LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 9
Funzioni degli Ispettori fitosanitari
1. Gli Ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure
ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei
materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere
veicolo di disseminazione di organismi nocivi in applicazione delle
normative nazionali e comunitarie in materia fitosanitaria.
2. Gli Ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni
connesse al controllo ed alla vigilanza dei vegetali e prodotti
vegetali prodotti o circolanti nel territorio della regione
Emilia-Romagna, sono agenti accertatori ai sensi della L.R. 28 aprile
1984, n. 21, e successive modifiche.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 2
La L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concerne Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale.