REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 9                                                                
Sottoscrizione quote                                                            
da parte delle Aziende sanitarie locali,                                        
degli Istituti autonomi case popolari e di altri enti                           
1. L'autorizzazione alla sottoscrizione di quote di fondi istituiti             
con l'apporto di beni immobili prevista dall'art. 1 e' estesa alle              
Aziende sanitarie locali, agli Istituti autonomi case popolari e ad             
altri enti pubblici proprietari di immobili nel territorio regionale            
ai quali la sottoscrizione non sia vietata dalle norme vigenti.                 
2. Gli enti di cui al comma 1 individuano i beni immobili da                    
apportare.                                                                      
CAPO II                                                                         
Interventi in materia di mercati mobiliari regolamentati                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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