LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 6
Emissione di prestiti obbligazionari
convertibili in quote
1. La Giunta regionale e' autorizzata, fino a concorrenza del valore
dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili
in quote dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 2, secondo le
modalita' di cui all'art. 14 bis, comma 15, della Legge n. 86 del
1994.
2. Nel caso di conferimento in danaro necessario per l'utilizzazione
o la valorizzazione dei beni e dei diritti apportati previsto
all'art. 14 bis, comma 17, della Legge n.86 del 1994,
l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari
convertibili in quote dei fondi e' fino a concorrenza dell'ammontare
sottoscritto in danaro.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo del comma 15 dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio
1994, n. 86 e' riportato alla nota all'art. 2.
Comma 2
2) Il testo del comma 17 dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio
1994, n. 86 e' riportato alla nota all'art. 2.