REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 31 dicembre 1997, n. 12202

Tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filare di notevole pregio scientifico e monumentale vegetanti nei comuni elencati nel decreto - art. 6, L.R. 24/1/1997, n. 2, sostituito all'art. 39, L.R. 2/4/1988, n. 11 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
1) sono assoggettate a regime di particolare tutela ai sensi                    
dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, cosi' come modificato             
all'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 i seguenti alberi                   
singoli, in gruppo o in filare vegetanti nei territori dei comuni               
elencati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente             
atto;2) la segnalazione del vincolo di cui sopra sara' attuata, per i           
suddetti esemplari arborei, mediante la collocazione di opportune               
tabelle segnaletiche, realizzate secondo le indicazioni della linea             
grafica regionale per le aree protette, recanti l'indicazione della             
specie e delle principali caratteristiche delle piante tutelate;                
3) l'assoggettamento alla tutela di cui alla presente determinazione            
ha carattere permanente e comporta l'intangibilita' degli esemplari             
arborei e delle comunita' vegetali protetti, con riferimento sia agli           
organi epigei che all'apparato radicale; per quanto concerne i filari           
comporta altresi' l'obbligo per il Comune, in accordo con la                    
proprieta', del risarcimento delle fallanze con piantine allevate dal           
seme prodotto dalle piante tutelate;                                            
4) ai divieti di cui sopra possono essere ammesse motivate deroghe              
per interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo                
delle piante e di difesa fitosanitaria, nonche' per interventi di               
potatura limitati a casi di effettiva emergenza come schianto di                
rami, branche malate e pericolose, da attuarsi previa autorizzazione            
del competente Osservatorio regionale per le malattie delle piante;             
5) ai fini dell'efficacia della tutela dei suddetti alberi dovra'               
essere individuata, attorno ad ogni esemplare, un'area di rispetto              
idonea ad assicurare la buona salute delle piante, avente un raggio             
da determinarsi da parte del Comune, e in ogni caso non inferiore a             
tre metri, dove sono vietate le seguenti opere: impermeabilizzazione            
e compattazione del suolo, movimentazione del terreno con conseguente           
alterazione del livello, spandimento di diserbanti e disseccanti,               
scavi e deposito materiali.                                                     
Ogni Comune, entro 90 giorni dalla data di esecutivita' del presente            
atto, deve darne comunicazione alla Regione del provvedimento                   
assunto, in assenza del quale l'area di rispetto resta fissata in               
misura pari alla proiezione della chioma e comunque con un raggio non           
inferiore a tre metri;                                                          
6) qualunque fatto doloroso o colposo che provochi il deperimento o             
la morte dei suddetti esemplari arborei e' assoggettato alle sanzioni           
previste dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, fatta salva              
l'applicabilita' di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 8 luglio           
1986, n. 349 in materia di danno ambientale;                                    
7) i Comuni territorialmente interessati sono incaricati                        
dell'esecuzione della presente determinazione con particolare                   
riferimento alla notifica della stessa ai soggetti proprietari, da              
effettuarsi entro 60 giorni dalla data di esecutivita', dandone                 
comunicazione alla Regione, alla vigilanza per il rispetto delle                
norme di tutela e per quanto attiene ai precedenti punti 2), 3), 4) e           
5);                                                                             
8) sono altresi' incaricati di far osservare le disposizioni della              
presente determinazione i soggetti di cui all'art. 14 della L.R.                
2/77;                                                                           
9) con successivi atti amministrativi della Giunta regionale verranno           
determinati ed assegnati ai Comuni, nei limiti delle disponibilita'             
dello specifico capitolo del bilancio regionale, i finanziamenti                
necessari per la segnalazione del vincolo di cui al punto 2) e per              
gli eventuali interventi di cui al punto 4);                                    
10) la presente determinazione verra' pubblicata nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Roberto Raffaelli                                                               
(seguono Allegati)                                                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina