REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

Integrazione del testo della deliberazione di Giunta regionale n. 1071 del 29 giugno 1998 avente ad argomento "Perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico interessate da eventi alluvionali nella regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20 della Legge 61/98"

L'integrazione sotto riportata si rende necessaria in quanto la parte           
normativa, pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 99 del 29           
luglio 1998 non era completa, mancando di parte dell'art. 2 e degli             
artt. 3 e 4, che qui si riportano.                                              
"Art. 2                                                                         
(omissis)                                                                       
4. La realizzazione di nuove opere infrastrutturali o gli interventi            
di manutenzione su quelle esistenti sono subordinati all'adozione di            
misure di riduzione del rischio, previa valutazione e nulla osta                
dell'autorita' idraulica competente.                                            
Art. 3                                                                          
(zona B - aree inondate)                                                        
1. Nelle zone perimetrate e contrassegnate con la lettera B non e'              
consentita la costruzione di nuovi insediamenti.                                
2. Sugli edifici esistenti ricompresi nelle zone perimetrate e                  
contrassegnate con la lettera B sono consentiti i soli interventi di            
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui agli artt. 42 e 43                
della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni.                        
3. Sono fatti salvi gli interventi per i quali, alla data                       
dell'entrata in vigore delle presenti norme, sia stata rilasciata               
concessione o autorizzazione edilizia ovvero sia stata presentata               
denuncia di inizio di attivita', purche' alla medesima data sia stata           
data comunicazione di inizio lavori.                                            
4. La realizzazione di nuove opere infrastrutturali o gli interventi            
di manutenzione su quelle esistenti sono subordinati all'adozione di            
misure di riduzione del rischio, previa valutazione e nulla osta                
dell'autorita' idraulica competente.                                            
Art. 4                                                                          
(Procedure per il superamento o la modifica dei vincoli)                        
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle presenti                
norme la Giunta regionale provvede alla revisione della                         
perimetrazione e delle relative normative, sulla base della verifica            
dello stato di realizzazione degli interventi di cui al Piano                   
finanziato dalla Legge 61/98, art. 17, nonche' delle indicazioni                
della pianificazione di bacino sulle aree stesse.                               
(omissis)".                                                                     
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Enrico Carboni                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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