REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.46 DEL 1996 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE NONCHE' DELLA DETENZIONE O POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il presente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 "Autorizzazione all'attivita'"
del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46
1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46 sono
cosi' modificati:
"1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e'
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del
Presidente della Provincia territorialmente competente. Coloro che
svolgono l'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione al fine di
cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione,
sono assoggettati all'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane od al Registro delle imprese. Sono esentati da tale obbligo
i dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche quali Musei di storia
naturale ed Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e
materie affini, purche' prestino la loro opera esclusivamente per
conto dell'ente di appartenenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata all'interessato,
dopo il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, entro
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del Regolamento regionale 2
dicembre 1996, n. 46 concernente Disciplina dell'attivita' di
tassidermia ed imbalsamazione nonche' della detenzione o possesso di
preparazioni tassidermiche e trofei, era il seguente:
"Art. 1 - Autorizzazione all'attivita'
1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e'
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del
Presidente della Provincia territorialmente competente e al possesso
di attestato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
2. L'autorizzazione e' rilasciata all'interessato, dopo il
conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda.".