REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 17                                                               
Norme finanziarie                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la                 
Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella             
parte di spesa del bilancio regionale che saranno dotati della                  
necessaria disponibilita' con apposite autorizzazioni di spesa che              
verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma                    
dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                               
2. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali e dalle              
obbligazioni emesse e dalla cessione delle quote sono destinate al              
finanziamento degli investimenti e all'assunzione di partecipazioni             
in societa' finanziarie regionali secondo le disposizioni previste              
nell'art. 14 bis, comma 16, della Legge n. 86 del 1994 e nell'art. 10           
della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 22                
della Legge 19 maggio 1976, n. 335.                                             
3. I proventi distribuiti dalla societa' di gestione del fondo sono             
entrate di parte corrente.                                                      
4. Le somme e i proventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono               
essere utilizzati alla riduzione del debito complessivo secondo le              
disposizioni previste nell'art. 14 bis, comma 16, della Legge n. 86             
del 1994.                                                                       
5. Sono istituiti i capitoli di entrata per le entrate e i proventi             
di cui ai precedenti commi.                                                     
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 6 aprile 1998  ANTONIO LA FORGIA                                       
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31                    
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale                                      
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle               
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei            
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria della presente legge.                                         
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle                    
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti            
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche               
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 16 dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio                
1994, n. 86 e' riportato alla nota all'art. 2.                                  
3) Il testo dell'art. 10 della Legge 16 maggio 1970, n. 281                     
concernente Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a           
Statuto ordinario, cosi' come modificato dall'art. 22 della Legge 19            
maggio 1976, n. 335, e' il seguente:                                            
"Art. 10 - Mutui, obbligazioni e anticipazioni                                  
Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni                     
esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonche' per               
assumere partecipazioni in societa' finanziarie regionali cui                   
partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle                 
materie di cui all'art. 117 della Costituzione o in quelle delegate             
ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.                      
L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e           
interessi dei mutui e dei prestiti in estinzione non puo' superare il           
20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione           
iscritte in bilancio nel Titolo I a norma del presente art. 8                   
sempreche' gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura                   
nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.                             
La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al            
primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli            
esercizi finanziari, futuri, nonche' i mezzi necessari per la                   
copertura degli oneri, e deve, altresi', disporre, per i prestiti               
obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata              
dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le                     
modalita', previo conforme parere del comitato interministeriale per            
il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.                    
Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di             
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non                 
eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad            
esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio           
finanziario in cui sono contratte.                                              
Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il                  
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti                          
dell'Amministrazione dello Stato.".                                             
Comma 4                                                                         
Il testo del comma 16 dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio 1994,             
n. 86 e' riportato alla nota all'art. 2.                                        
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Ielo, Alni e Gnassi,             
presentato in data 24 giugno 1997; oggetto consiliare n. 2522 (VI               
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 184, in data 17 luglio 1997;                                         
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente.                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.3 del             
24 febbraio 1998 (limitatamente agli articoli da 1 a 15 e da 18 a 20            
del progetto di legge originario), con relazione scritta del                    
consigliere Ielo;                                                               
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 marzo 1998,              
atto n. 119/98;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 761/4.1.27/C.G. del           
3 aprile 1998.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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