REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 9                                                                
Funzioni degli Ispettori fitosanitari                                           
1. Gli Ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure                  
ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei             
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei             
materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere                 
veicolo di disseminazione di organismi nocivi in applicazione delle             
normative nazionali e comunitarie in materia fitosanitaria.                     
2. Gli Ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni               
connesse al controllo ed alla vigilanza dei vegetali e prodotti                 
vegetali prodotti o circolanti nel territorio della regione                     
Emilia-Romagna, sono agenti accertatori ai sensi della L.R. 28 aprile           
1984, n. 21, e successive modifiche.                                            
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 2                                                                         
La L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concerne Disciplina dell'applicazione            
delle sanzioni amministrative di competenza regionale.                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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