LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 10
Partecipazione al capitale sociale
della SOGEMER SpA
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla creazione di
un mercato mobiliare regolamentato, e' autorizzata a partecipare, ai
sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla societa' "SOGEMER SpA" con
sede a Reggio Emilia.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
Il testo dell'art. 47 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, e'
il seguente:
"Art. 47
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di
enti pubblici.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, quarto comma, lettera
g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti,
delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai
quali partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui
deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la
professionalita' dei candidati alle nomine.
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle
aziende regionali.".