REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 6                                                                
Commercializzazione diretta del produttore                                      
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti           
agricoli ai sensi della Legge 9 febbraio 1963,  n.59, per i vegetali            
e prodotti vegetali disciplinati dalla presente legge, i Comuni                 
verificano che le ditte richiedenti siano iscritte al Registro dei              
produttori della Regione di appartenenza o che siano in possesso di             
altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.                          
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
La Legge 9 febbraio 1963, n. 59 concerne Norme per la vendita al                
pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli                   
agricoltori produttori diretti.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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