REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.46 DEL 1996 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE NONCHE' DELLA DETENZIONE O POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI"
Art. 3
Modifica del comma 1 dell'art. 5
"Autorizzazioni in deroga"
del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46
1. Il comma 1 dell'art. 5 del R.R. 2 dicembre 1996, n.46 e' cosi'
modificato:
"1. La Provincia puo' autorizzare l'imbalsamazione di esemplari di
fauna selvatica rinvenuti morti non appartenenti alle specie
cacciabili, purche' la richiesta provenga da enti ed istituzioni
pubbliche e contenga elementi probanti le cause del decesso.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 5 del Regolamento regionale 2 dicembre
1996, n. 46 citato alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 5 - Autorizzazioni in deroga
1. La Provincia puo' autorizzare l'imbalsamazione di qualunque
esemplare di fauna selvatica rinvenuto morto, purche' la richiesta
sia corredata da documentazione idonea a comprovare che il decesso e'
avvenuto per cause naturali o accidentali.
omissis".