CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
Conferimento di n. 2 borse di studio finalizzate al completamento della formazione in modellistica meteorologica ed ambientale applicata allo studio, valutazione, previsione e gestione dell'inquinamento atmosferico
Art. 1 - L'ARPA, Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente,
istituisce due borse di studio della durata di 18 mesi e dell'importo
di 36 milioni lordi ciascuna.
Art. 2 - Le borse sono finalizzate al completamento della formazione
scientifica ed operativa dei vincitori nel settore della modellistica
meteorologica ed ambientale applicata allo studio, valutazione,
previsione e gestione dell'inquinamento atmosferico, di 2 laureati in
Fisica o Scienze Ambientali con tesi aventi per argomento la
modellistica meteorologica e ambientale, da svolgersi presso il
Servizio Meteorologico regionale ARPA, con sede a Bologna, su
tematiche indicate dal direttore dello stesso.
Art. 3 - Le borse non sono cumulabili con altre conferite dallo Stato
e da Enti pubblici. Il loro godimento e' incompatibile con qualsiasi
rapporto di impiego pubblico.
L'importo della borsa sara' pagato, a cura di ARPA Sezione
provinciale di Bologna, in rate mensili posticipate e alla scadenza,
previa dichiarazione del Direttore del Servizio Meteorologico che il
borsista attende con regolarita' alle attivita' di studio e di
formazione cui la borsa e' finalizzata.Art. 4 - Le borse di studio
saranno assegnate tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o di stati
appartenenti all'Unione Europea in possesso della laurea in Fisica o
Scienze Ambientali, con tesi aventi per argmento la modellistica
meteorologica e ambientale.
Art. 5 - Gli esami consisteranno in un colloquio su argomenti
inerenti la tematica della borsa di studio - la fisica
dell'atmosfera, la fisica dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico e
la modellistica meteorologica ed ambientale - da sostenersi in data e
luogo che saranno comunicati ai candidati con raccomandata a.r. I
titoli saranno valutati dalla Commissione di cui all'art. 6 in base
ad un punteggio preventivamente definito considerando:
- il voto finale del titolo di studio richiesto;
- attinenza dell'argomento della tesi all'attivita' formativa
prevista dal bando;
- eventuali pubblicazioni;
- eventuali diplomi di specializzazione o attestati di corsi di
formazione attinenti la tematica della borsa di studio.
Art. 6 - La Commissione sara' composta da rappresentanti dell'ARPA -
Sezione provinciale di Bologna e Servizio Meteorologico regionale -
nominati, su proposta del Direttore della Sezione provinciale di
Bologna che presiedera' la selezione, con apposito atto deliberativo
del Direttore generale ARPA, contestualmente all'approvazione del
presente bando.
Art. 7 - La domanda di ammissione al concorso, in carta semplice,
dovra' essere inviata per raccomandata a.r. al Direttore del Servizio
Meteorologico regionale - ARPA, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna e
dovra' pervenire entro le ore 12 del decimo giorno solare dalla data
di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella domanda ciascun candidato dovra' dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
3) titolo ed argomento della tesi di laurea;
4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire
tutte le comunicazioni relative al concorso e numero telefonico;
5) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
6) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare.
La domanda dovra' essere firmata in calce dal candidato.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a) certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami e
il voto finale;
b) copia della tesi di laurea;
c) eventuali altri titoli e/o attestati di attivita' presso Istituti
di ricerca;
d) curriculum documentato;
e) eventuali pubblicazioni.
Art. 8 - La Commissione con motivata relazione formulera' una
graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.
Art. 9 - Le borse verranno conferite con deliberazione del Direttore
generale di ARPA secondo la graduatoria di merito formulata dalla
Commissione giudicatrice con l'indicazione della decorrenza che sara'
proposta dal Direttore di ARPA SMR.
Art. 10 - Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di
ricevimento della lettera raccomandata con la quale sara' data
notizia formale del conferimento della borsa, l'assegnatario dovra'
far pervenire all'ARPA Servizio Meteorologico regionale, pena la
decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa
medesima, alle condizioni del bando di concorso. Si considereranno
presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale di accettazione. Con detta dichiarazione l'assegnatario della
borsa dovra' inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua
responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di
godimento della borsa, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che
non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di Enti
pubblici.
Art. 11 - Il borsista ha l'obbligo di frequentare le strutture
dell'ARPA, al fine di compiere l'attivita' di studio cui la borsa e'
finalizzata. Le assenze non devono essere di durata tale da
pregiudicare la funzione professionale del borsista.
Art. 12 - L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto
dall'art. 11 o che si renda comunque responsabile di altre gravi
mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del
Direttore generale ARPA da adottarsi su proposta motivata del
Direttore del Servizio Meteorologico regionale.
Art. 13 - In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di
studio, o la parte restante di essa, sara' messa a disposizione dei
concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 14 - La borsa di studio non da' luogo a trattamenti
previdenziali. Il godimento della borsa non integra un rapporto di
lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale dei
borsisti ed e' sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Il titolare della borsa gode dell'assicurazione contro gli infortuni,
previo versamento del contributo richiesto.
IL DIRETTORE GENERALE
Edolo Minarelli
Scadenza: 9 maggio 1998