REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 luglio 1999, n. 1227

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 1999-2000 - Attuazione L.R. 28 giugno 1994, n. 26 (proposta della Giunta regionale in data 13 luglio 1999, n. 1197)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1197              
del 13 luglio 1999, recante ad oggetto "Programma regionale                     
agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio                  
1999-2000 - Attuazione L.R. 28 giugno 1994, n. 26";                             
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente           
"Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio, giusta nota prot. n.           
9145 in data 22 luglio 1999;                                                    
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta             
regionale, progr. n. 1197 del 13 luglio 1999, sopra citata e qui                
allegata quale parte integrante e sostanziale.                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visti:                                                                          
- la Legge 5 dicembre 1985, n. 730, che determina criteri, limiti,              
norme e procedure per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica;              
- la L.R. 28 giugno 1994, n. 26 ed in particolare l'art. 17, che                
attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione del                    
"Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree             
rurali";                                                                        
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 che disciplina l'esercizio delle                
funzioni regionali in materia di agricoltura nonche' le successive              
modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31;               
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 222 del 17 gennaio 1996           
con la quale veniva definitivamente approvato il "Programma regionale           
agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - quadriennio             
1995-1998 - Attuazione della L.R. 28 giugno 1994, n. 26";                       
preso atto:                                                                     
- che al 30/6/1998 risultano iscritti nell'elenco regionale degli               
imprenditori agrituristici n. 559 operatori di cui n. 289 svolgono              
effettivamente l'attivita' avendo gia' ottenuto l'autorizzazione                
comunale di cui all'art. 14 della L.R. 26/94;                                   
- che la percentuale di imprenditori agricoli che svolge attivita'              
agrituristica nella regione Emilia-Romagna e' pari a circa il 2 per             
mille, percentuale relativamente bassa, se confrontata con altre                
realta' regionali, e pertanto indice di reali possibilita' di                   
sviluppo del settore, considerate le caratteristiche ambientali,                
pedoclimatiche e sociali del territorio regionale;                              
- che l'offerta agrituristica attuale e' caratterizzata da servizi              
che vanno dal semplice pasto, servito in locali rustici, alla                   
struttura polifunzionale completa di ristorazione, ricezione ed                 
attivita' ricreative organizzate  per garantire un pacchetto                    
turistico completo;                                                             
- che, essendosi sviluppato in regione un agriturismo basato                    
principalmente sulla ristorazione, occorre favorire nelle aziende               
esistenti la realizzazione  di strutture ricettive e ricreative che             
vadano ad integrarsi con i progetti in fase di predisposizione                  
dall'Assessorato al Turismo in base all'art. 8 della L.R. 3/93;                 
- che occorre favorire e sostenere una ristorazione, basata sulla               
valorizzazione delle produzioni aziendali e delle produzioni tipiche            
della regione, che non entri in competizione con la ristorazione di             
tipo commerciale, e che diventi strumento strategico di promozione              
delle materie prime agricole e dei principali prodotti agricoli                 
trasformati;                                                                    
- che occorre incentivare nelle aziende agrituristiche attivita'                
ricreative e sportive, collegate alle tradizioni rurali, capaci di              
valorizzare la cultura contadina  e l'ambiente agricolo;                        
- che occorre favorire lo sviluppo di iniziative di servizio                    
agrituristico comprendenti attivita' di divulgazione                            
agro-ambientale, quali le scuole-fattorie e le visite guidate alle              
coltivazioni, agli allevamenti e agli impianti di trasformazione dei            
prodotti tipici regionali;                                                      
- che l'agriturismo rappresenta per gli agricoltori una possibilita'            
di diversificazione dell'attivita' che puo' essere svolta con la                
permanenza nell'azienda, e pertanto  garantisce una costante presenza           
sul territorio che altrimenti andrebbe perduta;                                 
- che la Regione ha investito, negli ultimi quattro anni, notevoli              
risorse economiche nella formazione professionale  per lo sviluppo di           
un agriturismo strettamente collegato all'agricoltura di elevata                
qualita';                                                                       
- che molti operatori agricoli, che hanno investito tempo e denaro              
nella formazione professionale, hanno maturato prospettive di un loro           
futuro ingresso nell'agriturismo,  sostenuto da un contributo                   
pubblico in grado di agevolarne l'avvio;                                        
- che, ad integrazione dei controlli biennali effettuati dalle                  
Province e dalle Comunita' Montane per verificare il mantenimento dei           
requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato diritto                         
all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, occorre                
coinvolgere ulteriormente i Comuni affinche' esercitino tutte le                
funzioni loro attribuite con la L.R. 26/94;                                     
- che con il 1998 si sono sostanzialmente esaurite le possibilita' di           
finanziamento pubblico collegate ai fondi comunitari esistenti;                 
- che i regolamenti di attuazione della nuova politica comunitaria              
non avranno operativita' concreta prima dell'anno 2001;                         
ritenuto, pertanto, necessario:                                                 
- approvare un programma agrituristico 1999-2000 di transizione  che            
permetta una continuita' operativa del programma  1995-1998 in attesa           
che vengano esattamente definite  le nuove politiche comunitarie nel            
settore agricolo;                                                               
- prevedere un sostegno economico regionale alle aziende che vogliono           
diversificare le produzioni  agricole avviando un'attivita'                     
agrituristica nel biennio 1999 e 2000, in quanto in tale periodo non            
saranno ancora effettivamente operativi i regolamenti comunitari di             
attuazione di "Agenda 2000";                                                    
- rivedere le direttive per la valutazione dei requisiti previsti per           
l'esercizio dell'agriturismo al fine di definire piu' precisamente i            
rapporti di connessione e complementarieta' previsti nella L.R.                 
26/94, e le prescrizioni a cui si devono attenere gli imprenditori              
agrituristici nello svolgimento della loro attivita' per concorrere             
alle finalita' previste all'art. 1 della L.R. 26/94;                            
dato atto:                                                                      
- che il programma di che trattasi, allegato al presente atto quale             
parte integrante e sostanziale, e' stato sottoposto alla Consulta               
Agricola regionale di cui all'art. 14 della L.R. 15/97;                         
- che si e' provveduto ad effettuare la consultazione delle                     
organizzazioni professionali e cooperative dei settori agricolo e               
turistico come indicato all'art. 30 della L.R. 26/94;                           
viste:                                                                          
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di                     
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che prevede, tra l'altro,           
che la concessione di contributi a persone ed Enti pubblici e privati           
sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione  dei               
criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai            
soggetti interessati;                                                           
- la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di             
legge;                                                                          
- la deliberazione n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di            
legge;                                                                          
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato, e dal               
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito                   
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della              
presente deliberazione,  ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della               
L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della deliberazione della                 
Giunta regionale 2541/95 sopracitata;                                           
su proposta dell'Assessore Agricoltura;                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale:                                             
1) di approvare, per le finalita' di cui all'art. 18 della L.R. 28              
giugno 1994, n. 26, il "Programma regionale agrituristico e di                  
rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 1999-2000" allegato sotto           
la lettera A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;             
2) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna, la presente deliberazione con il relativo  allegato.            
ALLEGATO A                                                                      
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree              
rurali. Biennio 1999-2000"                                                      
Obiettivi generali                                                              
Il presente programma si riferisce  esclusivamente all'attivita'                
agrituristica regolamentata dalla L.R. 28 giugno 1994,  n.26.                   
Dopo quasi 5 anni di applicazione della legge risultano iscritte                
all'elenco regionale degli operatori agrituristici n. 559 aziende               
agricole.                                                                       
Questo consistente gruppo di imprenditori deve essere sostenuto per             
avviare una conversione delle produzioni agricole verso una gestione            
globale del territorio rurale piu' attenta all'ambiente, alle                   
potenzialita' turistiche e alla produzione di prodotti ad alto valore           
aggiunto e di qualita'.Tale gestione deve vedere le tradizioni                  
culturali ed enogastronomiche della nostra regione come elementi                
strategici  da valorizzare per creare nuove opportunita' di lavoro.             
Uno sviluppo di un agriturismo di qualita', strettamente collegato              
con i valori del mondo agricolo, puo' sviluppare sinergie con gli               
altri operatori del territorio e rappresentare  una fonte di reddito            
degli agricoltori senza creare competizione con altri soggetti                  
economici.                                                                      
Politiche che favoriscano la permanenza degli agricoltori nei                   
territori regionali piu' marginali e  rendano interessanti ed                   
economicamente convenienti attivita' di tutela dell'ambiente devono             
essere considerate prioritarie nelle strategie di sviluppo rurale               
regionale.                                                                      
L'attivita' agrituristica e' certamente polifunzionale ed e'                    
integrativa ai settori agricolo, ristorativo, alberghiero,                      
commerciale, culturale e sportivo; pertanto e' strategico che con               
questo programma si punti ad indirizzarne e favorirne lo sviluppo.              
Sono inoltre obiettivi di questo programma:                                     
- sviluppare una ristorazione agrituristica strettamente legata alle            
produzioni aziendali e tipiche regionali;                                       
- integrare l'offerta ristorativa con quella ricettiva in camere e              
miniappartamenti per favorire una piu' lunga permanenza dei clienti             
sul territorio rurale;                                                          
- garantire una programmazione degli investimenti strutturali  in               
attesa dell'approvazione dei regolamenti comunitari di attuazione               
della nuova politica comunitaria  per lo sviluppo rurale.                       
Parte prima - Direttive per la valutazione dei requisiti previsti per           
l'esercizio dell'agriturismo                                                    
Attivita' agrituristiche                                                        
Le attivita' permesse nell'ambito agrituristico sono indicate                   
all'art. 2 della L.R. 26/94.                                                    
L'alloggio potra' essere organizzato in camere o in mini-appartamenti           
agrituristici.                                                                  
L'ospitalita' in spazi aperti e' permessa qualora siano state                   
predisposte piazzole attrezzate con i relativi servizi regolarmente             
provviste di parere sanitario favorevole.                                       
I pasti e le bevande di cui alla lett. c) del sopracitato  art. 2               
devono essere tipici della enogastronomia emiliano-romagnola  (ogni             
riferimento a piatti e bevande stranieri  o di altre regioni e'                 
vietato).                                                                       
L'elenco dettagliato dei piatti e delle bevande offerti deve essere             
messo a disposizione del pubblico ed indicato nel menu'.                        
Il Comune deve verificare che l'attivita' agrituristica sia svolta              
nei limiti dell'autorizzazione comunale rilasciata  nonche' vietare             
la somministrazione di piatti e di vini che non siano tipici del                
territorio regionale; qualora accerti che quanto somministrato non e'           
conforme alle disposizione  legislative, applica i provvedimenti di             
cui all'art. 15 della L.R. 26/94.                                               
La vendita di prodotti agricoli puo' essere effettuata nell'ambito              
dell'autorizzazione di cui alla Legge 59/63.                                    
Nell'ambito della attivita' agrituristica, la vendita di prodotti               
lavorati da terzi deve rispettare il principio della connessione e              
complementarieta'; pertanto almeno il 50% delle materie prime                   
utilizzate, in valore, deve essere di produzione aziendale.                     
L'allevamento delle specie zootecniche a fini turistici deve essere             
svolta nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali            
eventualmente esistenti per la razza che si vuole allevare.                     
Le attivita' ricreative, culturali, musicali e sportive possono                 
essere effettuate, solamente, per ospiti che usufruiscono dei servizi           
di ricezione e/o ristorazione.                                                  
La dimensione delle strutture destinate alle attivita' ricreative,              
culturali, musicali e sportive deve essere rapportata  all'attivita'            
agricola e agrituristica autorizzata.                                           
L'operatore agrituristico deve esporre all'interno dei locali                   
l'autorizzazione comunale, completa del parere sanitario, nonche' le            
tariffe e i prezzi praticati per ogni singolo servizio offerto.                 
Connessione e complementarieta'                                                 
La connessione si realizza quando nell'esercizio delle attivita'                
agrituristiche vengono impiegate le materie prime ed i locali                   
dell'azienda agricola.                                                          
La complementarieta' si realizza quando il volume dell'attivita'                
agrituristica, espresso in giornate di lavoro per anno, e' inferiore            
a quello necessario per la conduzione dell'attivita' agricola                   
principale.                                                                     
A tale fine il volume di giornate agrituristiche si determina                   
moltiplicando il numero di giornate lavorative agricole per il                  
coefficiente 0,85 (equivale all'85% delle giornate necessarie per               
l'attivita' agricola principale).                                               
Il tempo di lavoro necessario per le coltivazioni, per gli                      
allevamenti e per l'attivita' di lavorazione e trasformazione  dei              
prodotti agricoli, nonche' il numero di giornate per anno necessarie            
per lo svolgimento delle attivita' agrituristiche, si determina                 
applicando i dati riportati nell'appendice 1.                                   
Per le colture e gli allevamenti non  riportati nell'appendice, il              
numero di giornate lavorative e' definito in sede di istruttoria in             
funzione delle tecniche agronomiche  utilizzate e delle attrezzature            
meccaniche presenti in azienda.                                                 
Il tecnico istruttore potra' conteggiare, nell'ambito delle attivita'           
agricole, anche eventuali giornate impiegate dal richiedente per                
effettuare lavori di recupero o manutenzione  ambientale della                  
propria azienda o di altri terreni di proprieta' pubblica.                      
Nelle zone montane ed in quelle di collina caratterizzate  da                   
situazioni svantaggiose per l'impiego delle macchine operatrici e per           
le aziende poste in zone disagiate, i tempi di lavoro indicati per le           
aziende di pianura devono essere aumentati moltiplicandoli per un               
coefficiente compensativo da 1 fino ad un massimo di 3.                         
Le iscrizioni all'elenco regionale degli operatori agrituristici                
possono prevedere un massimo di 22.000 pasti/anno/azienda.                      
Sono fatte salve le iscrizioni concesse in data anteriore                       
all'approvazione del presente programma che possono essere rinnovate            
nella loro entita', anche quando tale limite e' stato superato,                 
purche' permangano le condizioni del rilascio.                                  
Per stabilire il numero dei pasti somministrati dall'azienda (il cui            
limite massimo non potra' essere superiore  a quello indicato                   
nell'autorizzazione) si utilizza come criterio di calcolo la somma              
dei coperti o dei pasti risultanti dalla documentazione fiscale e in            
subordine, qualora quanto sopra non sia specificato nei citati                  
documenti,  il rapporto fra il totale degli importi delle ricevute              
fiscali e la media fra il prezzo minimo e massimo comunicato                    
annualmente al Comune.                                                          
Fermo restando il limite massimo dei pasti erogabili in un anno,                
indicato nell'autorizzazione comunale, non puo' essere somministrato            
contemporaneamente un numero di pasti superiori al numero di posti a            
sedere risultanti dal progetto  presentato per la richiesta di parere           
sanitario ed implicitamente approvato con il rilascio                           
dell'autorizzazione comunale stessa.                                            
Per la somministrazione dei pasti possono essere utilizzate le                  
strutture e/o gli spazi esterni regolarmente autorizzati e provvisti            
del parere sanitario favorevole.                                                
Operatori agrituristici                                                         
Solo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile           
possono svolgere attivita' agrituristica.                                       
Il biennio di attivita' agricola, necessario per richiedere                     
l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici,                
viene normalmente accertato, in sede di istruttoria, tramite il                 
possesso, per almeno tale periodo, da parte del richiedente, della              
partita IVA e/o dell'iscrizione dell'azienda alla Camera di                     
Commercio.                                                                      
Per garantire la continuita' del servizio agrituristico nei casi di             
donazione e/o cessione dell'azienda ad un familiare,  di subentro a             
causa di decesso del titolare e di subentro di un giovane che                   
usufruisce di agevolazioni per il primo insediamento (Regolamento CE            
950/97), il requisito di un biennio di attivita' agricola puo' essere           
equiparato al possesso di esperienze teoriche e pratiche ritenute               
idonee per la conduzione dell'azienda; in tali casi la Provincia                
provvede ad iscrivere l'imprenditore nell'elenco regionale                      
provvisoriamente, previa acquisizione dell'impegno a svolgere                   
l'attivita' per almeno due anni ed a frequentare il primo corso                 
professionale per operatore agrituristico che verra' attivato sul               
territorio provinciale.                                                         
Qualora la Provincia accerti il non rispetto degli impegni presi                
provvede alla revoca dell'iscrizione e la comunica al Comune                    
competente.                                                                     
Nel caso in cui trattasi di operatore-persona fisica i requisiti:               
- biennio di attivita' agricola svolta,                                         
- attestato di frequenza al corso professionale,                                
dovranno essere posseduti dal richiedente.                                      
Nel caso di societa' di persone il requisito del biennio dovra'                 
essere posseduto dalla societa' e quello relativo all'attestato da              
almeno un socio.                                                                
Nel caso di societa' di capitali il requisito del biennio dovra'                
essere posseduto dalla societa' e quello relativo all'attestato da              
almeno un socio o un dipendente.                                                
Qualora tutti i soci posseggano il requisito del biennio di attivita'           
agricola svolta, lo stesso e' riconosciuto  alla societa'.                      
Esercizio dell'agriturismo                                                      
L'art. 6 della L.R. 26/94 specifica che il valore annuo della materia           
prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve                
essere costituito per la maggior parte da produzioni proprie                    
dell'azienda e da produzioni considerate  tipiche della zona.                   
Le utilizzazioni di prodotti propri devono risultare dalla                      
documentazione aziendale.                                                       
Nel caso in cui l'azienda tenga una contabilita' separata  tra                  
attivita' agricola ed attivita' agrituristica questa potra' essere              
utilizzata, in sede di controllo da parte del Comune, per dimostrare            
l'utilizzo dei prodotti propri e tipici nella produzione dei pasti.             
Al fine di determinare numericamente la suddivisione tra produzione             
aziendale e prodotti tipici si stabilisce:                                      
- che la somma del valore dei prodotti propri e dei prodotti tipici             
utilizzati nella preparazione dei pasti e nei servizi di ristorazione           
in genere (per esempio prime colazioni) non puo' essere inferiore al            
51% del totale delle materie prime alimentari utilizzate;                       
- che i prodotti di produzione aziendale non possono essere comunque            
inferiori, rispetto al totale delle materie prime alimentari                    
utilizzate nella preparazione dei pasti, al 30% per le aziende poste            
in Comunita' Montane; al 40% per tutte le altre aziende.                        
Ai fini dell'art. 6 della citata L.R. 26/94 sono considerati tipici i           
prodotti alimentari regionali che hanno avuto un riconoscimento                 
comunitario (DOP, IGP, o AS), i vini regionali a denominazione di               
origine controllata e/o garantita  ed a indicazione geografica                  
tipica, le acque minerali regionali nonche' i prodotti biologici                
ottenuti nel rispetto del Reg. CEE 2092/91 acquistati direttamente da           
un produttore  della regione Emilia-Romagna.                                    
La Provincia identifica, se lo ritiene opportuno, altri prodotti                
agricoli e/o alimentari da considerare, ai soli fini del presente               
programma, tipici per parte o tutto il proprio territorio, purche'              
questi siano espressione di consolidata tradizione ed esattamente               
identificabili. Non potranno essere considerate tipiche le produzioni           
agricole per la sola ragione di essere state acquistate dai                     
produttori  agricoli della zona.                                                
La tipicita' del prodotto deve risultare dalla documentazione                   
fiscale aziendale.                                                              
Nelle aziende agrituristiche non possono essere serviti in tavola               
prodotti alimentari confezionati di produzione extraziendale, esclusi           
quelli considerati tipici e l'acqua minerale.I prodotti extraziendali           
non tipici e quelli confezionati  possono essere utilizzati come                
componenti o ingredienti per la preparazione di specialita'                     
enogastronomiche nei limiti consentiti dal presente programma.                  
Sono considerate produzioni aziendali anche i prodotti ottenuti da              
materie prime aziendali lavorate all'esterno dell'azienda agricola.             
La consegna a terzi delle materie prime aziendali per una lavorazione           
esterna e il successivo ritorno delle stesse in azienda deve                    
risultare dalla documentazione contabile.                                       
Al solo fine del calcolo della connessione e complementarieta',  sono           
considerati propri i prodotti trasformati di origine agricola, non              
rientranti nella prima parte della tabella A allegata al DPR 633/72,            
comunque ottenuti da materia prima aziendale.                                   
Immobili destinati all'agriturismo                                              
Tutti gli immobili esistenti sul fondo e non piu' utilizzati per                
l'attivita' agricola possono essere recuperati ed impiegati a scopo             
agrituristico.                                                                  
Tali immobili se ristrutturati per attivita' agrituristica  rimangono           
agricoli e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.             
Per quanto riguarda i requisiti strutturali e igienico-sanitari  si             
applicano le normative di settore.                                              
vietata la costruzione di nuovi fabbricati da destinarsi                        
all'attivita' agrituristica.                                                    
Volumi delle strutture e delle attivita' agrituristiche                         
I volumi delle attivita' agrituristiche si determinano utilizzando i            
parametri di cui all'appendice n. 1.                                            
Per le domande finalizzate all'esercizio di almeno tre attivita'                
(ristorazione, alloggio e attivita' ricreativa), e' concesso un                 
volume aggiuntivo di giornate fino al limite massimo del 15%.                   
In caso di ristrutturazione di fabbricati agricoli in                           
miniappartamenti ad uso agrituristico la somma dei locali destinati a           
pernottamento non puo' essere superiore al numero massimo delle                 
camere previste dall'art. 10 della L.R. 26/94 (otto elevabili a                 
quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico).                     
Il numero dei posti letto complessivi autorizzabili per azienda non             
puo' essere superiore a 60 nelle zone a prevalente  interesse                   
agrituristico e a 32 nel restante territorio regionale.                         
Sono fatte salve le autorizzazioni concesse in data anteriore                   
all'approvazione del presente programma  che possono essere rinnovate           
nella loro entita', anche quando tale limite e' stato superato,                 
purche' permangano le condizioni  del rilascio.                                 
La ricettivita' stagionale pari ad un massimo di nove mesi puo'                 
essere suddivisa in piu' periodi.                                               
In tal caso il Comune verifica che la somma totale dei giorni di                
apertura non sia superiore a 270 giornate ogni anno.                            
Elenco regionale degli operatori agrituristici                                  
L'elenco regionale degli operatori agrituristici e' suddiviso in                
sezioni provinciali tenute dalle rispettive Province, che trasmettono           
a luglio e gennaio gli elenchi aggiornati al 30 giugno e al 31                  
dicembre di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale           
Agricoltura.                                                                    
L'iscrizione dovra' riportare l'esatta  intestazione della ditta                
rilevata dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio.                  
Nel caso di iscrizione di societa' di persone o capitali,  oltre                
all'esatta intestazione della societa' iscritta, dovra' essere                  
indicato il nominativo della persona titolare dell'attestato di                 
frequenza al corso per operatore agrituristico.                                 
Attestati d'iscrizione, verifiche e revoche                                     
Le Province e le Comunita' Montane effettueranno le verifiche                   
biennali di cui all'art. 13 della L.R. 26/94.                                   
Per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per il                     
mantenimento dell'iscrizione, le Province e le Comunita' Montane                
possono avvalersi anche dei Servizi provinciali  Agricoltura.                   
Nel caso che l'iscritto all'elenco regionale non abbia ancora                   
l'autorizzazione comunale ad esercitare attivita' agrituristica di              
cui all'art. 14 della L.R. 26/94, gli Enti di cui sopra possono                 
effettuare le verifiche richiedendo all'iscritto una dichiarazione              
nella quale si confermi il possesso dei requisiti.                              
La verifica con sopralluogo dovra', comunque, essere effettuata prima           
del successivo rilascio dell'autorizzazione comunale.                           
La perdita dei requisiti essenziali comporta la cancellazione                   
dall'elenco e la revoca  dell'autorizzazione comunale. Per il                   
recupero di eventuali contributi regionali percepiti, si applicano le           
disposizioni di cui alla L.R. 15/97.                                            
La perdita dei requisiti deve essere comunicata dall'Ente accertatore           
per iscritto all'interessato che puo' contestare e controdedurre                
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.              
Autorizzazione comunale                                                         
La domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 14 della             
L.R. 26/94 deve essere presentata dagli interessati al Comune dove e'           
ubicata l'azienda.                                                              
Le domande devono essere corredate dell'attestato di iscrizione                 
all'elenco regionale degli operatori agrituristici.                             
L'autorizzazione comunale puo' essere concessa per le attivita'                 
ricreative, culturali, musicali e sportive solo se l'azienda svolge             
anche attivita' di somministrazione pasti e/o ricettiva.                        
Le Amministrazioni comunali devono trasmettere alla Direzione                   
generale Agricoltura e alla Provincia di appartenenza  copia delle              
autorizzazioni rilasciate agli operatori agrituristici, nonche'                 
eventuali modifiche, sospensioni e revoche delle concessioni                    
medesime.                                                                       
Le autorizzazioni comunali emesse in attuazione del presente                    
programma devono contenere l'indicazione delle attivita' autorizzate.           
La somministrazione contemporanea di un numero di pasti superiore al            
numero di posti a sedere autorizzati comporta l'applicazione dei                
provvedimenti di cui all'art. 15 della L.R. 26/94.                              
Obblighi dell'operatore agrituristico                                           
Gli operatori autorizzati a svolgere le attivita' agrituristiche                
hanno l'obbligo di:                                                             
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;                               
b) affiggere su targa all'ingresso dell'azienda agrituristica  il               
simbolo e la denominazione di agriturismo adottati dalla Regione;               
c) svolgere le attivita' agrituristiche nel rispetto dei volumi                 
autorizzati e delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale;                 
d) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, il listino           
prezzi valido per l'anno successivo, eventualmente  distinto in                 
funzione dei periodi di alta, media e bassa stagione; tale listino              
deve, tra l'altro, contenere una dettagliata presentazione dei                  
servizi offerti, nonche' il prezzo minimo e massimo del pasto                   
agrituristico;                                                                  
e) rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune;                            
f) offrire agli ospiti: - prodotti agricoli di propria produzione               
anche se lavorati all'esterno dell'azienda; - pasti tradizionali                
della cucina locale; - vini, bevande e prodotti tipici regionali;               
g) rispettare le norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza.              
Gli operatori devono, in sede di domanda di rinnovo                             
dell'autorizzazione comunale, allegare una specifica dichiarazione              
attestante di non trovarsi nelle condizioni previste alle lett. b),             
c), d) - comma 2, art. 15 della L.R. 28 giugno 1994,  n.26 e di aver            
mantenuto inalterati l'azienda  e gli indirizzi produttivi descritti            
nella domanda d'iscrizione.                                                     
Devono inoltre comunicare al Comune ed alla Provincia la vendita,               
anche parziale, e/o il cambio della gestione sociale dell'azienda, al           
fine di consentire l'aggiornamento dell'attestato d'iscrizione                  
all'elenco provinciale e dell'autorizzazione comunale a svolgere                
l'attivita'.                                                                    
I Comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni           
all'esercizio delle attivita' agrituristiche, contestualmente alla              
comunicazione delle tariffe, con l'apposizione  di un visto sull'atto           
originario.                                                                     
Norme vigenti per la preparazione e somministrazione di pasti e                 
bevande                                                                         
La preparazione e la somministrazione di pasti e bevande sono                   
soggette alle norme previste dalla Legge nazionale 30 aprile 1962, n.           
283 e successive modificazioni e integrazioni, compresi                         
l'autorizzazione sanitaria e il libretto sanitario, e del DLgs 155/97           
riferito all'autocontrollo nelle industrie alimentari.                          
consentito il congelamento di prodotti di origine animale e vegetale,           
destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei cibi da                   
somministrare ai clienti dell'azienda  agrituristica, in presenza del           
parere favorevole da parte dell'Autorita' sanitaria competente.                 
possibile dotare l'azienda di un laboratorio per lavorazioni e                  
trasformazioni di prodotti alimentari diversi solo se approvati dalla           
competente Autorita' sanitaria che dovra' specificare                           
nell'autorizzazione gli usi consentiti.                                         
Nel locale cucina si possono preparare, in tempi separati, pasta                
fresca, conserve vegetali, confetture e prodotti apistici previa                
specifica autorizzazione dell'Autorita'  sanitaria competente che               
determinera' le tipologie dei prodotti e i quantitativi settimanali             
massimi ammessi.                                                                
Quanto ottenuto nel laboratorio per la lavorazione e la                         
trasformazione di prodotti alimentari diversi e nel locale cucina               
deve essere utilizzato esclusivamente per la somministrazione  pasti            
agrituristica e/o per la vendita diretta al consumatore finale.                 
Le aziende prive di autorizzazione per la somministrazione  pasti che           
effettuano attivita' di ricezione possono somministrare la prima                
colazione solo se dotate di adeguati spazi autorizzati dall'Autorita'           
sanitaria competente.                                                           
Locali destinati alla macellazione                                              
La macellazione di animali di proprieta' dell'azienda, destinati alla           
ristorazione agrituristica, deve  essere effettuata in locali                   
autorizzati a tale scopo dall'Autorita' sanitaria competente, in                
conformita' alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.              
Dati statistici e monitoraggi                                                   
Le Province sono tenute ad effettuare le indagini statistiche                   
previste da programmi statistici nazionali e regionali nel settore              
agrituristico.                                                                  
Le Province possono fornire direttamente ad altri Enti pubblici                 
interessati le informazioni relative alle aziende iscritte                      
nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 12 della              
L.R. 26/94 nel rispetto della normativa nazionale Legge 675/96.                 
Al fine di costituire e mantenere aggiornata una banca dati utile al            
monitoraggio del settore agrituristico, le Province sono tenute a               
rilevare per ogni azienda iscritta al sopracitato elenco i dati                 
relativi a intestazione, indirizzo,  superficie lorda aziendale,                
superficie agricola utile, attivita' autorizzata (camere, posti                 
letto, piazzole, pasti, cavalli per ippoturismo, attivita'                      
ricreative, attivita' culturali) nonche' ad inviarli alla Regione               
unitamente alla trasmissione dell'elenco regionale aggiornato come              
previsto dall'art. 12 della L.R. 26/94.                                         
Parte seconda - Criteri e modalita' per la concessione dei contributi           
Obiettivi                                                                       
Le aziende attualmente attive sul territorio regionale costituiscono            
una realta' che deve essere consolidata ed inserita in un disegno               
organico di sviluppo del territorio e del turismo tradizionale.                 
L'intervento finanziario regionale, gestito direttamente dalle                  
Province e dalle Comunita' Montane ai sensi della L.R. 15/97, e'                
finalizzato a sostenere le aziende in grado di fornire servizi di               
qualita' nell'ambito dei progetti turistici  promossi dalla Regione.            
Dovranno, quindi, essere privilegiate le aziende che si collocano sul           
mercato con un'offerta comprendente anche l'ospitalita' per favorire            
una permanenza maggiore  del turista nel territorio rurale.                     
Durata e contenuti finanziari del programma                                     
Il presente programma si articola sul biennio 1999-2000.                        
L'ammontare del finanziamento e' definito dalla L.R. 6/99 in Lire               
2.000.000.000 (pari ad Euro 1.032.913,80) per ogni anno.                        
La Giunta regionale provvedera' al riparto tra Province e Comunita'             
Montane dei fondi disponibili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15/97.            
I predetti Enti sono tenuti all'utilizzo delle somme loro attribuite            
nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 7.                 
Beneficiari dei finanziamenti                                                   
Potranno accedere ai finanziamenti gli imprenditori agricoli iscritti           
all'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 12           
della L.R. 26/94.                                                               
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella definizione             
di "PMI" (piccola e media impresa) cosi' come definita dalla                    
Comunita' Europea.                                                              
Interventi ammessi                                                              
Sono ammessi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26/94, interventi                
strutturali ed acquisto di attrezzature per l'adeguamento di aziende            
agricole al fine di permettere lo svolgimento di attivita'                      
agrituristiche.                                                                 
I fabbricati oggetto di possibile finanziamento sono quelli definiti            
all'art. 9 della L.R. 26/94.                                                    
Non sono finanziabili:                                                          
- opere o forniture gia' effettuate prima della presentazione  della            
domanda;                                                                        
- acquisto di attrezzature o allestimenti usati.                                
Gli interventi di recupero degli immobili devono rientrare tra quelli           
definiti dalle lett. b) e/o  c) dell'art. 31 della Legge n. 457 del 5           
agosto 1978.                                                                    
Le spese sostenute per opere agrituristiche eseguite in economia sono           
ammissibili nei limiti normalmente in uso per il settore agricolo.              
Bandi per l'accesso ai contributi                                               
Le Province e le Comunita' Montane potranno predisporre due bandi               
annuali o un unico bando biennale.                                              
Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere            
presentate agli Enti competenti per territorio  con le modalita'                
previste nei bandi suddetti.                                                    
Le Province e le Comunita' Montane possono prevedere nel bando che i            
documenti non necessari per la stesura della graduatoria vengano                
presentati solo dai richiedenti sicuramente  beneficiari del                    
contributo.                                                                     
Il bando di pubblicizzazione per la presentazione delle domande di              
contributo dovra' almeno contenere:                                             
- esplicito riferimento al presente programma;                                  
- obiettivi che si vogliono raggiungere;                                        
- annualita' a cui si riferisce il bando;                                       
- disponibilita' finanziarie;                                                   
- categorie di beneficiari;                                                     
- criteri di priorita' e di esclusione degli interventi;                        
- modalita' di selezione dei progetti;                                          
- identificazione del responsabile del  procedimento amministrativo;            
- modalita' di presentazione delle domande e dell'istruttoria;                  
- puntuale identificazione dei documenti richiesti;                             
- procedure di erogazione dei finanziamenti;                                    
- facsimile di domanda.                                                         
Copia del bando dovra' essere inviata alle associazioni regionali di            
operatori agrituristici e a tutti gli iscritti nell'elenco regionale            
degli operatori agrituristici del territorio di competenza dello                
stesso.                                                                         
Criteri di priorita', selezione dei progetti e graduatoria                      
Le Province e le Comunita' montane approvano la graduatoria  delle              
domande ammissibili, concedono i contributi e provvedono alla loro              
erogazione.                                                                     
Per la valutazione delle domande, devono essere applicate le                    
priorita' previste al comma 4, art. 18 della L.R. 26/94.                        
A parita' di condizioni dovranno essere favoriti i progetti che                 
prevedono la realizzazione di camere, miniappartamenti  o strutture             
per fornire servizi polivalenti (escluse quelle destinate alla                  
ristorazione) che si integrino  con i progetti predisposti dalla                
Direzione generale Cultura e Turismo in base alla L.R. 3/93 e gli               
interventi necessari a dotare le aziende, in  possesso                          
dell'autorizzazione comunale a svolgere l'attivita' agrituristica, di           
un sistema di autocontrollo igienico-sanitario previsto dalla                   
metodologia HACCP (DLgs 155/97 e successive modificazioni).                     
Le eventuali esclusioni dal contributo dovranno essere motivate                 
nell'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse.              
Entita' del contributo                                                          
Il contributo in conto capitale potra' essere concesso fino al limite           
massimo del 45% della spesa ammessa nelle zone a prevalente interesse           
agrituristico e del 20% nelle restanti zone del territorio regionale.           
Il contributo dovra' essere concesso alle  aziende agricole                     
rispettando le normative CE stabilite per il regime "de minimis"                
(decisione 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle                
Comunita' Europee del 6 marzo 1996).                                            
Le Province e le Comunita' Montane sono tenute ad adottare le                   
procedure che ritengono piu' opportune per verificare che ogni                  
singolo beneficiario ottenga il contributo  nel rispetto delle                  
normative comunitarie sopraindicate.                                            
Sono da considerare ricadenti in zone di particolare interesse                  
agrituristico le aziende che dispongono dei fabbricati destinati                
all'attivita' agrituristica  posti all'interno di dette zone.                   
Vincoli                                                                         
I beni acquisiti e le opere realizzate con i contributi previsti nel            
presente programma di che trattasi sono soggetti ai vincoli di cui              
all'art. 19 della L.R. 15/97.                                                   
Termini per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo              
Gli Enti competenti, negli atti di concessione del contributo,                  
stabiliscono che i lavori devono essere terminati  entro i 12 mesi              
successivi alla notifica di concessione del contributo, pena la                 
revoca del contributo concesso.                                                 
Eventuali proroghe potranno essere concesse solo per sei mesi e per             
accertate cause di forza maggiore.                                              
Risultati attesi                                                                
Con il presente programma si prevede di attivare nel biennio n. 30              
nuove aziende ed integrare l'attivita' di n. 40 aziende gia'                    
esistenti.                                                                      
Parte terza - Disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di            
formazione professionaleLe Province coordinano le iniziative di                 
formazione professionale per operatori agrituristici e promuovono               
corsi di aggiornamento professionale (Direttive regionali per la                
Formazione e l'Orientamento - triennio 1997/1999 - emanate dalla                
Giunta con deliberazione n. 1475 dell'1 agosto 1997 e modifiche                 
successive) volti a specializzare gli operatori gia' attivi sul                 
territorio ed interessati a caratterizzare la propria azienda con lo            
sviluppo di attivita' culturali, ricreative, musicali o sportive                
specifiche.                                                                     
Potranno essere attivati corsi che prevedono la possibilita'  di                
formare tecnici delle associazioni imprenditoriali e di Enti                    
pubblici.                                                                       
Ai sensi dell'art. 17 della Legge 196/97 - Capo V art. 15, punto 2 e            
art. 16, punto 2, ed ai sensi delle citate Direttive regionali, in              
analogia con quanto indicato nel Capitolo II.5 "Modalita' di                    
ammissione all'esame di qualifica per i partecipanti in possesso di             
credito formativo",  e' consentito:                                             
a) l'accesso a corsi di aggiornamento progettati secondo un percorso            
abbreviato rispetto alle 140 ore previste, previo accertamento del              
possesso da parte dei partecipanti  di un credito formativo                     
documentato relativo a: - partecipazione ad altri corsi di                      
formazione professionale riconosciuti e coerenti con le tematiche               
oggetto dell'aggiornamento, frequentati in data non anteriore al                
28/6/1994; - partecipazione a corsi privati coerenti con le tematiche           
oggetto dell'aggiornamento, frequentati in data non anteriore al                
28/6/1994; - periodi di stage o tirocinio nel settore, effettuati  in           
data non anteriore al 28/6/1994; - possesso di qualifica                        
professionale, di diploma di scuola media superiore o laurea                    
attinenti i settori agricolo e turistico;                                       
b) la frequenza a corsi di aggiornamento di 140 ore, con assenze                
superiori al 30% consentito, se la mancata frequenza e' riferita ad             
interi moduli (e non a frazioni o ad ore isolate) che prevedono                 
acquisizioni di competenze, per il cui possesso puo' essere prodotta            
documentazione idonea, secondo quanto indicato al punto a).                     
Resta fermo che l'accertamento della spendibilita' della                        
documentazione prodotta quale credito formativo, ai fini dell'accesso           
a corsi abbreviati o alla frequenza inferiore al 70% da parte dei               
partecipanti, e' di esclusiva competenza del direttore dell'organismo           
di formazione sentito il parere del coordinatore del corso di                   
aggiornamento per il quale si richiede la partecipazione.                       
APPENDICE 1 ALL'ALLEGATO A                                                      
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree              
rurali 1999/2000                                                                
Numero medio annuo di giornate lavorative stimate necessarie per le             
colture e gli allevamenti piu' diffusi nelle aziende agricole di                
pianura                                                                         
Colture  giornate/ettaro                                                        
A) ERBACEE                                                                      
 1) Grano    6                                                                  
 2) Orzo    6                                                                   
 3) Mais da granella    8                                                       
 4) Mais ceroso    9                                                            
 5) Girasole    8                                                               
 6) Sorgo    8                                                                  
 7) Soia    7                                                                   
 8) Riso   10                                                                   
 9) Barbabietola da zucchero   15                                               
10) Prato avvicendato    6                                                      
11) Prato stabile    5                                                          
12) Prato pascolo    3                                                          
B) SEMENTIERE                                                                   
 1) Barbabietola da costa   18                                                  
 2) Barbabietola da zucchero   42                                               
 3) Cipolla   60                                                                
 4) Cavolo   55                                                                 
 5) Ravanelli    4                                                              
 6) Lattuga   10                                                                
 7) Cicoria    7                                                                
 8) Carote    7                                                                 
C) ORTICOLE                                                                     
 1) Aglio (raccolta meccanizzata)   30                                          
 2) Aglio (raccolta manuale)  110                                               
 3) Asparago  120                                                               
 4) Cardo  200                                                                  
 5) Cavolo   50                                                                 
 6) Cavolfiore   60                                                             
 7) Cipolla (raccolta normale)  100                                             
 8) Cipolla (raccolta a macchina)   32                                          
 9) Cocomero in pieno campo   50                                                
10) Fagiolo   10                                                                
11) Fagiolino (raccolta normale)  240                                           
12) Finocchio  190                                                              
13) Fragola in pieno campo  400                                                 
14) Fragola in coltura forzata  550                                             
15) Insalata  180                                                               
16) Melanzana in pieno campo  500                                               
17) Melanzana in serra  600                                                     
18) Melone in pieno campo  230                                                  
19) Melone semiforzato  130                                                     
20) Patate (raccolta normale)   70                                              
21) Patate (raccolta meccanica)   50                                            
22) Pisello da industria   13                                                   
23) Pisello proteico    9                                                       
24) Pomodoro da industria  150                                                  
25) Pomodoro da mensa in pieno campo  650                                       
26) Pomodoro da mensa in serra  850                                             
27) Radicchio  220                                                              
28) Sedano verde  160                                                           
29) Sedano bianco  200                                                          
30) Spinaci    8                                                                
31) Zucchino  290                                                               
32) Orto per attivita' ristorativa  0,04/mq.                                    
D) ARBOREE                                                                      
 1) Actinidia   75                                                              
 2) Albicocco   75                                                              
 3) Ciliegio  140                                                               
 4) Caki   45                                                                   
 5) Melo   70                                                                   
 6) Pero   70                                                                   
 7) Pesco   80                                                                  
 8) Susino   70                                                                 
 9) Vite senza cantina   55                                                     
10) Vite con le operazioni di cantina   80                                      
11) Castagno   25                                                               
12) Olivo   70                                                                  
13) Pioppo   30                                                                 
14) Vivaio frutticolo  400                                                      
15) Vivaio ornamentale  300                                                     
16) Vivaio in serra (x 1.000 mq.)  140                                          
17) Piccoli frutti  450                                                         
18) Bosco naturale   15                                                         
19) Bosco con tartufi   30                                                      
E) ALLEVAMENTI                                                                  
1) Bovini da latte  giornate/capo                                               
Allevamento tradizionale      a stabulazione fissa di 14-20 capi  15            
Allevamento a stabulazione      fissa meccanizzata   8                          
Allevamento a stabulazione      esterna   5                                     
2) Bovini da carne  giornate/capo                                               
   Allevamento a stabulazione libera   2                                        
   Allevamento a stabulazione fissa  10                                         
   Allevamento a stabulazione meccanizzata   6                                  
3) Equini da carne  giornate/capo                                               
   Stabulazione fissa  10                                                       
   Stabulazione libera   2                                                      
3.1) Equini da sella  12                                                        
4) Suini (scrofe - verri)   3                                                   
5) Ovini - caprini   2                                                          
6) Avicoli  giornate/100 capi                                                   
   Galline ovaiole  14                                                          
   Polli  11                                                                    
7) Conigli (giornate/50 capi)  30                                               
8) Api (giornate/10 alveari)  12                                                
9) Trota (550 giornate/tonnellata), anguille (900                               
giornate/tonnellata),  carpa e pesce gatto (370 giornate/tonnellata)            
Nelle zone montane definite dalla Direttiva CEE 268/75 e successive             
modificazioni e dalla L.R. 19 luglio 1997, n. 22 e successive                   
modifiche ed integrazioni, il tempo di lavoro annuo necessario per le           
colture e gli allevamenti si ottiene moltiplicando i dati riferiti              
alle aziende agricole di pianura per un coefficiente massimo fino a             
3.                                                                              
F) LAVORAZIONI MATERIE PRIME AZIENDALI                                          
Qualora l'imprenditore effettui direttamente lavorazioni  o                     
trasformazioni agricole di materie prime aziendali, il tecnico                  
istruttore valuta le giornate lavorative medie necessarie per ogni              
tipo di attivita' e le somma a quelle delle colture e degli                     
allevamenti.                                                                    
Possono essere conteggiate solo le attivita' di trasformazione  per             
le quali l'imprenditore e' autorizzato dall'Autorita' sanitaria e/o             
amministrazione competente.                                                     
Le giornate lavorative necessarie per le lavorazioni di cucina                  
effettuate per ottenere le preparazioni enogastronomiche  da                    
somministrare nell'ambito dell'attivita' di ristorazione  non possono           
essere conteggiate come attivita' agricola.                                     
Numero di giornate per anno stimate necessarie per lo svolgimento               
delle attivita' agrituristiche di seguito elencate:                             
a) alloggio in camere attrezzate: n. 12 giornate per posto letto;               
b) agricampeggio: n. 8 giornate per piazzola;                                   
c) preparazione e somministrazione pasti: n. 1 giornata per 15 pasti;           
d) attivita' ricreative: 1) agriturismo equestre: n. 10 giornate per            
cavallo; 2) altre attivita' ricreative (pesca, passeggiate in                   
bicicletta, gioco a bocce ecc.): 10% delle giornate  assegnate per le           
attivita' di cui alle lettere a), b) e c) (da assegnare sempre ad               
ogni azienda indipendentemente dalla richiesta di iscrizione);                  
e) attivita' culturali: (convegni e corsi di interesse agricolo,                
spettacoli e serate danzanti legati alle tradizioni artistiche e                
musicali della zona, accompagnatori ambientali): n. 5 giornate (da              
assegnare sempre ad ogni azienda indipendentemente  dalla richiesta             
di iscrizione).                                                                 
Per le aziende agrituristiche che svolgono tutte le attivita' di cui            
alle lettere a), c), e d) e' ammessa la concessione  di un volume               
aggiuntivo delle giornate agrituristiche,  determinate sulla base dei           
parametri indicati, fino al limite massimo del 15%.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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