LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 10
Organi di vigilanza
1. Sono addetti al controllo sull'osservanza della presente legge gli
Ispettori fitosanitari, e limitatamente al possesso delle
autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 6, gli agenti accertatori di cui
alla L.R. n. 21 del 1984 e gli organi individuati dal Comune
competente per territorio.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle
sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla L.R.
n. 21 del 1984.
3. L'Ente competente all'applicazione delle sanzioni e' la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni affluiscono nel bilancio della
Regione Emilia-Romagna.
NOTA ALL'ART. 10
Commi 1 e 2
La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e' citata alla nota all'art. 9.