REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2551

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Modena, relativamente all'anno 1996

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato           
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104              
del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n.               
1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,                      
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000             
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.              
Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500            
abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                            
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;                            
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991,  n.362;                                      
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la                 
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta                   
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;                                 
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore              
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;                    
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;                                     
rilevato che per i Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,               
Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo,           
Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese,               
Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul              
Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino,                   
Montese, Nonantola, Novi, Palagano, Pavullo nel Frignano,                       
Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato,             
San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San              
Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola,                
Soliera, Zocca, la vigente pianta organica soddisfa le esigenze della           
popolazione residente nei comuni stessi;                                        
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il Comune di Castelvetro, con popolazione di n. 8.558           
abitanti e n. 2 sedi farmaceutiche, ha richiesto l'istituzione di una           
terza sede farmaceutica da ubicare nella frazione di Levizzano                  
Rangone, sulla base del criterio topografico e di viabilita';                   
ritenuto di poter accogliere tale richiesta in quanto sussistenti i             
requisiti topografici e di viabilita' di cui all'art. 104 del TU                
leggi speciali 1265/34, come modificato dall'art. 2 della Legge                 
362/91;                                                                         
considerato che il Comune di Formigine, con popolazione di n. 27.996            
abitanti e n. 6 sedi farmaceutiche, ha richiesto l'istituzione di una           
settima sede sulla base del criterio demografico di cui all'art. 1              
della Legge 362/91 da ubicare nella zona Formigine Sud;                         
ritenuto di poter accogliere tale richiesta in quanto sussistenti i             
requisiti di cui al citato art. 1 della Legge 362/91;                           
considerato che il Comune di Spilamberto, con popolazione di n.                 
10.610 abitanti e n. 2 sedi farmaceutiche, ha richiesto l'istituzione           
di una terza sede da ubicare nel capoluogo, zona PEEP;                          
rilevato che, non sussistendo i requisiti demografici di cui all'art.           
1 della Legge 362/91 ne' quelli topografici e di viabilita' di cui              
all'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, come modificato                    
dall'art. 2 della Legge 362/91, ivi compreso il requisito della                 
distanza di 3.000 metri dalla farmacia piu' vicina, tale richiesta              
non puo' essere accolta;                                                        
considerato che l'Amministrazione comunale di Vignola, Comune con               
20.084 abitanti e n. 4 sedi farmaceutiche, nonche' l'Azienda Unita'             
sanitaria locale competente e la Commissione provinciale di cui                 
all'art. 2 della L.R. 32/82, hanno richiesto la modifica delle                  
perimetrazioni delle sedi farmaceutiche n. 1 e  n.2 allo scopo di               
consentire il trasferimento dell'esercizio farmaceutico denominato              
"Farmacia Brodano", afferente alla sede  n.1, stante sia la pronuncia           
di provvedimento di sfratto esecutivo non prorogabile che                       
l'impossibilita' di reperire altri locali idonei all'interno della              
stessa sede n. 1;                                                               
ritenuto di poter accogliere tale proposta, sulla base della verifica           
dei dichiarati presupposti e perche' finalizzata al miglioramento               
dell'assistenza farmaceutica;                                                   
considerato che l'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena e la                
suindicata Commissione provinciale hanno richiesto, sulla base del              
criterio demografico, l'istituzione di una quinta sede nel comune di            
Vignola;                                                                        
rilevato che sussistono i requisiti demografici per l'istituzione di            
una nuova sede, come riconosciuto dall'Amministrazione comunale di              
Vignola, che pero', in sede di espressione di parere, ha                        
espressamente richiesto alla Regione di non provvedere con la                   
presente revisione di pianta organica essendo in corso di attuazione            
un Piano particolareggiato per la costruzione di alcune centinaia di            
alloggi. Lo sviluppo di detto piano di edificazione consentira'                 
all'Amministrazione comunale di Vignola di proporre, per la revisione           
della pianta organica 1998, un'ubicazione della farmacia piu'                   
adeguata alle esigenze della popolazione, rispetto alla sede                    
individuata nella richiesta della Azienda Unita' sanitaria locale e             
della Commissione provinciale;                                                  
considerato che la richiesta del Comune di Vignola sia meglio                   
rispondente alle esigenze della assistenza farmaceutica per la                  
popolazione, si accoglie;                                                       
visto il parere favorevole alla proposta regionale espresso dal                 
Comune di Castelvetro;                                                          
sentiti per i pareri di competenza i Comuni di Formigine e                      
Spilamberto che non ne hanno espresso alcuno;                                   
visto che l'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena, l'apposita               
Commissione provinciale e l'Ordine dei Farmacisti hanno espresso                
parere favorevole alle proposte regionali, e di istituzione della               
quinta sede farmaceutica nel comune di Vignola;                                 
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Modena al 31 dicembre 1995, pubblicata            
dall'Istituto Centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU leggi                  
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le            
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,               
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al                 
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                         
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,             
n. 1265;                                                                        
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                            
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                           
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                           
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;vista la L.R. 16 luglio 1982, n.             
32;                                                                             
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                        
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                           
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                         
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla             
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi              
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore                  
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito           
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi                
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita';                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
Comuni della provincia di Modena, acquisita agli atti dell'Ufficio              
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 50272/BAS            
del 15 dicembre 1997;                                                           
b) di dichiarare riassorbito nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il                 
rapporto popolazione/farmacie sia quello previsto dal citato art. 1             
della Legge 362/91;                                                             
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Modena.                         
(segue Pianta organica)                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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