DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2614
Modifica dei punti D) e H) della deliberazione della Giunta regionale 1648/96, proroga dei termini previsti per il completamento dei progetti ammessi a contributo e ridefinizione delle modalita' di erogazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
A) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, i punti D)
ed H) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale
1648/96 cosi' come segue:
- punto D): "che eventuali economie risultanti dalla differenza tra
l'importo previsto per la realizzazione dei singoli progetti ammessi
a contributo e quello di aggiudicazione e/o dalla ridefinizione
progettuale in diminuzione saranno riutilizzate secondo le modalita'
di cui al punto C) della deliberazione della Giunta regionale
1648/96. A tal fine l'Ente beneficiario deve trasmettere alla
struttura regionale competente, entro trenta giorni dalla data della
sua approvazione, la delibera di aggiudicazione dei lavori, con
l'indicazione del relativo importo, riferita al progetto ammesso a
contributo";
- punto H): "che eventuali spese gia' impegnate o sostenute a partire
dall'1 gennaio 1994 dall'Ente beneficiario per la realizzazione di
una o piu' parti del progetto ammesso a contributo, verranno
considerate spese ammissibili ai fini della contabilizzazione della
quota a carico dell'Ente beneficiario fino a concorrenza della somma
complessiva prevista e che, in tal caso, nella deliberazione
d'impegno l'Ente beneficiario deve dar conto delle spese gia'
sostenute o impegnate e delle spese ancora da sostenere. L'Ente
beneficiario deve inoltre trasmettere alla struttura regionale
competente una dichiarazione a firma del rappresentante legale
dell'Ente stesso contenente l'elenco delle fatture e dei relativi
mandati di pagamento";
B) di prorogare la scadenza prevista per il completamento
dell'attuazione dei progetti dal 28 febbraio 1998 al 31 dicembre
1998;
C) di ridefinire le modalita' di erogazione agli Enti beneficiari
delle quote di contributo iscritte nel Bilancio regionale per gli
esercizi finanziari 1997 e 1998, dando atto che gli stessi debbono
attenersi a quanto previsto dall'art. 14, comma 8, della L.R. 12
dicembre 1985, n. 29 "Norme generali sulle procedure di
programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della
Regione, di Province, Comuni, Comunita' Montane, Consorzi di Enti
locali";
D) di modificare, per quanto riguarda le modalita' di erogazione agli
Enti beneficiari delle quote di contributo iscritte nel Bilancio
regionale per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, il punto C) della
determinazione del Direttore generale Programmazione e Pianificazione
urbanistica n. 6592 del 25 luglio 1997 secondo quanto previsto al
precedente punto C) della presente deliberazione;
E) di stabilire che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.