LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 6
Commercializzazione diretta del produttore
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti
agricoli ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n.59, per i vegetali
e prodotti vegetali disciplinati dalla presente legge, i Comuni
verificano che le ditte richiedenti siano iscritte al Registro dei
produttori della Regione di appartenenza o che siano in possesso di
altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
La Legge 9 febbraio 1963, n. 59 concerne Norme per la vendita al
pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli
agricoltori produttori diretti.