REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 7                                                                
Negoziazione nei mercati regolamentati                                          
1. Le obbligazioni convertibili e i titoli speciali previsti nella              
presente legge possono essere ammessi alla quotazione nei mercati               
mobiliari regolamentati.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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