DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1362
L.R. 43/97 - Adozione del Programma regionale annuale ed approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della
L.R. 14 aprile 1995, n. 37";
richiamata la propria deliberazione n. 921 dell'8 giugno 1999 con la
quale sono stati approvati i criteri attuativi dei programmi
regionali di cui alla citata L.R. 43/97;
considerato che nei criteri attuativi, approvati con la citata
deliberazione, viene previsto che:
- la Giunta regionale adotti il Programma annuale di attuazione degli
interventi recati dalla L.R. 43/97 e definisca, con lo stesso, le
modalita' di concessione e liquidazione dei contributi;
- le norme di disciplina degli interventi regionali ed i rapporti con
gli organismi di garanzia siano riportati in apposita convenzione da
sottoscrivere dai rappresentanti degli organismi e dal rappresentante
della Regione;
ravvisata pertanto la necessita' di:
- adottare il Programma regionale annuale che consente l'attivazione
degli aiuti previsti dalla L.R. 43/97;
- determinare, con lo stesso programma, le modalita' di concessione e
liquidazione degli aiuti stessi;
- definire lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti
tra la Regione e gli organismi di garanzia nonche' delle modalita' di
utilizzo da parte di questi ultimi dei finanziamenti regionali loro
concessi;
viste:
- le Leggi regionali n. 5, art. 65, punti 17 e 18 e n. 6 del 28
aprile 1999;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio
1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 in data 31 luglio
1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto che in detta deliberazione 1396/98 non e' stata conferita
la responsabilita' del Servizio Aiuti alle imprese;
visto in proposito il punto 4.1.1.10 della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura
dott. Dario Manghi, in merito alla regolarita' tecnica ed alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1
dell'atto deliberativo della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sul
presente programma dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito
dr. Gianni Mantovani ai sensi del predetto articolo di legge,
deliberazione e della determinazione del Direttore generale Risorse
finanziarie e strumentali n. 7350 del 26/9/1996;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Programma regionale per l'anno 1999 di attuazione
della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo", specificato
nell'Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato sotto la lettera B
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la
disciplina dei rapporti tra la Regione e gli organismi di garanzia
nonche' delle modalita' di utilizzo da parte di questi ultimi dei
finanziamenti regionali loro concessi;
3) di dare atto che ai sensi della L.R. 31/77 cosi' come modificata
dalla L.R. 40/94 ed in applicazione della deliberazione di Giunta
2541/95 il Direttore generale Agricoltura provvedera':
- alla stipula della convenzione con ciascuno degli organismi di
garanzia richiedenti secondo lo schema indicato al precedente punto
2);
- alla concessione, impegno e contestuale liquidazione in unica
soluzione delle assegnazioni a titolo dell'art. 1, secondo comma,
lettere a) e b) della L.R. 43/97, nel rispetto dei criteri stabiliti
nel programma approvato con il presente atto e nei limiti delle
disponibilita' recate dal Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1999 sui Capitoli 18344 "Contributi in favore di
cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la
formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di
garanzia (art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" e
18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a
breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1,
comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)";
4) di dare atto altresi' che, con successivo provvedimento della
Giunta regionale, sara' approvata, relativamente all'assistenza
tecnica, art. 1, comma 2, lett. C) della L.R. 43/97, la graduatoria
dei programmi da ammettere a contributo con l'indicazione della spesa
ammissibile e del corrispondente contributo regionale.
Contestualmente all'approvazione della graduatoria la Giunta
regionale puo' disporre, in relazione all'economicita' del
procedimento, la concessione e l'impegno dei contributi nei limiti
delle disponibilita' recate dal Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1999 sul Capitolo 18342 "Contributi in favore di
cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attivita'
di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese
associate (art. 1, comma 2, lett. C), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".
La liquidazione del contributo concesso sara' disposta dal Dirigente
competente in unica soluzione sulla base della documentazione
indicata al punto 2.6 dell'Allegato A) sopraindicato;
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Programma regionale per il 1999 di attuazione della Legge 12 dicembre
1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel
settore agricolo"
1. Promozione delle forme collettive di garanzia
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 43/97
la Regione interviene:
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concedendo contributi agli organismi di garanzia da utilizzare per
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi organismi sui prestiti
concessi alle imprese agricole.
1.1 Soggetti beneficiari
Cooperative di garanzia e consorzi fidi - composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile - con l'eventuale
adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati -
costituitisi al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le cooperative e i consorzi fidi, che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 100 imprenditori di cui
all'art. 2135 del Codice civile. A norma dei criteri stabiliti dalla
deliberazione della Giunta regionale 921/99, a partire dal terzo anno
di intervento la base sociale deve risultare composta da almeno 300
imprenditori di cui all'art. 2135 del Codice civile;
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o
versate da ciascun socio; - che il consiglio di amministrazione sia
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende
socie o loro rappresentanti;
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.
Le cooperative e i consorzi devono inoltre assoggettarsi alle
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni stabilite nella
deliberazione della Giunta regionale n. 921 dell'8 giugno 1999
recante i criteri attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R.
43/97.
1.2 Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno essere inviate, con raccomandata
con ricevuta di ritorno, o direttamente consegnate alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente programma nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante ovvero la data del protocollo regionale.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di
garanzia o dal consorzio fidi e sui suoi programmi d'intervento;
b) copia autentica dello statuto in vigore;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente
approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale
versato.
1.3 Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative
di garanzia e ai consorzi fidi
Gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1999 per l'attuazione delle specifiche forme di aiuto
verranno ripartiti, e contestualmente concessi, impegnati e liquidati
ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi' come
modificata dalla L.R. 40/94, fra le cooperative di garanzia ed i
consorzi fidi con atto del Direttore generale Agricoltura, in base ai
seguenti criteri:
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)
della L.R. 43/97: - per il 40% della disponibilita' recata dal
Capitolo 18344 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", in misura proporzionale all'entita'
del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi
esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di
presentazione della domanda di contributo; - per il 60% della
predetta disponibilita', in misura proporzionale all'importo globale
delle operazioni di finanziamento a breve e medio termine, garantite
dalle cooperative e dai consorzi, ed effettivamente erogate o in
essere alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di
presentazione della domanda. L'importo risultante dall'applicazione
dei due parametri sopra indicati non potra' comunque superare
l'importo del capitale sociale versato dai soci o l'importo del fondo
consortile costituito dai soci stessi sommato all'importo degli altri
fondi rischi, fondi di riserva o garanzia iscritti a bilancio;
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 43/97: - in misura
proporzionale all'importo globale delle operazioni di finanziamento a
breve e medio termine, garantite dalle cooperative e dai consorzi, ed
effettivamente erogate o in essere alla chiusura dell'esercizio
sociale anteriore alla data di presentazione della domanda, nei
limiti dello stanziamento recato dal Capitolo 18346 "Finanziamenti
alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per
interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio
termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett.
b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".
1.4 Concessione del contributo in conto interessi alle imprese
associate
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi utilizzano i
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b), della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti
di credito.
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'
quella definita al punto 4) dell'allegato parte integrante della
deliberazione della Giunta regionale 921/99.
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'organismo di garanzia
con provvedimento del proprio organo deliberante, e' concesso a
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice
civile, in possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai
prestiti - a breve e medio termine - assistiti dalle garanzie
prestate dagli organismi stessi.
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5, lett. a),
del presente programma.
Gli interventi degli organismi di garanzia sono limitati alle imprese
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.
Gli organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in
attuazione del presente programma per il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti
erogati dagli istituti di credito successivamente alla data di
pubblicazione del presente programma nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Gli organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30
giugno 2000 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione
del presente programma attraverso la presentazione:
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto;
b) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
c) dell'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi
attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto,
dell'ammontare del prestito erogato dall'istituto di credito, della
sua durata e del contributo concesso dall'organismo di garanzia;
d) della copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni
rendicontate.
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della
cooperativa o del consorzio, e' presentata alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese.
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione
sul Programma annuale successivo.
1.5 Misura dell'intervento in conto interessi degli organismi di
garanzia
a) Prestiti di esercizio a breve termine
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il
tasso massimo che sara' indicato nel provvedimento nazionale,
approvato dalla Commissione CE, di fissazione del differenziale di
tasso di interesse per tutto lo Stato italiano.
Non appena saranno stabiliti i limiti dell'aiuto di Stato, la
Direzione generale Agricoltura provvedera' a darne comunicazione agli
organismi di garanzia in modo da consentire l'eventuale attivazione
della misura.
In attesa della quantificazione dell'aiuto concedibile e della
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli
92 e 93 del trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.
b) Prestiti a medio termine
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L.R.
43/97, la garanzia prestata dalle cooperative di garanzia e dai
consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di
prestito a medio termine e' quella specificatamente indicata al punto
4.2 dei criteri attuativi dei programmi regionali approvati con la
deliberazione della Giunta regionale 921/99.
La misura massima dell'aiuto regionale, quale concorso attualizzato
sul prestito bancario a medio termine finalizzato alla ricostituzione
del capitale di conduzione non diversamente reintegrabile per effetto
di perdite di prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute
eccezionali, calcolata ai sensi del DPCM 29 novembre 1985, e' pari
all'80% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal
Ministero del Tesoro.
2. Programmi per l'assistenza tecnica
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. c) della L.R. 43/97 la
Regione puo' concedere agli organismi di cui al precedente punto 1.1
contributi per attivita' di assistenza tecnica e consulenza
tecnico-finanziaria.
Sulla base dei criteri gia' stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale 921/99, gli organismi di livello provinciale, per potere
accedere al contributo regionale sulle attivita' di assistenza e
consulenza tecnico-finanziaria, devono presentare un programma che
abbia una base comune e sia presentato da almeno tre organismi
provinciali.
2.1 Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno essere inviate, con raccomandata
con ricevuta di ritorno, o direttamente consegnate alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese,
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente programma nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante ovvero la data del protocollo regionale.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) programma delle iniziative di assistenza e consulenza riportante
gli obiettivi e le finalita';
b) relazione tecnica dettagliata con l'indicazione dei tempi e delle
modalita' di realizzazione;
c) preventivo analitico delle spese, aggregate secondo le tipologie
indicate al successivo punto 2.3, necessarie per la realizzazione del
programma.
Nel caso di programmi presentati da piu' organismi di livello
provinciale con base comune, i documenti di cui alle precedenti
lettere b) e c) devono essere predisposti con riferimento anche a
ciascuno degli organismi partecipanti al programma.
2.2 Caratteristiche dei programmi
I programmi, oltre a perseguire gli obiettivi della crescita
culturale e formativa dei soci e del progressivo allargamento della
base sociale, devono porsi lo scopo di divulgare le informazioni
relative alle nuove opportunita' che la legge intende offrire per
migliorare le condizioni di accesso al credito da parte dei soci.
In particolare i programmi delle attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria, per potere beneficiare del contributo regionale
previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 43/97 devono soddisfare le
seguenti condizioni:
a) essere presentati, in forma congiunta, da almeno 3 cooperative di
garanzia e consorzi fidi aventi base provinciale, oppure da
cooperative di garanzia e consorzi fidi, aventi base interprovinciale
e regionale;
b) avere contenuti avanzati ed innovativi con l'esclusione delle
iniziative di tipo tradizionale volte alla pubblicizzazione ed alla
divulgazione della normale attivita' degli organismi stessi.
Per consentire agli organismi di garanzia di espletare in maniera
adeguata i nuovi compiti loro assegnati, i programmi per assistenza e
consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate
dovranno prevedere, nella prima fase di attuazione della legge, lo
svolgimento di iniziative che consentano di:
a) individuare ed analizzare i bisogni finanziari delle aziende;
b) elaborare pacchetti finanziari innovativi capaci di soddisfare le
diverse esigenze e di favorire l'accesso al credito agrario;
c) elaborare strumenti per superare lo svantaggio che il settore
agricolo ha nella provvista dei capitali necessari per
l'anticipazione delle spese e per gli investimenti, a causa della
lunghezza del ciclo produttivo, nei confronti degli altri settori e
per ridurre i costi e migliorare le condizioni di accesso attraverso
accordi con il sistema bancario.
2.3 Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione
del programma ammesso a contributo a partire dalla data di
presentazione della domanda.
Nel caso di programma presentato da piu' organismi provinciali, i
titoli di spesa devono essere intestati a ciascuno degli organismi
partecipanti e devono corrispondere all'articolazione delle
iniziative risultante dal programma stesso.
Qualora le spese sostenute ed ammesse in sede di rendiconto
risultassero inferiori a quelle ammesse a preventivo, il contributo
verra' proporzionalmente ridotto.
In relazione alla tipologia di iniziative ammissibili a finanziamento
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. 43/97 ed in sede
di prima attuazione della legge stessa, sono pertanto ammissibili le
seguenti tipologie di spesa:
a) consulenze specialistiche esterne;
b) acquisto di attrezzature e software strettamente funzionali alla
realizzazione del programma approvato;
c) spese per la formazione del personale dipendente;
d) realizzazione di materiale divulgativo.
2.4 Misura dei contributi
L'entita' del contributo concesso dalla Regione resta fissata nella
misura massima del 30% delle spese ritenute ammissibili per la
realizzazione del programma cosi' come stabilito dalla L.R. 43/97.
2.5 Istruttoria e valutazione
Le domande presentate saranno istruite dal competente Servizio
regionale Aiuti alle imprese sulla base della valutazione dei
contenuti dei programmi e della loro compatibilita' con le finalita'
perseguite dalla L.R. 43/97 e nel rispetto di quanto previsto negli
atti amministrativi di attuazione.
Con apposito atto della Giunta regionale sara' approvata la
graduatoria dei programmi da ammettere a contributo con l'indicazione
della spesa ammissibile e del corrispondente contributo regionale.
2.6 Concessione, impegno ed erogazione dei contributi
Contestualmente all'approvazione della graduatoria la Giunta
regionale puo' disporre, in relazione all'economicita' del
procedimento, la concessione e l'impegno dei contributi nei limiti
delle disponibilita' recate dal Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1999 sul Capitolo 18342 "Contributi in favore di
cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attivita'
di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese
associate (art. 1, comma 2, lett. C), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".
La liquidazione del contributo concesso e' disposta dal Dirigente
competente in unica soluzione sulla base della documentazione di
seguito indicata:
a) relazione conclusiva sullo sviluppo del progetto, contenente la
descrizione delle attivita' svolte e una valutazione dell'organismo
relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi del programma;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal rappresentante legale dell'organismo
beneficiario e dal presidente dell'organo di controllo, contenente
l'elenco analitico e descrittivo di tutte le spese sostenute per la
realizzazione del programma ed attestante che i titoli giustificativi
di dette spese sono regolarmente registrati nella contabilita' e
nella quale devono essere indicati gli eventuali contributi concessi
da altri organismi per la realizzazione del progetto. La Regione
potra' comunque effettuare controlli al fine di verificare la
corrispondenza fra le spese dichiarate e la relativa documentazione
giustificativa, nonche' le conseguenti registrazioni nella
contabilita'.
La documentazione sopra indicata deve essere inviata alla Regione,
Direzione generale Agricoltura, Servizio Aiuti alle imprese - Viale
Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro 30 giorni dal termine della
realizzazione del programma.
3. Controlli e sanzioni
In conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 43/97 ed al
fine di assicurarne il rispetto dei vincoli e delle condizioni, gli
organismi di garanzia sono sottoposti a controlli periodici da parte
della Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -
secondo modalita' tecniche stabilite dal medesimo Servizio.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle
disposizioni attuative previste nella deliberazione della Giunta
regionale 921/99 e nel presente programma comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.
ALLEGATO B
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il consorzio
fidi/la cooperativa di garanzia tra imprese agricole denominato . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . per l'attuazione degli interventi
previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 12
dicembre 1997, n. 43
L'anno 1999, addi' . . . . . del mese di . . . . . . . in Bologna
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,
codice fiscale 80062590379 (di seguito per brevita' denominata
semplicemente Regione) rappresentata dal . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ., Direttore generale Agricoltura, il quale interviene
nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna,
come da deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . .
. . . . . 1999, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per le sue
funzioni presso l'Assessorato Agricoltura, Viale Silvani n. 6 -
Bologna
il consorzio fidi/la cooperativa di garanzia tra imprese agricole
di seguito denominato organismo di garanzia (codice fiscale/partita
IVA . . . . . . . . . . .) con sede in . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . nella persona del legale rappresentante
signor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premesso che
- la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo degli organismi di
garanzia nel settore agricolo, interviene, con le modalita' e nelle
forme previste della L.R. 43/97 e dai criteri attuativi della legge
stessa, concedendo agli stessi:
- contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi e
del patrimonio di garanzia;
- contributi per il pagamento, in forma attualizzata, del concorso
sul pagamento degli interessi sui prestiti erogati alle imprese
agricole socie dagli istituti di credito;
- contributi per l'attuazione di programmi di assistenza e consulenza
tecnico/finanziaria prestata a favore delle imprese socie;
- l'organismo di garanzia:
- e' stato costituito in data . . . . . . . . .;
- e' regolato da uno statuto;
- e' iscritto all'elenco generale degli intermediari operanti nel
settore finanziario ed in particolare nell'apposita sezione prevista
dall'art. 113 del DLgs 385/93, ed e' quindi autorizzato ad effettuare
le operazioni previste dalla L.R. 43/97;
- ha sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna, con
articolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . (provinciale o interprovinciale o regionale);
- ha una base associativa costituita da n. . . . . . imprenditori di
cui all'art. 2135 del Codice civile;
- persegue un fine mutualistico e non ha scopo di lucro;
- concede le garanzie e le agevolazioni creditizie senza tener conto
dell'entita' della sottoscrizione dei singoli soci;
- ha il Consiglio di amministrazione formato, per almeno due terzi,
da titolari di aziende agricole socie e loro rappresentanti, cosi'
come previsto dallo statuto,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'organismo di garanzia si impegna ad utilizzare le risorse assegnate
dalla Regione nel rispetto delle norme recate dalla L.R. 43/97, dai
criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 921 dell'8 giugno 1999 e dei contenuti dei singoli programmi
annuali.
In particolare, l'organismo di garanzia si impegna a tenere una
contabilita' separata per ogni tipologia di aiuto (credito a breve
termine, credito a medio termine, garanzia fidejussoria) attivata con
l'intervento finanziario della Regione.
L'organismo indichera' nel proprio bilancio la consistenza
dell'intervento finanziario della Regione e di quello di altri Enti
pubblici finanziatori.
Art. 2
L'organismo di garanzia si impegna a destinare le assegnazioni
regionali a titolo dell'art. 1, secondo comma, lettere a) e b) della
L.R. 43/97, nonche' gli interessi maturati sulle somme erogate dalla
Regione, alle finalita' previste dai programmi annuali.
E' escluso l'utilizzo delle somme di cui al precedente comma per
spese di gestione o di funzionamento dell'organismo di garanzia.
Art. 3
L'organismo di garanzia si impegna ad utilizzare le assegnazioni
regionali per l'erogazione di garanzie e il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi a favore degli
imprenditori soci che ottengano dagli istituti di credito
finanziamenti a breve e a medio termine nel rispetto delle azioni
ammissibili, della loro intensita', del tasso massimo dell'aiuto
stabiliti nei criteri attuativi della L.R. 43/97 e nei Programmi
annuali di attuazione.
L'intervento dell'organismo di garanzia e' consentito nei confronti
delle aziende socie secondo i requisiti, le condizioni, le priorita',
le limitazioni e le esclusioni ugualmente indicati nei predetti atti
regionali.
Art. 4
L'organismo di garanzia fornira', annualmente, alla Regione:
a) l'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto;
b) l'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
c) l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi
attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto,
dell'ammontare del prestito erogato dall'istituto di credito, della
sua durata e del contributo concesso dall'organismo di garanzia;
d) la copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni
rendicontate.
Art. 5
L'organismo di garanzia, nel caso in cui acceda ai contributi per
programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore
delle imprese associate, si impegna alla puntuale ed esatta
realizzazione del programma ammesso a contributo nonche' alla sua
rendicontazione con le modalita' indicate dal Programma annuale di
attuazione della L.R. 43/97.
Art. 6
La Regione, per il tramite del competente Servizio Aiuti alle
imprese, si riserva il diritto di verificare, attraverso controlli
periodici, che l'organismo di garanzia operi nel rispetto dei vincoli
e delle condizioni dettate dalla L.R. 43/97 e dai successivi
provvedimenti attuativi nonche' dalle disposizioni comunitarie in
materia.
La violazione di tali vincoli e condizioni comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.
Art. 7
In caso di scioglimento anticipato o di liquidazione, l'organismo di
garanzia si impegna a comunicare immediatamente alla Regione i motivi
e le cause dello scioglimento o della liquidazione nonche' a
restituire le quote dei contributi riscossi e non ancora utilizzati.
Art. 8
Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente
convenzione, che non potessero essere definite per via
amministrativa, le parti riconoscono come foro competente il Foro di
Bologna.
Art. 9
Tutte le spese derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente
convenzione saranno a carico dell'organismo di garanzia.
Letto, approvato e sottoscritto
REGIONE EMILIA-ROMAGNA L'ORGANISMO
IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA DI GARANZIA
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (IL
PRESIDENTE)