DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1998, n. 250
Legge 122/92. Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "River Car di Lusetti Lucio" con sede a Baiso (RE)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato dal sig. Lusetti Lucio, relativamente
all'impresa River Car di Lusetti Lucio con sede a Baiso (RE) - Via P.
Secchia, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.122 "Disposizioni
in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
nell'attivita' di autoriparazione" art. 3, comma 4, pervenuto al
Presidente della Regione nei termini di legge, contro la
determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Reggio Emilia n. 29 del
29/1/1998, concernente la negata iscrizione al Registro imprese
esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto dall'art. 2
della summenzionata Legge 122/92 per l'attivita' di meccanica
motoristica;
premesso:
- che l'impresa ricorrente in data 26/1/1998 ha chiesto l'iscrizione
al RIA nella sezione meccanica motoristica ai sensi della lettera a),
art. 1 della Legge 122/92;
- che con determinazione del Segretario generale n. 29 del 29/1/1998
e' stata respinta la domanda in quanto non sussistono i requisiti
previsti dall'art. 5 della legge medesima per l'iscrizione all'Albo
delle imprese artigiane che recita: "l'imprenditore deve essere in
possesso personalmente dei requisiti professionali per svolgere
l'attivita' di responsabile tecnico" (art. 7 della legge sopra
menzionata);
- che nel ricorso presentato il ricorrente ha dichiarato che il
responsabile tecnico nominato ai sensi dell'art. 7 della Legge 122 e'
il padre, avente con l'impresa un rapporto di collaborazione
familiare, e, a supporto di quanto dichiarato, ha citato la circolare
del Ministero Industria, Commercio e Artigianato n. 3286 del
19/6/1992 che afferma che per essere responsabile tecnico occorre un
rapporto di "immedesimazione" con l'impresa nella qualita' di
titolare dirigente, di socio o di collaboratore familiare;
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso,
consistente in: copia dell'atto costitutivo dell'impresa familiare,
fatture relative all'attivita' svolta e ai materiali acquisiti per
l'esercizio dell'attivita' richiesta, nonche' elencazione delle
attrezzature e strumentazioni utilizzate nell'attivita' di
autoriparazione e quelle di cui devono essere dotate le imprese
esercenti l'attivita' nella sezione richiesta e prevista dall'art. 1,
comma 3, lettera a) della Legge 122/92;
vista la Legge 122/92;
visto il decreto ministeriale 30/7/1997, n. 406 "Regolamento recante
le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione";
ritenuto che sussistono i requisiti tecnico-professionali in capo
all'impresa per l'iscrizione al Registro imprese di autoriparazioni
nella sezione meccanica motoristica;
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale
Artigianato in data 26/5/1998, ai sensi della delibera della Giunta
regionale n. 3299 del 12/9/1995;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,
esecutiva, ad oggetto: "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale
Attivita' Produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione di Giunta 2541/95;
decreta:
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Lusetti
Lucio, relativamente all'impresa River Car di Lusetti Lucio con sede
a Baiso (RE) - Via P. Secchia, per le motivazioni sopra menzionate.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA