REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.46 DEL 1996 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE NONCHE' DELLA DETENZIONE O POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
il presente regolamento:                                                        
          Art. 1                                                                
Modifiche all'art. 1 "Autorizzazione all'attivita'"                             
del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46                                                 
1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46 sono               
cosi' modificati:                                                               
"1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e'              
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del                 
Presidente della Provincia territorialmente competente. Coloro che              
svolgono l'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione al fine di                
cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione,            
sono assoggettati all'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese              
artigiane od al Registro delle imprese. Sono esentati da tale obbligo           
i dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche quali Musei di storia             
naturale ed Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e             
materie affini, purche' prestino la loro opera esclusivamente per               
conto dell'ente di appartenenza.                                                
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata all'interessato,            
dopo il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, entro                
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.".                      
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del Regolamento regionale 2                
dicembre 1996, n. 46 concernente Disciplina dell'attivita' di                   
tassidermia ed imbalsamazione nonche' della detenzione o possesso di            
preparazioni tassidermiche e trofei, era il seguente:                           
"Art. 1 - Autorizzazione all'attivita'                                          
1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e'               
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del                 
Presidente della Provincia territorialmente competente e al possesso            
di attestato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.                    
2. L'autorizzazione e' rilasciata all'interessato, dopo il                      
conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, entro trenta                 
giorni dalla data di presentazione della domanda.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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