ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

CONFERIMENTI BORSE DI STUDIO

Bando di concorso per n. 2 borse di studio per laureati in Fisica finanziate da ARPA finalizzate alla formazione tecnico-scientifica sul tema "Inquinamento ambientale da agenti fisici", di cui una da svolgersi presso la Sezione provinciale di Piacenza e una presso la Sezione provinciale di Parma

Art. 1                                                                          
L'ARPA Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente                        
dell'Emilia-Romagna, bandisce due borse di studio dell'importo di               
Lit. 1.700.000 mensili lordi cadauna, della durata di 12 mesi a                 
partire da non prima del quinto giorno lavorativo successivo                    
all'aggiudicazione della borsa di studio, finalizzate alla formazione           
tecnico-scientifica sul tema "Inquinamento ambientale da agenti                 
fisici" di cui una da svolgersi presso la Sezione provinciale di                
Piacenza e una presso la Sezione provinciale di Parma.                          
Art. 2                                                                          
La borsa di studio non e' cumulabile con altre conferite dallo Stato            
o da altri Enti pubblici ed il suo godimento e' incompatibile con               
qualsiasi rapporto di impiego pubblico.                                         
L'importo delle borse di studio sono a carico di ARPA di cui una                
della Sezione provinciale di Piacenza e l'altra della Sezione                   
provinciale di Parma.                                                           
Art. 3                                                                          
La borsa di studio sara' assegnata tramite selezione pubblica per               
titoli ed esami; possono parteciparvi i cittadini italiani in                   
possesso della laurea in Fisica.                                                
Art. 4                                                                          
Gli esami consisteranno in un colloquio inerente il tema della borsa            
di studio, da sostenersi in una data che verra' comunicata con                  
raccomandata a.r. ai candidati. Le prove oggetto dell'esame                     
avverranno presso la sede dell'ARPA - Sezione provinciale di Piacenza           
e saranno mirate specificatamente alla verifica della conoscenza di:            
- inquinamento ambientale da radiazioni ionizzanti, non ionizzanti;             
- misure fisiche rumore;                                                        
- utilizzo di modelli matematici;                                               
- utilizzo di supporti informatici.                                             
I titoli verranno valutati dalla Commissione in base ad un punteggio            
preventivamente definito considerando:                                          
- il voto finale dei titoli di studio richiesti;                                
- titoli di carriera incluse le borse di studio;                                
- pubblicazioni;                                                                
- titoli accademici e di studio;                                                
- curriculum formativo e professionale.                                         
Art. 5                                                                          
La Commissione sara' composta da rappresentanti dell'ARPA nominati su           
proposta del Direttore della Sezione provinciale di Piacenza che                
presiedera' la selezione, da apposito atto deliberativo del Direttore           
generale ARPA, contestualmente all'approvazione del presente bando.             
Art. 6                                                                          
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice,             
dovra' essere presentata o inviata per raccomandata a.r., a: "ARPA -            
Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna           
- Sezione provinciale di Piacenza - Via XXI Aprile n. 48 - 29100                
Piacenza" e dovra' pervenire alla Segreteria della Sezione entro 15             
giorni solari dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino              
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.Si considereranno presentate             
in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso            
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il              
timbro dell'Ufficio postale di accettazione.                                    
Nella domanda il candidato dovra' indicare:                                     
1) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza;                          
2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento della laurea;           
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire             
le comunicazioni relative alla selezione (completo di numero di                 
telefono);                                                                      
4) di non aver riportato condanne penali;                                       
5) quale sia la posizione dell'obbligo militare;                                
6) di essere cittadino italiano.                                                
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in calce               
senza necessita' di alcuna autentica (art. 3, comma 5, Legge 127/97).           
La mancata sottoscrizione della domanda determina l'esclusione dalla            
selezione. I candidati che non presentano direttamente la domanda con           
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non            
autenticata di documento valido di identita' personale.                         
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:                       
1) copia autentica del certificato di laurea in Fisica recante le               
singole votazioni degli esami e voto finale;                                    
2) attestati di eventuali corsi di perfezionamento su argomenti                 
oggetto del bando;                                                              
3) curriculum formativo e professionale documentato;                            
4) eventuali pubblicazioni su argomenti attinenti la fisica                     
dell'ambiente, documentate con la copia fotostatica del frontespizio            
della rivista/volume unitamente alla copia dell'indice con                      
evidenziato il nome del partecipante ed il titolo della                         
pubblicazione.                                                                  
I documenti presentati in copia fotostatica non autenticata dovranno            
essere datati e sottoscritti dal candidato.                                     
Art. 7                                                                          
La Commissione formulera', con una relazione correlata di adeguata              
motivazione, la graduatoria dei partecipanti risultati idonei alla              
selezione.                                                                      
Art. 8                                                                          
La borsa verra' conferita con deliberazione della Direzione generale            
dell'ARPA formulata sulla base della decisione della Commissione                
esaminatrice.                                                                   
Art. 9                                                                          
Entro e non oltre 10 giorni solari dalla data di ricevimento della              
lettera raccomandata con cui viene notificato il conferimento della             
borsa di studio, l'assegnatario dovra' far pervenire alla Sezione               
provinciale di Piacenza, a pena di decadenza, la dichiarazione di               
accettazione senza riserve alle condizioni del bando di concorso.               
L'assegnatario della borsa di studio dovra' altresi' dare                       
assicurazione di non beneficiare in tutto il periodo della borsa di             
studio, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre               
alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici.             
Per tale comunicazione, per il termine fissato fara' fede il timbro             
postale.                                                                        
Art. 10                                                                         
Il borsista ha l'obbligo di frequentare la sede indicata nel presente           
bando per lo svolgimento delle attivita' inerenti la borsa di studio            
secondo le esigenze ritenute necessarie per la realizzazione dello              
studio.                                                                         
Il borsista sara' altresi' tenuto a firmare giornalmente un registro            
delle presenze che verra' confermato dal tutor che sara' nominato;              
questo documento fara' fede per l'attestazione delle attivita' svolte           
e per l'erogazione del contributo mensile.Le assenze complessive nel            
corso della borsa di studio non dovranno essere di durata superiore             
ai 20 giorni. Qualora per motivi di salute il borsista sia                      
impossibilitato alla frequenza per un periodo complessivamente non              
superiore ai due mesi, lo stesso dovra' prolungare la sua attivita'             
per il periodo pari all'assenza.                                                
Art. 11                                                                         
L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art. 10 o che           
si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze o non dia                
prova di possedere sufficiente attitudine, sara' dichiarato decaduto            
dal godimento della borsa con deliberazione della Direzione generale            
ARPA su indicazione del tutor.                                                  
Art. 12                                                                         
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la             
parte restante di essa sara' messa a disposizione dei concorrenti               
idonei, secondo l'ordine della graduatoria.                                     
Art. 13                                                                         
La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali. Il suo            
godimento non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzata alla            
sola formazione scientifico professionale. I titolari della borsa di            
studio dovranno presentare una propria assicurazione contro gli                 
infortuni e per responsabilita' civile per danni contro terzi.                  
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Edolo Minarelli                                                                 
Scadenza: 2 settembre 1999                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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