REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 10                                                               
Partecipazione al capitale sociale                                              
della SOGEMER SpA                                                               
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla creazione di           
un mercato mobiliare regolamentato, e' autorizzata a partecipare, ai            
sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla societa' "SOGEMER SpA" con               
sede a Reggio Emilia.                                                           
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 47 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 47                                                                        
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con              
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed               
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di             
enti pubblici.                                                                  
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i             
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne                 
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei              
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la            
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.                           
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, quarto comma, lettera           
g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti,              
delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai            
quali partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui            
deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,            
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la           
professionalita' dei candidati alle nomine.                                     
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli               
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.                             
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la           
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti                       
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle                
aziende regionali.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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