REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1362

L.R. 43/97 - Adozione del Programma regionale annuale ed approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di                
forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della            
L.R. 14 aprile 1995, n. 37";                                                    
richiamata la propria deliberazione n. 921 dell'8 giugno 1999 con la            
quale sono stati approvati i criteri attuativi dei programmi                    
regionali di cui alla citata L.R. 43/97;                                        
considerato che nei criteri attuativi, approvati con la citata                  
deliberazione, viene previsto che:                                              
- la Giunta regionale adotti il Programma annuale di attuazione degli           
interventi recati dalla L.R. 43/97 e definisca, con lo stesso, le               
modalita' di concessione e liquidazione dei contributi;                         
- le norme di disciplina degli interventi regionali ed i rapporti con           
gli organismi di garanzia siano riportati in apposita convenzione da            
sottoscrivere dai rappresentanti degli organismi e dal rappresentante           
della Regione;                                                                  
ravvisata pertanto la necessita' di:                                            
- adottare il Programma regionale annuale che consente l'attivazione            
degli aiuti previsti dalla L.R. 43/97;                                          
- determinare, con lo stesso programma, le modalita' di concessione e           
liquidazione degli aiuti stessi;                                                
- definire lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti              
tra la Regione e gli organismi di garanzia nonche' delle modalita' di           
utilizzo da parte di questi ultimi dei finanziamenti regionali loro             
concessi;                                                                       
viste:                                                                          
- le Leggi regionali n. 5, art. 65, punti 17 e 18 e n. 6 del 28                 
aprile 1999;                                                                    
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio              
1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per                  
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 in data 31 luglio             
1998, esecutiva ai sensi di legge;                                              
dato atto che in detta deliberazione 1396/98 non e' stata conferita             
la responsabilita' del Servizio Aiuti alle imprese;                             
visto in proposito il punto 4.1.1.10 della deliberazione della Giunta           
regionale 2541/95;                                                              
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura             
dott. Dario Manghi, in merito alla regolarita' tecnica ed alla                  
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1                 
dell'atto deliberativo della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995;                                                                           
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sul                   
presente programma dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito           
dr. Gianni Mantovani ai sensi del predetto articolo di legge,                   
deliberazione e della determinazione del Direttore generale Risorse             
finanziarie e strumentali n. 7350 del 26/9/1996;                                
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il Programma regionale per l'anno 1999 di attuazione            
della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme                
collettive di garanzia nel settore agricolo", specificato                       
nell'Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;             
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato sotto la lettera B           
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la                   
disciplina dei rapporti tra la Regione e gli organismi di garanzia              
nonche' delle modalita' di utilizzo da parte di questi ultimi dei               
finanziamenti regionali loro concessi;                                          
3) di dare atto che ai sensi della L.R. 31/77 cosi' come modificata             
dalla L.R. 40/94 ed in applicazione della deliberazione di Giunta               
2541/95 il Direttore generale Agricoltura provvedera':                          
- alla stipula della convenzione con ciascuno degli organismi di                
garanzia richiedenti secondo lo schema indicato al precedente punto             
2);                                                                             
- alla concessione, impegno e contestuale liquidazione in unica                 
soluzione delle assegnazioni a titolo dell'art. 1, secondo comma,               
lettere a) e b) della L.R. 43/97, nel rispetto dei criteri stabiliti            
nel programma approvato con il presente atto e nei limiti delle                 
disponibilita' recate dal Bilancio regionale per l'esercizio                    
finanziario 1999 sui Capitoli 18344 "Contributi in favore di                    
cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la                  
formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di                
garanzia (art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" e           
18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi            
e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a           
breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1,             
comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)";                              
4) di dare atto altresi' che, con successivo provvedimento della                
Giunta regionale, sara' approvata, relativamente all'assistenza                 
tecnica, art. 1, comma 2, lett. C) della L.R. 43/97, la graduatoria             
dei programmi da ammettere a contributo con l'indicazione della spesa           
ammissibile e del corrispondente contributo regionale.                          
Contestualmente all'approvazione della graduatoria la Giunta                    
regionale puo' disporre, in relazione all'economicita' del                      
procedimento, la concessione e l'impegno dei contributi nei limiti              
delle disponibilita' recate dal Bilancio regionale per l'esercizio              
finanziario 1999 sul Capitolo 18342 "Contributi in favore di                    
cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attivita'           
di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese           
associate (art. 1, comma 2, lett. C), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".           
La liquidazione del contributo concesso sara' disposta dal Dirigente            
competente in unica soluzione sulla base della documentazione                   
indicata al punto 2.6 dell'Allegato A) sopraindicato;                           
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Programma regionale per il 1999 di attuazione della Legge 12 dicembre           
1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel            
settore agricolo"                                                               
1. Promozione delle forme collettive di garanzia                                
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 43/97            
la Regione interviene:                                                          
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi           
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle            
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema                    
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concedendo contributi agli organismi di garanzia da utilizzare per           
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti              
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi organismi sui prestiti           
concessi alle imprese agricole.                                                 
1.1 Soggetti beneficiari                                                        
Cooperative di garanzia e consorzi fidi - composti da imprenditori              
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile - con l'eventuale               
adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati -             
costituitisi al fine di:                                                        
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema                     
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti             
assistiti dalle summenzionate garanzie;                                         
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza           
tecnico-finanziaria.                                                            
Le cooperative e i consorzi fidi, che possono avere base provinciale,           
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,                
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:                              
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;            
b) avere una base sociale composta da almeno 100 imprenditori di cui            
all'art. 2135 del Codice civile. A norma dei criteri stabiliti dalla            
deliberazione della Giunta regionale 921/99, a partire dal terzo anno           
di intervento la base sociale deve risultare composta da almeno 300             
imprenditori di cui all'art. 2135 del Codice civile;                            
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'             
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con               
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o                  
versate da ciascun socio; - che il consiglio di amministrazione sia             
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende           
socie o loro rappresentanti;                                                    
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o            
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.                  
Le cooperative e i consorzi devono inoltre assoggettarsi alle                   
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni stabilite nella                  
deliberazione della Giunta regionale n. 921 dell'8 giugno 1999                  
recante i criteri attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R.            
43/97.                                                                          
1.2 Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo            
Le domande di contributo dovranno essere inviate, con raccomandata              
con ricevuta di ritorno, o direttamente consegnate alla Regione                 
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro il trentesimo               
giorno dalla pubblicazione del presente programma nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale                    
accettante ovvero la data del protocollo regionale.                             
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare             
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti             
documenti:                                                                      
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di                 
garanzia o dal consorzio fidi e sui suoi programmi d'intervento;                
b) copia autentica dello statuto in vigore;                                     
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente           
approvato dall'assemblea dei soci;                                              
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale            
versato.                                                                        
1.3 Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative             
di garanzia e ai consorzi fidi                                                  
Gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale per l'esercizio                
finanziario 1999 per l'attuazione delle specifiche forme di aiuto               
verranno ripartiti, e contestualmente concessi, impegnati e liquidati           
ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi' come                   
modificata dalla L.R. 40/94, fra le cooperative di garanzia ed i                
consorzi fidi con atto del Direttore generale Agricoltura, in base ai           
seguenti criteri:                                                               
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e             
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)              
della L.R. 43/97: - per il 40% della disponibilita' recata dal                  
Capitolo 18344 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di            
consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei               
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),           
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", in misura proporzionale all'entita'             
del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi                 
esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di           
presentazione della domanda di contributo; - per il 60% della                   
predetta disponibilita', in misura proporzionale all'importo globale            
delle operazioni di finanziamento a breve e medio termine, garantite            
dalle cooperative e dai consorzi, ed effettivamente erogate o in                
essere alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di              
presentazione della domanda. L'importo risultante dall'applicazione             
dei due parametri sopra indicati non potra' comunque superare                   
l'importo del capitale sociale versato dai soci o l'importo del fondo           
consortile costituito dai soci stessi sommato all'importo degli altri           
fondi rischi, fondi di riserva o garanzia iscritti a bilancio;                  
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli                 
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a              
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 43/97: - in misura             
proporzionale all'importo globale delle operazioni di finanziamento a           
breve e medio termine, garantite dalle cooperative e dai consorzi, ed           
effettivamente erogate o in essere alla chiusura dell'esercizio                 
sociale anteriore alla data di presentazione della domanda, nei                 
limiti dello stanziamento recato dal Capitolo 18346 "Finanziamenti              
alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per                
interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio              
termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett.            
b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".                                             
1.4 Concessione del contributo in conto interessi alle imprese                  
associate                                                                       
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi utilizzano i                      
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.           
b), della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un                
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a            
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti             
di credito.                                                                     
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'                 
quella definita al punto 4) dell'allegato parte integrante della                
deliberazione della Giunta regionale 921/99.                                    
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'organismo di garanzia              
con provvedimento del proprio organo deliberante, e' concesso a                 
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice              
civile, in possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai                   
prestiti - a breve e medio termine - assistiti dalle garanzie                   
prestate dagli organismi stessi.                                                
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul                 
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse            
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto            
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5, lett. a),              
del presente programma.                                                         
Gli interventi degli organismi di garanzia sono limitati alle imprese           
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.              
Gli organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in                 
attuazione del presente programma per il pagamento, in forma                    
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti                  
erogati dagli istituti di credito successivamente alla data di                  
pubblicazione del presente programma nel Bollettino Ufficiale della             
Regione.                                                                        
Gli organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30                 
giugno 2000 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione            
del presente programma attraverso la presentazione:                             
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto;                    
b) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle                 
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche              
convenzionate;                                                                  
c) dell'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi                
attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto,                
dell'ammontare del prestito erogato dall'istituto di credito, della             
sua durata e del contributo concesso dall'organismo di garanzia;                
d) della copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni           
rendicontate.                                                                   
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della                     
cooperativa o del consorzio, e' presentata alla Regione                         
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese.                                                                        
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale             
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero            
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione            
sul Programma annuale successivo.                                               
1.5 Misura dell'intervento in conto interessi degli organismi di                
garanzia                                                                        
a) Prestiti di esercizio a breve termine                                        
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori            
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo                 
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse                 
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di              
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il            
tasso massimo che sara' indicato nel provvedimento nazionale,                   
approvato dalla Commissione CE, di fissazione del differenziale di              
tasso di interesse per tutto lo Stato italiano.                                 
Non appena saranno stabiliti i limiti dell'aiuto di Stato, la                   
Direzione generale Agricoltura provvedera' a darne comunicazione agli           
organismi di garanzia in modo da consentire l'eventuale attivazione             
della misura.                                                                   
In attesa della quantificazione dell'aiuto concedibile e della                  
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli            
92 e 93 del trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla               
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento              
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.                    
b) Prestiti a medio termine                                                     
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L.R.               
43/97, la garanzia prestata dalle cooperative di garanzia e dai                 
consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere           
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'                      
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.                                      
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di             
prestito a medio termine e' quella specificatamente indicata al punto           
4.2 dei criteri attuativi dei programmi regionali approvati con la              
deliberazione della Giunta regionale 921/99.                                    
La misura massima dell'aiuto regionale, quale concorso attualizzato             
sul prestito bancario a medio termine finalizzato alla ricostituzione           
del capitale di conduzione non diversamente reintegrabile per effetto           
di perdite di prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute             
eccezionali, calcolata ai sensi del DPCM 29 novembre 1985, e' pari              
all'80% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal                 
Ministero del Tesoro.                                                           
2. Programmi per l'assistenza tecnica                                           
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. c) della L.R. 43/97 la                
Regione puo' concedere agli organismi di cui al precedente punto 1.1            
contributi per attivita' di assistenza tecnica e consulenza                     
tecnico-finanziaria.                                                            
Sulla base dei criteri gia' stabiliti con deliberazione della Giunta            
regionale 921/99, gli organismi di livello provinciale, per potere              
accedere al contributo regionale sulle attivita' di assistenza e                
consulenza tecnico-finanziaria, devono presentare un programma che              
abbia una base comune e sia presentato da almeno tre organismi                  
provinciali.                                                                    
2.1 Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo            
Le domande di contributo dovranno essere inviate, con raccomandata              
con ricevuta di ritorno, o direttamente consegnate alla Regione                 
Emilia-Romagna - Direzione Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese,           
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro il trentesimo giorno dalla           
pubblicazione del presente programma nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale                    
accettante ovvero la data del protocollo regionale.                             
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare             
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti             
documenti:                                                                      
a) programma delle iniziative di assistenza e consulenza riportante             
gli obiettivi e le finalita';                                                   
b) relazione tecnica dettagliata con l'indicazione dei tempi e delle            
modalita' di realizzazione;                                                     
c) preventivo analitico delle spese, aggregate secondo le tipologie             
indicate al successivo punto 2.3, necessarie per la realizzazione del           
programma.                                                                      
Nel caso di programmi presentati da piu' organismi di livello                   
provinciale con base comune, i documenti di cui alle precedenti                 
lettere b) e c) devono essere predisposti con riferimento anche a               
ciascuno degli organismi partecipanti al programma.                             
2.2 Caratteristiche dei programmi                                               
I programmi, oltre a perseguire gli obiettivi della crescita                    
culturale e formativa dei soci e del progressivo allargamento della             
base sociale, devono porsi lo scopo di divulgare le informazioni                
relative alle nuove opportunita' che la legge intende offrire per               
migliorare le condizioni di accesso al credito da parte dei soci.               
In particolare i programmi delle attivita' di assistenza e consulenza           
tecnico-finanziaria, per potere beneficiare del contributo regionale            
previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 43/97 devono soddisfare le            
seguenti condizioni:                                                            
a) essere presentati, in forma congiunta, da almeno 3 cooperative di            
garanzia e consorzi fidi aventi base provinciale, oppure da                     
cooperative di garanzia e consorzi fidi, aventi base interprovinciale           
e regionale;                                                                    
b) avere contenuti avanzati ed innovativi con l'esclusione delle                
iniziative di tipo tradizionale volte alla pubblicizzazione ed alla             
divulgazione della normale attivita' degli organismi stessi.                    
Per consentire agli organismi di garanzia di espletare in maniera               
adeguata i nuovi compiti loro assegnati, i programmi per assistenza e           
consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate                 
dovranno prevedere, nella prima fase di attuazione della legge, lo              
svolgimento di iniziative che consentano di:                                    
a) individuare ed analizzare i bisogni finanziari delle aziende;                
b) elaborare pacchetti finanziari innovativi capaci di soddisfare le            
diverse esigenze e di favorire l'accesso al credito agrario;                    
c) elaborare strumenti per superare lo svantaggio che il settore                
agricolo ha nella provvista dei capitali necessari per                          
l'anticipazione delle spese e per gli investimenti, a causa della               
lunghezza del ciclo produttivo, nei confronti degli altri settori e             
per ridurre i costi e migliorare le condizioni di accesso attraverso            
accordi con il sistema bancario.                                                
2.3 Spese ammissibili                                                           
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione           
del programma ammesso a contributo a partire dalla data di                      
presentazione della domanda.                                                    
Nel caso di programma presentato da piu' organismi provinciali, i               
titoli di spesa devono essere intestati a ciascuno degli organismi              
partecipanti e devono corrispondere all'articolazione delle                     
iniziative risultante dal programma stesso.                                     
Qualora le spese sostenute ed ammesse in sede di rendiconto                     
risultassero inferiori a quelle ammesse a preventivo, il contributo             
verra' proporzionalmente ridotto.                                               
In relazione alla tipologia di iniziative ammissibili a finanziamento           
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. 43/97 ed in sede            
di prima attuazione della legge stessa, sono pertanto ammissibili le            
seguenti tipologie di spesa:                                                    
a) consulenze specialistiche esterne;                                           
b) acquisto di attrezzature e software strettamente funzionali alla             
realizzazione del programma approvato;                                          
c) spese per la formazione del personale dipendente;                            
d) realizzazione di materiale divulgativo.                                      
2.4 Misura dei contributi                                                       
L'entita' del contributo concesso dalla Regione resta fissata nella             
misura massima del 30% delle spese ritenute ammissibili per la                  
realizzazione del programma cosi' come stabilito dalla L.R. 43/97.              
2.5 Istruttoria e valutazione                                                   
Le domande presentate saranno istruite dal competente Servizio                  
regionale Aiuti alle imprese sulla base della valutazione dei                   
contenuti dei programmi e della loro compatibilita' con le finalita'            
perseguite dalla L.R. 43/97 e nel rispetto di quanto previsto negli             
atti amministrativi di attuazione.                                              
Con apposito atto della Giunta regionale sara' approvata la                     
graduatoria dei programmi da ammettere a contributo con l'indicazione           
della spesa ammissibile e del corrispondente contributo regionale.              
2.6 Concessione, impegno ed erogazione dei contributi                           
Contestualmente all'approvazione della graduatoria la Giunta                    
regionale puo' disporre, in relazione all'economicita' del                      
procedimento, la concessione e l'impegno dei contributi nei limiti              
delle disponibilita' recate dal Bilancio regionale per l'esercizio              
finanziario 1999 sul Capitolo 18342 "Contributi in favore di                    
cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attivita'           
di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese           
associate (art. 1, comma 2, lett. C), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".           
La liquidazione del contributo concesso e' disposta dal Dirigente               
competente in unica soluzione sulla base della documentazione di                
seguito indicata:                                                               
a) relazione conclusiva sullo sviluppo del progetto, contenente la              
descrizione delle attivita' svolte e una valutazione dell'organismo             
relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi del programma;              
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della               
normativa vigente dal rappresentante legale dell'organismo                      
beneficiario e dal presidente dell'organo di controllo, contenente              
l'elenco analitico e descrittivo di tutte le spese sostenute per la             
realizzazione del programma ed attestante che i titoli giustificativi           
di dette spese sono regolarmente registrati nella contabilita' e                
nella quale devono essere indicati gli eventuali contributi concessi            
da altri organismi per la realizzazione del progetto. La Regione                
potra' comunque effettuare controlli al fine di verificare la                   
corrispondenza fra le spese dichiarate e la relativa documentazione             
giustificativa, nonche' le conseguenti registrazioni nella                      
contabilita'.                                                                   
La documentazione sopra indicata deve essere inviata alla Regione,              
Direzione generale Agricoltura, Servizio Aiuti alle imprese - Viale             
Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro 30 giorni dal termine della                
realizzazione del programma.                                                    
3. Controlli e sanzioni                                                         
In conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 43/97 ed al            
fine di assicurarne il rispetto dei vincoli e delle condizioni, gli             
organismi di garanzia sono sottoposti a controlli periodici da parte            
della Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -            
secondo modalita' tecniche stabilite dal medesimo Servizio.                     
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle                       
disposizioni attuative previste nella deliberazione della Giunta                
regionale 921/99 e nel presente programma comporta:                             
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di               
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli               
obblighi verso la Regione;                                                      
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui            
alla L.R. 43/97.                                                                
ALLEGATO B                                                                      
 Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il consorzio             
fidi/la cooperativa di garanzia tra imprese agricole denominato . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . per l'attuazione degli interventi             
previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 12                
dicembre 1997, n. 43                                                            
L'anno 1999, addi' . . . . . del mese di . . . . . . . in Bologna               
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,           
codice fiscale 80062590379 (di seguito per brevita' denominata                  
semplicemente Regione) rappresentata dal . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . ., Direttore generale Agricoltura, il quale interviene            
nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna,             
come da deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . .           
. . . . . 1999, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per le sue             
funzioni presso l'Assessorato Agricoltura, Viale Silvani n. 6 -                 
Bologna                                                                         
il consorzio fidi/la cooperativa di garanzia tra imprese agricole               
di seguito denominato organismo di garanzia (codice fiscale/partita             
IVA . . . . . . . . . . .) con sede in . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . nella persona del legale rappresentante                 
signor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
Premesso che                                                                    
- la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo degli organismi di              
garanzia nel settore agricolo, interviene, con le modalita' e nelle             
forme previste della L.R. 43/97 e dai criteri attuativi della legge             
stessa, concedendo agli stessi:                                                 
- contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi e              
del patrimonio di garanzia;                                                     
- contributi per il pagamento, in forma attualizzata, del concorso              
sul pagamento degli interessi sui prestiti erogati alle imprese                 
agricole socie dagli istituti di credito;                                       
- contributi per l'attuazione di programmi di assistenza e consulenza           
tecnico/finanziaria prestata a favore delle imprese socie;                      
- l'organismo di garanzia:                                                      
- e' stato costituito in data . . . . . . . . .;                                
- e' regolato da uno statuto;                                                   
- e' iscritto all'elenco generale degli intermediari operanti nel               
settore finanziario ed in particolare nell'apposita sezione prevista            
dall'art. 113 del DLgs 385/93, ed e' quindi autorizzato ad effettuare           
le operazioni previste dalla L.R. 43/97;                                        
- ha sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna, con            
articolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . (provinciale o interprovinciale o regionale);                         
- ha una base associativa costituita da n. . . . . . imprenditori di            
cui all'art. 2135 del Codice civile;                                            
- persegue un fine mutualistico e non ha scopo di lucro;                        
- concede le garanzie e le agevolazioni creditizie senza tener conto            
dell'entita' della sottoscrizione dei singoli soci;                             
- ha il Consiglio di amministrazione formato, per almeno due terzi,             
da titolari di aziende agricole socie e loro rappresentanti, cosi'              
come previsto dallo statuto,                                                    
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
L'organismo di garanzia si impegna ad utilizzare le risorse assegnate           
dalla Regione nel rispetto delle norme recate dalla L.R. 43/97, dai             
criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione            
n. 921 dell'8 giugno 1999 e dei contenuti dei singoli programmi                 
annuali.                                                                        
In particolare, l'organismo di garanzia si impegna a tenere una                 
contabilita' separata per ogni tipologia di aiuto (credito a breve              
termine, credito a medio termine, garanzia fidejussoria) attivata con           
l'intervento finanziario della Regione.                                         
L'organismo indichera' nel proprio bilancio la consistenza                      
dell'intervento finanziario della Regione e di quello di altri Enti             
pubblici finanziatori.                                                          
Art. 2                                                                          
L'organismo di garanzia si impegna a destinare le assegnazioni                  
regionali a titolo dell'art. 1, secondo comma, lettere a) e b) della            
L.R. 43/97, nonche' gli interessi maturati sulle somme erogate dalla            
Regione, alle finalita' previste dai programmi annuali.                         
E' escluso l'utilizzo delle somme di cui al precedente comma per                
spese di gestione o di funzionamento dell'organismo di garanzia.                
Art. 3                                                                          
L'organismo di garanzia si impegna ad utilizzare le assegnazioni                
regionali per l'erogazione di garanzie e il pagamento, in forma                 
attualizzata, del concorso sugli interessi a favore degli                       
imprenditori soci che ottengano dagli istituti di credito                       
finanziamenti a breve e a medio termine nel rispetto delle azioni               
ammissibili, della loro intensita', del tasso massimo dell'aiuto                
stabiliti nei criteri attuativi della L.R. 43/97 e nei Programmi                
annuali di attuazione.                                                          
L'intervento dell'organismo di garanzia e' consentito nei confronti             
delle aziende socie secondo i requisiti, le condizioni, le priorita',           
le limitazioni e le esclusioni ugualmente indicati nei predetti atti            
regionali.                                                                      
Art. 4                                                                          
L'organismo di garanzia fornira', annualmente, alla Regione:                    
a) l'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto;                       
b) l'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle                    
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche              
convenzionate;                                                                  
c) l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi                   
attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto,                
dell'ammontare del prestito erogato dall'istituto di credito, della             
sua durata e del contributo concesso dall'organismo di garanzia;                
d) la copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni              
rendicontate.                                                                   
Art. 5                                                                          
L'organismo di garanzia, nel caso in cui acceda ai contributi per               
programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore               
delle imprese associate, si impegna alla puntuale ed esatta                     
realizzazione del programma ammesso a contributo nonche' alla sua               
rendicontazione con le modalita' indicate dal Programma annuale di              
attuazione della L.R. 43/97.                                                    
Art. 6                                                                          
La Regione, per il tramite del competente Servizio Aiuti alle                   
imprese, si riserva il diritto di verificare, attraverso controlli              
periodici, che l'organismo di garanzia operi nel rispetto dei vincoli           
e delle condizioni dettate dalla L.R. 43/97 e dai successivi                    
provvedimenti attuativi nonche' dalle disposizioni comunitarie in               
materia.                                                                        
La violazione di tali vincoli e condizioni comporta:                            
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di               
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli               
obblighi verso la Regione;                                                      
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui            
alla L.R. 43/97.                                                                
Art. 7                                                                          
In caso di scioglimento anticipato o di liquidazione, l'organismo di            
garanzia si impegna a comunicare immediatamente alla Regione i motivi           
e le cause dello scioglimento o della liquidazione nonche' a                    
restituire le quote dei contributi riscossi e non ancora utilizzati.            
Art. 8                                                                          
Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente               
convenzione, che non potessero essere definite per via                          
amministrativa, le parti riconoscono come foro competente il Foro di            
Bologna.                                                                        
Art. 9                                                                          
Tutte le spese derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente           
convenzione saranno a carico dell'organismo di garanzia.                        
Letto, approvato e sottoscritto                                                 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  L'ORGANISMO                                             
IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA  DI GARANZIA                                  
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  (IL               
PRESIDENTE)                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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