regionale ad
ogni Azienda Unita' sanitaria locale e risorse proprie dei Comuni.
Le Aziende Unita' sanitarie locali ed i Comuni nell'ambito
dell'Accordo di programma determinano:
- il budget annuale ed i criteri di riparto del finanziamento;
- i criteri di priorita' e di utilizzo delle risorse finalizzate
all'assegno di cura;
- le modalita' di verifica e controllo.
Non possono essere fissati criteri di esclusione aggiuntivi rispetto
a quelli indicati dalla normativa regionale.
L'Azienda Unita' sanitaria locale, previo parere favorevole
dell'organismo di gestione dell'Accordo di programma, adotta
specifico regolamento per l'erogazione dei contributi di cui alla
presente direttiva. L'Azienda Unita' sanitaria locale, attraverso il
Servizio Assistenza anziani, istituito a norma dell'art. 14 della
L.R. 5/94, o analogo strumento integrato in caso di altra forma di
gestione di cui al primo comma, concede il contributo economico alle
famiglie che mantengono nel proprio contesto l'anziano non
autosufficiente, sulla base delle proposte delle Unita' di
valutazione geriatrica e/o del Responsabile del caso attivati ai
sensi della citata legge, nel rispetto delle determinazioni
dell'Accordo di programma.
4) Procedure
Il Servizio Assistenza anziani attiva l'Unita' di valutazione
geriatrica che valuta le condizioni di bisogno dell'anziano e sulla
base della valutazione multidimensionale in accordo con il medico di
medicina generale elabora il programma assistenziale personalizzato.
Nel caso in cui il programma assistenziale personalizzato puo' essere
assicurato a domicilio, l'Unita' di valutazione geriatrica o il
Responsabile del caso verificano:
- la possibilita' di assicurare il programma assistenziale
personalizzato nel contesto abitativo dell'anziano;
- l'eventuale disponibilita' della famiglia e/o dei soggetti indicati
al precedente punto 2) ad assicurare le attivita' socio-assistenziali
di rilievo sanitario, previste nel programma assistenziale
personalizzato.
Sulla base di tale disponibilita' della famiglia da sancirsi mediante
un "contratto" o accordo che definisce gli impegni assistenziali a
carico della famiglia, in relazione alla gravosita' degli stessi,
l'UVG o il Responsabile del caso propongono il contributo economico
alla famiglia.
Il Servizio Assistenza anziani adotta procedure che garantiscano la
verifica dei requisiti per la concessione dell'assegno di cura
(limiti reddito, etc.) preventivamente rispetto alla proposta di
contratto da parte dell'UVG o del Responsabile del caso.
5) Rapporti con le famiglie
Il Servizio Assistenza anziani e l'UVG orientano la propria attivita'
al fine di valorizzare e sostenere la "collaborazione" assistenziale
con la famiglia e/o con soggetti indicati al precedente punto 2).
I Servizi Assistenza anziani si organizzano al fine di assicurare
alla famiglia e/o ai soggetti indicati al precedente punto 2):
- un supporto tecnico-consulenziale in particolare per quanto attiene
alle problematiche assistenziali, psicologiche, giuridiche. A tal
fine i SAA si attivano per garantire su base distrettuale dette
consulenze a partire dalle gestione dei problemi assistenziali dei
soggetti colpiti da sindromi demenziali;
- una specifica attivita' informativa sull'accesso ai servizi, sulla
disponibilita' di ausili e sugli adattamenti del domicilio alle
esigenze funzionali dell'anziano;
- una specifica attivita' formativa e di aggiornamento.
A tal fine i Servizi Assistenza anziani, in collaborazione con le
UVG, realizzano programmi annuali che prevedano almeno due incontri
in piccoli gruppi con i familiari e con i soggetti indicati al
precedente punto 2), collaborando con le famiglie per garantire la
partecipazione di chi garantisce il lavoro di "cura" all'anziano
anche attivando la collaborazione delle associazioni di volontariato
operanti nel territorio;
- un adeguato sviluppo di opportunita' di inserimento temporaneo in
tutti i servizi della rete per ricoveri di sollievo.
Il programma assistenziale personalizzato puo' prevedere che la
famiglia, ad integrazione del proprio impegno, possa anche avvalersi
dell'aiuto dei servizi non residenziali della rete in relazione alla
gravita' della condizione di non autosufficienza dell'anziano e delle
capacita' di cura della famiglia stessa. In tal caso l'"accordo"
evidenzia tale condizione. Gli oneri per queste prestazioni saranno a
carico della famiglia secondo i criteri previsti dalla normativa
locale per la partecipazione al costo dei servizi. Il responsabile
del caso e' il costante riferimento per la famiglia nella gestione
complessiva dell'anziano non autosufficiente. Il responsabile del
caso, nell'ambito delle sue funzioni, controlla l'attuazione del
programma personalizzato di assistenza e verifica l'espletamento
degli impegni assunti dalla famiglia.
Il medico di medicina generale, cui compete la responsabilita' ed il
controllo sanitario dell'anziano, attiva gli interventi e le
consulenze di tipo sanitario necessari al puntuale espletamento del
programma assistenziale, il responsabile del caso si coordina con il
medico di medicina generale.
Il Responsabile del caso svolge le verifiche periodiche definite
nell'ambito del programma assistenziale e riferisce all'UVG che in
caso di gravi inadempienze da parte della famiglia rispetto agli
impegni assunti, puo' proporre la revoca del contributo.
6) Contenuto e durata degli accordi
Di norma l'accordo ha validita' non superiore a mesi sei. L'UVG puo'
prevedere durate diverse sulla base di situazioni che si prevede
tendenzialmente stabilizzate.
Nell'accordo debbano essere indicati:
- il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da
perseguire;
- le attivita' assistenziali che la famiglia e/o i soggetti indicati
al precedente punto 2) si impegnano ad assicurare;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalita', gli strumenti ed i tempi della verifica;
- l'entita' del contributo.
L'eventuale rinnovo dell'accordo puo' essere disposto esclusivamente
previa valutazione dei risultati ottenuti e aggiornamento della
valutazione multidimensionale, con eventuale adeguamento del
programma di assistenza personalizzato.
Il Servizio Assistenza anziani adotta procedure per eventuali rinnovi
che assicurino:
- la corretta informazione dei cittadini sulle finalita' proprie
dell'assegno di cura;
- il coinvolgimento dell'UVG anche nella rivalutazione dei casi.
7) Attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario
Ai fini della presente direttiva sono da ritenersi attivita'
socio-assistenziali di rilievo sanitario che la famiglia puo'
garantire all'anziario, le seguenti attivita':
- cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana,
- cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona,
- aiuto nell'alzata/messa a letto,
- aiuto o controllo nella preparazione od assunzione dei pasti,
- somministrazione dei pasti,
- assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione
e nella gestione delle altre attivita' quotidiane, anche avvalendosi
degli ausili ritenuti opportuni,
- espletamento di attivita' significative per l'anziano, in rapporto
con l'esterno,
- controllo e sorveglianza per il riposo notturno,
- controllo e sorveglianza dell'anziano, anche avvalendosi di idonee
strumentazioni telematiche,
- attivita' per il mantenimento di idonee condizioni
igienico-sanitarie dell'ambiente di vita dell'anziano,
- prevenzione delle piaghe da decubito, anche avvalendosi degli
ausilii ritenuti opportuni,
- aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attivita'
quotidiane sia all'interno dell'abitazione che in rapporto con
l'esterno,
- attivita' di stimolo per il mantenimento di possibili relazioni
sociali,
- attivita' per la prevenzione ed il mantenimento delle residue
capacita' psico-fisiche dell'anziano.
8) Compiti del Responsabile del caso
Il Responsabile del caso, anche attraverso una apposita scheda di
valutazione, controlla tra l'altro:
a) che l'anziano sia adeguatamente assistito e si trovi in buone
condizioni;
b) che siano rispettati il programma personalizzato predisposto
dall'UVG o dal Responsabile del caso stesso in accordo con il medico
di medicina generale e gli impegni assunti dalla famiglia in
particolare relativamente a: - igiene e cura della persona, - igiene
e mantenimento dell'ambiente di vita, - condizione
dell'alimentazione, - vita di relazione e socializzazione;
c) che la famiglia utilizzi tutti gli ausili ritenuti opportuni per
la gestione delle attivita' quotidiane per la prevenzione e il
mantenimento delle condizioni di salute dell'anziano;
d) che siano assolte le necessita' dell'anziano in rapporto con
l'ambiente esterno e sul piano relazionale.
9) Entita' del contributo economico
L'entita' del contributo economico da prevedersi a favore delle
famiglie e' in relazione alla gravita' della condizione di non
autosufficienza dell'anziano, alle sue necessita' assistenziali ed
alle attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario che la
famiglia e/o i soggetti indicati al precedente punto 2) si impegnano
a garantire.
Il contributo giornaliero e' fissato in Lire 30.000 (15,49 Euro),
Lire 20.000 (10,33 Euro), Lire 14.000 (7,23 Euro) in relazione
all'intensita' assistenziale come definita dai seguenti criteri
generali:
- livello A: Lire 30.000 per programmi assistenziali rivolti a
soggetti con gravi disturbi comportamentali e cognitivi e/o soggetti
con elevato grado di dipendenza ed elevato bisogno sanitario che
necessitano di una presenza continua nell'arco della giornata e di
elevata assistenza diretta in alternativa al ricovero in struttura
residenziale;
- livello B: Lire 20.000 per programmi assistenziali rivolti a
soggetti con medio grado di dipendenza e medio bisogno sanitario che
necessitano di una presenza continua nell'arco della giornata e di
media assistenza diretta;
- livello C: Lire 14.000 per programmi assistenziali rivolti a
soggetti con grado di dipendenza non severo e che necessitano di
assistenza diretta.
In sede di Accordo di programma i criteri generali possono essere
specificati in relazione all'articolazione della rete dei servizi in
ciascun ambito territoriale. In via sperimentale le risorse annue
destinate per assegni del livello A non possono di norma superare il
30% su base distrettuale.
L'organismo di gestione dell'Accordo di programma, sulla base del
bisogno rilevato dal Servizio Assistenza anziani e dell'offerta della
rete puo' determinare un diverso limite percentuale anche in
relazione al contributo assicurato dai Comuni.
La definizione dei criteri di cui ai commi precedenti e di quanto
previsto al precedente punto 3) e' condizione indispensabile per la
corresponsione del contributo giornaliero del livello A.
Il contributo economico non potra' comunque superare i limiti di
reddito piu' avanti indicati. Se l'anziano non autosufficiente e'
titolare di assegno di accompagnamento o indennita' analoga, erogato
dall'INPS, dall'INAIL o da altri, il contributo economico alla
famiglia e' ridotto per un importo pari del 50% del contributo
stesso.
I Servizi Assistenza anziani adottano le procedure atte admonitorare
la concessione dei predetti assegni ed indennita' al fine di adeguare
tempestivamente la concessione dell'assegno di cura.
10) Limiti di reddito del nucleo familiare per il diritto al
contributo economico
Sino alla adozione dei decreti che consentono l'applicazione delle
norme previste dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 si applicano le
seguenti norme.
a) Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare di riferimento, ai fini della determinazione del
reddito complessivo, e' costituito da tutti i soggetti conviventi,
compreso l'anziano senza eccezione alcuna. Qualora l'anziano abiti in
un alloggio autonomo, il nucleo familiare di riferimento ai fini
della determinazione del reddito complessivo e' il nucleo familiare
(compreso l'anziano) che garantisce le prestazioni
socio-assistenziali a rilievo sanitario, ovvero, nel caso di piu'
nuclei familiari che garantiscano le prestazioni, del nucleo
familiare che si assume la responsabilita' dell'"accordo".
b) Formazione del reddito
Alla formazione del reddito concorrono tutti i redditi assoggettabili
ad IRPEF percepiti dai componenti il nucleo familiare, considerati al
netto delle ritenute fiscali. Nel caso l'anziano per il quale viene
concesso il contributo sia titolare di assegno di accompagnamento o
indennita' analoga, l'importo di tale prestazione non si considera ai
fini della determinazione del reddito familiare. Il reddito da
calcolare e' quello percepito nell'anno solare precedente. Qualora
sia documentabile un sostanziale mutamento tra il reddito dell'anno
in corso e quello dell'anno precedente, e' possibile fare riferimento
(mediante autocertificazione) al reddito presunto dell'anno in corso,
previo impegno al rimborso del contributo qualora il reddito
effettivo risultasse maggiore dei limiti indicati alla successiva
lettera C).
La verifica periodica sul rispetto dei limiti massimi di reddito
coincide di norma con l'ultimo termine per la dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche.
c) Limiti di reddito per la concessione del contributo economico in
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:
numero componenti il nucleo limiti di reddito in Lire in
Euro
2 persone 56.000.000 28.921,59
3 persone 68.500.000 35.377,30
4 persone 79.500.000 41.058,32
5 e piu' persone 89.500.000 46.222,89
I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente, al 31/12, in
misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo calcolato dall'ISTAT, con determinazione del Responsabile del
Servizio competente.
11) Flussi informativi
Le Aziende Unita' sanitarie locali trasmettono semestralmente alla
Regione Emilia-Romagna i dati riassuntivi relativi ai contributi
economici concessi secondo modalita' definite con specifica
circolare.