REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998, n. 96

Ricorsi di Broccoli Giuseppe avverso le determinazioni presidenziali che ne dispongono la cancellazione dall'Elenco preposti il commercio e dal Registro esercenti il commercio per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visti i ricorsi di Broccoli Giuseppe (omissis);                                 
rilevato che i rispettivi ricorsi, per connessione dei presupposti di           
fatto, possono essere riuniti e definiti con un unico giudicato;                
dato atto che i ricorsi de quo sono proposti ai sensi dell'art. 8               
della Legge 426/71 "Disciplina del commercio", avverso le                       
determinazioni presidenziali della Camera di Commercio di                       
Forli'-Cesena, espresse con missive prot. n. 27692/77 e prot.                   
n.18833/75 del 15 gennaio 1998, con le quali si disponeva:                      
- la cancellazione dall'Elenco Preposti di cui all'art. 9 della Legge           
426/71 (posizione n. 1139), determinazione presidenziale n. 42 del 12           
gennaio 1998;                                                                   
- la cancellazione dal Registro Esercenti il commercio per                      
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande               
art. 6, Legge 426/71 (posizione n. 21290), determinazione                       
presidenziale n. 52 del 12 gennaio 1998;                                        
dato atto che i provvedimenti ut supra, sono stati notificati                   
entrambi in data 16 gennaio 1998, cosi' come si evince dal timbro               
datario postale apposto sulla cartolina di avviso di ricevimento;               
dato atto che i ricorsi de quo sono stati presentati in data 13                 
febbraio 1998, cosi' come risulta dal timbro datario dell'Ufficio               
postale di partenza, pertanto nei termini prescritti dall'art. 8                
citato;                                                                         
preso atto delle controdeduzioni fornite dalla Camera di Commercio,             
ad quem, rese con missive dell'11 marzo 1998, prot. n. 4376,                    
pervenute a questa Regione in data 13 marzo 1998 cosi' come risulta             
dal timbro del protocollo regionale, nonche' degli atti istruttori              
contestualmente esibiti;                                                        
preso atto che i provvedimenti camerali di cancellazione si sono                
rispettivamente determinati sulla base di quanto statuito dall'art. 7           
della citata Legge 426/71 "Requisiti morali" nonche' di quanto                  
statuito dall'art. 2, comma 4, lett. a) della Legge 25 agosto 1991,             
n. 287 stante la sentenza dichiarativa di fallimento emessa in data             
14 luglio 1983 dal Tribunale di Forli';                                         
preso atto che il ricorrente, nell'atto d'introduzione del giudizio,            
adduce a sostegno dell'infondatezza dei provvedimenti impugnati, il             
fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento emessa in data 14              
luglio 1983 dal Tribunale di Forli', sia stata revocata dalla Corte             
di Appello di Bologna con sentenza pronunciata in data 29 maggio 1987           
pubblicata in data 22 settembre 1987;                                           
preso atto che dal certificato generale del Casellario giudiziale               
della Procura della Repubblica di Forli' - richiesto a norma                    
dell'art. 688 CPP e che porta la data del 24 febbraio 1998 - fornita            
a questa Regione dalla Camera di Commercio con le controdeduzioni               
precitate, risulta a tutt'oggi ascritta al ricorrente la sentenza di            
fallimento de qua e che, inoltre, e' iscritta altra sentenza di                 
fallimento emessa, dal medesimo Tribunale di Forli', in data 26                 
gennaio 1984;                                                                   
rilevato che per quanto attiene la censura evidenziata dal ricorrente           
al punto 2 dei motivi di gravame, occorre evidenziare che, alla                 
disciplina sanzionatoria originariamente dettata dall'art. 7 citato             
si e' sostituita - per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione           
al pubblico di alimenti e bevande - la disciplina dell'art. 2, comma            
4, della citata Legge 287/91. Tuttavia un tale mutamento normativo e'           
irrilevante ai fini di una sostanziale incidenza - cosi' come dedotto           
dal ricorrente al precitato punto 2 dell'atto di gravame - sulla res            
iudicanda.                                                                      
In effetti dal disposto dell'art. 25 "Cancellazione dal Registro e              
dall'Elenco speciale", comma 2 del DM 4 agosto 1988,  n.375 "Norme di           
esecuzione della Legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del             
commercio", si evince che la cancellazione dal Registro - di cui e'             
parte anche la somministrazione di alimenti e bevande - e dall'Elenco           
speciale sia un atto dovuto, nel senso che la Camera di Commercio               
quando si verifica quel determinato presupposto (lo status di                   
fallito) e' tenuta, ope legis, ad adottare tutti i provvedimenti di             
conseguenza, senza alcun margine di valutazione od apprezzamento                
autonomi;                                                                       
rilevato che lo status di fallito si acquisisce con la sentenza del             
Tribunale che ha dichiarato il fallimento (art. 9, RD 16 marzo 1942,            
n. 267);                                                                        
preso atto che la Camera di Commercio ha provveduto a comunicare al             
ricorrente la perdita dei requisiti soggettivi prescritti,                      
fornendogli un congruo termine per le sue eventuali deduzioni (a.r.             
del 24 ottobre 1997);                                                           
visto l'art. 8 precitato;                                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e            
del parere favorevole del Responsabile del Servizio Programmazione              
della distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,             
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera            
di Giunta regionale 2341/95,                                                    
decreta:                                                                        
i ricorsi presentati da Broccoli Giuseppe non possono, alla stregua             
delle ragioni puntualmente dedotte nella parte che precede, trovare             
accoglimento, pertanto i ricorsi vengono rigettati.                             
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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