REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 16 Operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari regionali 1. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi dalla Regione possono essere effettuate anche presso le agenzie dell'Ente Poste italiane.