LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. La struttura fitosanitaria regionale entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge procede alla verifica delle
autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della L.R. 28 luglio 1982, n.
34, per accertarne la conformita' alle nuove disposizioni ed
eventualmente richiedere i relativi adeguamenti.
2. Ai titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 34
del 1982, a seguito di esito positivo della verifica viene rilasciata
l'autorizzazione di cui all'art. 2 e sono iscritti d'ufficio nel
Registro regionale dei produttori.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 34 del 1982
decade quando il titolare non ha ottemperato alle disposizioni
impartite dalla struttura fitosanitaria regionale entro i termini
prescritti o quando non rientra fra coloro che debbono essere in
possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2.
4. Le Amministrazioni competenti a rilasciare l'autorizzazione ai
sensi della L.R. n. 34 del 1982 trasmettono alla struttura
fitosanitaria regionale le domande di autorizzazione a loro
presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge e
per le quali il procedimento non sia concluso. Le domande sono
esaminate in base alle disposizioni della presente legge.
5. Il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36, resta in vigore
fino alla pubblicazione del regolamento previsto dall'art. 7.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, il requisito
di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 8 puo' essere sostituito
dal possesso, alla data di entrata in vigore della legge stessa,
della tessera di Ispettore fitosanitario e del diploma di perito
agrario o agrotecnico.
NOTE ALL'ART. 13
Commi 1, 2, 3 e 4
La L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e' citata alla nota al titolo.
Comma 5
Il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36 concerne Istituzione
della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario,
per specie interessanti il settore vivaistico.