REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 25 novembre 1997, n. 10944

Ditta Dalloli Nicodemo - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica, per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Scandiano (RE)

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla ditta             
Dalloli Nicodemo con sede in Via San Gaetano n. 21 del Comune di                
Scandiano (RE) e legalmente domiciliata presso la sede del comune               
medesimo, la concessione di derivazione di acqua pubblica mediante un           
pozzo costituito da una colonna tubolare in ferro del diametro                  
interno di mm. 320, della profondita' di m. 40 circa, equipaggiato              
con elettropompa sommersa dalle falde sotterranee in localita' Arceto           
del comune di Scandiano (RE); (omissis) per la quantita' d'acqua,               
stabilita nella misura di medi moduli 0,0085 (l/s 0,85) e fino ad un            
massimo uguale e non superiore a moduli 0,50 (l/s 50) per uso                   
irriguo; (omissis)                                                              
b) di stabilire che la concessione sia praticata per anni trenta,               
consecutivi e continui, dalla data del 4 marzo 1982, data di                    
pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche della             
Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono inserite,              
subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi               
contenuti nel disciplinare;                                                     
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3303 di repertorio del 9/7/1994                    
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie e misure di sicurezza                                         
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi di eventi                  
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina