LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 9
Sottoscrizione quote
da parte delle Aziende sanitarie locali,
degli Istituti autonomi case popolari e di altri enti
1. L'autorizzazione alla sottoscrizione di quote di fondi istituiti
con l'apporto di beni immobili prevista dall'art. 1 e' estesa alle
Aziende sanitarie locali, agli Istituti autonomi case popolari e ad
altri enti pubblici proprietari di immobili nel territorio regionale
ai quali la sottoscrizione non sia vietata dalle norme vigenti.
2. Gli enti di cui al comma 1 individuano i beni immobili da
apportare.
CAPO II
Interventi in materia di mercati mobiliari regolamentati