REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 16                                                               
Operazioni di collocamento e di distribuzione                                   
di valori mobiliari regionali                                                   
1. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori                   
mobiliari emessi dalla Regione possono essere effettuate anche presso           
le agenzie dell'Ente Poste italiane.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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