DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2553
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Ferrara, relativamente all'anno 1996
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n.362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto
dall'art. 104 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27
luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n.362;
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamate le note n. 14617/BAS del 14 aprile 1997 e n.15882/BAS del
21 aprile 1997 del Direttore generale alla Sanita' e Servizi sociali
con le quali sono state avviate le procedure di revisione della
pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Ferrara,
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;
rilevato che per i Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento,
Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia,
Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello,
Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino,
Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera, la vigente pianta organica
soddisfa le esigenze della popolazione residente nei comuni stessi;
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria
locale e l'apposita Commissione provinciale;
considerato che il dott. Daniele Donini, titolare della sede
farmaceutica n. 6 del Comune di Ferrara, ha chiesto il trasferimento
dalla attuale ubicazione in Ferrara, in Corso Giovecca n.27, alla
zona di Borgo Punta Morari, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
Legge 8 novembre 1991, n. 362;
rilevato che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1433 in data
28 luglio 1997, adottata in ottemperanza all'ordinanza n.385/97 in
data 25 giugno 1997, del TAR Emilia-Romagna, Sezione I, ha provveduto
in merito alla suindicata richiesta deliberando il non accoglimento
in quanto ritenuti non sussistenti i presupposti previsti dal citato
art. 5, comma 2, della Legge 362/91; la zona Borgo Punta Morari
infatti non si configura come nuovo insediamento abitativo e, pur
presentando un aumento nel numero dei residenti, secondo i dati
forniti dall'Ufficio Statistico del Comune di Ferrara nel periodo
1991-1994, non sussistono carenze di assistenza farmaceutica, gia'
pienamente soddisfatte dalle farmacie vicinori;
considerato che l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Ferrara, ha
richiesto, in nome e per conto del Comune di Ferrara, titolare della
sede farmaceutica n. 46, il trasferimento di tale sede dalla attuale
ubicazione in Ferrara, Via Pontegradella n.381 alla zona Morari, nel
Centro Commerciale Iperconad in fase di costruzione;
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta poiche' non
sussistono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, della Legge
362/91, in particolare in quanto la zona di Borgo Punta Morari non si
configura come nuovo insediamento abitativo e, pur presentando un
aumento nel numero dei residenti, secondo i dati forniti dall'Ufficio
Statistico del Comune di Ferrara nel periodo 1991-1994, non
sussistono carenze di assistenza farmaceutica;
considerato che la dott.ssa M. Paola Sabbioni, titolare della sede
farmaceutica n. 42 del Comune di Ferrara, ha richiesto il
trasferimento dalla attuale ubicazione in frazione Montalbano alla
localita' di Malborghetto di Boara, ai sensi del citato art. 5, comma
2, della Legge 362/91;
ritenuto di poter accogliere tale richiesta, in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 5 della Legge 362/91, e piu' precisamente:
la localita' di Malborghetto di Boara e' zona di nuovo insediamento
abitativo, percentualmente il piu' alto dell'intero Comune (1.681
abitanti nell'anno 1995); risulta carente di assistenza farmaceutica;
le farmacie piu' vicine aperte al pubblico sono ubicate ad una
distanza superiore a 4 Km e risulta particolarmente disagevole il
loro raggiungimento, soprattutto tramite i mezzi di trasporto
pubblico; tale carenza e' da tempo evidenziata dall'Amministrazione
comunale che, in occasione della revisione della pianta organica
delle farmacie per l'anno 1992, aveva richiesto, col parere
favorevole della competente USL, l'istituzione in Malborghetto di una
nuova sede farmaceutica; la popolazione residente nella frazione di
Montalbano ha, per contro, registrato un sensibile calo; le farmacie,
infine, ubicate nelle vicine frazioni di Gallo e S. Martino (a poco
piu' di 1 Km di distanza) sono in grado di assicurare alla
popolazione di Montalbano la necessaria assistenza farmaceutica senza
particolare disagio;
considerato che il Comune di Massa Fiscaglia, con popolazione di n.
4.031 abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione
di una seconda sede farmaceutica sulla base del criterio topografico
e di viabilita';
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto formulata
tardivamente, quando cioe' risultava impossibile richiedere il parere
in merito ai competenti organi consultivi nel rispetto dei termini
previsti dall'art. 50 della Legge 142/90 e dall'art. 2, ultimo comma,
della L.R. 32/82;
visto il parere favorevole alle proposte regionali espresso dal
Comune di Ferrara, dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara e
dalla competente Commissione provinciale;
sentito per il parere di competenza l'Ordine dei Farmacisti di
Ferrara che esprime parere contrario tanto alla proposta regionale di
trasferimento della sede farmaceutica n. 42 del Comune di Ferrara
dalla localita' di Montalbano pur evidenziando la necessita' di
assistenza farmaceutica nella frazione di Malborghetto di Boara,
quanto alla proposta di non accoglimento dell'istanza di
trasferimento dal centro storico della sede n. 6 in localita' Borgo
Punta Morari, pur riconsiderando che in tale zona "non sussistono
carenze di assistenza farmaceutica gia' pienamente soddisfatte dalle
farmacie attualmente esistenti";
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei Comuni della provincia di Ferrara al 31 dicembre 1995, pubblicata
dall'Istituto Centrale di Statistica;
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU leggi
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,
n. 1265;
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;visto il DPR 21 agosto 1971, n.
1275;
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
comuni della provincia di Ferrara, acquisita agli atti dell'Ufficio
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 50274/BAS
del 15 dicembre 1997;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il
rapporto popolazione/farmacie sia quello previsto dal citato art. 1
della Legge 362/91;
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
agli Albi pretori dei Comuni della Provincia di Ferrara.
(segue Pianta organica)