REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 7 Negoziazione nei mercati regolamentati 1. Le obbligazioni convertibili e i titoli speciali previsti nella presente legge possono essere ammessi alla quotazione nei mercati mobiliari regolamentati.