REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 7                                                                
Certificazione di controllo volontario                                          
1. La Regione con apposito regolamento istituisce entro 18 mesi                 
dall'entrata in vigore della presente legge una certificazione di               
controllo volontario genetico e sanitario per singole specie                    
interessanti il settore vivaistico.                                             
2. L'elenco delle specie e' fissato con deliberazione della Giunta              
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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