LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 17
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte di spesa del bilancio regionale che saranno dotati della
necessaria disponibilita' con apposite autorizzazioni di spesa che
verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma
dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali e dalle
obbligazioni emesse e dalla cessione delle quote sono destinate al
finanziamento degli investimenti e all'assunzione di partecipazioni
in societa' finanziarie regionali secondo le disposizioni previste
nell'art. 14 bis, comma 16, della Legge n. 86 del 1994 e nell'art. 10
della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 22
della Legge 19 maggio 1976, n. 335.
3. I proventi distribuiti dalla societa' di gestione del fondo sono
entrate di parte corrente.
4. Le somme e i proventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono
essere utilizzati alla riduzione del debito complessivo secondo le
disposizioni previste nell'art. 14 bis, comma 16, della Legge n. 86
del 1994.
5. Sono istituiti i capitoli di entrata per le entrate e i proventi
di cui ai precedenti commi.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 aprile 1998 ANTONIO LA FORGIA
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle
rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla
legge finanziaria della presente legge.
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".
Comma 2
2) Il testo del comma 16 dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio
1994, n. 86 e' riportato alla nota all'art. 2.
3) Il testo dell'art. 10 della Legge 16 maggio 1970, n. 281
concernente Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a
Statuto ordinario, cosi' come modificato dall'art. 22 della Legge 19
maggio 1976, n. 335, e' il seguente:
"Art. 10 - Mutui, obbligazioni e anticipazioni
Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni
esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonche' per
assumere partecipazioni in societa' finanziarie regionali cui
partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle
materie di cui all'art. 117 della Costituzione o in quelle delegate
ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.
L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e
interessi dei mutui e dei prestiti in estinzione non puo' superare il
20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione
iscritte in bilancio nel Titolo I a norma del presente art. 8
sempreche' gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al
primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli
esercizi finanziari, futuri, nonche' i mezzi necessari per la
copertura degli oneri, e deve, altresi', disporre, per i prestiti
obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata
dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le
modalita', previo conforme parere del comitato interministeriale per
il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non
eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad
esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio
finanziario in cui sono contratte.
Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione dello Stato.".
Comma 4
Il testo del comma 16 dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio 1994,
n. 86 e' riportato alla nota all'art. 2.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Ielo, Alni e Gnassi,
presentato in data 24 giugno 1997; oggetto consiliare n. 2522 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 184, in data 17 luglio 1997;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e
Programmazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.3 del
24 febbraio 1998 (limitatamente agli articoli da 1 a 15 e da 18 a 20
del progetto di legge originario), con relazione scritta del
consigliere Ielo;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 marzo 1998,
atto n. 119/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 761/4.1.27/C.G. del
3 aprile 1998.