REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.46 DEL 1996 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE NONCHE' DELLA DETENZIONE O POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI"

          Art. 3                                                                
Modifica del comma 1 dell'art. 5                                                
"Autorizzazioni in deroga"                                                      
del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46                                                 
1. Il comma 1 dell'art. 5 del R.R. 2 dicembre 1996,  n.46 e' cosi'              
modificato:                                                                     
"1. La Provincia puo' autorizzare l'imbalsamazione di esemplari di              
fauna selvatica rinvenuti morti non appartenenti alle specie                    
cacciabili, purche' la richiesta provenga da enti ed istituzioni                
pubbliche e contenga elementi probanti le cause del decesso.".                  
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 5 del Regolamento regionale 2 dicembre           
1996, n. 46 citato alla nota all'art. 1, era il seguente:                       
"Art. 5 - Autorizzazioni in deroga                                              
1. La Provincia puo' autorizzare l'imbalsamazione di qualunque                  
esemplare di fauna selvatica rinvenuto morto, purche' la richiesta              
sia corredata da documentazione idonea a comprovare che il decesso e'           
avvenuto per cause naturali o accidentali.                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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