DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998, n. 1330
Finanziamento per gli anni 1997 e 1998 del trattamento presso residenze collettive o case alloggio e centri diurni ed adeguamento delle rette di assistenza extra-ospedaliera per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate *** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", prevede al
comma 2 dell'art. 1 rispettivamente:
a) che siano gradualmente attivati servizi per il trattamento a
domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate
finalizzati a garantire un'idonea e qualificata assistenza nei casi
in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la
dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie
presso il domicilio dei pazienti;
b) che il trattamento a domicilio abbia luogo mediante l'impiego del
personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui e' disposta
la dimissione, con la consulenza dei medici del reparto stesso, con
la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la
collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale
infermieristico e tecnico dei servizi territoriali;
c) che il trattamento a domicilio possa essere attuato anche presso
residenze collettive o case alloggio, con il ricorso a personale
infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei
responsabili del reparto ospedaliero;
- con Decreto del Ministro della Sanita' del 13 settembre del 1991 e'
stata data "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la
disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei
soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", stante che il
trattamento di cui trattasi puo' essere attuato sia presso il
domicilio dei pazienti, con l'eventuale ricorso ad istituzioni di
volontariato e ad organizzazioni assistenziali diverse, sia presso
idonee residenze collettive o case alloggio, attivate sulla base di
convenzioni e secondo modalita' che saranno definite da apposito
decreto ministeriale;
- con successivo DPR 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il
trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie
correlate", vengono indicate alle Regioni e Provincie autonome le
modalita' della programmazione degli interventi previsti dalle
soprarichiamate lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 1 della
Legge 135/90, nei confronti dei soggetti affetti da AIDS, con
patologie ad essa correlate, per i quali sia stata effettuata la
notifica del caso secondo la normativa vigente;
- a tale proposito, il comma 1, art. 1, del DPR 14 settembre 1991
citato, detta, in particolare, alla lettera a) il seguente indirizzo:
attivazione presso residenze collettive o case alloggio, che siano
dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti di
esperienza ed idoneita' professionale, di un numero di posti per il
trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, da
utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e
difficolta' ambientali che non consentano il trattamento a domicilio;
- il successivo comma 2 del medesimo art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica richiamato al capo precedente prevede,
inoltre, che il trattamento di cui alla appena menzionata lettera a),
sia attuato prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da
AIDS con piu' rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in
condizioni di terminalita';
- il successivo comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica in parola consente poi, per i soggetti affetti da AIDS con
manifestazioni patologiche di minore rilevanza, di stipulare
convenzioni ai fini dell'assistenza presso residenze collettive o
case alloggio anche in deroga alle modalita' e condizioni stabilite
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del DPR stesso e con retta
giornaliera commisurata alle effettive prestazioni assistenziali
erogate (quando per oggettive difficolta' ambientali risulti
impossibile attuare il trattamento assistenziale presso il loro
domicilio privato);
ritenuto che:
- occorre sostenere anche per gli anni 1997 e 1998 punti di
assistenza diurna dotati di un certo numero di posti che hanno
assistito e continuano ad assistere pazienti affetti dalle patologie
di cui trattasi e che hanno la possibilita' di pernottare presso la
propria abitazione e/o dimora;
- necessario fornire ai soggetti di cui al capo precedente
l'assistenza di cui necessitano, comprensiva anche di una appropriata
dieta al fine di contrastare la progressione della malattia e
l'insorgenza delle patologie correlate, nonche' di formularne una
diagnosi precoce;
attesto che:
- per l'attivazione complessiva dei servizi di cui alle gia' citate
lettere a), b) e c) del comma 2, dell'art. 1 sono stati dalla stessa
Legge 135/90, rispettivamente destinati, a livello nazionale, 20
miliardi per l'anno 1990, 60 miliardi per l'anno 1991 e 60 miliardi
per l'anno 1992;
- con apposita deliberazione del CIPE del 28 giugno 1990, e' stata
ripartita tra le Regioni e Provincie autonome la quota disponibile
relativa all'anno 1990, in ragione del numero dei casi di AIDS
registrati a tutto il 31 marzo 1990, e che sulla base del medesimo
criterio e' stata effettuata anche la ripartizione delle
disponibilita' finanziarie per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e
1995, con deliberazioni CIPE rispettivamente dell'8 ottobre 1991, del
13 ottobre 1992, del 30 novembre 1993, del 20 novembre 1995 e del 30
gennaio 1997;
considerato che per sostenere le attivita' extra-ospedaliere di
assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e'
opportuno:
- adeguare, anche per gli anni 1997 e 1998, sulla base degli indici
ISTAT sull'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati relativi al 1996 (+3,9%) e al 1997 (+1,7%), la retta media
giornaliera per l'assistenza presso case alloggio - prevista dal DPR
14 settembre 1991 in Lire 120.000 - e gia' aggiornata anno per anno
sulla base dell'indice menzionato: per il 1992 (+5,4%), per il 1993
(+4,2%) per il 1994 (+3,9%) e per il 1995 (+5,4%);
- adeguare, anche per gli anni 1997 e 1998, sulla base degli indici
ISTAT 1996 e 1997 soprarichiamati (+3,9% e +1,7%), la retta media
giornaliera per l'assistenza diurna - definita con deliberazione
della Giunta regionale n. 4692 del 29 dicembre 1995 in Lire 80.000 -
e gia' aggiornata per il 1996 sulla base del relativo indice (+5,4%);
- adeguare, anche per gli anni 1997 e 1998, sulla base dei relativi
indici ISTAT piu' volte richiamati, la retta media giornaliera
dell'assistenza domiciliare ai soggetti di cui trattasi, stabilita
per l'anno 1996 in Lire 96.200 nella delibera della Giunta regionale
n. 2002 del 30 luglio 1996 regolarmente esecutiva;
atteso che tali adeguamenti determinano:
- per il 1997, una retta media giornaliera di Lire 150.000 per
ciascuna giornata di assistenza effettivamente prestata per posto
letto nel caso in cui l'assistenza avvenga in residenza collettiva o
casa alloggio, di Lire 88.000 per ciascuna giornata di assistenza in
centri diurni e di Lire 100.000 per ogni giornata di assistenza
domiciliare;
- per il 1998, una retta media giornaliera di Lire 153.000 per
ciascuna giornata di assistenza effettivamente prestata per posto
letto nel caso in cui l'assistenza avvenga in residenza collettiva o
casa alloggio, di Lire 90.000 per ciascuna giornata di assistenza in
centri diurni e di Lire 102.000 per ogni giornata di assistenza
domiciliare;
atteso altresi' che per sostenere le spese organizzative e
gestionali, ed al fine di consentire una migliore e piu' efficace
pianificazione dell'assistenza da parte delle Aziende Unita'
sanitarie locali della regione che accendono le apposite convenzioni
con il privato sociale, appare necessario fornire - cosi' come e'
stato previsto dalla nota dell'11 luglio 1995 dell'Assessore alla
Sanita', gia' citata nei provvedimenti di Giunta regionale n. 1824 e
n. 1825 entrambi del 23 luglio 1996 e n. 2002 del 30 luglio 1996
regolarmente esecutivi - un contributo di Lire 20.000 giornaliere da
erogarsi per ciascun posto disponibile e per l'intero anno,
indipendentemente dall'effettiva presenza dei soggetti ospiti delle
varie residenze collettive, case alloggio e centri diurni e, per
ciascun paziente seguito in assistenza domiciliare per l'intero
periodo di presa in carico;
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1824 e n.1825 del
23 luglio 1996 gia' citate, con le quali si prendeva positivamente
atto delle convenzioni accese per l'armo 1996, da Aziende Unita'
sanitarie locali della regione, con idonee residenze o case alloggio
per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e
patologie correlate e per l'assistenza diurna di soggetti con le
stesse patologie, ma che hanno la possibilita' di pernottare presso
la propria abitazione;
considerato che durante il corso dell'anno 1996 - cosi' come risulta
dall'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto - le Aziende Unita' sanitarie locali di
Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Citta' di Bologna, Imola e Rimini
hanno rispettivamente utilizzato - per l'assistenza presso case
alloggio - i posti letto convenzionati per le giornate indicate e
pertanto hanno diritto al contributo per queste giornate moltiplicate
per la retta giornaliera e al contributo di Lire 20.000 giornaliere
(precedentemente citato) moltiplicato per ogni giorno di vigenza
delle relative convenzioni e per posto letto;
considerato che durante il corso dell'anno 1996 - cosi' come risulta
dall'allegata Tabella 2 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto - le Aziende Unita' sanitarie locali di
Modena e di Rimini hanno rispettivamente utilizzato - per
l'assistenza diurna - i posti convenzionati per le giornate indicate,
e pertanto hanno diritto al contributo per queste giornate
moltiplicate per la retta giornaliera e al contributo di Lire 20.000
giornaliere (citato) moltiplicato per ogni giorno di vigenza delle
relative convenzioni e per ogni posto convenzionato;
considerato che e' necessario continuare ad assicurare la migliore
assistenza possibile ai malati di AIDS anche mediante convenzioni con
associazioni che gestiscano i servizi di cui trattasi;
preso positivamente atto delle convenzioni accese per l'anno 1997
dalle Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna,
specificate nelle Tabelle 3 e 4 allegate al presente atto quali sue
parti integranti e sostanziali, con idonee residenze collettive o
case-alloggio per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da
AIDS e patologie correlate e per l'assistenza diurna di soggetti con
le stesse patologie, ma che hanno la possibilita' di pernottare
presso la propria abitazione;preso atto altresi' che le suddette case
alloggio sono state valutate dai competenti Servizi delle Aziende
Unita' sanitarie locali, idonee al trattamento socio-sanitario dei
soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'
sanitarie locali con le associazioni di volontariato e col privato
sociale sono conformi a quanto previsto dall'Allegato B) del citato
decreto del Ministero della Sanita' 13 settembre 1991 e sono agli
atti di questa Amministrazione;
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita'
sanitarie locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.
100/SCPS/4 del 28 gennaio 1997 e sulla base delle rette giornaliere
stabilite dalla presente deliberazione;
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;
precisato che il costo dei farmaci erogati a pazienti provenienti da
altre Aziende Unita' sanitarie locali verra' rimborsato alla Azienda
Unita' sanitaria locale che ha attivato la convenzione con la casa
alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilita'
sanitaria, secondo quanto stabilito ai punti A 6.6 e B 6.12 della
circolare n. 9 del 22 novembre 1997 dell'Assessorato alla Sanita'
della Regione Emilia-Romagna e successiva nota della Direzione
generale Sanita' e Servizi sociali prot. 46601/DIR del 14 novembre
1997;
acquisite agli atti del Servizio di Prevenzione collettiva e dallo
stesso verificate per regolarita', le relazioni e le rendicontazioni
con le quali le Aziende Unita' sanitarie locali, di cui alle citate
Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate, hanno comunicato i dati - relativi al
1996 e 1997 - dell'attivita' di assistenza presso case-alloggio e
centri diurni e tenuto conto dei residui relativi all'anno 1996 cosi'
come risultano dalle Tabelle allegate 1 e 2 citate;
dato atto che per l'anno 1997:
- il contributo - per sostenere le prestazioni di assistenza ai
malati di AIDS presso case alloggio e centri diurni - da attribuire
alle Aziende Unita' sanitarie locali di Piacenza, di Reggio Emilia,
di Modena, della Citta' di Bologna, di Imola e di Rimini - che a tal
fine hanno provveduto ad accendere apposite convenzioni - e' stato
determinato sulla base dei criteri sopra descritti;
- a tali quote si deve aggiungere - a saldo 1996 - per la sola
Azienda Unita' sanitaria locale di Parma l'importo di Lire 50.711.000
cosi' risultante: Lire 137.000 (retta giornaliera) + Lire 20.000
(spese organizzative) per 321 giorni per un posto letto e 2 giorni
per un altro posto letto, quale rimborso nei confronti della
"Comunita' Alloggio Santa Chiara" dell'Istituto Suore Elisabettiane
di Padova che, durante il periodo compreso tra i mesi di febbraio e
dicembre 1996, ha assistito due pazienti affetti da AIDS, in
considerazione del fatto che tutti i posti letto attivati in
convenzione nella regione Emilia Romagna risultavano occupati, cosi'
come accertato dal Dipartimento Dipendenze patologiche dell'Azienda
Unita' sanitaria locale di Parma e comunicato al competente ufficio
regionale il 24/6/1997 con nota prot. n. 9199; e ancora si deve
aggiungere per l'Azienda Unita' sanitaria locale di Parma - a saldo
1997 - l'importo di Lire 164.320.000 cosi' risultante: Lire 140.000
(retta giornaliera) + Lire 20.000 (spese organizzative) per 1027
giorni per quattro posti letto, quale rimborso nei confronti della
"Comunita' Alloggio Santa Chiara" dell'Istituto Suore Elisabettiane
di Padova che, durante il 1997, ha assistito quattro pazienti affetti
da AIDS, in considerazione del fatto che tutti i posti letto attivati
in convenzione nella regione Emilia-Romagna risultavano occupati,
cosi' come accertato dal Dipartimento Dipendenze patologiche
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Parma e comunicato al
competente ufficio regionale il 5 marzo 1998 con nota prot. n. 4102;
- il contributo complessivo per l'anno 1997 da attribuire alle
Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna per
sostenere le attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso
case-alloggio e centri diurni ammonta a Lire 1.842.926.000, suddiviso
fra le singole Aziende cosi' come specificato alla colonna D della
Tabella 5 allegata al presente atto quale sua parte integrante
sostanziale;
preso positivamente atto delle convenzioni accese per l'anno 1998
dalle Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna,
specificate nelle Tabelle 6 e 7 allegate al presente atto quali sue
parti integranti e sostanziali, con idonee residenze collettive o
case-alloggio per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da
AIDS e patologie correlate e per l'assistenza diurna di soggetti con
le stesse patologie, ma che hanno la possibilita' di pernottare
presso la propria abitazione;
dato atto, inoltre, che per l'anno 1998:
- il contributo - per sostenere le prestazioni di assistenza ai
malati di AIDS presso case alloggio e centri diurni - da attribuire
alle Aziende Unita' sanitarie locali di Piacenza, di Reggio Emilia,
di Modena, della Citta' di Bologna e di Rimini - che a tal fine hanno
provveduto ad accendere apposite convenzioni - e' stato determinato
sulla base dei criteri del 1996 e della considerazione seguente: dai
dati di attivita' riguardanti gli anni 1995, 1996 e 1997 si evince
che piu' del 50% delle giornate di effettiva assistenza erogate nella
Casa Alloggio di San Patrignano sono riferite a persone che
provengono da fuori regione, quindi il recupero delle rette e'
effettuato dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini tramite
fatturazione diretta, pertanto si ravvisa l'opportunita' di
attribuire all'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini - per l'anno
1998 - un contributo nella citata proporzione percentuale;
- il contributo complessivo per l'anno 1998 da attribuire alle
Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna per
sostenere le attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso
case-alloggio e centri diurni ammonta a Lire 3.682.383.200, suddiviso
fra le singole Aziende cosi' come specificato alla colonna D della
Tabella 8 allegata al presente atto quale sua parte integrante
sostanziale;
considerato che, come risulta dalle citate Tabelle 1 e 2, i residui
che si sono determinati per differenza fra assegnazione 1996 e
contributo per effettive giornate di assistenza 1996 vengono
utilizzati nell'anno successivo, ai sensi delle citate deliberazioni
1824/96 e 1825/96, mentre per quanto riguarda l'Azienda Unita'
sanitaria locale di Rimini il residuo viene in parte utilizzato anche
nell'anno 1998;
precisato che il residuo di Lire 1.322.400 che permane all'Azienda
Unita' sanitaria locale di Imola dovra' dalla stessa Azienda essere
utilizzato, nell'anno 1998, per l'attivita' di assistenza
extraospedaliera nella fattispecie di assistenza domiciliare ai
malati di AIDS e patologie correlate, dato che lo specifico
finanziamento statale per l'assistenza domiciliare e' destinato sia
al trattamento presso residenze collettive o case alloggio o centri
diurni, sia presso il proprio domicilio;
rilevato pertanto che, il totale dei contributi da attribuire - per
gli anni 1997 e 1998 - alle Aziende Unita' sanitarie locali di
Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Citta' di Bologna, Rimini e Parma
per la gestione delle attivita' di assistenza in case alloggio e di
assistenza diurna per malati di AIDS e patologie correlate ammonta a
Lire 5.525.309.200, cosi' come risulta dalla colonna D della Tabella
9, allegata al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale;
valutato di impegnare le Aziende Unita' sanitarie locali di cui ai
capi precedenti a liquidare, a favore delle strutture con cui hanno
acceso le relative convenzioni - previa presentazione da parte di
queste ultime di apposita relazione dimostrativa - la somma
corrispondente alle rette dovute per i posti letto effettivamente
occupati durante l'anno solare oggetto della convenzione;considerato
inoltre che:
- l'assistenza domiciliare o presso case-alloggio o centri diurni ha
subito un notevole cambiamento a partire dal 1997 a causa
dell'introduzione dei nuovi farmaci antiretrovirali nella terapia
dell'AIDS, modificando sostanzialmente la durata dell'assistenza e le
esigenze curative che risultano piu' onerose per l'assistenza
farmaceutica e specialistica di supporto;
- tali modalita' assistenziali risultano efficaci e alternative al
ricovero ospedaliero solo se in stretto collegamento con l'attivita'
erogata nelle strutture nosocomiali poiche' a volte si richiedono
interventi in day-hospital quali parte integrante del piano di
assistenza;
atteso pertanto che e' opportuno prevedere che tale spesa a partire
dall'anno 1997 - in attesa di definire tariffe differenziate per
intensita' assistenziale comprensive di tutti i costi sostenuti - sia
ricompresa nel rendiconto che le Aziende Unita' sanitarie locali
inoltreranno relativamente all'attivita' assistenziale svolta, sulla
base di quanto si evince dalle cartelle cliniche relativamente agli
esami diagnostici e strumentali effettuati, nonche' ai farmaci
somministrati anche in regime di day hospital, nel periodo di presa
in carico del paziente, purche' erogati a supporto o a corollario
dell'assistenza domiciliare per permettere il mantenimento del malato
al proprio domicilio o presso la casa alloggio o la residenza
collettiva, o presso il centro diurno;
dato atto che i costi sopra menzionati dovranno essere calcolati in
riferimento alle tariffe stabilite con delibera di Giunta n. 410 del
25 marzo 1997 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
e relative tariffe" e che per far fronte a tali nuovi oneri -
compreso il costo dei farmaci - e' possibile attingere ai fondi gia'
assegnati alle Aziende Unita' sanitarie locali con deliberazione di
Giunta regionale n. 2002 del 30 luglio 1996, cosi' come rettificata
dalla deliberazione n. 2849 del 19 novembre 1996 considerato che il
finanziamento statale e' destinato sia al trattamento presso
residenze collettive o case alloggio o centri diurni, sia presso il
proprio domicilio cosi' come gia' sopra specificato e sui fondi
assegnati alle Aziende per quest'ultima attivita' con la citata
delibera permangono consistenti residui;
valutato pertanto che le Aziende Unita' sanitarie locali dovranno
inoltrare i rendiconti relativi a tali nuovi oneri sostenuti per
tutti i pazienti residenti in Emilia-Romagna assistiti durante il
1997 entro il mese di ottobre 1998, ed entro il mese di marzo 1999
per l'assistenza erogata nel corso del 1998;
atteso che la somma di Lire 5.525.309.200 di cui alla Tabella 9 piu'
sopra richiamata, allegata al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale, e' da imputarsi al Capitolo 51783
"Interventi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da
AIDS nell'ambito del programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno
1990, n. 135). Mezzi statali" del Bilancio regionale di previsione
dell'esercizio 1998 che presenta la necessaria disponibilita';
vista la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, ed in particolare l'art. 8;
vista la delibera di Consiglio regionale n. 375 del 14 febbraio 1991,
esecutiva, recante "Programma regionale degli interventi per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
vista la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino
del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992,
n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n.517";
visto l'art. 18 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14, ed in particolare
la Tabella H;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo
comma, della L.R. 31/77 e successive modifiche e che, pertanto,
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;dato
atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Prevenzione collettiva Paolo Tori in merito alla regolarita' tecnica
del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, e della deliberazione 2541/95;
dato atto altresi' del parere favorevole di regolarita' contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott.
Gianni Mantovani ai sensi del predetto articolo di legge e della
soprarichiamata deliberazione;
dato atto infine del parere favorevole espresso dal direttore
generale Sanita' e Servizi sociali dott. Francesco Taroni, in merito
alla legittimita' del medesimo provvedimento, ai sensi del medesimo
articolo di legge e della soprarichiamata deliberazione;
preso atto del parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale
espresso nella seduta del 23 giugno 1998;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prendere positivamente atto delle convenzioni indicate in
premessa e accese, rispettivamente:
- per l'anno 1997:
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza con l'associazione
di solidarieta' "La ricerca" di Piacenza, la quale mette a
disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in parola una casa
alloggio con 9 posti letto;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia con,
rispettivamente, il "Centro di solidarieta'" (CEIS) di Reggio Emilia,
il quale mette a disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in
parola una casa alloggio con 4 posti letto e la "Comunita' La
Collina" di Reggio Emilia, che mette a disposizione della medesima
Azienda Unita' sanitaria locale una casa alloggio con 3 posti letto;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena con la "Casa di
accoglienza San Lazzaro", la quale mette a disposizione dell'Azienda
Unita' sanitaria locale in parola una casa alloggio con 14 posti
letto, nonche' 2 posti per l'assistenza diurna;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna con la
"Lega Italiana Lotta all'AIDS" di Bologna la quale mette a
disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in parola una casa
alloggio che offre 5 posti letto;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini con l'associazione
"Comunita' di San Patrignano" che mette a disposizione una casa
alloggio con 30 posti letto, nonche' 20 posti per l'assistenza
diurna;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna con la
casa alloggio "Villa Moscati" di Pesaro a causa dell'improrogabile
necessita' di inviare presso la suddetta struttura un paziente
affetto da AIDS in considerazione del fatto che tutti i posti letto
attivati in convenzione nella regione Emilia-Romagna risultavano
totalmente occupati;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Imola con "Villa Alba 2" di
Castel del Rio per la inderogabile necessita' di mantenere, una
paziente terminale malata di AIDS dimessa dall'ospedale, in una
struttura vicina alla residenza della famiglia;
- per l'anno 1998:
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza con l'associazione
di solidarieta' "La ricerca" di Piacenza, la quale mette a
disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in parola una casa
alloggio con 9 posti letto;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia con,
rispettivamente, il "Centro di solidarieta'" (CEIS) di Reggio Emilia,
il quale mette a disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in
parola una casa alloggio con 4 posti letto e la "Comunita' La
Collina" di Reggio Emilia, che mette a disposizione della medesima
Azienda Unita' sanitaria locale una casa alloggio con 3 posti letto e
2 posti letto a partire dall'1/4/1997;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena con la "Casa di
accoglienza San Lazzaro", la quale mette a disposizione dell'Azienda
Unita' sanitaria locale in parola una casa alloggio con due sezioni
di 7 posti letto ciascuna per un totale di 14 posti letto, nonche' 2
posti per l'assistenza diurna;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna con la
"Lega Italiana Lotta all'AIDS" di Bologna la quale mette a
disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in parola una casa
alloggio che offre 5 posti letto;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna - per
il periodo dall'1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998 - con la casa
alloggio "Villa Moscati" di Pesaro a causa dell'improrogabile
necessita' di continuare ad assistere presso la suddetta struttura un
paziente affetto da AIDS;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini con l'associazione
"Comunita' di San Patrignano" che mette a disposizione una casa
alloggio con 30 posti letto, nonche' 20 posti per l'assistenza
diurna;
2) di determinare che le rette - per l'anno 1997 - cosi' come
specificato in premessa, siano adeguate a Lire 150.000 per ciascuna
giornata di assistenza effettivamente prestata per posto letto nel
caso in cui l'assistenza avvenga in residenza collettiva o casa
alloggio, a Lire 88.000 per ciascuna giornata di assistenza presso
centri diurni e a Lire 100.000 per ciascuna giornata di assistenza
domiciliare. A tali quote, cosi' come specificato in premessa, viene
aggiunta - quale contributo per le spese organizzative e gestionali
la somma di Lire 20.000 da erogarsi per ciascun posto disponibile e
per l'intero anno indipendentemente dall'effettiva presenza dei
soggetti ospiti delle varie residenze collettive o case alloggio e
dei centri diurni e, nel caso dell'assistenza domiciliare per i
giorni di presa in carico del paziente, nonche' - per le motivazioni
espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano - a
consuntivo, anche una somma pari ai costi sostenuti per gli esami
diagnostici e strumentali erogati, nonche' per i farmaci
somministrati, anche in regime di day hospital, per i pazienti
assistiti residenti in Emilia-Romagna, nel periodo di presa in carico
assistenziale degli stessi sia presso il proprio domicilio sia presso
residenze collettive o case alloggio sia presso centri diurni;
3) di determinare che le rette - per l'anno 1998 - cosi' come
specificato in premessa, siano adeguate a Lire 153.000 per ciascuna
giornata di assistenza effettivamente prestata per posto letto nel
caso in cui l'assistenza avvenga in residenza collettiva o casa
alloggio, a Lire 90.000 per ciascuna giornata di assistenza presso
centri diurni e a Lire 102.000 per ciascuna giornata di assistenza
domiciliare. A tali quote, cosi' come specificato in premessa, viene
aggiunta - quale contributo per le spese organizzative e gestionali -
la somma di Lire 20.000 da erogarsi per ciascun posto disponibile e
per l'intero anno indipendentemente dall'effettiva presenza dei
soggetti ospiti delle varie residenze collettive, case alloggio e dei
centri diurni e, nel caso dell'assistenza domiciliare per i giorni di
presa in carico del paziente, nonche' - per le motivazioni espresse
in premessa e che qui integralmente si richiamano - a consuntivo,
anche una somma pari ai costi sostenuti per gli esami diagnostici e
strumentali erogati, nonche' per i farmaci somministrati, anche in
regime di day hospital, per i pazienti assistiti residenti in
Emilia-Romagna, nel periodo di presa in carico assistenziale degli
stessi sia presso il proprio domicilio sia presso residenze
collettive o case alloggio sia presso centri diurni;
4) di determinare che per l'anno 1997, le Aziende Unita' sanitarie
locali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Citta' di Bologna,
utilizzino per l'assistenza presso case alloggio e centri diurni, le
quote indicate nella colonna D della Tabella 5, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (cosi' come le
Tabelle 1, 2, 3 e 4) e calcolate come in premessa specificato;
5) di determinare che per l'anno 1998, le Aziende Unita' sanitarie
locali di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Citta' di Bologna e
Rimini, utilizzino per l'assistenza presso case alloggio e centri
diurni, le quote indicate nella colonna D della Tabella 8, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(cosi' come le Tabelle 6 e 7) e calcolate come in premessa
specificato;
6) di determinare che il residuo, relativo all'anno 1997, di Lire
1.322.400, che permane all'Azienda Unita' sanitaria locale di Imola,
dovra' essere utilizzato da quest'ultima, nell'anno 1998, per
l'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, nella
fattispecie di assistenza domiciliare, cosi' come specificato in
premessa;
7) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali di cui ai
precedenti punti consentano l'ammissione, presso le strutture con le
quali hanno acceso le convenzioni in argomento, di soggetti
provenienti da qualunque Azienda Unita' sanitaria locale della
regione e, in subordine, dalle altre regioni;
8) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola
esercitino, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 dell'Allegato "B"
del DM 13 settembre 1991 a vigilanza ed il controllo igienico
sanitario sull'attivita' delle case alloggio con cui sono state
accese le relative convenzioni, fermo restando il compito di
sorveglianza sulla qualita' dell'assistenza erogata da parte
dell'Azienda Unita' sanitaria locale;
9) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola
effettuino il calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle
strutture convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei
posti letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il
periodo di assenza motivata del soggetto degente;
10) di determinare altresi' che sia compito delle Aziende Unita'
sanitarie locali di cui trattasi verificare e convalidare le
motivazioni dichiarate dalle relative strutture convenzionate, per
quanto concerne l'indisponibilita' dei posti nei tempi in cui il
soggetto degente non risulta presente;
11) di determinare ancora, ai sensi del secondo comma del citato art.
7, dell'allegato "B" del DM 13 settembre 1991, che la verifica
periodica sull'attivita' svolta e sulla qualita' dell'intervento
venga effettuata dalla Ragione, che potra' promuovere la risoluzione
delle convenzioni in argomento qualora accerti la sussistenza di
carenze assistenziali e strutturali;
12) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola,
secondo le modalita' e le periodicita' stabilite fra le parti,
provvedano alla liquidazione a favore delle strutture con cui hanno
acceso le relative convenzioni, previa presentazione da parte di
queste ultime di apposita relazione e documentazione, della somma
corrispondente ai posti letto effettivamente occupati;
13) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola
utilizzino gli eventuali residui delle somme sopra indicate, per il
medesimo scopo, nell'anno successivo;
14) di determinare che il costo della erogazione dei farmaci ai
soggetti in argomento cui provvedono le Aziende Unita' sanitarie
locali convenzionate venga compensato tramite la mobilita' sanitaria
secondo quanto precisato ai punti A 6.6 e B 6.12 della circolare n. 9
del 22 aprile 1997 dell'Assessorato alla Sanita' della Regione
Emilia-Romagna;
15) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.
100/SCPS/4 del 28 gennaio 1997 e sulla base delle rette stabilite
nella presente deliberazione;16) di assegnare, conformemente a quanto
espresso in premessa, per gli anni 1997 e 1998, la somma di Lire
5.525.309.200 suddividendola fra le Aziende Unita' sanitarie locali
di cui alla colonna A della Tabella 9, secondo gli importi di cui
alla colonna D della tabella stessa, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
17) di impegnare la complessiva somma di Lire 5.525.309.200
(finanziata con delibera CIPE 30 gennaio 1997) registrandola al
numero 3717 di impegno sul Capitolo 51783 "Interventi per il
trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del
programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno 1990, n. 135) - Mezzi
statali" del Bilancio regionale di previsione dell'esercizio 1998 che
presenta la necessaria disponibilita';
18) di dare atto che alla liquidazione a favore delle Aziende Unita'
sanitarie locali in questione provvedera' con proprio atto formale ai
sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77, cosi' come sostituito dall'art.
14 della L.R. 40/94, nonche' del punto 5.2 della deliberazione
2541/95, il Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva ad
avvenuta esecutivita' del presente atto;
19) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, ad
integrazione della specifica relazione e rendicontazione gia'
trasmesse alla Direzione generale Sanita' e Servizi sociali della
Regione attestante l'attivita' assistenziale effettuata nel 1997,
presentino alla stessa, entro il mese di ottobre 1998, una
rendicontazione dei costi sostenuti per i pazienti residenti in
Emilia-Romagna - con riferimento alle tariffe previste dalla
deliberazione di Giunta regionale 410/97 in premessa richiamata -
sulla base di quanto si evince dalle cartelle cliniche, relativamente
agli esami diagnostici e strumentali effettuati, nonche' ai farmaci
somministrati anche in regime di day hospital, nel periodo di presa
in carico del paziente, purche' erogati a supporto o a corollario
dell'assistenza domiciliare per permettere il mantenimento del malato
al proprio domicilio o presso la casa alloggio o residenza
collettiva, o presso il centro diurno;
20) di determinare altresi' che le stesse Aziende Unita' sanitarie
locali che svolgono assistenza nel 1998 provvedano, entro il mese di
marzo 1999, ad inviare alla Direzione generale Sanita' e Servizi
sociali della Regione la specifica relazione - il cui schema e' gia'
stato predisposto da parte dell'Assessorato alla Sanita' - in cui
sono indicati: il numero dei soggetti assistiti residenti e non nella
regione, le giornate di ricovero di cui hanno usufruito, la
rendicontazione dei costi sostenuti che tengano conto anche di quanto
indicato al punto precedente, per cui vengono utilizzate quote delle
somme gia' assegnate con deliberazione di Giunta regionale n. 2002
del 30 luglio 1996, cosi' come rettificata dalla deliberazione n.
2849 del 29 novembre 1996, nonche' l'eventuale rinnovo delle
convenzioni per l'anno successivo;
21) di dare atto che si provvedera' ad adottare, ai sensi dell'art.
35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, i provvedimenti per il
trasferimento della somma complessiva di Lire 5.525.309.200 ripartita
secondo le assegnazioni di cui ai precedenti punti, cosi' come
riassunto nella Tabella 9 allegata che e' parte integrante e
sostanziale del presente atto.
(seguono Tabelle)