REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 6                                                                
Emissione di prestiti obbligazionari                                            
convertibili in quote                                                           
1. La Giunta regionale e' autorizzata, fino a concorrenza del valore            
dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili            
in quote dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 2, secondo le                   
modalita' di cui all'art. 14 bis, comma 15, della Legge n. 86 del               
1994.                                                                           
2. Nel caso di conferimento in danaro necessario per l'utilizzazione            
o la valorizzazione dei beni e dei diritti apportati previsto                   
all'art. 14 bis, comma 17, della Legge  n.86 del 1994,                          
l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari                       
convertibili in quote dei fondi e' fino a concorrenza dell'ammontare            
sottoscritto in danaro.                                                         
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 15 dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio                
1994, n. 86 e' riportato alla nota all'art. 2.                                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 17 dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio                
1994, n. 86 e' riportato alla nota all'art. 2.                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina