REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 1998, n. 272

Rimotivazione dell'esclusione della AGIDI Soc. Coop. di Modena dal riconoscimento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 33/93

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Vista la L.R. 6 settembre 1993, n. 33 "Norme per l'attivita'                    
dell'Ente autonomo Teatro comunale, della Cineteca di Bologna, dei              
Teatri stabili e dei Centri di produzione della regione                         
Emilia-Romagna";                                                                
visto il bando per il riconoscimento dei Teatri stabili e dei Centri            
di produzione privati adottato dalla Giunta regionale con                       
deliberazione n. 4728 del 20/9/1994, esecutiva a norma di legge;                
visto il decreto dell'Assessore al Turismo, Cultura e Qualita' urbana           
n. 231 del 23/12/1994 con il quale e' stato costituito il gruppo di             
lavoro per l'esame delle domande di riconoscimento regionale;                   
visti i verbali relativi all'istruttoria compiuta dal gruppo di                 
lavoro, conservati agli atti del competente Servizio;                           
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 679 del 17            
agosto 1995, avente per oggetto "Riconoscimento Teatri stabili e                
Centri di produzione ai sensi dell'art. 4, L.R. 33/93";                         
considerato che:                                                                
- la AGIDI Soc. Coop. a r.l., con sede a Modena, ha promosso ricorso            
al TAR Emilia-Romagna - con sede a Bologna - avverso al decreto di              
riconoscimento di cui al punto precedente;                                      
- con sentenza n. 29/97, il TAR ha accolto - nei limiti - il ricorso            
di cui sopra, sotto i profili e per le motivazioni che qui si ritiene           
opportuno riportare integralmente:                                              
"(omissis)                                                                      
Ma proprio a questo proposito, ritiene il Collegio che tale giudizio            
- almeno nella parte in cui si escludono finalita' educative                    
nell'attivita' teatrale dell'AGIDI, ed in cui il programma del Teatro           
Michelangelo (sede teatrale specifica di AGIDI stessa) viene                    
giudicato limitato ad un concetto di "vetrina" (con negativo riflesso           
sull'aggancio con realta' regionale) - appare determinato da una                
carente valutazione di tutte le connotazioni dell'attivita' e delle             
iniziative della ricorrente, difettando infatti ogni considerazione             
circa l'attivita' programmata per le scuole ed il corso di                      
aggiornamento organizzato per gli insegnanti (vedi, in particolare, a           
questo proposito, programma di attivita' per le stagioni 94/95,                 
95/96, 96/97), elementi questi che, in base alle stesse previsioni              
del bando di partecipazione (cfr., ad es., indicazione dei contenuti            
della relazione sull'attivita' svolta e da svolgere: pag. 17 e pag.             
18) ed agli stessi criteri di valutazione precisati dal Gruppo di               
lavoro (vedi pag. 4 verbale 20/1/1995), costituiscono, in linea di              
massima e salvo diverso motivato avviso dell'Organo preposto                    
all'esame delle domande di riconoscimento, indici del carattere                 
educativo delle iniziative dell'Organismo teatrale che li proponga, e           
quindi, almeno sotto questo aspetto, del positivo livello culturale             
delle iniziative stesse.                                                        
Di tali elementi, come s'e' detto, nella specie l'Amministrazione,              
stando alla motivazione dell'atto impugnato, non sembra affatto aver            
tenuto conto nella valutazione della ricorrente, sicche' il giudizio            
che sorregge, nel suo insieme, l'esclusione di AGIDI, appare viziato            
per difetto d'istruttoria e carenza di motivazione, secondo la                  
prospettazione dell'istante medesima. (omissis)";                               
- la sentenza del TAR annulla l'atto di riconoscimento regionale                
impugnato dalla AGIDI, solamente nei limiti dell'interesse della                
ricorrente e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti                            
dell'Amministrazione, il che non significa pertanto l'ingresso                  
automatico al riconoscimento di cui alla L.R. 33/93 da parte della              
AGIDI, ma il dovere, da parte della Regione Emilia-Romagna, di                  
rimotivare sul profilo specifico evidenziato dalla sentenza;                    
- all'adempimento di cui al punto precedente si e' provveduto con               
l'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 143             
del 18/4/1997 avente per oggetto "Motivazione dell'esclusione della             
AGIDI Soc. Coop. dal riconoscimento ai sensi dell'art. 4, L.R. 33/93            
di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 679/95";                
- avverso al decreto 143/97 citato al punto precedente, la AGIDI ha             
promosso ricorso al TAR Emilia-Romagna;                                         
- con sentenza 100/98 il TAR Emilia-Romagna, Sez. II, ha accolto il             
ricorso di cui sopra ed ha ordinato all'Amministrazione regionale di            
provvedere a dare esecuzione alla precedente sentenza del TAR 29/97             
rilevando in particolare che:                                                   
- nel bando di concorso per il riconoscimento dei teatri stabili solo           
il requisito della "stabilita' del nucleo artistico", appare legato             
al biennio pregresso, sicche' l'interpretazione data dalla Regione              
nel provvedimento adottato in esecuzione alla sentenze del TAR 29/97            
"appare del tutto arbitraria";                                                  
- occorre riconvocare il Gruppo di lavoro a suo tempo nominato con              
decreto assessorile, in quanto "... nel caso di riesame o di esame di           
partecipante escluso all'origine o valutato illegittimamente, tale              
compito spetta allo stesso organo che ha provveduto per tutti gli               
altri partecipanti...";                                                         
ritenuto pertanto di:                                                           
- dover procedere al riesame della documentazione complessiva                   
allegata alla domanda di riconoscimento a suo tempo presentata alla             
Regione da parte della AGIDI, sulla base degli obiettivi e dei                  
criteri specificati nella L.R. 33/93 e nel bando approvato con                  
delibera della Giunta regionale n. 4728 del 20/9/1994, e tenuto conto           
delle indicazioni emergenti dalle sentenze del TAR sopracitate;                 
- dover in particolare riconvocare il gruppo di lavoro istituito col            
citato decreto assessorile, affinche' proceda a detto riesame;                  
considerato che detto gruppo di lavoro ha espresso la valutazione in            
questione nella riunione del 18/5/1998, della quale si riporta                  
integralmente il verbale:                                                       
"Gencarelli informa che non possono essere presenti alla riunione               
Odorado Bertanti, per motivi di salute, e Gabriella Montera,                    
segretaria del gruppo di lavoro, per motivi familiari. In seguito,              
nell'esporre i motivi che hanno determinato la convocazione del                 
gruppo di lavoro e, al fine di una esatta individuazione dell'oggetto           
della seduta odierna, propone una rilettura collegiale dei seguenti             
atti, consegnati in copia ai presenti:                                          
- testo della L.R. 33/93;                                                       
- bando per il riconoscimento dei teatri stabili;                               
- decreto del Presidente della RER 679/95;                                      
- sentenza del TAR 29/97;                                                       
- decreto del Presidente della RER 143/97;                                      
- ricorso al TAR di AGIDI di Modena;                                            
- sentenza del TAR 100/98.                                                      
Si procede di conseguenza ad un riesame della documentazione a suo              
tempo presentata da AGIDI in allegato alla domanda di riconoscimento            
ai sensi della L.R. 33/93, alla luce di quanto stabilito dal bando di           
riconoscimento e dei criteri precisati nei verbali del 20/1/1995, del           
31/1/1995 e del 20/3/1995 del gruppo di lavoro.                                 
Si procede quindi alla verifica del possesso da parte di AGIDI delle            
condizioni di ammissibilita' indicate dal bando (elevato valore                 
artistico e culturale, stabilita' del nucleo artistico, dotazione di            
sede teatrale, direzione artistica e organizzativa in esclusiva,                
regolare pagamento dei contributi previdenziali), rilevando che                 
risultano rispettate le seguenti condizioni:                                    
- stabilita' del nucleo artistico;                                              
- dotazione di sede teatrale;                                                   
- direzione artistica ed organizzativa in esclusiva;                            
- regolare pagamento dei contributi previdenziali.                              
Per quanto riguarda la valutazione dell'elevato valore artistico e              
culturale si pone particolare attenzione ai seguenti documenti                  
presentati a corredo della domanda:                                             
- dati sull'attivita' svolta nelle stagioni precedenti (1992/1993 e             
1993/1994), allegati 4), 4.1), 4.2), 4.3), 4.4), 4.5), 4.6);                    
- relazione riferita alle stagioni precedenti (1992/1993 e                      
1993/1994), allegato 5);                                                        
- programma di massima per il triennio successivo di attivita'                  
(stagioni 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997), allegato 6).                       
A tale proposito si rileva che:                                                 
- la lettura della documentazione suesposta porta in via prioritaria            
a considerare l'attivita' del richiedente rivolta essenzialmente ad             
un teatro "di cartellone" piu' che ad un teatro "di progetto":                  
singoli artisti, anche di grande valore, non determinato                        
necessariamente un elevato valore artistico culturale complessivo               
della programmazione di un teatro.                                              
Si rileva inoltre che l'attivita' prevalente del richiedente, sia per           
quanto riguarda gli spettacoli prodotti sia per quelli ospitati, si             
esplica nell'ambito del teatro comico, tendenza che negli ultimi anni           
si e' sviluppata nel panorama nazionale della prosa, anche in                   
riferimento all'azione di promozione e divulgazione esercitata dal              
mezzo televisivo, ottenendo fra l'altro un ampio successo di                    
pubblico, dimostrato anche dagli incassi da biglietti ed abbonamenti.           
Il teatro comico non e' di per se' di basso valore artistico                    
culturale, tuttavia a tale riguardo, si riscontra una posizione                 
contradditoria da parte dello stesso richiedente. Da un lato,                   
infatti, a pag. 2 della relazione sul programma di massima di                   
attivita' per il triennio 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 con una               
dichiarazione d'intenti il richiedente afferma: Infatti le scelte               
compiute dalle compagnie che andremo ad allestire sempre piu' si                
allontanano dal genere comico (pur senza rinnegare il passato ed                
ignorare il carattere ed il temperamento degli autori e degli attori            
che sono ormai da anni il nucleo artistico dell'impresa) per                    
affrontare i grandi temi del "sociale" e del "civile". Dall'altro               
lato la successiva descrizione della programmazione per la stagione             
1994/1995 smentisce tale volonta' di superamento di una propria                 
identita' fortemente orientata al genere comico. Pertanto si rileva             
incongruenza fra la dichiarata prospettiva progettuale e l'attivita'            
della stagione 1994/1995.                                                       
- l'attivita' definita "complementare" nella documentazione                     
presentata non e' in grado di alterare il giudizio espresso nel punto           
precedente (si vedano le rassegne "Dall'operetta al Musical", "Comici           
Comix", "Ridere e ridere", rassegna dialettale, "Comico al                      
femminile");                                                                    
- le rappresentazioni degli spettacoli prodotti da AGIDI si                     
verificano prevalentemente fuori dai confini regionali a confermare             
la rilevante funzione di distribuzione svolta dal soggetto in                   
questione (stagione 1992/1993, spettacoli di produzione propria; in             
sede 10, in regione 75, fuori regione 331. Stagione 1993/1994: in               
sede 8, in regione 40, fuori regione 179);                                      
- per quanto riguarda l'attivita' educativa rivolta alle scuole                 
(aggiornamento per insegnanti e rappresentazioni per studenti),                 
svolta nel biennio 1992/1993 e 1993/1994, essa risulta                          
particolarmente scarsa nei suo contenuti e supportata da una                    
documentazione insufficiente (nella Relazione riferita all'ultimo               
biennio di attivita', l'unico accenno e' a pag. 14:                             
te promosse particolari iniziative di coinvolgimento delle scuole. In           
particolare ci siamo rivolti alle scuole superiori e all'Azienda                
speciale per il Diritto allo studio - Opera Universitaria di Modena.            
Anche nelle proposte alla scuola abbiamo stremamente portato avanti             
il discorso della drammaturgia contemporanea ottenendo grandi                   
risultati con spettacoli come "Volevamo essere gli U2", "Lo strano              
caso di Felice C.", "La Provincia di Jimmy", "Il diario di Anna                 
Frank">>.                                                                       
Dai dati finanziari si rileva che nella stagione 92/93 la rassegna              
per le scuole ha avuto costi diretti per Lire 15,6 milioni e incassi            
per Lire 12,5 milioni; nella stagione 93/94 i costi ammontavano a               
Lire 21,8 milioni e gli incassi a Lire 16,7. Da questi dati si desume           
lo scarso investimento per l'attivita' educativa da parte del                   
soggetto, che presente per l'anno 1992 costi totali di circa 2,4                
miliardi e per il 1993 costi totali di 4,9 miliardi.                            
Per quanto riguarda il triennio successivo, la previsione                       
programmatica di attivita' educative rivolte alle scuole da parte di            
AGIDI, oltre a risultare sommaria (si vedano le 16 righe comprese fra           
pag. 12 e pag. 13 della relazione illustrativa), non pone obiettivi             
apprezzabili ne' qualitativamente, ne' quantitativamente. Gli scarsi            
obiettivi proposti non sono minimamente paragonabili con i livelli              
medi di offerta di teatro con finalita' educative presenti nella                
regione Emilia-Romagna. Si nota fra l'altro che il programma per le             
scuole 1994/1995 comprende solo spettacoli ospitati e nessuna                   
produzione diretta, secondo un approccio non confrontabile con                  
l'impegno artistico e sociale che caratterizza le compagnie operanti            
in Emilia-Romagna, confermando la natura di teatro "di cartellone"              
anziche' "di progetto". L'unico corso di aggiornamento rivolto agli             
insegnanti si esaurisce in 7 lezioni per 14 ore complessive, senza              
specificare se sia riconosciuto dalle autorita' scolastiche.                    
Dopo il riesame della documentazione presentata da AGIDI, ai fini               
della valutazione che il nucleo e' chiamato ad esprimere ai sensi               
della L.R. 33/93 e relativo bando, il nucleo stesso, per le                     
motivazioni sopraesposte, all'unanimita' ritiene che l'attivita'                
complessivamente documentata dal soggetto non risponda al requisito             
di "elevato valore artistico e culturale", previsto dalla legge e dal           
relativo bando come condizione di ammissibilita'.                               
Infine si procede alla stesura ed alla lettura dettagliata del                  
presente verbale, che viene approvato all'unanimita' e sottoscritto.            
Si dichiara pertanto sciolta la riunone.".                                      
Preso atto della valutazione sopraesposta e pertanto ritenuto di non            
riconoscere la AGIDI Soc. Coop a r.l. di Modena come teatro stabile e           
centro di produzione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 33/93;                     
ritenuto pertanto di dover revocare il proprio precedente decreto n.            
143 del 18/4/1997;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
dell'area Cultura e Turismo Alessandro Chili in merito alla                     
legittimita' del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,           
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta              
2541/95;                                                                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero Giovanni Serpe in merito alla            
regolarita' tecnica del presente decreto, ai sensi del succitato                
articolo di legge e della succitata deliberazione;                              
decreta:                                                                        
1) di escludere, per le ragioni espresse in premessa, che qui si                
intendono integralmente riportate, la AGIDI Soc. Coop. a r.l., con              
sede a Modena, dal riconoscimento dei Teatri stabili e centri di                
produzione ai sensi dell'art. 4, L.R. 33/93;                                    
2) di revocare il precedente decreto presidenziale n. 143 del                   
18/4/1997.                                                                      
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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