REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2621

Nuovo Porto di Pieve Saliceto (RE) sul fiume Po. Progetto esecutivo. Adeguamento elaborati ai sensi della Legge 109/94 - e sue successive modifiche e integrazioni - e adeguamento compenso ai progettisti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di affidare alla Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio                
Emilia, che ha in corso di affidamento la progettazione esecutiva               
(conclusiva) della banchina a fiume e delle relative aree di servizio           
in golena del nuovo ponte sul Po di Pieve Saliceto (RE), anche                  
l'adeguamento del progetto a quanto stabilito dalla recente normativa           
in materia di lavori pubblici (Legge 109/94 e sue modifiche e                   
integrazioni) ai fini dell'appalto dell'intervento ai sensi della               
stessa normativa;                                                               
2) di stabilire in Lire 115.000.000 (IVA esclusa) il corrispettivo              
integrativo da corrispondere per le ulteriori verifiche ed                      
elaborazioni progettuali richieste e per tenere conto del costo                 
complessivo aggiornato delle opere portuali da realizzare, come                 
quantificata dal progetto "definitivo" consegnato dalla medesima                
Cooperativa a conclusione della quarta fase dell'incarico in corso;             
3) di concedere un allungamento di giorni 85 al tempo originariamente           
previsto (di mesi 2) in relazione a quanto evidenziato in narrativa             
per completare la V ed ultima fase della progettazione, comprensiva             
delle ulteriori elaborazioni occorrenti, restando ferma la data di              
avvio della medesima (17 luglio 1997);                                          
4) di approvare l'allegato "schema aggiuntivo di convenzione" con il            
quale vengono disciplinate le ulteriori prestazioni professionali               
richieste, da considerarsi parte integrante e necessaria del presente           
atto (Allegato 1);                                                              
5) di confermare i restanti contenuti della convenzione in essere               
sottoscritta il 18 gennaio 1993;                                                
6) di dare atto che alla sottoscrizione della "convenzione                      
aggiuntiva" provvedera' - per la Regione il Responsabile del Servizio           
Infrastrutture per il trasporto, ai sensi della L.R. 41/92 e                    
successive modificazioni ed in attuazione delle delibere della Giunta           
regionale 2541/95 e 1481/96;                                                    
7) di dare atto che la Cooperativa ha manifestato la propria                    
disponibilita' a porre in essere una ulteriore copertura                        
assicurativa, oltre a quella per responsabilita' civile (gia'                   
posseduta dai progettisti) qualora entrassero in vigore le                      
indicazioni della nuova legge in materia di lavori pubblici, da                 
attivarsi e compensarsi secondo quanto previsto dal quadro normativo            
di riferimento;                                                                 
8) di approvare il progetto "definitivo" (ai sensi della Legge                  
216/95) dell'intervento in parola alla luce del parere favorevole del           
Comitato consultivo regionale - II Sezione - nella seduta del 10                
luglio 1996;                                                                    
9) di recepire anche quanto contenuto nel parere del Comitato                   
consultivo regionale - II Sezione - riguardo alla opportunita':                 
- "di affidare, congiuntamente, alla Direzione generale Trasporti e             
Sistemi di mobilita' e all'ARNI - una volta ultimata la fase                    
progettuale esecutiva finale - le necessarie verifiche riguardo alla            
completezza e alla conformita' del progetto nella sua veste                     
conclusiva alla normativa vigente per poter procedere all'appalto dei           
lavori";                                                                        
- "di dare facolta' al Direttore generale Trasporti e Sistemi di                
mobilita' di affiancare la propria struttura, unitamente all'ARNI con           
altri esperti individuati nell'area della Direzione generale Ambiente           
o similari dell'Amministrazione regionale, per effettuare le                    
verifiche di cui sopra";                                                        
10) di finanziare l'integrazione progettuale in parola con i fondi              
resisi disponibili sul Capitolo 41970 del bilancio regionale in                 
seguito ad economie ottenute su altri interventi che hanno fatto capo           
allo stesso capitolo;                                                           
11) di imputare la spesa aggiuntiva di Lire 136.850.000 (IVA al 19%             
compresa) al n. 5870 di impegno sul Cap. 41970 "Interventi urgenti in           
materia di opere per le vie navigabili (Legge 7 luglio 1980, n. 298;            
Legge 28 febbraio 1982, n. 53 e Legge 7 marzo 1985, n. 99) - Mezzi              
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997 che e' dotato            
della necessaria disponibilita';                                                
12) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvedera', con             
propri atti formali, il Responsabile del Servizio competente a norma            
dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14                
della L.R. 40/94 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2541           
del 4 luglio 1995 e n. 1481 del 26 giugno 1996, dietro presentazione            
di fatture e in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 della                    
convenzione allegata;                                                           
13) di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO 1)                                                                     
Schema di convenzione aggiuntiva tra la Regione Emilia-Romagna e la             
Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia per adeguare alla           
recente normativa in materia di lavori pubblici la progettazione                
esecutiva della banchina a fiume e delle relative aree di servizio in           
golena del nuovo porto fluviale di Pieve Saliceto (RE) in continuita'           
dell'incarico ad essa affidato                                                  
L'anno millenovecentonovantasette, addi' . . . . . . . . . . . . . .            
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52            
- codice fiscale 8006590379 - rappresentata dal Responsabile del                
Servizio Infrastrutture per il trasporto, in esecuzione della                   
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . .           
. . . . . ., domiciliato per le proprie funzioni presso l'Assessorato           
alla Mobilita', Viale Aldo Moro n. 30,                                          
la Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia con sede a               
Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 7, codice fiscale n. . . . . . . .            
. . . che interviene in persona del suo Presidente dott. arch. Nanni            
Ferrari, in qualita' di legale rappresentante della Cooperativa in              
base a quanto stabilito dallo statuto della medesima,                           
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Viene affidato alla Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio                
Emilia - CAIRE - in base alle clausole contemplate nella presente               
convenzione e a quanto gia' previsto dalla convenzione sottoscritta             
il 18 gennaio 1993, riguardante la progettazione conclusiva della               
banchina a fiume e delle relative aree di servizio in golena della              
nuova infrastruttura portuale sul Po in localita' Pieve Saliceto                
(RE), anche l'adeguamento della progettazione esecutiva per renderla            
conforme a quanto richiesto dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 come           
modificata dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216.                                   
La Cooperativa sviluppera' la progettazione sotto la propria                    
responsabilita' e a tal fine rendera' dichiarazione giurata                     
attestante l'esattezza dei contenuti della progettazione e la sua               
completezza con quanto stabilito dalla normativa innanzi richiamata.            
Art. 2                                                                          
L'incarico aggiuntivo prevede, oltre a quello gia' contemplato                  
dall'art. 2 della convenzione sottoscritta il 18 gennaio 1993, una              
descrizione piu' dettagliata dei lavori da realizzare con un livello            
di definizione tale da consentire che ogni elemento sia                         
identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo,              
prestando particolare attenzione:                                               
- ai calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti ed ai                   
relativi particolari costruttivi (nel disciplinare originario sono              
previste solo "verifiche statiche");                                            
- ai contenuti del capitolato speciale d'appalto;                               
- agli impianti (previsti nel disciplinare originario solo come                 
"schema");                                                                      
- alla migliore definizione e rappresentazione delle varie parti                
dell'opera da realizzare.                                                       
A quanto sopra corrispondono i seguenti elaborati aggiuntivi (da                
consegnarsi in originale e 3 copie conformi):                                   
- relazioni con le integrazioni occorrenti                                      
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti                            
- particolari costruttivi ed elaborati grafici nelle scale adeguate;            
- capitolato speciale di appalto di tipo prestazionale.                         
L'opera va individuata nella sua interezza, garantendo la sua piena             
funzionalita'; rispetto alla convenzione del 18 gennaio 1993 non e'             
quindi piu' da prevedersi la suddivisione in lotti.                             
Art. 3                                                                          
Il tempo previsto per la quinta ed ultima fase della prestazione                
professionale in corso, in relazione alle ulteriori prestazioni                 
richieste, e' posticipato di giorni 85.                                         
Il tempo complessivo per la sua ultimazione e' pertanto fissato in              
giorni 145, mese di agosto compreso.                                            
Art. 4                                                                          
Le competenze professionali integrative per le ulteriori prestazioni            
richieste, determinate sulla base delle tariffe professionali vigenti           
(Legge 143/49 e successive modificazioni e integrazioni) e del costo            
aggiornato dell'opera, sono fissate complessivamente in Lire                    
115.000.000 (IVA esclusa).                                                      
La liquidazione dei compensi aggiuntivi, contestualmente ai compensi            
residui della convenzione originaria, avverra' mediante parcelle                
d'acconto e di saldo come di seguito stabilito (IVA esclusa):                   
- il 10% dell'importo complessivo                                               
  di cui alla convenzione del 18                                                
  gennaio 1993  pari a Lire  34.000.000                                         
  e                                                                             
  il 90% dell'importo del compenso                                              
  integrativo di cui al presente                                                
  articolo  pari a Lire 103.500.000                                             
  Totale Lire 137.500.000                                                       
alla consegna ed accertata idoneita' del progetto esecutivo finale;             
- il saldo del 10% dell'importo                                                 
  complessivo di cui alla convenzione                                           
  del 18 gennaio 1993  pari a Lire  34.000.000                                  
  e                                                                             
  il saldo del 10% dell'importo                                                 
  del compenso integrativo  pari a Lire  11.500.000                             
  Totale Lire  45.500.000                                                       
alla approvazione definitiva degli elaborati esecutivi finali da                
parte del Direttore generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita'                
previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Infrastrutture           
per il trasporto e comunque non oltre sei mesi dalla consegna degli             
elaborati finali a condizione che non vengano riscontrate dalla                 
Regione in tale periodo, deficienze, incompletezze o carenze negli              
elaborati consegnati (anche ai fini dell'appalto dei lavori).                   
Viene modificato in tal modo quanto previsto dall'art. 10 della                 
convenzione del 18 gennaio 1993.                                                
Art. 5                                                                          
Di confermare quant'altro previsto dalla convenzione tra la Regione e           
la Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia, sottoscritta            
il 18 gennaio 1993 sempre riguardante la progettazione                          
dell'infrastruttura portuale in parola.                                         
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per COOPERATIVA                                  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ARCHITETTI E INGEGNERI                            
INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO  DI REGGIO EMILIA                               
  IL PRESIDENTE                                                                 

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