REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2556

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Rimini, relativamente all'anno 1996

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo Comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al                       
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto               
dall'art. 104 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27                 
luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge              
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno           
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni                 
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino            
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                   
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;                            
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991,  n.362;                                      
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la                 
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta                   
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;                                 
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore              
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;                    
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;rilevato che per i Comuni            
di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte           
Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di               
Romagna, Poggio Berni, Riccione, Saludecio, San Clemente, San                   
Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio la vigente pianta organica           
soddisfa le esigenze della popolazione residente nei comuni stessi;             
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il Comune di Misano Adriatico, con popolazione di n.            
9.095 abitanti e n. 2 sedi farmaceutiche, ha riproposto la richiesta            
di istituzione di una terza sede farmaceutica da ubicare nella                  
frazione Misano Monte, in base al criterio topografico e di                     
viabilita';                                                                     
ritenuto di poter accogliere tale richiesta in quanto e' stata                  
congruamente evidenziata la sussistenza dei requisiti previsti                  
dall'art. 104 del TU Leggi sanitarie 1265/34, come modificato                   
dall'art. 2 della Legge 362/91, in particolare la distanza dalla                
farmacia piu' vicina aperta al pubblico, che e' superiore a 3 km.;              
considerato che il Comune di Rimini, con popolazione di  n.129.598              
abitanti e n. 33 sedi farmaceutiche, ha evidenziato l'opportunita' di           
individuare una nuova sede farmaceutica in zone periferiche dalla               
citta' mediante trasferimento di una di quelle situate nel centro               
storico;                                                                        
ritenuta la necessita' di procedere ad una approfondita valutazione             
sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge 362/91,           
essendo state identificate piu' di una zona carente e non essendo               
stati specificati in termini quantitativi gli eventuali spostamenti             
della popolazione residente, ne' sono state fornite indicazioni                 
sull'esistenza di nuovi insediamenti abitativi;                                 
ritenuto pertanto di non accogliere, allo stato degli atti, la                  
richiesta di individuazione di una nuova sede farmaceutica per                  
trasferimento dal centro storico;                                               
considerato che la dott.ssa Tullia Turchi, titolare della sede                  
farmaceutica n. 7 del comune di Rimini, ha chiesto la variazione dei            
confini della propria sede, e conseguentemente, la modifica della               
sede n. 8, al fine di ricomprendere una parte del territorio in cui             
trasferire i locali della farmacia, onde rendere l'attivita' svolta             
piu' decorosa e consona al tipo di servizio fornito;                            
ritenuto di poter accogliere tale richiesta, condivisa                          
dall'Amministrazione comunale, dall'Azienda Unita' sanitaria locale e           
dalla Commissione provinciale, stante l'impossibilita' di reperire              
altri locali idonei all'interno della stessa sede, e comunque perche'           
finalizzata al miglioramento dell'assistenza farmaceutica;                      
considerato che il Comune di Santarcangelo di Romagna, con                      
popolazione di n. 17.933 abitanti e n. 4 sedi farmaceutiche, ha                 
richiesto l'istituzione di una quinta sede sulla base del criterio              
demografico;                                                                    
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non                   
sussistono i requisiti demografici previsti dall'art. 1 della Legge             
362/91;                                                                         
considerato inoltre che lo stesso Comune di Santarcangelo di Romagna,           
con deliberazione di Giunta n. 10 del 18/1/1997, preso atto                     
dell'impossibilita' di esercitare il diritto di prelazione per                  
l'assunzione in gestione della sede farmaceutica n. 4, urbana, di               
nuova istituzione, vi ha rinunciato;                                            
rilevato pertanto che la sede farmaceutica n. 4 del comune di                   
Santarcangelo di Romagna, urbana, deve essere classificata privata, e           
di conseguenza affidato il relativo diritto di esercizio mediante               
concorso pubblico;                                                              
visti i pareri favorevoli delle proposte regionali espressi dal                 
Comune di Misano Adriatico, Santarcangelo di Romagna e, limitatamente           
alla proposta di variazione dei confini delle sedi farmaceutiche n. 7           
e n. 8, del comune di Rimini;                                                   
visti i pareri favorevoli espressi dall'Azienda Unita' sanitaria                
locale di Rimini, dalla Commissione provinciale e dall'Ordine dei               
Farmacisti in ordine alla istituzione della sede n. 3 del comune di             
Misano Adriatico; dall'Azienda Unita' sanitaria locale e dalla                  
Commissione provinciale in ordine alla variazione dei confini delle             
sedi n. 7 e n. 8 del comune di Rimini ed alla conferma della vigente            
pianta organica per il Comune di Santarcangelo di Romagna;                      
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei Comuni della provincia di Rimini al 31 dicembre 1995, pubblicata            
dall'Istituto Centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU Leggi                  
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le            
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,               
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al                 
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                         
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,             
n. 1265;                                                                        
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                            
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                           
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                           
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                             
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                            
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                        
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;vista la Legge 8 novembre 1991,            
n. 362;                                                                         
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla             
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi              
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore                  
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito           
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi                
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
Comuni della provincia di Rimini, acquisita agli atti dell'Ufficio              
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 5027/BAS             
del 15 dicembre 1997;                                                           
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del TU Leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il                 
rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal citato art. 1             
della Legge 362/91;                                                             
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Rimini.                         
(segue Pianta organica)                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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