REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2620

Aggiornamento PRIT - Terza ed ultima fase. Affidamento incarichi di consulenza e di assistenza tecnica riguardanti i settori della navigazione interna e del trasporto aereo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di affidare all'ARNI con sede in Boretto (RE), Via Argine Cisa n.            
11, l'incarico di consulenza e di assistenza tecnica alla fase finale           
dell'aggiornamento del PRIT per quanto attiene al settore della                 
"navigazione interna";                                                          
b) di approvare lo schema della convenzione (allegato 1), e l'unita             
specifica tecnica (allegato 2), parte integrante del presente                   
provvedimento, che regola il suddetto incarico;                                 
c) di fissare, per la prestazione richiesta, il compenso complessivo            
di Lire 95.200.000, IVA compresa;                                               
d) di imputare la spesa complessiva di Lire 95.200.000 registrata al            
n. 5817 di impegno al Capitolo 43025 "Spese per l'aggiornamento del             
Piano regionale dei trasporti" del Bilancio per l'esercizio                     
finanziario 1997 che e' dotato della necessaria disponibilita';                 
e) di affidare all'ing. Adalberto Peretti, residente in Bologna,                
(omissis) l'incarico di consulenza e di assistenza tecnica alla fase            
finale di elaborazione del PRIT per quanto attiene al settore del               
"trasporto aereo";                                                              
f) di approvare lo schema di convenzione (allegato 3) e l'unita                 
specifica tecnica (allegato 4), parte integrante del presente                   
provvedimento che regola il suddetto incarico;                                  
g) di fissare per la prestazione richiesta il compenso di Lire                  
40.000.000, oltre al contributo CNPAIALP 2% per Lire 800.000, ed a              
IVA 19% per Lire 7.752.000 per complessive Lire 48.552.000, al lordo            
delle ritenute di legge;                                                        
h) di imputare la predetta spesa complessiva di Lire 48.552.000,                
registrata al n. 5818 di impegno al Capitolo 2100 "Spese per studi,             
consulenze e collaborazioni" del Bilancio per l'esercizio finanziario           
1997 che e' dotato della necessaria disponibilita';                             
i) di nominare il Responsabile del Servizio Infrastrutture per il               
trasporto, gia' direttore tecnico-scientifico del processo di                   
aggiornamento del PRIT e del gruppo interassesorile incaricato della            
validazione del materiale e dei risultati finali della III fase,                
anche direttore degli incarichi di consulenza e di assistenza tecnica           
relativa ai settori della navigazione interna e del trasporto aereo;            
l) di affidare altresi' all'apposito Gruppo di lavoro                           
interassessorile incaricato della validazione del materiale e dei               
risultati finali della III fase del PRIT, limitatamente ai suoi                 
componenti che sono dirigenti e funzionari della Regione, anche il              
compito di validare quanto verra' prodotto a seguito degli incarichi            
di cui sopra;                                                                   
m) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 41/92 come                 
sostituito dall'art. 26 della L.R. 31/94 e ai termini delle delibere            
della Giunta regionale 2541/95 e 1481/96, il Responsabile del                   
Servizio Infrastrutture per il trasporto provvedera' alla stipula               
degli atti di convenzione;                                                      
n) di dare altresi' atto che alla liquidazione della spesa                      
provvedera', con propri atti formali il Responsabile del Servizio               
Infrastrutture per il trasporto a norma dell'art. 61 della L.R. 31/77           
cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 e delle                     
deliberazioni della Giunta regionale 2541/95 e 1481/96, secondo le              
modalita' stabilite dalla allegata convenzione, dietro presentazione            
di regolari fatture;                                                            
o) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Allegato 1                                                                      
Schema di convenzione per regolare i rapporti tra la Regione                    
Emilia-Romagna e l'ARNI in ordine all'incarico di consulenza e di               
assistenza tecnica nel settore della navigazione interna                        
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARNI (con sede a Boretto (RE),             
Via Argine Cisa n. 11), in base alle clausole contemplate dagli                 
articoli seguenti, la consulenza e l'assistenza tecnica per                     
l'aggiornamento del PRIT - terza ed ultima fase per la parte                    
riguardante la "navigazione interna".                                           
Art. 2                                                                          
Attivita' di consulenza e di assistenza                                         
I contenuti dell'attivita' di consulenza e di assistenza tecnica                
riguardano in sintesi:                                                          
- l'aggiornamento delle conoscenze sullo stato infrastrutturale e               
degli interventi in corso e di prossimo avvio;                                  
- la disamina critica dei progetti e degli studi sia infrastrutturali           
che sulla domanda potenziale che, eseguiti in tempi recenti,                    
conservano una loro attualita';                                                 
- specifiche valutazioni progettuali per individuare gli interventi             
occorrenti per portare i tratti di rete maggiormente navigati - con             
particolare riferimento al territorio emiliano - ad uno standard                
uniforme e ad un livello di servizio di dimensione europea:                     
- per soddisfare le esigenze della moderna navigazione commerciale,             
- per recuperare produttivamente e pienamente un patrimonio                     
infrastrutturale oggi sotto utilizzato;                                         
- le modalita' di integrazione della navigazione interna con gli                
altri sistemi di trasporto attraverso un adeguamento ed una                     
razionalizzazione dei punti di interscambio;                                    
- le opportunita' di sviluppo della navigazione fluviomarittima per             
la riduzione delle rotture di carico e l'esame delle relative                   
problematiche.                                                                  
L'attivita' relativa alla navigazione interna, per quanto attiene gli           
aspetti trasportistici, dovendosi rapportare ed integrare con quanto            
previsto dal "Programma di lavoro" della terza fase                             
dell'aggiornamento del PRIT, deve anche approfondire:                           
- il dimensionamento della domanda potenziale interessata all'uso del           
vettore idroviario e fluviomarittimo con riferimento agli orizzonti             
temporali indicati dalla III fase del PRIT e gli scenari                        
infrastrutturali ed organizzativi realistici associati a ciascun                
orizzonte.                                                                      
Le attivita' ("piano di lavoro") in cui si articola l'incarico sono             
puntualmente elencate nell'unita "specifica tecnica", parte                     
integrante e necessaria del presente disciplinare alla quale pertanto           
si rimanda.                                                                     
Collocandosi l'approfondimento occorrente per il settore della                  
navigazione interna nella terza fase del PRIT ed in continuita' con             
quanto sino ad ora svolto (sia riguardo a questa fase sia alle fasi             
precedenti) costituiscono per esso riferimento essenziale e                     
necessario anche:                                                               
- la deliberazione della Giunta regionale n. 5094 del 12 ottobre 1994           
che ha definito il programma complessivo di aggiornamento del PRIT,             
- la indicazione e le risultanze della prima e seconda fase del PRIT,           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2859 del 19 novembre               
1996 con la quale sono stati rimodulati i contenuti e i tempi                   
previsti per la terza fase,                                                     
- il documento della Direzione generale Trasporti e Sistemi di                  
mobilita', denominato "Il PRIT come Piano strategico. Aggiornamento             
del Piano regionale integrato - Programma di lavoro per la III ed               
ultima fase", che ha ridefinito il programma di lavoro della terza              
fase dello studio.                                                              
L'attivita' di assistenza dovra' rapportarsi alle seguenti                      
"macro-operazioni" che compongono la terza fase del PRIT,                       
contribuendo anche ad una loro integrazione e maggiore specificazione           
per gli aspetti che attengono il settore in parola:                             
- studio degli assetti territoriali di medio-lungo periodo,                     
- analisi previsionale della domanda di trasporto merci,                        
- messa a punto e caratterizzazione dello scenario di riferimento               
(anni 2000 e 2010),                                                             
- costruzione e valutazione degli scenari di lavoro,                            
- analisi critica dei risultati del processo di valutazione e prima             
definizione dello scenario di Piano,                                            
- formulazione dello scenario PRIT aggiornato.                                  
Dovra' in particolare strettamente relazionarsi - per quanto attiene            
gli aspetti piu' propriamente trasportistici - con lo studio                    
riguardante "l'approfondimento della conoscenza della domanda di                
trasporto merci, ai fini della simulazione, previsione e gestione               
della ripartizione modale e la pianificazione dell'assetto logistico            
regionale", affidato al prof. Agostino Cappelli, cui compete il                 
coordinamento delle ricerche relative all'analisi previsionale della            
domanda e quindi anche il coordinamento delle analisi attinenti la              
navigazione interna.                                                            
Art. 3                                                                          
Coordinamento e verifiche                                                       
L'ARNI presentera' a meta' dell'incarico un "rapporto informativo"              
per porre a conoscenza dell'Amministrazione regionale lo sviluppo               
puntuale del lavoro ed i risultati sino a quel momento conseguiti,              
che dovranno comunque comprendere i punti dall'1 al 9, compreso, del            
piano di cui all'allegata specifica tecnica. Le attivita' verranno              
effettuate sotto la sorveglianza ed il controllo dell'Assessorato               
alla Mobilita', attraverso il "Gruppo di lavoro" interessessorile               
nominato con determinazione n. 139 del 15 gennaio 1997 del Direttore            
generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita' - limitatamente ai                 
dirigenti e funzionari regionali che fanno parte di detto gruppo,               
coordinato dal Direttore tecnico-scientifico del PRIT e dal Direttore           
dei lavori, indicati nello stesso atto.                                         
La responsabilita' dello studio viene affidata, per quanto attiene              
l'ARNI, al proprio Direttore.                                                   
Gli incontri ufficiali tra ARNI e Gruppo di lavoro interassessorile             
(come sopra specificato) avranno principalmente luogo attraverso                
riunioni bilaterali da concordarsi di volta in volta in relazione               
allo stato di avanzamento del piano di lavoro e, comunque, ogni                 
qualvolta venga richiesto da una delle parti.                                   
Il coordinamento delle ricerche relative all'analisi previsionale               
della domanda, anche per il settore "navigazione interna" resta a               
capo del prof. Agostino Cappelli, ai sensi di quanto specificato al             
precedente art. 2.                                                              
L'ARNI e' tenuta pertanto a rapportarsi autonomamente al medesimo per           
tali approfondimenti dovendosi integrare l'attivita' affidata                   
all'Azienda, per quanto attiene soprattutto gli aspetti                         
"trasportistici", allo studio commissionato al prof. Cappelli sempre            
nell'ambito della terza fase del PRIT.                                          
Art. 4                                                                          
Esecuzione e garanzie                                                           
L'ARNI sviluppera' le attivita' previste sotto la propria                       
responsabilita', garantendo il rispetto delle indicazioni e dei                 
vincoli contrattuali oltreche' dei relativi tempi esecutivi di cui al           
successivo art. 5.                                                              
Gestira' altresi' direttamente i rapporti con i soggetti esterni che            
verranno coinvolti oltreche' l'attivita' di raccordo con                        
l'Assessorato alla Mobilita'.                                                   
Comportando lo svolgimento dell'incarico caratteri di                           
multidisciplinarieta' per il suo sviluppo e per le indagini, si                 
prende atto che l'ARNI, oltre al proprio personale ed alle                      
attrezzature di cui dispone, si potra' avvalere di figure                       
professionali di elevato livello di specializzazione, soprattutto per           
quanto attiene:                                                                 
- agli aspetti progettuali di natura tecnico-idraulica;                         
- al dimensionamento della domanda potenzialmente acquisibile.                  
Per la puntuale articolazione dei compiti e delle attivita', si                 
rimanda all'allegata "specifica tecnica".                                       
Le elaborazioni progettuali che scaturiranno dal perfezionamento                
esecutivo della presente convenzione resteranno di proprieta' piena             
ed assoluta della Regione, la quale potra' farne l'uso totale o                 
parziale che riterra' piu' opportuno.                                           
Art. 5                                                                          
Tempi di consegna                                                               
I tempi di consegna degli elaborati sono fissati in mesi 4 dalla                
firma della presente convenzione.                                               
Qualora per cause non imputabili all'ARNI e debitamente riconosciute            
dalla Regione Emilia-Romagna, fosse necessario effettuare delle                 
sospensioni temporanee durante il corso dei lavori, la situazione               
verra' accertata attraverso uno scambio di lettere tra i contraenti.            
I tempi delle sospensioni di cui sopra daranno luogo a un termine               
suppletivo, di pari lunghezza, delle scadenze contrattuali.                     
La Regione ha comunque facolta' di sospendere temporaneamente                   
l'effettuazione delle prestazioni per oggettive esigenze legate alla            
buona riuscita dei lavori. In tal caso si avranno prolungamenti dei             
termini di consegna intermedio e finale, pari al periodo di                     
sospensione, senza alcun diritto a compensi o indennita' da parte               
dell'incaricato.                                                                
Art. 6                                                                          
Corrispettivo                                                                   
Quale compenso per l'esecuzione delle prestazioni indicate nei                  
precedenti articoli la Regione Emilia-Romagna corrispondera' all'ARNI           
la somma di Lire 95.200.000, comprensiva di IVA.                                
L'impegno del personale interno all'ARNI non costituira' un costo per           
la Regione in quanto ARNI e' strumento della Regione per le                     
problematiche della navigazione.                                                
Il costo preventivato e' quindi da imputare prevalentemente alla                
attivita' delle consulenze. La restante parte verra' utilizzata                 
dall'ARNI per l'acquisto del materiale occorrente alle indagini                 
preliminari e ad alcune spese vive.                                             
Tutte le spese generali del presente atto, relative accessorie e                
conseguenti, sono a carico dell'ARNI.                                           
Art. 7                                                                          
Pagamenti                                                                       
La liquidazione del compenso verra' attuata come segue:                         
- il 40% alla consegna del "rapporto informativo" intermedio citato             
al precedente art. 3, che dovra' comunque comprendere l'elaborazione            
dei punti dall'1 al 9, del "Piano di lavoro" puntualmente riportato             
nell'allegata specifica tecnica;                                                
- il 50% alla consegna dei restanti elaborati (dal punto 10 al 16               
della specifica);                                                               
- il 10% alla definitiva approvazione degli elaborati da parte della            
Giunta regionale.                                                               
La corresponsione delle spettanze sara' comunque subordinata al                 
formale accoglimento della documentazione prodotta da parte del                 
"Gruppo di lavoro" interassessorile richiamato all'art. 3.                      
Per la liquidazione dei compensi l'ARNI dovra' di volta in volta                
inoltrare regolare fattura.                                                     
Eventuali prestazioni aggiuntive richieste dalla Regione                        
Emilia-Romagna all'ARNI saranno compensate a parte ed a seguito di              
valutazione effettuata di comune accordo.                                       
Art. 8                                                                          
Decadimento e risoluzione del contratto                                         
L'incarico derivante dalla presente convenzione potra' essere                   
dichiarato decaduto da parte della Giunta regionale, oltre che per la           
inadempienza agli obblighi della convenzione stessa, anche quando, a            
giudizio insindacabile della Giunta medesima l'ARNI, per negligenza,            
comprometta la tempestiva attuazione e la buona riuscita del lavoro             
affidatogli.                                                                    
In caso di decadenza l'ARNI avra' solo il diritto ad ottenere la                
corresponsione del compenso per il lavoro fatto e/o predisposto fino            
alla data della decadenza, limitatamente alla parte di lavoro                   
riconosciuto valido ed accettato dall'Amministrazione, salvo                    
compensazione con l'eventuale risarcimento del danno subito dalla               
Regione, secondo le norme comuni.                                               
La Regione puo' inoltre recedere dal contratto in ogni tempo mediante           
pagamento delle prestazioni eseguite e di una indennita' pari al 10%            
del lavoro previsto e non reso.                                                 
Qualora una sospensione temporanea si protraesse oltre 180 giorni               
consecutivi, per fatto imputabile alla Regione, l'ARNI potra'                   
richiedere la risoluzione della presente convenzione.                           
Art. 9                                                                          
Penale                                                                          
In caso di ritardato adempimento per cause imputabili all'Azienda in            
parola, la medesima corrispondera' alla Regione Emilia-Romagna, a               
titolo di penale, la somma di Lire 100.000 per ogni giorno di ritardo           
fino ad un massimo del 10% del compenso stabilito, restando il                  
diritto all'ulteriore integrale risarcimento del danno a favore della           
Regione, secondo le norme comuni.                                               
Art. 10                                                                         
Attribuzioni Regione                                                            
La Regione Emilia-Romagna, al fine di agevolare lo svolgimento e la             
conclusione dell'incarico oggetto della presente convenzione:                   
- mettera' a disposizione dell'ARNI studi, progetti, relazioni,                 
memorie, delibere, utili ai fini delle prestazioni da svolgere;                 
- promuovera', se richiesto, il coordinamento e la collaborazione di            
tutti gli enti ed organismi, pubblici e privati, interessati agli               
studi e progettazione;                                                          
- procurera' e concedera' i permessi e le autorizzazioni di propria             
competenza necessari per lo svolgimento del lavoro;                             
- affianchera' l'ARNI con propri tecnici, se richiesto dalla                    
medesima, quando si dovranno consultare e/o interessare allo studio             
enti, organismi e aziende diverse dalla Regione Emilia-Romagna.                 
Art. 11                                                                         
Altri obblighi ARNI                                                             
L'ARNI si impegna a partecipare a incontri, conferenze, convegni e              
riunioni, relativi all'incarico ad essa affidato, sia durante lo                
svolgimento dello stesso incarico che nelle fasi successive                     
finalizzate alla sua approvazione, senza ulteriore onere finanziario            
per la Regione Emilia-Romagna, oltre a quello di cui al precedente              
art. 6.                                                                         
L'ARNI si obbliga, in ogni caso, a sollevare la Regione                         
Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilita' derivante dall'utilizzo e           
dal comportamento del personale di supporto in quanto addetto alle              
operazioni previste per l'effettuazione delle prestazioni oggetto               
della presente convenzione.                                                     
Art. 12                                                                         
Controversie                                                                    
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra le parti e che              
non sia possibile risolvere in via amichevole, e' deferita al                   
giudizio inappellabile di un collegio arbitrale (con sede in Bologna)           
composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante e             
da un terzo membro che lo presiede, nominato dalle parti, di comune             
accordo oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale            
di Bologna.                                                                     
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio                   
arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento           
e ripartite in base alle determinazioni del collegio arbitrale                  
medesimo che dovra' pronunciarsi entro 90 giorni dalla sua                      
costituzione.                                                                   
Art. 13                                                                         
Per quanto non altrimenti indicato nella presente convenzione, viene            
dichiarato esclusivamente competente il foro di Bologna.                        
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per L'ARNI                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL PRESIDENTE                                     
INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO  Renato Grilli                                  
Rino Rosini                                                                     
Allegato 3                                                                      
Schema di convenzione per regolare i rapporti tra la Regione Emilia e           
l'ing. Adalberto Peretti in ordine all'attivita' di consulenza e di             
assistenza tecnica nel settore del trasporto aereo                              
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
La Regione Emilia-Romagna affida all'ing. Adalberto Peretti,                    
residente a Bologna, (omissis) in base alle clausole contemplate                
dagli articoli seguenti, l'incarico di consulenza e di assistenza               
tecnica nella terza e ultima fase di aggiornamento del PRIT per la              
parte riguardante il "trasporto aereo".                                         
Art. 2                                                                          
Attivita'                                                                       
I contenuti delle attivita' in sintesi riguardano i seguenti punti:             
1) il quadro di riferimento internazionale (mondiale ed europeo);               
2) il quadro di riferimento nazionale;                                          
3) lo stato dell'aeroportualita' regionale;                                     
4) le tendenze ed i programmi in corso;                                         
5) le posizioni e le aspettative dei vari soggetti;                             
6) lo scenario di piano al I orizzonte temporale (piano a breve                 
termine);                                                                       
7) lo scenario di piano al II orizzonte temporale (piano di                     
medio-lungo termine);                                                           
8) le ipotesi sulle azioni di tipo amministrativo e finanziario utili           
a raggiungere gli obiettivi di piano;                                           
9) i criteri per l'aggiornamento sistematico degli studi e dei dati             
sul sistema del trasporto aereo regionale.                                      
Le attivita' da svolgere, dovendosi rapportare ed integrare con                 
quanto previsto dal "Programma di lavoro" della terza fase                      
dell'aggiornamento del PRIT, per quanto attiene agli aspetti                    
trasportistici, dovranno anche approfondire il dimensionamento della            
domanda potenziale interessata all'uso del vettore aereo con                    
riferimento agli orizzonti temporali indicati dal piano di lavoro e             
con riferimento a scenari infrastrutturali ed organizzativi                     
realistici associati a ciascun orizzonte.                                       
Le specifiche attivita' (piano di lavoro) in cui si articola                    
l'incarico sono puntualmente elencate nell'unita "specifica tecnica",           
parte integrante e necessaria del presente disciplinare alla quale              
pertanto si rimanda; costituiscono riferimento essenziale e                     
necessario anche:                                                               
- la deliberazione della Giunta regionale n. 5094 del 12 ottobre 1994           
che ha definito il programma complessivo di aggiornamento del PRIT,             
- la indicazione e le risultanze della prima e seconda fase del PRIT,           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2859 del 19 novembre               
1996 con la quale sono stati rimodulati i contenuti e i tempi                   
previsti per la terza fase,                                                     
- il documento della Direzione generale Trasporti e Sistemi di                  
mobilita', denominato "Il PRIT come Piano strategico. Aggiornamento             
del Piano regionale integrato - Programma di lavoro per la III ed               
ultima fase", che ha ridefinito il programma di lavoro della terza              
fase dello studio.                                                              
L'attivita' in oggetto dovra' altresi' essere svolta in stretta                 
relazione con gli studi affidati al prof. Agostino Cappelli e                   
all'ing. Luigi Napoli con delibera n. 2855 del 19 novembre 1996.                
Art. 3                                                                          
Coordinamento e verifiche                                                       
L'ing. Adalberto Peretti presentera' a meta' dell'incarico un                   
"rapporto informativo" per porre a conoscenza dell'Amministrazione              
regionale lo sviluppo puntuale delle prestazioni rese ed i risultati            
sino a quel momento conseguiti, con riferimento ai punti da 1 a 4               
compreso, indicati all'art. 2. La sorveglianza ed il controllo                  
verranno svolti dall'Assessorato alla Mobilita', attraverso il                  
"Gruppo di lavoro" interassessorile nominato con determinazione n.              
139 del 15 gennaio 1997 del Direttore generale ai Trasporti e Sistemi           
di mobilita' - limitatamente ai dirigenti e funzionari regionali che            
fanno parte di detto Gruppo - ed il Direttore tecnico-scientifico e             
il Direttore dei lavori indicati dallo stesso atto.                             
Gli incontri ufficiali tra l'ing. Adalberto Peretti e il Gruppo di              
lavoro interassessorile (ristretto) avranno principalmente luogo                
attraverso riunioni bilaterali da concordarsi di volta in volta in              
relazione allo stato di avanzamento dell'attivita' e ai piani di                
lavoro concordati e, comunque, ogni qualvolta venga richiesto da una            
delle parti.                                                                    
Art. 4                                                                          
Esecuzione e garanzie                                                           
L'ing. Adalberto Peretti garantira' il rispetto delle indicazioni e             
dei vincoli contrattuali oltreche' dei relativi tempi esecutivi di              
cui al successivo art. 5.                                                       
Gestira' altresi' direttamente i rapporti con i soggetti esterni che            
verranno coinvolti oltreche' l'attivita' di raccordo con                        
l'Assessorato alla Mobilita'.                                                   
La Regione Emilia-Romagna garantisce a sua volta l'accesso alle                 
informazioni e alla documentazione in proprio possesso, utili ai fini           
dell'espletamento dell'indagine.                                                
Si impegna nel contempo a facilitare i contatti con gli Enti locali             
la cui collaborazione si rendera' necessaria.                                   
Le elaborazioni progettuali che scaturiranno dal perfezionamento                
esecutivo della presente convenzione resteranno di proprieta' piena             
ed assoluta della Regione, la quale potra' farne l'uso totale o                 
parziale che riterra' piu' opportuno.                                           
Art. 5                                                                          
Tempi di consegna                                                               
I tempi di consegna dei rapporti sono fissati in mesi 4 dalla firma             
della presente Convenzione.                                                     
Qualora per cause non imputabili all'ing. Peretti e debitamente                 
riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, fosse necessario                     
effettuare delle sospensioni temporanee durante il corso dei lavori,            
la situazione verra' accertata attraverso uno scambio di lettere tra            
i contraenti.                                                                   
I tempi delle sospensioni di cui sopra daranno luogo a un termine               
suppletivo, di pari lunghezza, delle scadenze contrattuali.                     
La Regione ha comunque facolta' di sospendere temporaneamente                   
l'effettuazione delle prestazioni per oggettive esigenze legate alla            
buona riuscita dei lavori. In tal caso si avranno prolungamenti dei             
termini di consegna intermedio e finale, pari al periodo di                     
sospensione, senza alcun diritto a compensi o indennita' da parte               
dell'incaricato.                                                                
Art. 6                                                                          
Corrispettivo                                                                   
Quale compenso per l'esecuzione delle prestazioni in parola la                  
Regione Emilia-Romagna corrispondera' all'ing. Adalberto Peretti la             
somma di Lire 40.000.000 oltre al contributo CNPAIALP 2% per Lire               
800.000 ed a IVA 19% per Lire 7.752.000 per complessive Lire                    
48.552.000, al lordo delle ritenute di legge.                                   
Art. 7                                                                          
Pagamenti                                                                       
La liquidazione del compenso verra' attuata come segue:                         
- il 40% alla consegna dei rapporti riguardanti i punti 1 - 2 - 3 - 4           
di cui all'art. 2 della Convenzione;                                            
- il 50% alla consegna dei rapporti relativi ai punti 5 - 6 - 7 - 8 -           
9 del precedente art. 2;                                                        
- il 10% alla definitiva approvazione dei rapporti da parte della               
Giunta regionale.                                                               
La corresponsione delle spettanze sara' comunque subordinata al                 
formale accoglimento della documentazione prodotta da parte del                 
"Gruppo di lavoro" interassessorile richiamato all'art. 3.                      
Per la liquidazione dei compensi l'ing. Adalberto Peretti dovra' di             
volta in volta inoltrare regolare fattura.                                      
Eventuali prestazioni aggiuntive richieste dalla Regione                        
Emilia-Romagna allo stesso saranno compensate a parte ed a seguito di           
valutazione effettuata di comune accordo.                                       
Art. 8                                                                          
Decadimento e risoluzione del contratto                                         
L'incarico derivante dalla presente convenzione potra' essere                   
dichiarato decaduto da parte della Giunta regionale, oltre che per la           
inadempienza agli obblighi della convenzione stessa, anche quando, a            
giudizio insindacabile della Giunta medesima l'ing. Adalberto                   
Peretti, per negligenza, comprometta la tempestiva attuazione e la              
buona riuscita del lavoro affidatogli.                                          
In caso di decadenza l'ing. Adalberto Peretti avra' solo il diritto             
ad ottenere la corresponsione del compenso per il lavoro fatto e/o              
predisposto fino alla data della decadenza, limitatamente alla parte            
di lavoro riconosciuto valido ed accettato dall'Amministrazione,                
salvo compensazione con l'eventuale risarcimento del danno subito               
dalla Regione, secondo le norme comuni.                                         
La Regione puo' inoltre recedere dal contratto in ogni tempo mediante           
pagamento delle prestazioni eseguite e di una indennita' pari al 10%            
del lavoro previsto e non reso.Qualora una sospensione temporanea si            
protraesse oltre 180 giorni consecutivi, per fatto imputabile alla              
Regione, l'ing. Adalberto Peretti  potra' richiedere la risoluzione             
della presente convenzione.                                                     
Art. 9                                                                          
Penale                                                                          
In caso di ritardato adempimento per cause imputabili all'ing.                  
Peretti, il medesimo corrispondera' alla Regione Emilia-Romagna, a              
titolo di penale, la somma di Lire 100.000 per ogni giorno di ritardo           
fino ad un massimo del 10% del compenso stabilito, restando il                  
diritto all'ulteriore integrale risarcimento del danno a favore della           
Regione, secondo le norme comuni.                                               
Art. 10                                                                         
Attribuzioni Regione                                                            
La Regione Emilia-Romagna, al fine di agevolare lo svolgimento e la             
conclusione delle attivita' oggetto della presente convenzione:                 
- mettera' a disposizione dell'ing. Adalberto Peretti studi,                    
progetti, relazioni, memorie, delibere utili ai fini delle                      
prestazioni da svolgere;                                                        
- promuovera' il coordinamento e la collaborazione di tutti gli enti            
ed organismi, pubblici e privati, interessati agli studi e                      
progettazione;                                                                  
- procurera' e concedera' i permessi e le autorizzazioni di propria             
competenza necessari per lo svolgimento del lavoro;                             
- affianchera' l'ing. Adalberto Peretti con propri tecnici, se                  
richiesto dal medesimo, quando si dovranno consultare e/o interessare           
allo studio enti, organismi e aziende diverse dalla Regione                     
Emilia-Romagna.                                                                 
Art. 11                                                                         
Altri obblighi                                                                  
L'ing. Adalberto Peretti si impegna a partecipare a incontri,                   
conferenze, convegni e riunioni, relativi al presente incarico anche            
nelle fasi successive finalizzate all'approvazione dei risultati,               
senza ulteriore onere finanziario per la Regione Emilia-Romagna,                
oltre a quello di cui al precedente art. 6.                                     
Art. 12                                                                         
Controversie                                                                    
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra le parti e che              
non sia possibile risolvere in via amichevole, e' deferita al                   
giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale (con sede in Bologna)           
composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante e             
da un terzo membro che lo presiede, nominato dalle parti, di comune             
accordo oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale            
di Bologna.                                                                     
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio                   
arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento           
e ripartite in base alle determinazioni del Collegio arbitrale                  
medesimo che dovra' pronunciarsi entro 90 giorni dalla sua                      
costituzione.                                                                   
Art. 13                                                                         
Per quanto non altrimenti indicato nella presente convenzione, viene            
dichiarato esclusivamente competente il foro di Bologna.                        
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  ing. Adalberto Peretti                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO                                                 
Rino Rosini                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina