DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2620
Aggiornamento PRIT - Terza ed ultima fase. Affidamento incarichi di consulenza e di assistenza tecnica riguardanti i settori della navigazione interna e del trasporto aereo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di affidare all'ARNI con sede in Boretto (RE), Via Argine Cisa n.
11, l'incarico di consulenza e di assistenza tecnica alla fase finale
dell'aggiornamento del PRIT per quanto attiene al settore della
"navigazione interna";
b) di approvare lo schema della convenzione (allegato 1), e l'unita
specifica tecnica (allegato 2), parte integrante del presente
provvedimento, che regola il suddetto incarico;
c) di fissare, per la prestazione richiesta, il compenso complessivo
di Lire 95.200.000, IVA compresa;
d) di imputare la spesa complessiva di Lire 95.200.000 registrata al
n. 5817 di impegno al Capitolo 43025 "Spese per l'aggiornamento del
Piano regionale dei trasporti" del Bilancio per l'esercizio
finanziario 1997 che e' dotato della necessaria disponibilita';
e) di affidare all'ing. Adalberto Peretti, residente in Bologna,
(omissis) l'incarico di consulenza e di assistenza tecnica alla fase
finale di elaborazione del PRIT per quanto attiene al settore del
"trasporto aereo";
f) di approvare lo schema di convenzione (allegato 3) e l'unita
specifica tecnica (allegato 4), parte integrante del presente
provvedimento che regola il suddetto incarico;
g) di fissare per la prestazione richiesta il compenso di Lire
40.000.000, oltre al contributo CNPAIALP 2% per Lire 800.000, ed a
IVA 19% per Lire 7.752.000 per complessive Lire 48.552.000, al lordo
delle ritenute di legge;
h) di imputare la predetta spesa complessiva di Lire 48.552.000,
registrata al n. 5818 di impegno al Capitolo 2100 "Spese per studi,
consulenze e collaborazioni" del Bilancio per l'esercizio finanziario
1997 che e' dotato della necessaria disponibilita';
i) di nominare il Responsabile del Servizio Infrastrutture per il
trasporto, gia' direttore tecnico-scientifico del processo di
aggiornamento del PRIT e del gruppo interassesorile incaricato della
validazione del materiale e dei risultati finali della III fase,
anche direttore degli incarichi di consulenza e di assistenza tecnica
relativa ai settori della navigazione interna e del trasporto aereo;
l) di affidare altresi' all'apposito Gruppo di lavoro
interassessorile incaricato della validazione del materiale e dei
risultati finali della III fase del PRIT, limitatamente ai suoi
componenti che sono dirigenti e funzionari della Regione, anche il
compito di validare quanto verra' prodotto a seguito degli incarichi
di cui sopra;
m) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 41/92 come
sostituito dall'art. 26 della L.R. 31/94 e ai termini delle delibere
della Giunta regionale 2541/95 e 1481/96, il Responsabile del
Servizio Infrastrutture per il trasporto provvedera' alla stipula
degli atti di convenzione;
n) di dare altresi' atto che alla liquidazione della spesa
provvedera', con propri atti formali il Responsabile del Servizio
Infrastrutture per il trasporto a norma dell'art. 61 della L.R. 31/77
cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 e delle
deliberazioni della Giunta regionale 2541/95 e 1481/96, secondo le
modalita' stabilite dalla allegata convenzione, dietro presentazione
di regolari fatture;
o) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Allegato 1
Schema di convenzione per regolare i rapporti tra la Regione
Emilia-Romagna e l'ARNI in ordine all'incarico di consulenza e di
assistenza tecnica nel settore della navigazione interna
Art. 1
Oggetto
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARNI (con sede a Boretto (RE),
Via Argine Cisa n. 11), in base alle clausole contemplate dagli
articoli seguenti, la consulenza e l'assistenza tecnica per
l'aggiornamento del PRIT - terza ed ultima fase per la parte
riguardante la "navigazione interna".
Art. 2
Attivita' di consulenza e di assistenza
I contenuti dell'attivita' di consulenza e di assistenza tecnica
riguardano in sintesi:
- l'aggiornamento delle conoscenze sullo stato infrastrutturale e
degli interventi in corso e di prossimo avvio;
- la disamina critica dei progetti e degli studi sia infrastrutturali
che sulla domanda potenziale che, eseguiti in tempi recenti,
conservano una loro attualita';
- specifiche valutazioni progettuali per individuare gli interventi
occorrenti per portare i tratti di rete maggiormente navigati - con
particolare riferimento al territorio emiliano - ad uno standard
uniforme e ad un livello di servizio di dimensione europea:
- per soddisfare le esigenze della moderna navigazione commerciale,
- per recuperare produttivamente e pienamente un patrimonio
infrastrutturale oggi sotto utilizzato;
- le modalita' di integrazione della navigazione interna con gli
altri sistemi di trasporto attraverso un adeguamento ed una
razionalizzazione dei punti di interscambio;
- le opportunita' di sviluppo della navigazione fluviomarittima per
la riduzione delle rotture di carico e l'esame delle relative
problematiche.
L'attivita' relativa alla navigazione interna, per quanto attiene gli
aspetti trasportistici, dovendosi rapportare ed integrare con quanto
previsto dal "Programma di lavoro" della terza fase
dell'aggiornamento del PRIT, deve anche approfondire:
- il dimensionamento della domanda potenziale interessata all'uso del
vettore idroviario e fluviomarittimo con riferimento agli orizzonti
temporali indicati dalla III fase del PRIT e gli scenari
infrastrutturali ed organizzativi realistici associati a ciascun
orizzonte.
Le attivita' ("piano di lavoro") in cui si articola l'incarico sono
puntualmente elencate nell'unita "specifica tecnica", parte
integrante e necessaria del presente disciplinare alla quale pertanto
si rimanda.
Collocandosi l'approfondimento occorrente per il settore della
navigazione interna nella terza fase del PRIT ed in continuita' con
quanto sino ad ora svolto (sia riguardo a questa fase sia alle fasi
precedenti) costituiscono per esso riferimento essenziale e
necessario anche:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 5094 del 12 ottobre 1994
che ha definito il programma complessivo di aggiornamento del PRIT,
- la indicazione e le risultanze della prima e seconda fase del PRIT,
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2859 del 19 novembre
1996 con la quale sono stati rimodulati i contenuti e i tempi
previsti per la terza fase,
- il documento della Direzione generale Trasporti e Sistemi di
mobilita', denominato "Il PRIT come Piano strategico. Aggiornamento
del Piano regionale integrato - Programma di lavoro per la III ed
ultima fase", che ha ridefinito il programma di lavoro della terza
fase dello studio.
L'attivita' di assistenza dovra' rapportarsi alle seguenti
"macro-operazioni" che compongono la terza fase del PRIT,
contribuendo anche ad una loro integrazione e maggiore specificazione
per gli aspetti che attengono il settore in parola:
- studio degli assetti territoriali di medio-lungo periodo,
- analisi previsionale della domanda di trasporto merci,
- messa a punto e caratterizzazione dello scenario di riferimento
(anni 2000 e 2010),
- costruzione e valutazione degli scenari di lavoro,
- analisi critica dei risultati del processo di valutazione e prima
definizione dello scenario di Piano,
- formulazione dello scenario PRIT aggiornato.
Dovra' in particolare strettamente relazionarsi - per quanto attiene
gli aspetti piu' propriamente trasportistici - con lo studio
riguardante "l'approfondimento della conoscenza della domanda di
trasporto merci, ai fini della simulazione, previsione e gestione
della ripartizione modale e la pianificazione dell'assetto logistico
regionale", affidato al prof. Agostino Cappelli, cui compete il
coordinamento delle ricerche relative all'analisi previsionale della
domanda e quindi anche il coordinamento delle analisi attinenti la
navigazione interna.
Art. 3
Coordinamento e verifiche
L'ARNI presentera' a meta' dell'incarico un "rapporto informativo"
per porre a conoscenza dell'Amministrazione regionale lo sviluppo
puntuale del lavoro ed i risultati sino a quel momento conseguiti,
che dovranno comunque comprendere i punti dall'1 al 9, compreso, del
piano di cui all'allegata specifica tecnica. Le attivita' verranno
effettuate sotto la sorveglianza ed il controllo dell'Assessorato
alla Mobilita', attraverso il "Gruppo di lavoro" interessessorile
nominato con determinazione n. 139 del 15 gennaio 1997 del Direttore
generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita' - limitatamente ai
dirigenti e funzionari regionali che fanno parte di detto gruppo,
coordinato dal Direttore tecnico-scientifico del PRIT e dal Direttore
dei lavori, indicati nello stesso atto.
La responsabilita' dello studio viene affidata, per quanto attiene
l'ARNI, al proprio Direttore.
Gli incontri ufficiali tra ARNI e Gruppo di lavoro interassessorile
(come sopra specificato) avranno principalmente luogo attraverso
riunioni bilaterali da concordarsi di volta in volta in relazione
allo stato di avanzamento del piano di lavoro e, comunque, ogni
qualvolta venga richiesto da una delle parti.
Il coordinamento delle ricerche relative all'analisi previsionale
della domanda, anche per il settore "navigazione interna" resta a
capo del prof. Agostino Cappelli, ai sensi di quanto specificato al
precedente art. 2.
L'ARNI e' tenuta pertanto a rapportarsi autonomamente al medesimo per
tali approfondimenti dovendosi integrare l'attivita' affidata
all'Azienda, per quanto attiene soprattutto gli aspetti
"trasportistici", allo studio commissionato al prof. Cappelli sempre
nell'ambito della terza fase del PRIT.
Art. 4
Esecuzione e garanzie
L'ARNI sviluppera' le attivita' previste sotto la propria
responsabilita', garantendo il rispetto delle indicazioni e dei
vincoli contrattuali oltreche' dei relativi tempi esecutivi di cui al
successivo art. 5.
Gestira' altresi' direttamente i rapporti con i soggetti esterni che
verranno coinvolti oltreche' l'attivita' di raccordo con
l'Assessorato alla Mobilita'.
Comportando lo svolgimento dell'incarico caratteri di
multidisciplinarieta' per il suo sviluppo e per le indagini, si
prende atto che l'ARNI, oltre al proprio personale ed alle
attrezzature di cui dispone, si potra' avvalere di figure
professionali di elevato livello di specializzazione, soprattutto per
quanto attiene:
- agli aspetti progettuali di natura tecnico-idraulica;
- al dimensionamento della domanda potenzialmente acquisibile.
Per la puntuale articolazione dei compiti e delle attivita', si
rimanda all'allegata "specifica tecnica".
Le elaborazioni progettuali che scaturiranno dal perfezionamento
esecutivo della presente convenzione resteranno di proprieta' piena
ed assoluta della Regione, la quale potra' farne l'uso totale o
parziale che riterra' piu' opportuno.
Art. 5
Tempi di consegna
I tempi di consegna degli elaborati sono fissati in mesi 4 dalla
firma della presente convenzione.
Qualora per cause non imputabili all'ARNI e debitamente riconosciute
dalla Regione Emilia-Romagna, fosse necessario effettuare delle
sospensioni temporanee durante il corso dei lavori, la situazione
verra' accertata attraverso uno scambio di lettere tra i contraenti.
I tempi delle sospensioni di cui sopra daranno luogo a un termine
suppletivo, di pari lunghezza, delle scadenze contrattuali.
La Regione ha comunque facolta' di sospendere temporaneamente
l'effettuazione delle prestazioni per oggettive esigenze legate alla
buona riuscita dei lavori. In tal caso si avranno prolungamenti dei
termini di consegna intermedio e finale, pari al periodo di
sospensione, senza alcun diritto a compensi o indennita' da parte
dell'incaricato.
Art. 6
Corrispettivo
Quale compenso per l'esecuzione delle prestazioni indicate nei
precedenti articoli la Regione Emilia-Romagna corrispondera' all'ARNI
la somma di Lire 95.200.000, comprensiva di IVA.
L'impegno del personale interno all'ARNI non costituira' un costo per
la Regione in quanto ARNI e' strumento della Regione per le
problematiche della navigazione.
Il costo preventivato e' quindi da imputare prevalentemente alla
attivita' delle consulenze. La restante parte verra' utilizzata
dall'ARNI per l'acquisto del materiale occorrente alle indagini
preliminari e ad alcune spese vive.
Tutte le spese generali del presente atto, relative accessorie e
conseguenti, sono a carico dell'ARNI.
Art. 7
Pagamenti
La liquidazione del compenso verra' attuata come segue:
- il 40% alla consegna del "rapporto informativo" intermedio citato
al precedente art. 3, che dovra' comunque comprendere l'elaborazione
dei punti dall'1 al 9, del "Piano di lavoro" puntualmente riportato
nell'allegata specifica tecnica;
- il 50% alla consegna dei restanti elaborati (dal punto 10 al 16
della specifica);
- il 10% alla definitiva approvazione degli elaborati da parte della
Giunta regionale.
La corresponsione delle spettanze sara' comunque subordinata al
formale accoglimento della documentazione prodotta da parte del
"Gruppo di lavoro" interassessorile richiamato all'art. 3.
Per la liquidazione dei compensi l'ARNI dovra' di volta in volta
inoltrare regolare fattura.
Eventuali prestazioni aggiuntive richieste dalla Regione
Emilia-Romagna all'ARNI saranno compensate a parte ed a seguito di
valutazione effettuata di comune accordo.
Art. 8
Decadimento e risoluzione del contratto
L'incarico derivante dalla presente convenzione potra' essere
dichiarato decaduto da parte della Giunta regionale, oltre che per la
inadempienza agli obblighi della convenzione stessa, anche quando, a
giudizio insindacabile della Giunta medesima l'ARNI, per negligenza,
comprometta la tempestiva attuazione e la buona riuscita del lavoro
affidatogli.
In caso di decadenza l'ARNI avra' solo il diritto ad ottenere la
corresponsione del compenso per il lavoro fatto e/o predisposto fino
alla data della decadenza, limitatamente alla parte di lavoro
riconosciuto valido ed accettato dall'Amministrazione, salvo
compensazione con l'eventuale risarcimento del danno subito dalla
Regione, secondo le norme comuni.
La Regione puo' inoltre recedere dal contratto in ogni tempo mediante
pagamento delle prestazioni eseguite e di una indennita' pari al 10%
del lavoro previsto e non reso.
Qualora una sospensione temporanea si protraesse oltre 180 giorni
consecutivi, per fatto imputabile alla Regione, l'ARNI potra'
richiedere la risoluzione della presente convenzione.
Art. 9
Penale
In caso di ritardato adempimento per cause imputabili all'Azienda in
parola, la medesima corrispondera' alla Regione Emilia-Romagna, a
titolo di penale, la somma di Lire 100.000 per ogni giorno di ritardo
fino ad un massimo del 10% del compenso stabilito, restando il
diritto all'ulteriore integrale risarcimento del danno a favore della
Regione, secondo le norme comuni.
Art. 10
Attribuzioni Regione
La Regione Emilia-Romagna, al fine di agevolare lo svolgimento e la
conclusione dell'incarico oggetto della presente convenzione:
- mettera' a disposizione dell'ARNI studi, progetti, relazioni,
memorie, delibere, utili ai fini delle prestazioni da svolgere;
- promuovera', se richiesto, il coordinamento e la collaborazione di
tutti gli enti ed organismi, pubblici e privati, interessati agli
studi e progettazione;
- procurera' e concedera' i permessi e le autorizzazioni di propria
competenza necessari per lo svolgimento del lavoro;
- affianchera' l'ARNI con propri tecnici, se richiesto dalla
medesima, quando si dovranno consultare e/o interessare allo studio
enti, organismi e aziende diverse dalla Regione Emilia-Romagna.
Art. 11
Altri obblighi ARNI
L'ARNI si impegna a partecipare a incontri, conferenze, convegni e
riunioni, relativi all'incarico ad essa affidato, sia durante lo
svolgimento dello stesso incarico che nelle fasi successive
finalizzate alla sua approvazione, senza ulteriore onere finanziario
per la Regione Emilia-Romagna, oltre a quello di cui al precedente
art. 6.
L'ARNI si obbliga, in ogni caso, a sollevare la Regione
Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilita' derivante dall'utilizzo e
dal comportamento del personale di supporto in quanto addetto alle
operazioni previste per l'effettuazione delle prestazioni oggetto
della presente convenzione.
Art. 12
Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra le parti e che
non sia possibile risolvere in via amichevole, e' deferita al
giudizio inappellabile di un collegio arbitrale (con sede in Bologna)
composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante e
da un terzo membro che lo presiede, nominato dalle parti, di comune
accordo oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
di Bologna.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio
arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento
e ripartite in base alle determinazioni del collegio arbitrale
medesimo che dovra' pronunciarsi entro 90 giorni dalla sua
costituzione.
Art. 13
Per quanto non altrimenti indicato nella presente convenzione, viene
dichiarato esclusivamente competente il foro di Bologna.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per L'ARNI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL PRESIDENTE
INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO Renato Grilli
Rino Rosini
Allegato 3
Schema di convenzione per regolare i rapporti tra la Regione Emilia e
l'ing. Adalberto Peretti in ordine all'attivita' di consulenza e di
assistenza tecnica nel settore del trasporto aereo
Art. 1
Oggetto
La Regione Emilia-Romagna affida all'ing. Adalberto Peretti,
residente a Bologna, (omissis) in base alle clausole contemplate
dagli articoli seguenti, l'incarico di consulenza e di assistenza
tecnica nella terza e ultima fase di aggiornamento del PRIT per la
parte riguardante il "trasporto aereo".
Art. 2
Attivita'
I contenuti delle attivita' in sintesi riguardano i seguenti punti:
1) il quadro di riferimento internazionale (mondiale ed europeo);
2) il quadro di riferimento nazionale;
3) lo stato dell'aeroportualita' regionale;
4) le tendenze ed i programmi in corso;
5) le posizioni e le aspettative dei vari soggetti;
6) lo scenario di piano al I orizzonte temporale (piano a breve
termine);
7) lo scenario di piano al II orizzonte temporale (piano di
medio-lungo termine);
8) le ipotesi sulle azioni di tipo amministrativo e finanziario utili
a raggiungere gli obiettivi di piano;
9) i criteri per l'aggiornamento sistematico degli studi e dei dati
sul sistema del trasporto aereo regionale.
Le attivita' da svolgere, dovendosi rapportare ed integrare con
quanto previsto dal "Programma di lavoro" della terza fase
dell'aggiornamento del PRIT, per quanto attiene agli aspetti
trasportistici, dovranno anche approfondire il dimensionamento della
domanda potenziale interessata all'uso del vettore aereo con
riferimento agli orizzonti temporali indicati dal piano di lavoro e
con riferimento a scenari infrastrutturali ed organizzativi
realistici associati a ciascun orizzonte.
Le specifiche attivita' (piano di lavoro) in cui si articola
l'incarico sono puntualmente elencate nell'unita "specifica tecnica",
parte integrante e necessaria del presente disciplinare alla quale
pertanto si rimanda; costituiscono riferimento essenziale e
necessario anche:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 5094 del 12 ottobre 1994
che ha definito il programma complessivo di aggiornamento del PRIT,
- la indicazione e le risultanze della prima e seconda fase del PRIT,
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2859 del 19 novembre
1996 con la quale sono stati rimodulati i contenuti e i tempi
previsti per la terza fase,
- il documento della Direzione generale Trasporti e Sistemi di
mobilita', denominato "Il PRIT come Piano strategico. Aggiornamento
del Piano regionale integrato - Programma di lavoro per la III ed
ultima fase", che ha ridefinito il programma di lavoro della terza
fase dello studio.
L'attivita' in oggetto dovra' altresi' essere svolta in stretta
relazione con gli studi affidati al prof. Agostino Cappelli e
all'ing. Luigi Napoli con delibera n. 2855 del 19 novembre 1996.
Art. 3
Coordinamento e verifiche
L'ing. Adalberto Peretti presentera' a meta' dell'incarico un
"rapporto informativo" per porre a conoscenza dell'Amministrazione
regionale lo sviluppo puntuale delle prestazioni rese ed i risultati
sino a quel momento conseguiti, con riferimento ai punti da 1 a 4
compreso, indicati all'art. 2. La sorveglianza ed il controllo
verranno svolti dall'Assessorato alla Mobilita', attraverso il
"Gruppo di lavoro" interassessorile nominato con determinazione n.
139 del 15 gennaio 1997 del Direttore generale ai Trasporti e Sistemi
di mobilita' - limitatamente ai dirigenti e funzionari regionali che
fanno parte di detto Gruppo - ed il Direttore tecnico-scientifico e
il Direttore dei lavori indicati dallo stesso atto.
Gli incontri ufficiali tra l'ing. Adalberto Peretti e il Gruppo di
lavoro interassessorile (ristretto) avranno principalmente luogo
attraverso riunioni bilaterali da concordarsi di volta in volta in
relazione allo stato di avanzamento dell'attivita' e ai piani di
lavoro concordati e, comunque, ogni qualvolta venga richiesto da una
delle parti.
Art. 4
Esecuzione e garanzie
L'ing. Adalberto Peretti garantira' il rispetto delle indicazioni e
dei vincoli contrattuali oltreche' dei relativi tempi esecutivi di
cui al successivo art. 5.
Gestira' altresi' direttamente i rapporti con i soggetti esterni che
verranno coinvolti oltreche' l'attivita' di raccordo con
l'Assessorato alla Mobilita'.
La Regione Emilia-Romagna garantisce a sua volta l'accesso alle
informazioni e alla documentazione in proprio possesso, utili ai fini
dell'espletamento dell'indagine.
Si impegna nel contempo a facilitare i contatti con gli Enti locali
la cui collaborazione si rendera' necessaria.
Le elaborazioni progettuali che scaturiranno dal perfezionamento
esecutivo della presente convenzione resteranno di proprieta' piena
ed assoluta della Regione, la quale potra' farne l'uso totale o
parziale che riterra' piu' opportuno.
Art. 5
Tempi di consegna
I tempi di consegna dei rapporti sono fissati in mesi 4 dalla firma
della presente Convenzione.
Qualora per cause non imputabili all'ing. Peretti e debitamente
riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, fosse necessario
effettuare delle sospensioni temporanee durante il corso dei lavori,
la situazione verra' accertata attraverso uno scambio di lettere tra
i contraenti.
I tempi delle sospensioni di cui sopra daranno luogo a un termine
suppletivo, di pari lunghezza, delle scadenze contrattuali.
La Regione ha comunque facolta' di sospendere temporaneamente
l'effettuazione delle prestazioni per oggettive esigenze legate alla
buona riuscita dei lavori. In tal caso si avranno prolungamenti dei
termini di consegna intermedio e finale, pari al periodo di
sospensione, senza alcun diritto a compensi o indennita' da parte
dell'incaricato.
Art. 6
Corrispettivo
Quale compenso per l'esecuzione delle prestazioni in parola la
Regione Emilia-Romagna corrispondera' all'ing. Adalberto Peretti la
somma di Lire 40.000.000 oltre al contributo CNPAIALP 2% per Lire
800.000 ed a IVA 19% per Lire 7.752.000 per complessive Lire
48.552.000, al lordo delle ritenute di legge.
Art. 7
Pagamenti
La liquidazione del compenso verra' attuata come segue:
- il 40% alla consegna dei rapporti riguardanti i punti 1 - 2 - 3 - 4
di cui all'art. 2 della Convenzione;
- il 50% alla consegna dei rapporti relativi ai punti 5 - 6 - 7 - 8 -
9 del precedente art. 2;
- il 10% alla definitiva approvazione dei rapporti da parte della
Giunta regionale.
La corresponsione delle spettanze sara' comunque subordinata al
formale accoglimento della documentazione prodotta da parte del
"Gruppo di lavoro" interassessorile richiamato all'art. 3.
Per la liquidazione dei compensi l'ing. Adalberto Peretti dovra' di
volta in volta inoltrare regolare fattura.
Eventuali prestazioni aggiuntive richieste dalla Regione
Emilia-Romagna allo stesso saranno compensate a parte ed a seguito di
valutazione effettuata di comune accordo.
Art. 8
Decadimento e risoluzione del contratto
L'incarico derivante dalla presente convenzione potra' essere
dichiarato decaduto da parte della Giunta regionale, oltre che per la
inadempienza agli obblighi della convenzione stessa, anche quando, a
giudizio insindacabile della Giunta medesima l'ing. Adalberto
Peretti, per negligenza, comprometta la tempestiva attuazione e la
buona riuscita del lavoro affidatogli.
In caso di decadenza l'ing. Adalberto Peretti avra' solo il diritto
ad ottenere la corresponsione del compenso per il lavoro fatto e/o
predisposto fino alla data della decadenza, limitatamente alla parte
di lavoro riconosciuto valido ed accettato dall'Amministrazione,
salvo compensazione con l'eventuale risarcimento del danno subito
dalla Regione, secondo le norme comuni.
La Regione puo' inoltre recedere dal contratto in ogni tempo mediante
pagamento delle prestazioni eseguite e di una indennita' pari al 10%
del lavoro previsto e non reso.Qualora una sospensione temporanea si
protraesse oltre 180 giorni consecutivi, per fatto imputabile alla
Regione, l'ing. Adalberto Peretti potra' richiedere la risoluzione
della presente convenzione.
Art. 9
Penale
In caso di ritardato adempimento per cause imputabili all'ing.
Peretti, il medesimo corrispondera' alla Regione Emilia-Romagna, a
titolo di penale, la somma di Lire 100.000 per ogni giorno di ritardo
fino ad un massimo del 10% del compenso stabilito, restando il
diritto all'ulteriore integrale risarcimento del danno a favore della
Regione, secondo le norme comuni.
Art. 10
Attribuzioni Regione
La Regione Emilia-Romagna, al fine di agevolare lo svolgimento e la
conclusione delle attivita' oggetto della presente convenzione:
- mettera' a disposizione dell'ing. Adalberto Peretti studi,
progetti, relazioni, memorie, delibere utili ai fini delle
prestazioni da svolgere;
- promuovera' il coordinamento e la collaborazione di tutti gli enti
ed organismi, pubblici e privati, interessati agli studi e
progettazione;
- procurera' e concedera' i permessi e le autorizzazioni di propria
competenza necessari per lo svolgimento del lavoro;
- affianchera' l'ing. Adalberto Peretti con propri tecnici, se
richiesto dal medesimo, quando si dovranno consultare e/o interessare
allo studio enti, organismi e aziende diverse dalla Regione
Emilia-Romagna.
Art. 11
Altri obblighi
L'ing. Adalberto Peretti si impegna a partecipare a incontri,
conferenze, convegni e riunioni, relativi al presente incarico anche
nelle fasi successive finalizzate all'approvazione dei risultati,
senza ulteriore onere finanziario per la Regione Emilia-Romagna,
oltre a quello di cui al precedente art. 6.
Art. 12
Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra le parti e che
non sia possibile risolvere in via amichevole, e' deferita al
giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale (con sede in Bologna)
composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante e
da un terzo membro che lo presiede, nominato dalle parti, di comune
accordo oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
di Bologna.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio
arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento
e ripartite in base alle determinazioni del Collegio arbitrale
medesimo che dovra' pronunciarsi entro 90 giorni dalla sua
costituzione.
Art. 13
Per quanto non altrimenti indicato nella presente convenzione, viene
dichiarato esclusivamente competente il foro di Bologna.
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ing. Adalberto Peretti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO
Rino Rosini