REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 11                                                               
Sanzioni amministrative                                                         
1. Chiunque esercita l'attivita' disciplinata dalla presente legge              
senza il possesso della prescritta autorizzazione, e' punito con la             
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 3.000.000 a Lire                     
18.000.000.                                                                     
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti             
da ditte non autorizzate di cui all'art. 2, e' punito con la sanzione           
amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000.                   
3. I soggetti che non presentano la prescritta dichiarazione di cui             
al comma 5 dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa              
pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 1.500.000.                                    
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 dell'art.             
5, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g) e h), e' punito            
con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 a Lire                
3.000.000.                                                                      
5. La mancata comunicazione prevista dalla lettera h) del comma 1               
dell'art. 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da             
Lire 250.000 a Lire 1.500.000.                                                  
6. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di           
cui al comma 2 dell'art. 5, e' punita con la sanzione amministrativa            
pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 1.500.000.                                    
7. Chiunque eserciti il commercio di vegetali e prodotti vegetali               
senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'art. 6, e'               
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 250.000 a              
Lire 1.500.000.                                                                 
8. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura           
fitosanitaria regionale di cui al comma 1 dell'art. 8, e' punito con            
la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire                  
6.000.000.                                                                      
9. Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla                   
normativa nazionale in materia.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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