LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 7
Certificazione di controllo volontario
1. La Regione con apposito regolamento istituisce entro 18 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge una certificazione di
controllo volontario genetico e sanitario per singole specie
interessanti il settore vivaistico.
2. L'elenco delle specie e' fissato con deliberazione della Giunta
regionale.