LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 11
Sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita l'attivita' disciplinata dalla presente legge
senza il possesso della prescritta autorizzazione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 3.000.000 a Lire
18.000.000.
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti
da ditte non autorizzate di cui all'art. 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000.
3. I soggetti che non presentano la prescritta dichiarazione di cui
al comma 5 dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 1.500.000.
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 dell'art.
5, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g) e h), e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 a Lire
3.000.000.
5. La mancata comunicazione prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'art. 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
Lire 250.000 a Lire 1.500.000.
6. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di
cui al comma 2 dell'art. 5, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 1.500.000.
7. Chiunque eserciti il commercio di vegetali e prodotti vegetali
senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'art. 6, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 250.000 a
Lire 1.500.000.
8. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura
fitosanitaria regionale di cui al comma 1 dell'art. 8, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire
6.000.000.
9. Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla
normativa nazionale in materia.