DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 31 dicembre 1997, n. 12202
Tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filare di notevole pregio scientifico e monumentale vegetanti nei comuni elencati nel decreto - art. 6, L.R. 24/1/1997, n. 2, sostituito all'art. 39, L.R. 2/4/1988, n. 11 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) determina:
1) sono assoggettate a regime di particolare tutela ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, cosi' come modificato
all'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 i seguenti alberi
singoli, in gruppo o in filare vegetanti nei territori dei comuni
elencati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente
atto;2) la segnalazione del vincolo di cui sopra sara' attuata, per i
suddetti esemplari arborei, mediante la collocazione di opportune
tabelle segnaletiche, realizzate secondo le indicazioni della linea
grafica regionale per le aree protette, recanti l'indicazione della
specie e delle principali caratteristiche delle piante tutelate;
3) l'assoggettamento alla tutela di cui alla presente determinazione
ha carattere permanente e comporta l'intangibilita' degli esemplari
arborei e delle comunita' vegetali protetti, con riferimento sia agli
organi epigei che all'apparato radicale; per quanto concerne i filari
comporta altresi' l'obbligo per il Comune, in accordo con la
proprieta', del risarcimento delle fallanze con piantine allevate dal
seme prodotto dalle piante tutelate;
4) ai divieti di cui sopra possono essere ammesse motivate deroghe
per interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo
delle piante e di difesa fitosanitaria, nonche' per interventi di
potatura limitati a casi di effettiva emergenza come schianto di
rami, branche malate e pericolose, da attuarsi previa autorizzazione
del competente Osservatorio regionale per le malattie delle piante;
5) ai fini dell'efficacia della tutela dei suddetti alberi dovra'
essere individuata, attorno ad ogni esemplare, un'area di rispetto
idonea ad assicurare la buona salute delle piante, avente un raggio
da determinarsi da parte del Comune, e in ogni caso non inferiore a
tre metri, dove sono vietate le seguenti opere: impermeabilizzazione
e compattazione del suolo, movimentazione del terreno con conseguente
alterazione del livello, spandimento di diserbanti e disseccanti,
scavi e deposito materiali.
Ogni Comune, entro 90 giorni dalla data di esecutivita' del presente
atto, deve darne comunicazione alla Regione del provvedimento
assunto, in assenza del quale l'area di rispetto resta fissata in
misura pari alla proiezione della chioma e comunque con un raggio non
inferiore a tre metri;
6) qualunque fatto doloroso o colposo che provochi il deperimento o
la morte dei suddetti esemplari arborei e' assoggettato alle sanzioni
previste dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, fatta salva
l'applicabilita' di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 8 luglio
1986, n. 349 in materia di danno ambientale;
7) i Comuni territorialmente interessati sono incaricati
dell'esecuzione della presente determinazione con particolare
riferimento alla notifica della stessa ai soggetti proprietari, da
effettuarsi entro 60 giorni dalla data di esecutivita', dandone
comunicazione alla Regione, alla vigilanza per il rispetto delle
norme di tutela e per quanto attiene ai precedenti punti 2), 3), 4) e
5);
8) sono altresi' incaricati di far osservare le disposizioni della
presente determinazione i soggetti di cui all'art. 14 della L.R.
2/77;
9) con successivi atti amministrativi della Giunta regionale verranno
determinati ed assegnati ai Comuni, nei limiti delle disponibilita'
dello specifico capitolo del bilancio regionale, i finanziamenti
necessari per la segnalazione del vincolo di cui al punto 2) e per
gli eventuali interventi di cui al punto 4);
10) la presente determinazione verra' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Raffaelli
(seguono Allegati)