REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 14                                                               
Relazione sulle partecipazioni                                                  
1. Nella relazione al bilancio di previsione, la Giunta individua le            
partecipazioni che, in relazione alle esigenze della programmazione             
economica, la Regione intende assumere o modificare nel periodo di              
vigenza del bilancio pluriennale.                                               
2. Nella relazione al rendiconto consuntivo, la Giunta presenta una             
analisi sulle diverse tipologie di partecipazione, riferendo in                 
particolare sui risultati conseguiti dalle partecipazioni stesse e              
formulando valutazioni e proposte sull'opportunita' di mantenerle o             
modificarle.                                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina