REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 13                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
1. La struttura fitosanitaria regionale entro un anno dall'entrata in           
vigore della presente legge procede alla verifica delle                         
autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della L.R. 28 luglio 1982, n.           
34, per accertarne la conformita' alle nuove disposizioni ed                    
eventualmente richiedere i relativi adeguamenti.                                
2. Ai titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 34           
del 1982, a seguito di esito positivo della verifica viene rilasciata           
l'autorizzazione di cui all'art. 2 e sono iscritti d'ufficio nel                
Registro regionale dei produttori.                                              
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 34 del 1982               
decade quando il titolare non ha ottemperato alle disposizioni                  
impartite dalla struttura fitosanitaria regionale entro i termini               
prescritti o quando non rientra fra coloro che debbono essere in                
possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2.                              
4. Le Amministrazioni competenti a rilasciare l'autorizzazione ai               
sensi della L.R. n. 34 del 1982 trasmettono alla struttura                      
fitosanitaria regionale le domande di autorizzazione a loro                     
presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge e           
per le quali il procedimento non sia concluso. Le domande sono                  
esaminate in base alle disposizioni della presente legge.                       
5. Il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36, resta in vigore              
fino alla pubblicazione del regolamento previsto dall'art. 7.                   
6. In sede di prima applicazione della presente legge, il requisito             
di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 8 puo' essere sostituito             
dal possesso, alla data di entrata in vigore della legge stessa,                
della tessera di Ispettore fitosanitario e del diploma di perito                
agrario o agrotecnico.                                                          
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Commi 1, 2, 3 e 4                                                               
La L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e' citata alla nota al titolo.                    
Comma 5                                                                         
Il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36 concerne Istituzione             
della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario,             
per specie interessanti il settore vivaistico.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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