DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 luglio 1999, n. 1227
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 1999-2000 - Attuazione L.R. 28 giugno 1994, n. 26 (proposta della Giunta regionale in data 13 luglio 1999, n. 1197)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1197
del 13 luglio 1999, recante ad oggetto "Programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio
1999-2000 - Attuazione L.R. 28 giugno 1994, n. 26";
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente
"Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio, giusta nota prot. n.
9145 in data 22 luglio 1999;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta
regionale, progr. n. 1197 del 13 luglio 1999, sopra citata e qui
allegata quale parte integrante e sostanziale.
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 5 dicembre 1985, n. 730, che determina criteri, limiti,
norme e procedure per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica;
- la L.R. 28 giugno 1994, n. 26 ed in particolare l'art. 17, che
attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione del
"Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali";
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 che disciplina l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura nonche' le successive
modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 222 del 17 gennaio 1996
con la quale veniva definitivamente approvato il "Programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - quadriennio
1995-1998 - Attuazione della L.R. 28 giugno 1994, n. 26";
preso atto:
- che al 30/6/1998 risultano iscritti nell'elenco regionale degli
imprenditori agrituristici n. 559 operatori di cui n. 289 svolgono
effettivamente l'attivita' avendo gia' ottenuto l'autorizzazione
comunale di cui all'art. 14 della L.R. 26/94;
- che la percentuale di imprenditori agricoli che svolge attivita'
agrituristica nella regione Emilia-Romagna e' pari a circa il 2 per
mille, percentuale relativamente bassa, se confrontata con altre
realta' regionali, e pertanto indice di reali possibilita' di
sviluppo del settore, considerate le caratteristiche ambientali,
pedoclimatiche e sociali del territorio regionale;
- che l'offerta agrituristica attuale e' caratterizzata da servizi
che vanno dal semplice pasto, servito in locali rustici, alla
struttura polifunzionale completa di ristorazione, ricezione ed
attivita' ricreative organizzate per garantire un pacchetto
turistico completo;
- che, essendosi sviluppato in regione un agriturismo basato
principalmente sulla ristorazione, occorre favorire nelle aziende
esistenti la realizzazione di strutture ricettive e ricreative che
vadano ad integrarsi con i progetti in fase di predisposizione
dall'Assessorato al Turismo in base all'art. 8 della L.R. 3/93;
- che occorre favorire e sostenere una ristorazione, basata sulla
valorizzazione delle produzioni aziendali e delle produzioni tipiche
della regione, che non entri in competizione con la ristorazione di
tipo commerciale, e che diventi strumento strategico di promozione
delle materie prime agricole e dei principali prodotti agricoli
trasformati;
- che occorre incentivare nelle aziende agrituristiche attivita'
ricreative e sportive, collegate alle tradizioni rurali, capaci di
valorizzare la cultura contadina e l'ambiente agricolo;
- che occorre favorire lo sviluppo di iniziative di servizio
agrituristico comprendenti attivita' di divulgazione
agro-ambientale, quali le scuole-fattorie e le visite guidate alle
coltivazioni, agli allevamenti e agli impianti di trasformazione dei
prodotti tipici regionali;
- che l'agriturismo rappresenta per gli agricoltori una possibilita'
di diversificazione dell'attivita' che puo' essere svolta con la
permanenza nell'azienda, e pertanto garantisce una costante presenza
sul territorio che altrimenti andrebbe perduta;
- che la Regione ha investito, negli ultimi quattro anni, notevoli
risorse economiche nella formazione professionale per lo sviluppo di
un agriturismo strettamente collegato all'agricoltura di elevata
qualita';
- che molti operatori agricoli, che hanno investito tempo e denaro
nella formazione professionale, hanno maturato prospettive di un loro
futuro ingresso nell'agriturismo, sostenuto da un contributo
pubblico in grado di agevolarne l'avvio;
- che, ad integrazione dei controlli biennali effettuati dalle
Province e dalle Comunita' Montane per verificare il mantenimento dei
requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato diritto
all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, occorre
coinvolgere ulteriormente i Comuni affinche' esercitino tutte le
funzioni loro attribuite con la L.R. 26/94;
- che con il 1998 si sono sostanzialmente esaurite le possibilita' di
finanziamento pubblico collegate ai fondi comunitari esistenti;
- che i regolamenti di attuazione della nuova politica comunitaria
non avranno operativita' concreta prima dell'anno 2001;
ritenuto, pertanto, necessario:
- approvare un programma agrituristico 1999-2000 di transizione che
permetta una continuita' operativa del programma 1995-1998 in attesa
che vengano esattamente definite le nuove politiche comunitarie nel
settore agricolo;
- prevedere un sostegno economico regionale alle aziende che vogliono
diversificare le produzioni agricole avviando un'attivita'
agrituristica nel biennio 1999 e 2000, in quanto in tale periodo non
saranno ancora effettivamente operativi i regolamenti comunitari di
attuazione di "Agenda 2000";
- rivedere le direttive per la valutazione dei requisiti previsti per
l'esercizio dell'agriturismo al fine di definire piu' precisamente i
rapporti di connessione e complementarieta' previsti nella L.R.
26/94, e le prescrizioni a cui si devono attenere gli imprenditori
agrituristici nello svolgimento della loro attivita' per concorrere
alle finalita' previste all'art. 1 della L.R. 26/94;
dato atto:
- che il programma di che trattasi, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, e' stato sottoposto alla Consulta
Agricola regionale di cui all'art. 14 della L.R. 15/97;
- che si e' provveduto ad effettuare la consultazione delle
organizzazioni professionali e cooperative dei settori agricolo e
turistico come indicato all'art. 30 della L.R. 26/94;
viste:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che prevede, tra l'altro,
che la concessione di contributi a persone ed Enti pubblici e privati
sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei
criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai
soggetti interessati;
- la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di
legge;
- la deliberazione n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di
legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato, e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della deliberazione della
Giunta regionale 2541/95 sopracitata;
su proposta dell'Assessore Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale:
1) di approvare, per le finalita' di cui all'art. 18 della L.R. 28
giugno 1994, n. 26, il "Programma regionale agrituristico e di
rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 1999-2000" allegato sotto
la lettera A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, la presente deliberazione con il relativo allegato.
ALLEGATO A
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali. Biennio 1999-2000"
Obiettivi generali
Il presente programma si riferisce esclusivamente all'attivita'
agrituristica regolamentata dalla L.R. 28 giugno 1994, n.26.
Dopo quasi 5 anni di applicazione della legge risultano iscritte
all'elenco regionale degli operatori agrituristici n. 559 aziende
agricole.
Questo consistente gruppo di imprenditori deve essere sostenuto per
avviare una conversione delle produzioni agricole verso una gestione
globale del territorio rurale piu' attenta all'ambiente, alle
potenzialita' turistiche e alla produzione di prodotti ad alto valore
aggiunto e di qualita'.Tale gestione deve vedere le tradizioni
culturali ed enogastronomiche della nostra regione come elementi
strategici da valorizzare per creare nuove opportunita' di lavoro.
Uno sviluppo di un agriturismo di qualita', strettamente collegato
con i valori del mondo agricolo, puo' sviluppare sinergie con gli
altri operatori del territorio e rappresentare una fonte di reddito
degli agricoltori senza creare competizione con altri soggetti
economici.
Politiche che favoriscano la permanenza degli agricoltori nei
territori regionali piu' marginali e rendano interessanti ed
economicamente convenienti attivita' di tutela dell'ambiente devono
essere considerate prioritarie nelle strategie di sviluppo rurale
regionale.
L'attivita' agrituristica e' certamente polifunzionale ed e'
integrativa ai settori agricolo, ristorativo, alberghiero,
commerciale, culturale e sportivo; pertanto e' strategico che con
questo programma si punti ad indirizzarne e favorirne lo sviluppo.
Sono inoltre obiettivi di questo programma:
- sviluppare una ristorazione agrituristica strettamente legata alle
produzioni aziendali e tipiche regionali;
- integrare l'offerta ristorativa con quella ricettiva in camere e
miniappartamenti per favorire una piu' lunga permanenza dei clienti
sul territorio rurale;
- garantire una programmazione degli investimenti strutturali in
attesa dell'approvazione dei regolamenti comunitari di attuazione
della nuova politica comunitaria per lo sviluppo rurale.
Parte prima - Direttive per la valutazione dei requisiti previsti per
l'esercizio dell'agriturismo
Attivita' agrituristiche
Le attivita' permesse nell'ambito agrituristico sono indicate
all'art. 2 della L.R. 26/94.
L'alloggio potra' essere organizzato in camere o in mini-appartamenti
agrituristici.
L'ospitalita' in spazi aperti e' permessa qualora siano state
predisposte piazzole attrezzate con i relativi servizi regolarmente
provviste di parere sanitario favorevole.
I pasti e le bevande di cui alla lett. c) del sopracitato art. 2
devono essere tipici della enogastronomia emiliano-romagnola (ogni
riferimento a piatti e bevande stranieri o di altre regioni e'
vietato).
L'elenco dettagliato dei piatti e delle bevande offerti deve essere
messo a disposizione del pubblico ed indicato nel menu'.
Il Comune deve verificare che l'attivita' agrituristica sia svolta
nei limiti dell'autorizzazione comunale rilasciata nonche' vietare
la somministrazione di piatti e di vini che non siano tipici del
territorio regionale; qualora accerti che quanto somministrato non e'
conforme alle disposizione legislative, applica i provvedimenti di
cui all'art. 15 della L.R. 26/94.
La vendita di prodotti agricoli puo' essere effettuata nell'ambito
dell'autorizzazione di cui alla Legge 59/63.
Nell'ambito della attivita' agrituristica, la vendita di prodotti
lavorati da terzi deve rispettare il principio della connessione e
complementarieta'; pertanto almeno il 50% delle materie prime
utilizzate, in valore, deve essere di produzione aziendale.
L'allevamento delle specie zootecniche a fini turistici deve essere
svolta nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali
eventualmente esistenti per la razza che si vuole allevare.
Le attivita' ricreative, culturali, musicali e sportive possono
essere effettuate, solamente, per ospiti che usufruiscono dei servizi
di ricezione e/o ristorazione.
La dimensione delle strutture destinate alle attivita' ricreative,
culturali, musicali e sportive deve essere rapportata all'attivita'
agricola e agrituristica autorizzata.
L'operatore agrituristico deve esporre all'interno dei locali
l'autorizzazione comunale, completa del parere sanitario, nonche' le
tariffe e i prezzi praticati per ogni singolo servizio offerto.
Connessione e complementarieta'
La connessione si realizza quando nell'esercizio delle attivita'
agrituristiche vengono impiegate le materie prime ed i locali
dell'azienda agricola.
La complementarieta' si realizza quando il volume dell'attivita'
agrituristica, espresso in giornate di lavoro per anno, e' inferiore
a quello necessario per la conduzione dell'attivita' agricola
principale.
A tale fine il volume di giornate agrituristiche si determina
moltiplicando il numero di giornate lavorative agricole per il
coefficiente 0,85 (equivale all'85% delle giornate necessarie per
l'attivita' agricola principale).
Il tempo di lavoro necessario per le coltivazioni, per gli
allevamenti e per l'attivita' di lavorazione e trasformazione dei
prodotti agricoli, nonche' il numero di giornate per anno necessarie
per lo svolgimento delle attivita' agrituristiche, si determina
applicando i dati riportati nell'appendice 1.
Per le colture e gli allevamenti non riportati nell'appendice, il
numero di giornate lavorative e' definito in sede di istruttoria in
funzione delle tecniche agronomiche utilizzate e delle attrezzature
meccaniche presenti in azienda.
Il tecnico istruttore potra' conteggiare, nell'ambito delle attivita'
agricole, anche eventuali giornate impiegate dal richiedente per
effettuare lavori di recupero o manutenzione ambientale della
propria azienda o di altri terreni di proprieta' pubblica.
Nelle zone montane ed in quelle di collina caratterizzate da
situazioni svantaggiose per l'impiego delle macchine operatrici e per
le aziende poste in zone disagiate, i tempi di lavoro indicati per le
aziende di pianura devono essere aumentati moltiplicandoli per un
coefficiente compensativo da 1 fino ad un massimo di 3.
Le iscrizioni all'elenco regionale degli operatori agrituristici
possono prevedere un massimo di 22.000 pasti/anno/azienda.
Sono fatte salve le iscrizioni concesse in data anteriore
all'approvazione del presente programma che possono essere rinnovate
nella loro entita', anche quando tale limite e' stato superato,
purche' permangano le condizioni del rilascio.
Per stabilire il numero dei pasti somministrati dall'azienda (il cui
limite massimo non potra' essere superiore a quello indicato
nell'autorizzazione) si utilizza come criterio di calcolo la somma
dei coperti o dei pasti risultanti dalla documentazione fiscale e in
subordine, qualora quanto sopra non sia specificato nei citati
documenti, il rapporto fra il totale degli importi delle ricevute
fiscali e la media fra il prezzo minimo e massimo comunicato
annualmente al Comune.
Fermo restando il limite massimo dei pasti erogabili in un anno,
indicato nell'autorizzazione comunale, non puo' essere somministrato
contemporaneamente un numero di pasti superiori al numero di posti a
sedere risultanti dal progetto presentato per la richiesta di parere
sanitario ed implicitamente approvato con il rilascio
dell'autorizzazione comunale stessa.
Per la somministrazione dei pasti possono essere utilizzate le
strutture e/o gli spazi esterni regolarmente autorizzati e provvisti
del parere sanitario favorevole.
Operatori agrituristici
Solo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile
possono svolgere attivita' agrituristica.
Il biennio di attivita' agricola, necessario per richiedere
l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici,
viene normalmente accertato, in sede di istruttoria, tramite il
possesso, per almeno tale periodo, da parte del richiedente, della
partita IVA e/o dell'iscrizione dell'azienda alla Camera di
Commercio.
Per garantire la continuita' del servizio agrituristico nei casi di
donazione e/o cessione dell'azienda ad un familiare, di subentro a
causa di decesso del titolare e di subentro di un giovane che
usufruisce di agevolazioni per il primo insediamento (Regolamento CE
950/97), il requisito di un biennio di attivita' agricola puo' essere
equiparato al possesso di esperienze teoriche e pratiche ritenute
idonee per la conduzione dell'azienda; in tali casi la Provincia
provvede ad iscrivere l'imprenditore nell'elenco regionale
provvisoriamente, previa acquisizione dell'impegno a svolgere
l'attivita' per almeno due anni ed a frequentare il primo corso
professionale per operatore agrituristico che verra' attivato sul
territorio provinciale.
Qualora la Provincia accerti il non rispetto degli impegni presi
provvede alla revoca dell'iscrizione e la comunica al Comune
competente.
Nel caso in cui trattasi di operatore-persona fisica i requisiti:
- biennio di attivita' agricola svolta,
- attestato di frequenza al corso professionale,
dovranno essere posseduti dal richiedente.
Nel caso di societa' di persone il requisito del biennio dovra'
essere posseduto dalla societa' e quello relativo all'attestato da
almeno un socio.
Nel caso di societa' di capitali il requisito del biennio dovra'
essere posseduto dalla societa' e quello relativo all'attestato da
almeno un socio o un dipendente.
Qualora tutti i soci posseggano il requisito del biennio di attivita'
agricola svolta, lo stesso e' riconosciuto alla societa'.
Esercizio dell'agriturismo
L'art. 6 della L.R. 26/94 specifica che il valore annuo della materia
prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve
essere costituito per la maggior parte da produzioni proprie
dell'azienda e da produzioni considerate tipiche della zona.
Le utilizzazioni di prodotti propri devono risultare dalla
documentazione aziendale.
Nel caso in cui l'azienda tenga una contabilita' separata tra
attivita' agricola ed attivita' agrituristica questa potra' essere
utilizzata, in sede di controllo da parte del Comune, per dimostrare
l'utilizzo dei prodotti propri e tipici nella produzione dei pasti.
Al fine di determinare numericamente la suddivisione tra produzione
aziendale e prodotti tipici si stabilisce:
- che la somma del valore dei prodotti propri e dei prodotti tipici
utilizzati nella preparazione dei pasti e nei servizi di ristorazione
in genere (per esempio prime colazioni) non puo' essere inferiore al
51% del totale delle materie prime alimentari utilizzate;
- che i prodotti di produzione aziendale non possono essere comunque
inferiori, rispetto al totale delle materie prime alimentari
utilizzate nella preparazione dei pasti, al 30% per le aziende poste
in Comunita' Montane; al 40% per tutte le altre aziende.
Ai fini dell'art. 6 della citata L.R. 26/94 sono considerati tipici i
prodotti alimentari regionali che hanno avuto un riconoscimento
comunitario (DOP, IGP, o AS), i vini regionali a denominazione di
origine controllata e/o garantita ed a indicazione geografica
tipica, le acque minerali regionali nonche' i prodotti biologici
ottenuti nel rispetto del Reg. CEE 2092/91 acquistati direttamente da
un produttore della regione Emilia-Romagna.
La Provincia identifica, se lo ritiene opportuno, altri prodotti
agricoli e/o alimentari da considerare, ai soli fini del presente
programma, tipici per parte o tutto il proprio territorio, purche'
questi siano espressione di consolidata tradizione ed esattamente
identificabili. Non potranno essere considerate tipiche le produzioni
agricole per la sola ragione di essere state acquistate dai
produttori agricoli della zona.
La tipicita' del prodotto deve risultare dalla documentazione
fiscale aziendale.
Nelle aziende agrituristiche non possono essere serviti in tavola
prodotti alimentari confezionati di produzione extraziendale, esclusi
quelli considerati tipici e l'acqua minerale.I prodotti extraziendali
non tipici e quelli confezionati possono essere utilizzati come
componenti o ingredienti per la preparazione di specialita'
enogastronomiche nei limiti consentiti dal presente programma.
Sono considerate produzioni aziendali anche i prodotti ottenuti da
materie prime aziendali lavorate all'esterno dell'azienda agricola.
La consegna a terzi delle materie prime aziendali per una lavorazione
esterna e il successivo ritorno delle stesse in azienda deve
risultare dalla documentazione contabile.
Al solo fine del calcolo della connessione e complementarieta', sono
considerati propri i prodotti trasformati di origine agricola, non
rientranti nella prima parte della tabella A allegata al DPR 633/72,
comunque ottenuti da materia prima aziendale.
Immobili destinati all'agriturismo
Tutti gli immobili esistenti sul fondo e non piu' utilizzati per
l'attivita' agricola possono essere recuperati ed impiegati a scopo
agrituristico.
Tali immobili se ristrutturati per attivita' agrituristica rimangono
agricoli e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
Per quanto riguarda i requisiti strutturali e igienico-sanitari si
applicano le normative di settore.
vietata la costruzione di nuovi fabbricati da destinarsi
all'attivita' agrituristica.
Volumi delle strutture e delle attivita' agrituristiche
I volumi delle attivita' agrituristiche si determinano utilizzando i
parametri di cui all'appendice n. 1.
Per le domande finalizzate all'esercizio di almeno tre attivita'
(ristorazione, alloggio e attivita' ricreativa), e' concesso un
volume aggiuntivo di giornate fino al limite massimo del 15%.
In caso di ristrutturazione di fabbricati agricoli in
miniappartamenti ad uso agrituristico la somma dei locali destinati a
pernottamento non puo' essere superiore al numero massimo delle
camere previste dall'art. 10 della L.R. 26/94 (otto elevabili a
quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico).
Il numero dei posti letto complessivi autorizzabili per azienda non
puo' essere superiore a 60 nelle zone a prevalente interesse
agrituristico e a 32 nel restante territorio regionale.
Sono fatte salve le autorizzazioni concesse in data anteriore
all'approvazione del presente programma che possono essere rinnovate
nella loro entita', anche quando tale limite e' stato superato,
purche' permangano le condizioni del rilascio.
La ricettivita' stagionale pari ad un massimo di nove mesi puo'
essere suddivisa in piu' periodi.
In tal caso il Comune verifica che la somma totale dei giorni di
apertura non sia superiore a 270 giornate ogni anno.
Elenco regionale degli operatori agrituristici
L'elenco regionale degli operatori agrituristici e' suddiviso in
sezioni provinciali tenute dalle rispettive Province, che trasmettono
a luglio e gennaio gli elenchi aggiornati al 30 giugno e al 31
dicembre di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale
Agricoltura.
L'iscrizione dovra' riportare l'esatta intestazione della ditta
rilevata dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di iscrizione di societa' di persone o capitali, oltre
all'esatta intestazione della societa' iscritta, dovra' essere
indicato il nominativo della persona titolare dell'attestato di
frequenza al corso per operatore agrituristico.
Attestati d'iscrizione, verifiche e revoche
Le Province e le Comunita' Montane effettueranno le verifiche
biennali di cui all'art. 13 della L.R. 26/94.
Per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per il
mantenimento dell'iscrizione, le Province e le Comunita' Montane
possono avvalersi anche dei Servizi provinciali Agricoltura.
Nel caso che l'iscritto all'elenco regionale non abbia ancora
l'autorizzazione comunale ad esercitare attivita' agrituristica di
cui all'art. 14 della L.R. 26/94, gli Enti di cui sopra possono
effettuare le verifiche richiedendo all'iscritto una dichiarazione
nella quale si confermi il possesso dei requisiti.
La verifica con sopralluogo dovra', comunque, essere effettuata prima
del successivo rilascio dell'autorizzazione comunale.
La perdita dei requisiti essenziali comporta la cancellazione
dall'elenco e la revoca dell'autorizzazione comunale. Per il
recupero di eventuali contributi regionali percepiti, si applicano le
disposizioni di cui alla L.R. 15/97.
La perdita dei requisiti deve essere comunicata dall'Ente accertatore
per iscritto all'interessato che puo' contestare e controdedurre
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Autorizzazione comunale
La domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 14 della
L.R. 26/94 deve essere presentata dagli interessati al Comune dove e'
ubicata l'azienda.
Le domande devono essere corredate dell'attestato di iscrizione
all'elenco regionale degli operatori agrituristici.
L'autorizzazione comunale puo' essere concessa per le attivita'
ricreative, culturali, musicali e sportive solo se l'azienda svolge
anche attivita' di somministrazione pasti e/o ricettiva.
Le Amministrazioni comunali devono trasmettere alla Direzione
generale Agricoltura e alla Provincia di appartenenza copia delle
autorizzazioni rilasciate agli operatori agrituristici, nonche'
eventuali modifiche, sospensioni e revoche delle concessioni
medesime.
Le autorizzazioni comunali emesse in attuazione del presente
programma devono contenere l'indicazione delle attivita' autorizzate.
La somministrazione contemporanea di un numero di pasti superiore al
numero di posti a sedere autorizzati comporta l'applicazione dei
provvedimenti di cui all'art. 15 della L.R. 26/94.
Obblighi dell'operatore agrituristico
Gli operatori autorizzati a svolgere le attivita' agrituristiche
hanno l'obbligo di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
b) affiggere su targa all'ingresso dell'azienda agrituristica il
simbolo e la denominazione di agriturismo adottati dalla Regione;
c) svolgere le attivita' agrituristiche nel rispetto dei volumi
autorizzati e delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale;
d) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, il listino
prezzi valido per l'anno successivo, eventualmente distinto in
funzione dei periodi di alta, media e bassa stagione; tale listino
deve, tra l'altro, contenere una dettagliata presentazione dei
servizi offerti, nonche' il prezzo minimo e massimo del pasto
agrituristico;
e) rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune;
f) offrire agli ospiti: - prodotti agricoli di propria produzione
anche se lavorati all'esterno dell'azienda; - pasti tradizionali
della cucina locale; - vini, bevande e prodotti tipici regionali;
g) rispettare le norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza.
Gli operatori devono, in sede di domanda di rinnovo
dell'autorizzazione comunale, allegare una specifica dichiarazione
attestante di non trovarsi nelle condizioni previste alle lett. b),
c), d) - comma 2, art. 15 della L.R. 28 giugno 1994, n.26 e di aver
mantenuto inalterati l'azienda e gli indirizzi produttivi descritti
nella domanda d'iscrizione.
Devono inoltre comunicare al Comune ed alla Provincia la vendita,
anche parziale, e/o il cambio della gestione sociale dell'azienda, al
fine di consentire l'aggiornamento dell'attestato d'iscrizione
all'elenco provinciale e dell'autorizzazione comunale a svolgere
l'attivita'.
I Comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni
all'esercizio delle attivita' agrituristiche, contestualmente alla
comunicazione delle tariffe, con l'apposizione di un visto sull'atto
originario.
Norme vigenti per la preparazione e somministrazione di pasti e
bevande
La preparazione e la somministrazione di pasti e bevande sono
soggette alle norme previste dalla Legge nazionale 30 aprile 1962, n.
283 e successive modificazioni e integrazioni, compresi
l'autorizzazione sanitaria e il libretto sanitario, e del DLgs 155/97
riferito all'autocontrollo nelle industrie alimentari.
consentito il congelamento di prodotti di origine animale e vegetale,
destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei cibi da
somministrare ai clienti dell'azienda agrituristica, in presenza del
parere favorevole da parte dell'Autorita' sanitaria competente.
possibile dotare l'azienda di un laboratorio per lavorazioni e
trasformazioni di prodotti alimentari diversi solo se approvati dalla
competente Autorita' sanitaria che dovra' specificare
nell'autorizzazione gli usi consentiti.
Nel locale cucina si possono preparare, in tempi separati, pasta
fresca, conserve vegetali, confetture e prodotti apistici previa
specifica autorizzazione dell'Autorita' sanitaria competente che
determinera' le tipologie dei prodotti e i quantitativi settimanali
massimi ammessi.
Quanto ottenuto nel laboratorio per la lavorazione e la
trasformazione di prodotti alimentari diversi e nel locale cucina
deve essere utilizzato esclusivamente per la somministrazione pasti
agrituristica e/o per la vendita diretta al consumatore finale.
Le aziende prive di autorizzazione per la somministrazione pasti che
effettuano attivita' di ricezione possono somministrare la prima
colazione solo se dotate di adeguati spazi autorizzati dall'Autorita'
sanitaria competente.
Locali destinati alla macellazione
La macellazione di animali di proprieta' dell'azienda, destinati alla
ristorazione agrituristica, deve essere effettuata in locali
autorizzati a tale scopo dall'Autorita' sanitaria competente, in
conformita' alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.
Dati statistici e monitoraggi
Le Province sono tenute ad effettuare le indagini statistiche
previste da programmi statistici nazionali e regionali nel settore
agrituristico.
Le Province possono fornire direttamente ad altri Enti pubblici
interessati le informazioni relative alle aziende iscritte
nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 12 della
L.R. 26/94 nel rispetto della normativa nazionale Legge 675/96.
Al fine di costituire e mantenere aggiornata una banca dati utile al
monitoraggio del settore agrituristico, le Province sono tenute a
rilevare per ogni azienda iscritta al sopracitato elenco i dati
relativi a intestazione, indirizzo, superficie lorda aziendale,
superficie agricola utile, attivita' autorizzata (camere, posti
letto, piazzole, pasti, cavalli per ippoturismo, attivita'
ricreative, attivita' culturali) nonche' ad inviarli alla Regione
unitamente alla trasmissione dell'elenco regionale aggiornato come
previsto dall'art. 12 della L.R. 26/94.
Parte seconda - Criteri e modalita' per la concessione dei contributi
Obiettivi
Le aziende attualmente attive sul territorio regionale costituiscono
una realta' che deve essere consolidata ed inserita in un disegno
organico di sviluppo del territorio e del turismo tradizionale.
L'intervento finanziario regionale, gestito direttamente dalle
Province e dalle Comunita' Montane ai sensi della L.R. 15/97, e'
finalizzato a sostenere le aziende in grado di fornire servizi di
qualita' nell'ambito dei progetti turistici promossi dalla Regione.
Dovranno, quindi, essere privilegiate le aziende che si collocano sul
mercato con un'offerta comprendente anche l'ospitalita' per favorire
una permanenza maggiore del turista nel territorio rurale.
Durata e contenuti finanziari del programma
Il presente programma si articola sul biennio 1999-2000.
L'ammontare del finanziamento e' definito dalla L.R. 6/99 in Lire
2.000.000.000 (pari ad Euro 1.032.913,80) per ogni anno.
La Giunta regionale provvedera' al riparto tra Province e Comunita'
Montane dei fondi disponibili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15/97.
I predetti Enti sono tenuti all'utilizzo delle somme loro attribuite
nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 7.
Beneficiari dei finanziamenti
Potranno accedere ai finanziamenti gli imprenditori agricoli iscritti
all'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 12
della L.R. 26/94.
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella definizione
di "PMI" (piccola e media impresa) cosi' come definita dalla
Comunita' Europea.
Interventi ammessi
Sono ammessi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26/94, interventi
strutturali ed acquisto di attrezzature per l'adeguamento di aziende
agricole al fine di permettere lo svolgimento di attivita'
agrituristiche.
I fabbricati oggetto di possibile finanziamento sono quelli definiti
all'art. 9 della L.R. 26/94.
Non sono finanziabili:
- opere o forniture gia' effettuate prima della presentazione della
domanda;
- acquisto di attrezzature o allestimenti usati.
Gli interventi di recupero degli immobili devono rientrare tra quelli
definiti dalle lett. b) e/o c) dell'art. 31 della Legge n. 457 del 5
agosto 1978.
Le spese sostenute per opere agrituristiche eseguite in economia sono
ammissibili nei limiti normalmente in uso per il settore agricolo.
Bandi per l'accesso ai contributi
Le Province e le Comunita' Montane potranno predisporre due bandi
annuali o un unico bando biennale.
Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere
presentate agli Enti competenti per territorio con le modalita'
previste nei bandi suddetti.
Le Province e le Comunita' Montane possono prevedere nel bando che i
documenti non necessari per la stesura della graduatoria vengano
presentati solo dai richiedenti sicuramente beneficiari del
contributo.
Il bando di pubblicizzazione per la presentazione delle domande di
contributo dovra' almeno contenere:
- esplicito riferimento al presente programma;
- obiettivi che si vogliono raggiungere;
- annualita' a cui si riferisce il bando;
- disponibilita' finanziarie;
- categorie di beneficiari;
- criteri di priorita' e di esclusione degli interventi;
- modalita' di selezione dei progetti;
- identificazione del responsabile del procedimento amministrativo;
- modalita' di presentazione delle domande e dell'istruttoria;
- puntuale identificazione dei documenti richiesti;
- procedure di erogazione dei finanziamenti;
- facsimile di domanda.
Copia del bando dovra' essere inviata alle associazioni regionali di
operatori agrituristici e a tutti gli iscritti nell'elenco regionale
degli operatori agrituristici del territorio di competenza dello
stesso.
Criteri di priorita', selezione dei progetti e graduatoria
Le Province e le Comunita' montane approvano la graduatoria delle
domande ammissibili, concedono i contributi e provvedono alla loro
erogazione.
Per la valutazione delle domande, devono essere applicate le
priorita' previste al comma 4, art. 18 della L.R. 26/94.
A parita' di condizioni dovranno essere favoriti i progetti che
prevedono la realizzazione di camere, miniappartamenti o strutture
per fornire servizi polivalenti (escluse quelle destinate alla
ristorazione) che si integrino con i progetti predisposti dalla
Direzione generale Cultura e Turismo in base alla L.R. 3/93 e gli
interventi necessari a dotare le aziende, in possesso
dell'autorizzazione comunale a svolgere l'attivita' agrituristica, di
un sistema di autocontrollo igienico-sanitario previsto dalla
metodologia HACCP (DLgs 155/97 e successive modificazioni).
Le eventuali esclusioni dal contributo dovranno essere motivate
nell'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse.
Entita' del contributo
Il contributo in conto capitale potra' essere concesso fino al limite
massimo del 45% della spesa ammessa nelle zone a prevalente interesse
agrituristico e del 20% nelle restanti zone del territorio regionale.
Il contributo dovra' essere concesso alle aziende agricole
rispettando le normative CE stabilite per il regime "de minimis"
(decisione 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' Europee del 6 marzo 1996).
Le Province e le Comunita' Montane sono tenute ad adottare le
procedure che ritengono piu' opportune per verificare che ogni
singolo beneficiario ottenga il contributo nel rispetto delle
normative comunitarie sopraindicate.
Sono da considerare ricadenti in zone di particolare interesse
agrituristico le aziende che dispongono dei fabbricati destinati
all'attivita' agrituristica posti all'interno di dette zone.
Vincoli
I beni acquisiti e le opere realizzate con i contributi previsti nel
presente programma di che trattasi sono soggetti ai vincoli di cui
all'art. 19 della L.R. 15/97.
Termini per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo
Gli Enti competenti, negli atti di concessione del contributo,
stabiliscono che i lavori devono essere terminati entro i 12 mesi
successivi alla notifica di concessione del contributo, pena la
revoca del contributo concesso.
Eventuali proroghe potranno essere concesse solo per sei mesi e per
accertate cause di forza maggiore.
Risultati attesi
Con il presente programma si prevede di attivare nel biennio n. 30
nuove aziende ed integrare l'attivita' di n. 40 aziende gia'
esistenti.
Parte terza - Disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di
formazione professionaleLe Province coordinano le iniziative di
formazione professionale per operatori agrituristici e promuovono
corsi di aggiornamento professionale (Direttive regionali per la
Formazione e l'Orientamento - triennio 1997/1999 - emanate dalla
Giunta con deliberazione n. 1475 dell'1 agosto 1997 e modifiche
successive) volti a specializzare gli operatori gia' attivi sul
territorio ed interessati a caratterizzare la propria azienda con lo
sviluppo di attivita' culturali, ricreative, musicali o sportive
specifiche.
Potranno essere attivati corsi che prevedono la possibilita' di
formare tecnici delle associazioni imprenditoriali e di Enti
pubblici.
Ai sensi dell'art. 17 della Legge 196/97 - Capo V art. 15, punto 2 e
art. 16, punto 2, ed ai sensi delle citate Direttive regionali, in
analogia con quanto indicato nel Capitolo II.5 "Modalita' di
ammissione all'esame di qualifica per i partecipanti in possesso di
credito formativo", e' consentito:
a) l'accesso a corsi di aggiornamento progettati secondo un percorso
abbreviato rispetto alle 140 ore previste, previo accertamento del
possesso da parte dei partecipanti di un credito formativo
documentato relativo a: - partecipazione ad altri corsi di
formazione professionale riconosciuti e coerenti con le tematiche
oggetto dell'aggiornamento, frequentati in data non anteriore al
28/6/1994; - partecipazione a corsi privati coerenti con le tematiche
oggetto dell'aggiornamento, frequentati in data non anteriore al
28/6/1994; - periodi di stage o tirocinio nel settore, effettuati in
data non anteriore al 28/6/1994; - possesso di qualifica
professionale, di diploma di scuola media superiore o laurea
attinenti i settori agricolo e turistico;
b) la frequenza a corsi di aggiornamento di 140 ore, con assenze
superiori al 30% consentito, se la mancata frequenza e' riferita ad
interi moduli (e non a frazioni o ad ore isolate) che prevedono
acquisizioni di competenze, per il cui possesso puo' essere prodotta
documentazione idonea, secondo quanto indicato al punto a).
Resta fermo che l'accertamento della spendibilita' della
documentazione prodotta quale credito formativo, ai fini dell'accesso
a corsi abbreviati o alla frequenza inferiore al 70% da parte dei
partecipanti, e' di esclusiva competenza del direttore dell'organismo
di formazione sentito il parere del coordinatore del corso di
aggiornamento per il quale si richiede la partecipazione.
APPENDICE 1 ALL'ALLEGATO A
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali 1999/2000
Numero medio annuo di giornate lavorative stimate necessarie per le
colture e gli allevamenti piu' diffusi nelle aziende agricole di
pianura
Colture giornate/ettaro
A) ERBACEE
1) Grano 6
2) Orzo 6
3) Mais da granella 8
4) Mais ceroso 9
5) Girasole 8
6) Sorgo 8
7) Soia 7
8) Riso 10
9) Barbabietola da zucchero 15
10) Prato avvicendato 6
11) Prato stabile 5
12) Prato pascolo 3
B) SEMENTIERE
1) Barbabietola da costa 18
2) Barbabietola da zucchero 42
3) Cipolla 60
4) Cavolo 55
5) Ravanelli 4
6) Lattuga 10
7) Cicoria 7
8) Carote 7
C) ORTICOLE
1) Aglio (raccolta meccanizzata) 30
2) Aglio (raccolta manuale) 110
3) Asparago 120
4) Cardo 200
5) Cavolo 50
6) Cavolfiore 60
7) Cipolla (raccolta normale) 100
8) Cipolla (raccolta a macchina) 32
9) Cocomero in pieno campo 50
10) Fagiolo 10
11) Fagiolino (raccolta normale) 240
12) Finocchio 190
13) Fragola in pieno campo 400
14) Fragola in coltura forzata 550
15) Insalata 180
16) Melanzana in pieno campo 500
17) Melanzana in serra 600
18) Melone in pieno campo 230
19) Melone semiforzato 130
20) Patate (raccolta normale) 70
21) Patate (raccolta meccanica) 50
22) Pisello da industria 13
23) Pisello proteico 9
24) Pomodoro da industria 150
25) Pomodoro da mensa in pieno campo 650
26) Pomodoro da mensa in serra 850
27) Radicchio 220
28) Sedano verde 160
29) Sedano bianco 200
30) Spinaci 8
31) Zucchino 290
32) Orto per attivita' ristorativa 0,04/mq.
D) ARBOREE
1) Actinidia 75
2) Albicocco 75
3) Ciliegio 140
4) Caki 45
5) Melo 70
6) Pero 70
7) Pesco 80
8) Susino 70
9) Vite senza cantina 55
10) Vite con le operazioni di cantina 80
11) Castagno 25
12) Olivo 70
13) Pioppo 30
14) Vivaio frutticolo 400
15) Vivaio ornamentale 300
16) Vivaio in serra (x 1.000 mq.) 140
17) Piccoli frutti 450
18) Bosco naturale 15
19) Bosco con tartufi 30
E) ALLEVAMENTI
1) Bovini da latte giornate/capo
Allevamento tradizionale a stabulazione fissa di 14-20 capi 15
Allevamento a stabulazione fissa meccanizzata 8
Allevamento a stabulazione esterna 5
2) Bovini da carne giornate/capo
Allevamento a stabulazione libera 2
Allevamento a stabulazione fissa 10
Allevamento a stabulazione meccanizzata 6
3) Equini da carne giornate/capo
Stabulazione fissa 10
Stabulazione libera 2
3.1) Equini da sella 12
4) Suini (scrofe - verri) 3
5) Ovini - caprini 2
6) Avicoli giornate/100 capi
Galline ovaiole 14
Polli 11
7) Conigli (giornate/50 capi) 30
8) Api (giornate/10 alveari) 12
9) Trota (550 giornate/tonnellata), anguille (900
giornate/tonnellata), carpa e pesce gatto (370 giornate/tonnellata)
Nelle zone montane definite dalla Direttiva CEE 268/75 e successive
modificazioni e dalla L.R. 19 luglio 1997, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni, il tempo di lavoro annuo necessario per le
colture e gli allevamenti si ottiene moltiplicando i dati riferiti
alle aziende agricole di pianura per un coefficiente massimo fino a
3.
F) LAVORAZIONI MATERIE PRIME AZIENDALI
Qualora l'imprenditore effettui direttamente lavorazioni o
trasformazioni agricole di materie prime aziendali, il tecnico
istruttore valuta le giornate lavorative medie necessarie per ogni
tipo di attivita' e le somma a quelle delle colture e degli
allevamenti.
Possono essere conteggiate solo le attivita' di trasformazione per
le quali l'imprenditore e' autorizzato dall'Autorita' sanitaria e/o
amministrazione competente.
Le giornate lavorative necessarie per le lavorazioni di cucina
effettuate per ottenere le preparazioni enogastronomiche da
somministrare nell'ambito dell'attivita' di ristorazione non possono
essere conteggiate come attivita' agricola.
Numero di giornate per anno stimate necessarie per lo svolgimento
delle attivita' agrituristiche di seguito elencate:
a) alloggio in camere attrezzate: n. 12 giornate per posto letto;
b) agricampeggio: n. 8 giornate per piazzola;
c) preparazione e somministrazione pasti: n. 1 giornata per 15 pasti;
d) attivita' ricreative: 1) agriturismo equestre: n. 10 giornate per
cavallo; 2) altre attivita' ricreative (pesca, passeggiate in
bicicletta, gioco a bocce ecc.): 10% delle giornate assegnate per le
attivita' di cui alle lettere a), b) e c) (da assegnare sempre ad
ogni azienda indipendentemente dalla richiesta di iscrizione);
e) attivita' culturali: (convegni e corsi di interesse agricolo,
spettacoli e serate danzanti legati alle tradizioni artistiche e
musicali della zona, accompagnatori ambientali): n. 5 giornate (da
assegnare sempre ad ogni azienda indipendentemente dalla richiesta
di iscrizione).
Per le aziende agrituristiche che svolgono tutte le attivita' di cui
alle lettere a), c), e d) e' ammessa la concessione di un volume
aggiuntivo delle giornate agrituristiche, determinate sulla base dei
parametri indicati, fino al limite massimo del 15%.".