REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 25 novembre 1997, n. 10941

Ditta Grasselli Teresa ed altri - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica, per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Cavriago (RE)

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Grasselli Teresa, Viappiani Franco, Vergalli Vilermes                
Fausto, Viappiani Tersilla, Menozzi Amedeo, Belloni Gustavo e                   
Zavaroni Emanuela tutti legalmente domiciliati presso la sede del               
Comune di Cavriago (RE), la concessione di derivazione di acqua                 
pubblica mediante un pozzo costituito da una colonna tubolare in                
ferro del diametro interno di mm. 400, della profondita' di m. 42               
circa, equipaggiato con elettropompa sommersa dalle falde sotterranee           
in localita' Prello del comune di Cavriago (RE); (omissis) per la               
quantita' d'acqua, stabilita nella misura di medi moduli 0,11 (l/s              
11) e fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 0,34 (l/s              
34) per uso irriguo; (omissis)                                                  
b) di stabilire che la concessione sia praticata per anni trenta,               
consecutivi e continui, dalla data del 4 marzo 1982, data di                    
pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche della             
Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono inserite,              
subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi               
contenuti nel disciplinare;                                                     
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3122 di repertorio del 24/8/1992                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie e misure di sicurezza                                         
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi di eventi                  
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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