REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

    TITOLO II                                                                   
    DISPOSIZIONI FINALI                                                         
    E DI PRIMA APPLICAZIONE                                                     
          Art. 4                                                                
Finanziamenti aggiuntivi                                                        
Programmazione 1994-1999 - Mezzi regionali                                      
1. Al fine di assicurare la massima utilizzazione delle risorse                 
comunitarie disponibili per il periodo di programmazione 1994-1999, a           
valere sui Regg. CE del Consiglio 950/97 e 951/97, la Regione e'                
autorizzata ad integrare, per l'esercizio 1999, con proprie risorse,            
le quote assunte a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione               
delle politiche comunitarie di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183,           
rispettivamente di Lire 14.200.000.000 (Euro 7.333.687,97) per                  
l'attivazione degli interventi di cui al Reg. CE 950/97 e di Lire               
12.230.000.000 (Euro 6.316.267,88) per l'attivazione degli interventi           
di cui al Reg. CE 951/97.                                                       
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,                  
ammontanti complessivamente a Lire 26.430.000.000 (Euro                         
13.649.955,84), per l'esercizio 1999, si fa fronte mediante                     
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio               
regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita', ai               
sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6           
di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999, con            
i fondi accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo            
86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in           
corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" - voci n.             
13 e n. 14 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge regionale.                   
3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione e' autorizzata, ove           
necessario, a destinare, in sede di approvazione della legge di                 
assestamento e di variazione al Bilancio per l'esercizio 1999,                  
ulteriori risorse per l'attuazione degli interventi di cui al Reg. CE           
951/97, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio             
1977, n. 31.                                                                    
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il Regolamento CE del Consiglio n. 950/97 del 20 maggio 1997                 
concerne Regolamento del Consiglio relativo al miglioramento                    
dell'efficienza delle strutture agricole.                                       
2) Il Regolamento CE del Consiglio n. 951/97 del 20 maggio 1997                 
concerne Regolamento del Consiglio relativo al miglioramento delle              
condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti              
agricoli.                                                                       
3) La Legge 16 aprile 1987, n. 183, concerne Coordinamento delle                
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'                 
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi             
comunitari.                                                                     
Comma 2                                                                         
4) Il testo dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, concernente           
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001, e' il seguente:              
"Art. 11                                                                        
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli                  
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta                 
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario,  con proprio             
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,             
esclusivamente nel caso in cui siano  approvate leggi settoriali di             
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito               
specifico accantonamento  nell'ambito dei fondi globali di cui                  
all'art. 14.                                                                    
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel                 
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non                
possono essere deliberate dopo il 30 novembre  dell'anno a cui il               
bilancio stesso si riferisce, norma del comma 1 dell'art. 38 della              
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".                             
5) Le voci n. 13 e n. 14 dell'elenco n. 5 allegato alla L.R. 28                 
aprile 1999, n. 6, citata alla nota 5) al presente articolo,                    
concernono:                                                                     
"Elenco n. 5 - Spese d'investimento di sviluppo                                 
omissis                                                                         
13: Accantonamento cofinanziamenti Reg. CE                                      
950/97 e Reg. CE 951/97 comprese compensazioni                                  
agromonetarie anche tramite AIMA  23.000.000.000                                
14 P.L.R.: Interventi su impianti di trasformazione                             
(ex L.R. 20/73)  13.300.000.000                                                 
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
6) Il Regolamento CE 951/97 e' citato alla nota 2) al presente                  
articolo.                                                                       
7) Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla           
nota 1) all'art. 2, e' il seguente:                                             
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono  attivita' o interventi a carattere            
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando  alla legge di                 
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata  l'entita' della spesa da eseguire.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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