LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI
E DI PRIMA APPLICAZIONE
Art. 4
Finanziamenti aggiuntivi
Programmazione 1994-1999 - Mezzi regionali
1. Al fine di assicurare la massima utilizzazione delle risorse
comunitarie disponibili per il periodo di programmazione 1994-1999, a
valere sui Regg. CE del Consiglio 950/97 e 951/97, la Regione e'
autorizzata ad integrare, per l'esercizio 1999, con proprie risorse,
le quote assunte a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183,
rispettivamente di Lire 14.200.000.000 (Euro 7.333.687,97) per
l'attivazione degli interventi di cui al Reg. CE 950/97 e di Lire
12.230.000.000 (Euro 6.316.267,88) per l'attivazione degli interventi
di cui al Reg. CE 951/97.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
ammontanti complessivamente a Lire 26.430.000.000 (Euro
13.649.955,84), per l'esercizio 1999, si fa fronte mediante
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio
regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita', ai
sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6
di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999, con
i fondi accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo
86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" - voci n.
13 e n. 14 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge regionale.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione e' autorizzata, ove
necessario, a destinare, in sede di approvazione della legge di
assestamento e di variazione al Bilancio per l'esercizio 1999,
ulteriori risorse per l'attuazione degli interventi di cui al Reg. CE
951/97, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio
1977, n. 31.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il Regolamento CE del Consiglio n. 950/97 del 20 maggio 1997
concerne Regolamento del Consiglio relativo al miglioramento
dell'efficienza delle strutture agricole.
2) Il Regolamento CE del Consiglio n. 951/97 del 20 maggio 1997
concerne Regolamento del Consiglio relativo al miglioramento delle
condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli.
3) La Legge 16 aprile 1987, n. 183, concerne Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari.
Comma 2
4) Il testo dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, concernente
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001, e' il seguente:
"Art. 11
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui
all'art. 14.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce, norma del comma 1 dell'art. 38 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".
5) Le voci n. 13 e n. 14 dell'elenco n. 5 allegato alla L.R. 28
aprile 1999, n. 6, citata alla nota 5) al presente articolo,
concernono:
"Elenco n. 5 - Spese d'investimento di sviluppo
omissis
13: Accantonamento cofinanziamenti Reg. CE
950/97 e Reg. CE 951/97 comprese compensazioni
agromonetarie anche tramite AIMA 23.000.000.000
14 P.L.R.: Interventi su impianti di trasformazione
(ex L.R. 20/73) 13.300.000.000
omissis".
Comma 3
6) Il Regolamento CE 951/97 e' citato alla nota 2) al presente
articolo.
7) Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla
nota 1) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".