REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1998, n. 250

Legge 122/92. Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "River Car di Lusetti Lucio" con sede a Baiso (RE)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato dal sig. Lusetti Lucio, relativamente               
all'impresa River Car di Lusetti Lucio con sede a Baiso (RE) - Via P.           
Secchia, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,  n.122 "Disposizioni             
in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina                
nell'attivita' di autoriparazione" art. 3, comma 4, pervenuto al                
Presidente della Regione nei termini di legge, contro la                        
determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio                
Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Reggio Emilia n. 29 del            
29/1/1998, concernente la negata iscrizione al Registro imprese                 
esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto dall'art. 2             
della summenzionata Legge 122/92 per l'attivita' di meccanica                   
motoristica;                                                                    
premesso:                                                                       
- che l'impresa ricorrente in data 26/1/1998 ha chiesto l'iscrizione            
al RIA nella sezione meccanica motoristica ai sensi della lettera a),           
art. 1 della Legge 122/92;                                                      
- che con determinazione del Segretario generale n. 29 del 29/1/1998            
e' stata respinta la domanda in quanto non sussistono i requisiti               
previsti dall'art. 5 della legge medesima per l'iscrizione all'Albo             
delle imprese artigiane che recita: "l'imprenditore deve essere in              
possesso personalmente dei requisiti professionali per svolgere                 
l'attivita' di responsabile tecnico" (art. 7 della legge sopra                  
menzionata);                                                                    
- che nel ricorso presentato il ricorrente ha dichiarato che il                 
responsabile tecnico nominato ai sensi dell'art. 7 della Legge 122 e'           
il padre, avente con l'impresa un rapporto di collaborazione                    
familiare, e, a supporto di quanto dichiarato, ha citato la circolare           
del Ministero Industria, Commercio e Artigianato n. 3286 del                    
19/6/1992 che afferma che per essere responsabile tecnico occorre un            
rapporto di "immedesimazione" con l'impresa nella qualita' di                   
titolare dirigente, di socio o di collaboratore familiare;                      
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso,                   
consistente in: copia dell'atto costitutivo dell'impresa familiare,             
fatture relative all'attivita' svolta e ai materiali acquisiti per              
l'esercizio dell'attivita' richiesta, nonche' elencazione delle                 
attrezzature e strumentazioni utilizzate nell'attivita' di                      
autoriparazione e quelle di cui devono essere dotate le imprese                 
esercenti l'attivita' nella sezione richiesta e prevista dall'art. 1,           
comma 3, lettera a) della Legge 122/92;                                         
vista la Legge 122/92;                                                          
visto il decreto ministeriale 30/7/1997, n. 406 "Regolamento recante            
le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese            
esercenti attivita' di autoriparazione";                                        
ritenuto che sussistono i requisiti tecnico-professionali in capo               
all'impresa per l'iscrizione al Registro imprese di autoriparazioni             
nella sezione meccanica motoristica;                                            
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale                      
Artigianato in data 26/5/1998, ai sensi della delibera della Giunta             
regionale n. 3299 del 12/9/1995;                                                
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,             
esecutiva, ad oggetto: "Direttive della Giunta regionale per                    
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale                 
Attivita' Produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla                      
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione di Giunta 2541/95;                                                
decreta:                                                                        
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Lusetti              
Lucio, relativamente all'impresa River Car di Lusetti Lucio con sede            
a Baiso (RE) - Via P. Secchia, per le motivazioni sopra menzionate.             
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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