DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 23 dicembre 1997, n. 12066
DPR 915/82 - Ditte autorizzate ad esercitare le attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi. Decadenza autorizzazioni
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
- che il DPR 10 settembre 1982, n. 915, recante norme sullo
smaltimento dei rifiuti, all'art. 6, lett. d) attribuisce alla
competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione ad Enti o
imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
prodotti da terzi, delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni
di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, delle autorizzazioni
alla installazione e gestione delle discariche e degli impianti di
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai
sensi dell'art. 6, lett. c);
- che l'art. 16 del medesimo DPR prevede che ogni fase dello
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata ed
in particolare sono previste le autorizzazioni per la raccolta ed il
trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio
definitivo in discarica controllata;
- che la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253
del 13 settembre 1984) e successive modificazioni ed integrazioni
detta le disposizioni per la prima applicazione delle norme in tema
di smaltimento dei rifiuti ed in particolare ai punti 2, 3, 5.1.1 e
5.3.4 reca disposizioni riguardanti il trasporto di rifiuti tossici e
nocivi;
viste:
- la deliberazione n. 482 del 25 febbraio 1992 e successiva modifica
e proroga con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta
Bertorelli Snc con sede in Parma - localita' EIA - Via Cremonese n.
142/b ad esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
tossici e nocivi prodotti da terzi fino al 31 dicembre 2000;
- le deliberazioni n. 1429 del 14 maggio 1991, prorogata fino all'1
gennaio 1999 e n. 2101 del 19 maggio 1992 prorogata fino al 31
dicembre 2000 con le quali la Giunta regionale ha autorizzato la
ditta OTSU e C. Snc con sede in Forli' - Via Archimede n. 3 ad
esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e
nocivi prodotti da terzi;
- la deliberazione n. 1079 del 30 marzo 1993 e successive modifiche e
proroghe con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta
Cooperativa Servizi ecologici Scrl - con sede in Casalgrande (RE) -
localita' Veggia - Via Radici in Monte n. 71 - ad esercitare
l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi
prodotti da terzi fino all'1 luglio 1999;
- la deliberazione n. 1087 del 30 marzo 1993 e successiva proroga con
la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Rotfer
Carbognani Srl con sede in Parma - localita' San Prospero Parmense -
Via Emilio Lepido n. 180 - ad esercitare l'attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi fino all'1
luglio 1999;
- la deliberazione n. 2433 del 2 giugno 1992 e successiva proroga con
la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Cooperativa G.
Brodolini Srl con sede in Porto Garibaldi (FE) - Via Nino Bonnet n.
29 ad esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
tossici e nocivi prodotti da terzi fino al 31 dicembre 2000;
rilevato che con decreto 21 giugno 1991, n. 324 del Ministro
dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Sanita',
dell'Interno, sono state regolamentate le modalita' organizzative e
di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con
decreto 26 luglio 1993, n. 392;
considerato che per le imprese esercenti l'attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti l'iscrizione all'Albo stesso e' sostitutiva
dell'autorizzazione;
dato atto:
- che la ditta Bertorelli Snc titolare dell'autorizzazione n. 482 del
25 febbraio 1992 e successiva modifica e proroga ha comunicato con
lettera prot. n. 21855/AMB del 30 settembre 1997 di aver conseguito
l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo degli smaltitori;
- che la ditta OTSU e C. Snc titolare delle autorizzazioni n.1429
del 14 maggio 1991 e n. 2101 del 19 maggio 1992 ha comunicato con
lettera prot. n. 21694/AMB del 29 settembre 1997 di aver conseguito
l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo degli smaltitori;
- che la ditta Cooperativa Servizi ecologici Scrl titolare
dell'autorizzazione n. 1079 del 30 marzo 1993 e successive modifiche
e proroghe ha comunicato con lettera prot. n. 23405/AMB del 21
ottobre 1997 di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia)
all'Albo degli smaltitori;
- che la ditta Rotfer Carbognani Srl titolare dell'autorizzazione n.
1087 del 30 marzo 1993 e successiva proroga ha comunicato con lettera
prot. n. 23712/AMB del 24 ottobre 1997 di aver conseguito
l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo degli smaltitori;
- che la ditta Cooperativa G. Brodolini Srl titolare
dell'autorizzazione n. 2433 del 2 giugno 1992 e successiva proroga ha
comunicato con lettera prot. n. 23972/AMB del 29 ottobre 1997 di aver
conseguito l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo degli
smaltitori;
dato atto altresi' che le citate ditte hanno richiesto lo svincolo
delle garanzie finanziarie prestate a questa Amministrazione di cui
ai rispettivi documenti:
- ditta Bertorelli Giorgio Snc: fideiussione n. 5226/92 del 12 agosto
1992 rilasciata dalla Banca del Monte Parma SpA e successiva proroga;
- ditta OTSU Snc: fideiussioni del 6 settembre 1991 e n.95230 del 29
marzo 1995 rilasciate dalla Cassa di Risparmio di Forli' e successive
proroghe;
- Cooperativa Servizi ecologici Srl: polizza n. GE0011239 del 10
maggio 1993 rilasciata dalla Societa' italiana cauzioni sostituita da
polizza n. GE0011252 del 12 luglio 1996;
- ditta Rotfer Carbognani: fideiussione n. 93/102520 del 28 aprile
1993 rilasciata da Banca Popolare dell'Emilia Romagna e successiva
proroga;
- Cooperativa G. Brodolini: polizze n. 96/17861533 dell'1 luglio 1992
e n. 96/20667450 rilasciata dall'UNIPOL e successive variazioni;
rilevato:
- che la direttiva regionale di cui alla delibera n. 6193 del 9
dicembre 1986 "Modalita' di presentazione e determinazione
dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per il rilascio
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi (art. 19, L.R. 27 gennaio 1986, n. 6)" all'Allegato A, punti
7a) e 7b), prevede che la durata della garanzia finanziaria deve
essere pari alla durata dell'autorizzazione e che decorso tale
periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni e
pertanto lo svincolo, previo accertamento dell'autorita' di controllo
preposta, potra' avvenire dopo due anni dalla data della scadenza
delle autorizzazioni regionali precedentemente elencate;
- che si sono venute a verificare le condizioni per la pronuncia
della decadenza delle autorizzazioni;
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 38 del 15 febbraio 1997;
visto il DPR 10 settembre 1982, n. 915;
vista la deliberazione del Comitato interministeriale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253 del 13
settembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 aprile
1996, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione degli atti di
gestione di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione
generale Ambiente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n.41;
dato atto della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
determina:
a) di dichiarare decadute con effetto immediato le ditte:
- ditta Bertorelli Snc con sede in Parma - localita' EIA, Via
Cremonese n. 142/b dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con
delibera di Giunta regionale n. 482 del 25 febbraio 1992 e successiva
modifica e proroga e che pertanto dalla data del presente atto
decorrono i due anni di cui in premessa per procedere allo svincolo
della garanzia finanziaria;
- ditta OTSU e C. Snc con sede in Forli' - Via Archimede n. 3
dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibere di Giunta
regionale n. 1429 del 14 maggio 1991 e n. 2101 del 19 maggio 1992 e
che pertanto dalla data del presente atto decorrono i due anni di cui
in premessa per procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;
- ditta Cooperativa Servizi ecologici Scrl con sede in Casalgrande
(RE) - localita' Veggia - Via Radici in Monte n. 71
dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta
regionale n. 1079 del 30 marzo 1993 e successive modifiche e proroghe
e che pertanto dalla data del presente atto decorrono i due anni di
cui in premessa per procedere allo svincolo della garanzia
finanziaria;
- ditta Rotfer Carbognani Srl con sede in Parma, localita' San
Prospero Parmense - Via Emilio Lepido n. 180 dall'autorizzazione
all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi
prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta regionale n. 1087
del 30 marzo 1993 e successiva proroga e che pertanto dalla data del
presente atto decorrono i due anni di cui in premessa per procedere
allo svincolo della garanzia finanziaria;
- ditta Cooperativa G. Brodolini Srl con sede in Portomaggiore (FE) -
Via Nino Bonnet n. 29 dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con
delibera di Giunta regionale n. 2433 del 2 giugno 1992 e successiva
proroga e che pertanto dalla data del presente atto decorrono i due
anni di cui in premessa per procedere allo svincolo della garanzia
finanziaria;
b) di comunicare tempestivamente alle ditte interessate, le decisioni
assunte con la presente determinazione;
c) di comunicare tempestivamente alle Amministrazioni provinciali di
Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Forli' le decisioni assunte con la
presente determinazione;
d) di dare incarico alle Amministrazioni provinciali, in qualita' di
autorita' preposte al controllo di segnalare entro la data fissata al
punto a) eventuali trasgressioni alle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione ed alle norme vigenti, ostative allo svincolo
della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a).
La presente determinazione verra' pubblicata integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti