REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998, n. 1330

Finanziamento per gli anni 1997 e 1998 del trattamento presso residenze collettive o case alloggio e centri diurni ed adeguamento delle rette di assistenza extra-ospedaliera per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate *** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il "Programma di interventi           
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", prevede al                
comma 2 dell'art. 1 rispettivamente:                                            
a) che siano gradualmente attivati servizi per il trattamento a                 
domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate                     
finalizzati a garantire un'idonea e qualificata assistenza nei casi             
in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la                 
dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie             
presso il domicilio dei pazienti;                                               
b) che il trattamento a domicilio abbia luogo mediante l'impiego del            
personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui e' disposta            
la dimissione, con la consulenza dei medici del reparto stesso, con             
la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la                    
collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale              
infermieristico e tecnico dei servizi territoriali;                             
c) che il trattamento a domicilio possa essere attuato anche presso             
residenze collettive o case alloggio, con il ricorso a personale                
infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei           
responsabili del reparto ospedaliero;                                           
- con Decreto del Ministro della Sanita' del 13 settembre del 1991 e'           
stata data "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la                
disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei                 
soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", stante che il                  
trattamento di cui trattasi puo' essere attuato sia presso il                   
domicilio dei pazienti, con l'eventuale ricorso ad istituzioni di               
volontariato e ad organizzazioni assistenziali diverse, sia presso              
idonee residenze collettive o case alloggio, attivate sulla base di             
convenzioni e secondo modalita' che saranno definite da apposito                
decreto ministeriale;                                                           
- con successivo DPR 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e                     
coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il                 
trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie                
correlate", vengono indicate alle Regioni e Provincie autonome le               
modalita' della programmazione degli interventi previsti dalle                  
soprarichiamate lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 1 della               
Legge 135/90, nei confronti dei soggetti affetti da AIDS, con                   
patologie ad essa correlate, per i quali sia stata effettuata la                
notifica del caso secondo la normativa vigente;                                 
- a tale proposito, il comma 1, art. 1, del DPR 14 settembre 1991               
citato, detta, in particolare, alla lettera a) il seguente indirizzo:           
attivazione presso residenze collettive o case alloggio, che siano              
dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti di               
esperienza ed idoneita' professionale, di un numero di posti per il             
trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, da               
utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e                      
difficolta' ambientali che non consentano il trattamento a domicilio;           
- il successivo comma 2 del medesimo art. 1 del decreto del                     
Presidente della Repubblica richiamato al capo precedente prevede,              
inoltre, che il trattamento di cui alla appena menzionata lettera a),           
sia attuato prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da              
AIDS con piu' rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in                   
condizioni di terminalita';                                                     
- il successivo comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della            
Repubblica in parola consente poi, per i soggetti affetti da AIDS con           
manifestazioni patologiche di minore rilevanza, di stipulare                    
convenzioni ai fini dell'assistenza presso residenze collettive o               
case alloggio anche in deroga alle modalita' e condizioni stabilite             
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del DPR stesso e con retta            
giornaliera commisurata alle effettive prestazioni assistenziali                
erogate (quando per oggettive difficolta' ambientali risulti                    
impossibile attuare il trattamento assistenziale presso il loro                 
domicilio privato);                                                             
ritenuto che:                                                                   
- occorre sostenere anche per gli anni 1997 e 1998 punti di                     
assistenza diurna dotati di un certo numero di posti che hanno                  
assistito e continuano ad assistere pazienti affetti dalle patologie            
di cui trattasi e che hanno la possibilita' di pernottare presso la             
propria abitazione e/o dimora;                                                  
- necessario fornire ai soggetti di cui al capo precedente                      
l'assistenza di cui necessitano, comprensiva anche di una appropriata           
dieta al fine di contrastare la progressione della malattia e                   
l'insorgenza delle patologie correlate, nonche' di formularne una               
diagnosi precoce;                                                               
attesto che:                                                                    
- per l'attivazione complessiva dei servizi di cui alle gia' citate             
lettere a), b) e c) del comma 2, dell'art. 1 sono stati dalla stessa            
Legge 135/90, rispettivamente destinati, a livello nazionale, 20                
miliardi per l'anno 1990, 60 miliardi per l'anno 1991 e 60 miliardi             
per l'anno 1992;                                                                
- con apposita deliberazione del CIPE del 28 giugno 1990, e' stata              
ripartita tra le Regioni e Provincie autonome la quota disponibile              
relativa all'anno 1990, in ragione del numero dei casi di AIDS                  
registrati a tutto il 31 marzo 1990, e che sulla base del medesimo              
criterio e' stata effettuata anche la ripartizione delle                        
disponibilita' finanziarie per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e                
1995, con deliberazioni CIPE rispettivamente dell'8 ottobre 1991, del           
13 ottobre 1992, del 30 novembre 1993, del 20 novembre 1995 e del 30            
gennaio 1997;                                                                   
considerato che per sostenere le attivita' extra-ospedaliere di                 
assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e'                 
opportuno:                                                                      
- adeguare, anche per gli anni 1997 e 1998, sulla base degli indici             
ISTAT sull'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed            
impiegati relativi al 1996 (+3,9%) e al 1997 (+1,7%), la retta media            
giornaliera per l'assistenza presso case alloggio - prevista dal DPR            
14 settembre 1991 in Lire 120.000 - e gia' aggiornata anno per anno             
sulla base dell'indice menzionato: per il 1992 (+5,4%), per il 1993             
(+4,2%) per il 1994 (+3,9%) e per il 1995 (+5,4%);                              
- adeguare, anche per gli anni 1997 e 1998, sulla base degli indici             
ISTAT 1996 e 1997 soprarichiamati (+3,9% e +1,7%), la retta media               
giornaliera per l'assistenza diurna - definita con deliberazione                
della Giunta regionale n. 4692 del 29 dicembre 1995 in Lire 80.000 -            
e gia' aggiornata per il 1996 sulla base del relativo indice (+5,4%);           
- adeguare, anche per gli anni 1997 e 1998, sulla base dei relativi             
indici ISTAT piu' volte richiamati, la retta media giornaliera                  
dell'assistenza domiciliare ai soggetti di cui trattasi, stabilita              
per l'anno 1996 in Lire 96.200 nella delibera della Giunta regionale            
n. 2002 del 30 luglio 1996 regolarmente esecutiva;                              
atteso che tali adeguamenti determinano:                                        
- per il 1997, una retta media giornaliera di Lire 150.000 per                  
ciascuna giornata di assistenza effettivamente prestata per posto               
letto nel caso in cui l'assistenza avvenga in residenza collettiva o            
casa alloggio, di Lire 88.000 per ciascuna giornata di assistenza in            
centri diurni e di Lire 100.000 per ogni giornata di assistenza                 
domiciliare;                                                                    
- per il 1998, una retta media giornaliera di Lire 153.000 per                  
ciascuna giornata di assistenza effettivamente prestata per posto               
letto nel caso in cui l'assistenza avvenga in residenza collettiva o            
casa alloggio, di Lire 90.000 per ciascuna giornata di assistenza in            
centri diurni e di Lire 102.000 per ogni giornata di assistenza                 
domiciliare;                                                                    
atteso altresi' che per sostenere le spese organizzative e                      
gestionali, ed al fine di consentire una migliore e piu' efficace               
pianificazione dell'assistenza da parte delle Aziende Unita'                    
sanitarie locali della regione che accendono le apposite convenzioni            
con il privato sociale, appare necessario fornire - cosi' come e'               
stato previsto dalla nota dell'11 luglio 1995 dell'Assessore alla               
Sanita', gia' citata nei provvedimenti di Giunta regionale n. 1824 e            
n. 1825 entrambi del 23 luglio 1996 e n. 2002 del 30 luglio 1996                
regolarmente esecutivi - un contributo di Lire 20.000 giornaliere da            
erogarsi per ciascun posto disponibile e per l'intero anno,                     
indipendentemente dall'effettiva presenza dei soggetti ospiti delle             
varie residenze collettive, case alloggio e centri diurni e, per                
ciascun paziente seguito in assistenza domiciliare per l'intero                 
periodo di presa in carico;                                                     
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1824 e  n.1825 del             
23 luglio 1996 gia' citate, con le quali si prendeva positivamente              
atto delle convenzioni accese per l'armo 1996, da Aziende Unita'                
sanitarie locali della regione, con idonee residenze o case alloggio            
per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e                    
patologie correlate e per l'assistenza diurna di soggetti con le                
stesse patologie, ma che hanno la possibilita' di pernottare presso             
la propria abitazione;                                                          
considerato che durante il corso dell'anno 1996 - cosi' come risulta            
dall'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante e                     
sostanziale del presente atto - le Aziende Unita' sanitarie locali di           
Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Citta' di Bologna, Imola e Rimini              
hanno rispettivamente utilizzato - per l'assistenza presso case                 
alloggio - i posti letto convenzionati per le giornate indicate e               
pertanto hanno diritto al contributo per queste giornate moltiplicate           
per la retta giornaliera e al contributo di Lire 20.000 giornaliere             
(precedentemente citato) moltiplicato per ogni giorno di vigenza                
delle relative convenzioni e per posto letto;                                   
considerato che durante il corso dell'anno 1996 - cosi' come risulta            
dall'allegata Tabella 2 che costituisce parte integrante e                      
sostanziale del presente atto - le Aziende Unita' sanitarie locali di           
Modena e di Rimini hanno rispettivamente utilizzato - per                       
l'assistenza diurna - i posti convenzionati per le giornate indicate,           
e pertanto hanno diritto al contributo per queste giornate                      
moltiplicate per la retta giornaliera e al contributo di Lire 20.000            
giornaliere (citato) moltiplicato per ogni giorno di vigenza delle              
relative convenzioni e per ogni posto convenzionato;                            
considerato che e' necessario continuare ad assicurare la migliore              
assistenza possibile ai malati di AIDS anche mediante convenzioni con           
associazioni che gestiscano i servizi di cui trattasi;                          
preso positivamente atto delle convenzioni accese per l'anno 1997               
dalle Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna,             
specificate nelle Tabelle 3 e 4 allegate al presente atto quali sue             
parti integranti e sostanziali, con idonee residenze collettive o               
case-alloggio per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da             
AIDS e patologie correlate e per l'assistenza diurna di soggetti con            
le stesse patologie, ma che hanno la possibilita' di pernottare                 
presso la propria abitazione;preso atto altresi' che le suddette case           
alloggio sono state valutate dai competenti Servizi delle Aziende               
Unita' sanitarie locali, idonee al trattamento socio-sanitario dei              
soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;                                 
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'                    
sanitarie locali con le associazioni di volontariato e col privato              
sociale sono conformi a quanto previsto dall'Allegato B) del citato             
decreto del Ministero della Sanita' 13 settembre 1991 e sono agli               
atti di questa Amministrazione;                                                 
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono                     
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni            
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'                
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;            
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi                
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita'              
sanitarie locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta           
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.                  
100/SCPS/4 del 28 gennaio 1997 e sulla base delle rette giornaliere             
stabilite dalla presente deliberazione;                                         
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento           
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni             
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;             
precisato che il costo dei farmaci erogati a pazienti provenienti da            
altre Aziende Unita' sanitarie locali verra' rimborsato alla Azienda            
Unita' sanitaria locale che ha attivato la convenzione con la casa              
alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilita'            
sanitaria, secondo quanto stabilito ai punti A 6.6 e B 6.12 della               
circolare n. 9 del 22 novembre 1997 dell'Assessorato alla Sanita'               
della Regione Emilia-Romagna e successiva nota della Direzione                  
generale Sanita' e Servizi sociali prot. 46601/DIR del 14 novembre              
1997;                                                                           
acquisite agli atti del Servizio di Prevenzione collettiva e dallo              
stesso verificate per regolarita', le relazioni e le rendicontazioni            
con le quali le Aziende Unita' sanitarie locali, di cui alle citate             
Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate, hanno comunicato i dati - relativi al             
1996 e 1997 - dell'attivita' di assistenza presso case-alloggio e               
centri diurni e tenuto conto dei residui relativi all'anno 1996 cosi'           
come risultano dalle Tabelle allegate 1 e 2 citate;                             
dato atto che per l'anno 1997:                                                  
- il contributo - per sostenere le prestazioni di assistenza ai                 
malati di AIDS presso case alloggio e centri diurni - da attribuire             
alle Aziende Unita' sanitarie locali di Piacenza, di Reggio Emilia,             
di Modena, della Citta' di Bologna, di Imola e di Rimini - che a tal            
fine hanno provveduto ad accendere apposite convenzioni - e' stato              
determinato sulla base dei criteri sopra descritti;                             
- a tali quote si deve aggiungere - a saldo 1996 - per la sola                  
Azienda Unita' sanitaria locale di Parma l'importo di Lire 50.711.000           
cosi' risultante: Lire 137.000 (retta giornaliera) + Lire 20.000                
(spese organizzative) per 321 giorni per un posto letto e 2 giorni              
per un altro posto letto, quale rimborso nei confronti della                    
"Comunita' Alloggio Santa Chiara" dell'Istituto Suore Elisabettiane             
di Padova che, durante il periodo compreso tra i mesi di febbraio e             
dicembre 1996, ha assistito due pazienti affetti da AIDS, in                    
considerazione del fatto che tutti i posti letto attivati in                    
convenzione nella regione Emilia Romagna risultavano occupati, cosi'            
come accertato dal Dipartimento Dipendenze patologiche dell'Azienda             
Unita' sanitaria locale di Parma e comunicato al competente ufficio             
regionale il 24/6/1997 con nota prot. n. 9199; e ancora si deve                 
aggiungere per l'Azienda Unita' sanitaria locale di Parma - a saldo             
1997 - l'importo di Lire 164.320.000 cosi' risultante: Lire 140.000             
(retta giornaliera) + Lire 20.000 (spese organizzative) per 1027                
giorni per quattro posti letto, quale rimborso nei confronti della              
"Comunita' Alloggio Santa Chiara" dell'Istituto Suore Elisabettiane             
di Padova che, durante il 1997, ha assistito quattro pazienti affetti           
da AIDS, in considerazione del fatto che tutti i posti letto attivati           
in convenzione nella regione Emilia-Romagna risultavano occupati,               
cosi' come accertato dal Dipartimento Dipendenze patologiche                    
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Parma e comunicato al                   
competente ufficio regionale il 5 marzo 1998 con nota prot. n. 4102;            
- il contributo complessivo per l'anno 1997 da attribuire alle                  
Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna per                
sostenere le attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso                   
case-alloggio e centri diurni ammonta a Lire 1.842.926.000, suddiviso           
fra le singole Aziende cosi' come specificato alla colonna D della              
Tabella 5 allegata al presente atto quale sua parte integrante                  
sostanziale;                                                                    
preso positivamente atto delle convenzioni accese per l'anno 1998               
dalle Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna,             
specificate nelle Tabelle 6 e 7 allegate al presente atto quali sue             
parti integranti e sostanziali, con idonee residenze collettive o               
case-alloggio per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da             
AIDS e patologie correlate e per l'assistenza diurna di soggetti con            
le stesse patologie, ma che hanno la possibilita' di pernottare                 
presso la propria abitazione;                                                   
dato atto, inoltre, che per l'anno 1998:                                        
- il contributo - per sostenere le prestazioni di assistenza ai                 
malati di AIDS presso case alloggio e centri diurni - da attribuire             
alle Aziende Unita' sanitarie locali di Piacenza, di Reggio Emilia,             
di Modena, della Citta' di Bologna e di Rimini - che a tal fine hanno           
provveduto ad accendere apposite convenzioni - e' stato determinato             
sulla base dei criteri del 1996 e della considerazione seguente: dai            
dati di attivita' riguardanti gli anni 1995, 1996 e 1997 si evince              
che piu' del 50% delle giornate di effettiva assistenza erogate nella           
Casa Alloggio di San Patrignano sono riferite a persone che                     
provengono da fuori regione, quindi il recupero delle rette e'                  
effettuato dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini tramite               
fatturazione diretta, pertanto si ravvisa l'opportunita' di                     
attribuire all'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini - per l'anno           
1998 - un contributo nella citata proporzione percentuale;                      
- il contributo complessivo per l'anno 1998 da attribuire alle                  
Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna per                
sostenere le attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso                   
case-alloggio e centri diurni ammonta a Lire 3.682.383.200, suddiviso           
fra le singole Aziende cosi' come specificato alla colonna D della              
Tabella 8 allegata al presente atto quale sua parte integrante                  
sostanziale;                                                                    
considerato che, come risulta dalle citate Tabelle 1 e 2, i residui             
che si sono determinati per differenza fra assegnazione 1996 e                  
contributo per effettive giornate di assistenza 1996 vengono                    
utilizzati nell'anno successivo, ai sensi delle citate deliberazioni            
1824/96 e 1825/96, mentre per quanto riguarda l'Azienda Unita'                  
sanitaria locale di Rimini il residuo viene in parte utilizzato anche           
nell'anno 1998;                                                                 
precisato che il residuo di Lire 1.322.400 che permane all'Azienda              
Unita' sanitaria locale di Imola dovra' dalla stessa Azienda essere             
utilizzato, nell'anno 1998, per l'attivita' di assistenza                       
extraospedaliera nella fattispecie di assistenza domiciliare ai                 
malati di AIDS e patologie correlate, dato che lo specifico                     
finanziamento statale per l'assistenza domiciliare e' destinato sia             
al trattamento presso residenze collettive o case alloggio o centri             
diurni, sia presso il proprio domicilio;                                        
rilevato pertanto che, il totale dei contributi da attribuire - per             
gli anni 1997 e 1998 - alle Aziende Unita' sanitarie locali di                  
Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Citta' di Bologna, Rimini e Parma              
per la gestione delle attivita' di assistenza in case alloggio e di             
assistenza diurna per malati di AIDS e patologie correlate ammonta a            
Lire 5.525.309.200, cosi' come risulta dalla colonna D della Tabella            
9, allegata al presente atto quale sua parte integrante e                       
sostanziale;                                                                    
valutato di impegnare le Aziende Unita' sanitarie locali di cui ai              
capi precedenti a liquidare, a favore delle strutture con cui hanno             
acceso le relative convenzioni - previa presentazione da parte di               
queste ultime di apposita relazione dimostrativa - la somma                     
corrispondente alle rette dovute per i posti letto effettivamente               
occupati durante l'anno solare oggetto della convenzione;considerato            
inoltre che:                                                                    
- l'assistenza domiciliare o presso case-alloggio o centri diurni ha            
subito un notevole cambiamento a partire dal 1997 a causa                       
dell'introduzione dei nuovi farmaci antiretrovirali nella terapia               
dell'AIDS, modificando sostanzialmente la durata dell'assistenza e le           
esigenze curative che risultano piu' onerose per l'assistenza                   
farmaceutica e specialistica di supporto;                                       
- tali modalita' assistenziali risultano efficaci e alternative al              
ricovero ospedaliero solo se in stretto collegamento con l'attivita'            
erogata nelle strutture nosocomiali poiche' a volte si richiedono               
interventi in day-hospital quali parte integrante del piano di                  
assistenza;                                                                     
atteso pertanto che e' opportuno prevedere che tale spesa a partire             
dall'anno 1997 - in attesa di definire tariffe differenziate per                
intensita' assistenziale comprensive di tutti i costi sostenuti - sia           
ricompresa nel rendiconto che le Aziende Unita' sanitarie locali                
inoltreranno relativamente all'attivita' assistenziale svolta, sulla            
base di quanto si evince dalle cartelle cliniche relativamente agli             
esami diagnostici e strumentali effettuati, nonche' ai farmaci                  
somministrati anche in regime di day hospital, nel periodo di presa             
in carico del paziente, purche' erogati a supporto o a corollario               
dell'assistenza domiciliare per permettere il mantenimento del malato           
al proprio domicilio o presso la casa alloggio o la residenza                   
collettiva, o presso il centro diurno;                                          
dato atto che i costi sopra menzionati dovranno essere calcolati in             
riferimento alle tariffe stabilite con delibera di Giunta n. 410 del            
25 marzo 1997 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale            
e relative tariffe" e che per far fronte a tali nuovi oneri -                   
compreso il costo dei farmaci - e' possibile attingere ai fondi gia'            
assegnati alle Aziende Unita' sanitarie locali con deliberazione di             
Giunta regionale n. 2002 del 30 luglio 1996, cosi' come rettificata             
dalla deliberazione n. 2849 del 19 novembre 1996 considerato che il             
finanziamento statale e' destinato sia al trattamento presso                    
residenze collettive o case alloggio o centri diurni, sia presso il             
proprio domicilio cosi' come gia' sopra specificato e sui fondi                 
assegnati alle Aziende per quest'ultima attivita' con la citata                 
delibera permangono consistenti residui;                                        
valutato pertanto che le Aziende Unita' sanitarie locali dovranno               
inoltrare i rendiconti relativi a tali nuovi oneri sostenuti per                
tutti i pazienti residenti in Emilia-Romagna assistiti durante il               
1997 entro il mese di ottobre 1998, ed entro il mese di marzo 1999              
per l'assistenza erogata nel corso del 1998;                                    
atteso che la somma di Lire 5.525.309.200 di cui alla Tabella 9 piu'            
sopra richiamata, allegata al presente atto quale sua parte                     
integrante e sostanziale, e' da imputarsi al Capitolo 51783                     
"Interventi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da              
AIDS nell'ambito del programma di interventi urgenti per la                     
prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno           
1990, n. 135). Mezzi statali" del Bilancio regionale di previsione              
dell'esercizio 1998 che presenta la necessaria disponibilita';                  
vista la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, ed in particolare l'art. 8;                
vista la delibera di Consiglio regionale n. 375 del 14 febbraio 1991,           
esecutiva, recante "Programma regionale degli interventi per la                 
prevenzione e la lotta contro l'AIDS";                                          
vista la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino             
del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992,             
n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,  n.517";                           
visto l'art. 18 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14, ed in particolare             
la Tabella H;                                                                   
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per               
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                        
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo                 
comma, della L.R. 31/77 e successive modifiche e che, pertanto,                 
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;dato               
atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio               
Prevenzione collettiva Paolo Tori in merito alla regolarita' tecnica            
del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,              
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, e della deliberazione 2541/95;              
dato atto altresi' del parere favorevole di regolarita' contabile               
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott.               
Gianni Mantovani ai sensi del predetto articolo di legge e della                
soprarichiamata deliberazione;                                                  
dato atto infine del parere favorevole espresso dal direttore                   
generale Sanita' e Servizi sociali dott. Francesco Taroni, in merito            
alla legittimita' del medesimo provvedimento, ai sensi del medesimo             
articolo di legge e della soprarichiamata deliberazione;                        
preso atto del parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale            
espresso nella seduta del 23 giugno 1998;                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prendere positivamente atto delle convenzioni indicate in                 
premessa e accese, rispettivamente:                                             
- per l'anno 1997:                                                              
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza con l'associazione           
di solidarieta' "La ricerca" di Piacenza, la quale mette a                      
disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in parola una casa            
alloggio con 9 posti letto;                                                     
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia con,                    
rispettivamente, il "Centro di solidarieta'" (CEIS) di Reggio Emilia,           
il quale mette a disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in           
parola una casa alloggio con 4 posti letto e la "Comunita' La                   
Collina" di Reggio Emilia, che mette a disposizione della medesima              
Azienda Unita' sanitaria locale una casa alloggio con 3 posti letto;            
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena con la "Casa di                
accoglienza San Lazzaro", la quale mette a disposizione dell'Azienda            
Unita' sanitaria locale in parola una casa alloggio con 14 posti                
letto, nonche' 2 posti per l'assistenza diurna;                                 
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna con la           
"Lega Italiana Lotta all'AIDS" di Bologna la quale mette a                      
disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in parola una casa            
alloggio che offre 5 posti letto;                                               
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini con l'associazione             
"Comunita' di San Patrignano" che mette a disposizione una casa                 
alloggio con 30 posti letto, nonche' 20 posti per l'assistenza                  
diurna;                                                                         
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna con la           
casa alloggio "Villa Moscati" di Pesaro a causa dell'improrogabile              
necessita' di inviare presso la suddetta struttura un paziente                  
affetto da AIDS in considerazione del fatto che tutti i posti letto             
attivati in convenzione nella regione Emilia-Romagna risultavano                
totalmente occupati;                                                            
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Imola con "Villa Alba 2" di           
Castel del Rio per la inderogabile necessita' di mantenere, una                 
paziente terminale malata di AIDS dimessa dall'ospedale, in una                 
struttura vicina alla residenza della famiglia;                                 
- per l'anno 1998:                                                              
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza con l'associazione           
di solidarieta' "La ricerca" di Piacenza, la quale mette a                      
disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in parola una casa            
alloggio con 9 posti letto;                                                     
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia con,                    
rispettivamente, il "Centro di solidarieta'" (CEIS) di Reggio Emilia,           
il quale mette a disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in           
parola una casa alloggio con 4 posti letto e la "Comunita' La                   
Collina" di Reggio Emilia, che mette a disposizione della medesima              
Azienda Unita' sanitaria locale una casa alloggio con 3 posti letto e           
2 posti letto a partire dall'1/4/1997;                                          
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena con la "Casa di                
accoglienza San Lazzaro", la quale mette a disposizione dell'Azienda            
Unita' sanitaria locale in parola una casa alloggio con due sezioni             
di 7 posti letto ciascuna per un totale di 14 posti letto, nonche' 2            
posti per l'assistenza diurna;                                                  
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna con la           
"Lega Italiana Lotta all'AIDS" di Bologna la quale mette a                      
disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale in parola una casa            
alloggio che offre 5 posti letto;                                               
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna - per            
il periodo dall'1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998 - con la casa                  
alloggio "Villa Moscati" di Pesaro a causa dell'improrogabile                   
necessita' di continuare ad assistere presso la suddetta struttura un           
paziente affetto da AIDS;                                                       
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini con l'associazione             
"Comunita' di San Patrignano" che mette a disposizione una casa                 
alloggio con 30 posti letto, nonche' 20 posti per l'assistenza                  
diurna;                                                                         
2) di determinare che le rette - per l'anno 1997 - cosi' come                   
specificato in premessa, siano adeguate a Lire 150.000 per ciascuna             
giornata di assistenza effettivamente prestata per posto letto nel              
caso in cui l'assistenza avvenga in residenza collettiva o casa                 
alloggio, a Lire 88.000 per ciascuna giornata di assistenza presso              
centri diurni e a Lire 100.000 per ciascuna giornata di assistenza              
domiciliare. A tali quote, cosi' come specificato in premessa, viene            
aggiunta - quale contributo per le spese organizzative e gestionali             
la somma di Lire 20.000 da erogarsi per ciascun posto disponibile e             
per l'intero anno indipendentemente dall'effettiva presenza dei                 
soggetti ospiti delle varie residenze collettive o case alloggio e              
dei centri diurni e, nel caso dell'assistenza domiciliare per i                 
giorni di presa in carico del paziente, nonche' - per le motivazioni            
espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano - a                  
consuntivo, anche una somma pari ai costi sostenuti per gli esami               
diagnostici e strumentali erogati, nonche' per i farmaci                        
somministrati, anche in regime di day hospital, per i pazienti                  
assistiti residenti in Emilia-Romagna, nel periodo di presa in carico           
assistenziale degli stessi sia presso il proprio domicilio sia presso           
residenze collettive o case alloggio sia presso centri diurni;                  
3) di determinare che le rette - per l'anno 1998 - cosi' come                   
specificato in premessa, siano adeguate a Lire 153.000 per ciascuna             
giornata di assistenza effettivamente prestata per posto letto nel              
caso in cui l'assistenza avvenga in residenza collettiva o casa                 
alloggio, a Lire 90.000 per ciascuna giornata di assistenza presso              
centri diurni e a Lire 102.000 per ciascuna giornata di assistenza              
domiciliare. A tali quote, cosi' come specificato in premessa, viene            
aggiunta - quale contributo per le spese organizzative e gestionali -           
la somma di Lire 20.000 da erogarsi per ciascun posto disponibile e             
per l'intero anno indipendentemente dall'effettiva presenza dei                 
soggetti ospiti delle varie residenze collettive, case alloggio e dei           
centri diurni e, nel caso dell'assistenza domiciliare per i giorni di           
presa in carico del paziente, nonche' - per le motivazioni espresse             
in premessa e che qui integralmente si richiamano - a consuntivo,               
anche una somma pari ai costi sostenuti per gli esami diagnostici e             
strumentali erogati, nonche' per i farmaci somministrati, anche in              
regime di day hospital, per i pazienti assistiti residenti in                   
Emilia-Romagna, nel periodo di presa in carico assistenziale degli              
stessi sia presso il proprio domicilio sia presso residenze                     
collettive o case alloggio sia presso centri diurni;                            
4) di determinare che per l'anno 1997, le Aziende Unita' sanitarie              
locali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Citta' di Bologna,           
utilizzino per l'assistenza presso case alloggio e centri diurni, le            
quote indicate nella colonna D della Tabella 5, che costituisce parte           
integrante e sostanziale del presente provvedimento (cosi' come le              
Tabelle 1, 2, 3 e 4) e calcolate come in premessa specificato;                  
5) di determinare che per l'anno 1998, le Aziende Unita' sanitarie              
locali di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Citta' di Bologna e                  
Rimini, utilizzino per l'assistenza presso case alloggio e centri               
diurni, le quote indicate nella colonna D della Tabella 8, che                  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento           
(cosi' come le Tabelle 6 e 7) e calcolate come in premessa                      
specificato;                                                                    
6) di determinare che il residuo, relativo all'anno 1997, di Lire               
1.322.400, che permane all'Azienda Unita' sanitaria locale di Imola,            
dovra' essere utilizzato da quest'ultima, nell'anno 1998, per                   
l'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, nella             
fattispecie di assistenza domiciliare, cosi' come specificato in                
premessa;                                                                       
7) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali di cui ai              
precedenti punti consentano l'ammissione, presso le strutture con le            
quali hanno acceso le convenzioni in argomento, di soggetti                     
provenienti da qualunque Azienda Unita' sanitaria locale della                  
regione e, in subordine, dalle altre regioni;                                   
8) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola              
esercitino, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 dell'Allegato "B"            
del DM 13 settembre 1991 a vigilanza ed il controllo igienico                   
sanitario sull'attivita' delle case alloggio con cui sono state                 
accese le relative convenzioni, fermo restando il compito di                    
sorveglianza sulla qualita' dell'assistenza erogata da parte                    
dell'Azienda Unita' sanitaria locale;                                           
9) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola              
effettuino il calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle            
strutture convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei           
posti letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il            
periodo di assenza motivata del soggetto degente;                               
10) di determinare altresi' che sia compito delle Aziende Unita'                
sanitarie locali di cui trattasi verificare e convalidare le                    
motivazioni dichiarate dalle relative strutture convenzionate, per              
quanto concerne l'indisponibilita' dei posti nei tempi in cui il                
soggetto degente non risulta presente;                                          
11) di determinare ancora, ai sensi del secondo comma del citato art.           
7, dell'allegato "B" del DM 13 settembre 1991, che la verifica                  
periodica sull'attivita' svolta e sulla qualita' dell'intervento                
venga effettuata dalla Ragione, che potra' promuovere la risoluzione            
delle convenzioni in argomento qualora accerti la sussistenza di                
carenze assistenziali e strutturali;                                            
12) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola,            
secondo le modalita' e le periodicita' stabilite fra le parti,                  
provvedano alla liquidazione a favore delle strutture con cui hanno             
acceso le relative convenzioni, previa presentazione da parte di                
queste ultime di apposita relazione e documentazione, della somma               
corrispondente ai posti letto effettivamente occupati;                          
13) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola             
utilizzino gli eventuali residui delle somme sopra indicate, per il             
medesimo scopo, nell'anno successivo;                                           
14) di determinare che il costo della erogazione dei farmaci ai                 
soggetti in argomento cui provvedono le Aziende Unita' sanitarie                
locali convenzionate venga compensato tramite la mobilita' sanitaria            
secondo quanto precisato ai punti A 6.6 e B 6.12 della circolare n. 9           
del 22 aprile 1997 dell'Assessorato alla Sanita' della Regione                  
Emilia-Romagna;                                                                 
15) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a               
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende              
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,             
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.                  
100/SCPS/4 del 28 gennaio 1997 e sulla base delle rette stabilite               
nella presente deliberazione;16) di assegnare, conformemente a quanto           
espresso in premessa, per gli anni 1997 e 1998, la somma di Lire                
5.525.309.200 suddividendola fra le Aziende Unita' sanitarie locali             
di cui alla colonna A della Tabella 9, secondo gli importi di cui               
alla colonna D della tabella stessa, che costituisce parte integrante           
e sostanziale del presente provvedimento;                                       
17) di impegnare la complessiva somma di Lire 5.525.309.200                     
(finanziata con delibera CIPE 30 gennaio 1997) registrandola al                 
numero 3717 di impegno sul Capitolo 51783 "Interventi per il                    
trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del            
programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro            
l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno 1990, n. 135) - Mezzi                   
statali" del Bilancio regionale di previsione dell'esercizio 1998 che           
presenta la necessaria disponibilita';                                          
18) di dare atto che alla liquidazione a favore delle Aziende Unita'            
sanitarie locali in questione provvedera' con proprio atto formale ai           
sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77, cosi' come sostituito dall'art.            
14 della L.R. 40/94, nonche' del punto 5.2 della deliberazione                  
2541/95, il Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva ad                 
avvenuta esecutivita' del presente atto;                                        
19) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, ad                   
integrazione della specifica relazione e rendicontazione gia'                   
trasmesse alla Direzione generale Sanita' e Servizi sociali della               
Regione attestante l'attivita' assistenziale effettuata nel 1997,               
presentino alla stessa, entro il mese di ottobre 1998, una                      
rendicontazione dei costi sostenuti per i pazienti residenti in                 
Emilia-Romagna - con riferimento alle tariffe previste dalla                    
deliberazione di Giunta regionale 410/97 in premessa richiamata -               
sulla base di quanto si evince dalle cartelle cliniche, relativamente           
agli esami diagnostici e strumentali effettuati, nonche' ai farmaci             
somministrati anche in regime di day hospital, nel periodo di presa             
in carico del paziente, purche' erogati a supporto o a corollario               
dell'assistenza domiciliare per permettere il mantenimento del malato           
al proprio domicilio o presso la casa alloggio o residenza                      
collettiva, o presso il centro diurno;                                          
20) di determinare altresi' che le stesse Aziende Unita' sanitarie              
locali che svolgono assistenza nel 1998 provvedano, entro il mese di            
marzo 1999, ad inviare alla Direzione generale Sanita' e Servizi                
sociali della Regione la specifica relazione - il cui schema e' gia'            
stato predisposto da parte dell'Assessorato alla Sanita' - in cui               
sono indicati: il numero dei soggetti assistiti residenti e non nella           
regione, le giornate di ricovero di cui hanno usufruito, la                     
rendicontazione dei costi sostenuti che tengano conto anche di quanto           
indicato al punto precedente, per cui vengono utilizzate quote delle            
somme gia' assegnate con deliberazione di Giunta regionale n. 2002              
del 30 luglio 1996, cosi' come rettificata dalla deliberazione n.               
2849 del 29 novembre 1996, nonche' l'eventuale rinnovo delle                    
convenzioni per l'anno successivo;                                              
21) di dare atto che si provvedera' ad adottare, ai sensi dell'art.             
35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, i provvedimenti per il                    
trasferimento della somma complessiva di Lire 5.525.309.200 ripartita           
secondo le assegnazioni di cui ai precedenti punti, cosi' come                  
riassunto nella Tabella 9 allegata che e' parte integrante e                    
sostanziale del presente atto.                                                  
(seguono Tabelle)                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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