LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
Art. 8
Interessi per rapporti di credito e debito
relativi a tributi regionali
1. Le disposizioni contenute nell'art. 17 della Legge n.146 del 1998
si applicano agli interessi per rapporti di credito e debito relativi
a tributi regionali.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dell'art. 17 della Legge n. 146 del 1988, citata alla nota
all'art. 7, e' il seguente:
"Art. 17 - Interessi per rapporti di credito e debito relativi a
tributi locali
1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo
3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente,
la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso
delle imposte erariali e il potere del Ministro delle Finanze di
variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei
Comuni e delle Province.
2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi e' calcolato
in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1,
riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal
primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.".